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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2023, n. 36018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36018 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL IA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 29.11.2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29.11.2022 il Tribunale di Roma ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 9.11.2022, ritualmente notificato all'interessato il 28.11.2022, con cui è stato imposto a IA OR il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata temporale di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è Penale Sent. Sez. 3 Num. 36018 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 04/04/2023 impegnata la squadra della A.S. Roma, secondo le tennpistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 1) la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida pronunciata in data 29.11.2022, ovverosia prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore eseguita in data 28.11.2022 alle ore 10.45, senza tenere conto della memoria difensiva depositata nel termine ex lege;
2) l'assenza di motivazione in relazione alle plurime doglianze articolate nella suddetta memoria riferite alla sussistenza dei presupposti e alla proporzionalità della misura limitativa della libertà personale del sottoposto per essersi il Tribunale limitato a richiamare per relationenn l'ordinanza con la quale ne era stato convalidato l'arresto; 3) l'incostituzionalità dell'art. 6, quinto comma L. 401/1989 nella parte in cui prevede la durata della prescrizione in misura non inferiore a cinque anni nei confronti di persona già destinataria di D.A.S1P0 perché in contrasto con gli artt. 3, 13 e 117 Cost.; 4) l'incostituzionalità dell'art. 6, terzo comma L. 401/1989 nella parte in cui non prevede la partecipazione del difensore all'udienza di convalida del D.A.SPO perché in contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato con il primo motivo assorbente. La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura irnpositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341). Nella specie, il provvedimento del Questore, emesso in data 9.11.2022, risulta essere stato notificato all'interessato in data 28.11.2022 alle ore 10.45, mentre l'ordinanza di convalida è stata redatta e depositata in cancelleria il giorno 2 o 29.11.22, ovverosia lo stesso giorno in cui è stata formulata la relativa richiesta da parte del PM, ben prima quindi del decorso del termine di 48 ore decorrenti dall'eseguita notifica del decreto del Questore. L'inosservanza di detto termine da parte del giudice emittente la convalida, essendo causa di nullità generale per violazione del diritto di difesa, impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Da ciò consegue la cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 9.11.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, cui è circoscritta, in quanto attinente alla libertà personale del sottoposto, la convalida dell'autorità giudiziaria, laddove la previsione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di competenza esclusiva dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma in data 9.11.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma Così deciso il 4.4.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29.11.2022 il Tribunale di Roma ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 9.11.2022, ritualmente notificato all'interessato il 28.11.2022, con cui è stato imposto a IA OR il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata temporale di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è Penale Sent. Sez. 3 Num. 36018 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 04/04/2023 impegnata la squadra della A.S. Roma, secondo le tennpistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 1) la violazione del diritto di difesa per essere stata la convalida pronunciata in data 29.11.2022, ovverosia prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore eseguita in data 28.11.2022 alle ore 10.45, senza tenere conto della memoria difensiva depositata nel termine ex lege;
2) l'assenza di motivazione in relazione alle plurime doglianze articolate nella suddetta memoria riferite alla sussistenza dei presupposti e alla proporzionalità della misura limitativa della libertà personale del sottoposto per essersi il Tribunale limitato a richiamare per relationenn l'ordinanza con la quale ne era stato convalidato l'arresto; 3) l'incostituzionalità dell'art. 6, quinto comma L. 401/1989 nella parte in cui prevede la durata della prescrizione in misura non inferiore a cinque anni nei confronti di persona già destinataria di D.A.S1P0 perché in contrasto con gli artt. 3, 13 e 117 Cost.; 4) l'incostituzionalità dell'art. 6, terzo comma L. 401/1989 nella parte in cui non prevede la partecipazione del difensore all'udienza di convalida del D.A.SPO perché in contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento per essere il vizio rilevato con il primo motivo assorbente. La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida, risulta funzionale, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all'esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura irnpositiva, ricadente fra quelle di limitazione della libertà personale, dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il "contraddittorio cartolare" a tutela del diritto di difesa dell'interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 - dep. 17/02/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341). Nella specie, il provvedimento del Questore, emesso in data 9.11.2022, risulta essere stato notificato all'interessato in data 28.11.2022 alle ore 10.45, mentre l'ordinanza di convalida è stata redatta e depositata in cancelleria il giorno 2 o 29.11.22, ovverosia lo stesso giorno in cui è stata formulata la relativa richiesta da parte del PM, ben prima quindi del decorso del termine di 48 ore decorrenti dall'eseguita notifica del decreto del Questore. L'inosservanza di detto termine da parte del giudice emittente la convalida, essendo causa di nullità generale per violazione del diritto di difesa, impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Da ciò consegue la cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 9.11.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, cui è circoscritta, in quanto attinente alla libertà personale del sottoposto, la convalida dell'autorità giudiziaria, laddove la previsione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di competenza esclusiva dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma in data 9.11.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma Così deciso il 4.4.2023