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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 476 del ruolo generale delle cause dell'anno
2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.02.2024, avverso la sentenza n. 1191/2022 del Tribunale di Lecce
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Lecce, al viale De Pietro n.23 presso lo C.F._2
studio dell'avv. Gianni M. Zecca da cui sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
APPELANTI
CONTRO
(c.f. elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Controparte_1 C.F._3
Imbriani n.24, presso lo studio dell'avv. Montinaro Cosimo, da cui è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLATO
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il sig. adiva il Tribunale di Lecce al fine Controparte_1
di ottenere la condanna dei sig.ri e al pagamento della Parte_2 Parte_1
1 somma di € 6.000,00 più interessi e rivalutazione monetaria a fronte di una dichiarazione di debito dagli stessi sottoscritta in data 13.10.2005.
Il Tribunale di Lecce, in data 13.11.2017, pubblicava il D.I. n. 3136/2017 con il quale accoglieva le richieste del sig. . Controparte_1
Con atto di opposizione notificato in data 23.01.2018, i sig.ri e Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione al D.I. n. 3136/2017, notificato in data 14.12.2017,
[...] formulando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 3136/2017 del 13.11.2017 emesso dal tribunale di Lecce;
conseguentemente accertare e dichiarare, sulla base del disconoscimento dei documenti posti a
base della domanda portata con il ricorso per decreto ingiuntivo poi accolta, ex art. 214 e 215
c.p.c. che nessun rapporto di debito sussiste tra il sig. e i sig.ri e CP_1 Parte_2
, per i motivi esposti nella narrativa in fatto che precede e di cui si Parte_1
chieda ne venga accertata la falsità materiale ed ideologica ex art. 221 c.p.c., con relativa
sospensione del presente procedimento;
revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che
nulla è dovuto al sig. a qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
condannare il Controparte_1 sig. al pagamento delle spese di lite.” Controparte_1
Con comparsa depositata in data 09.05.2018 si costituiva il sig. , il quale Controparte_1
esponeva che la querela presentata era infondata per mancata indicazione delle prove e degli elementi della asserita falsificazione relativi alla “dichiarazione di debito” del 13.10.2005.
Tanto premesso concludeva per il rigetto della querela e dell'opposizione; con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 21.03.2019 le parti querelanti formalizzavano personalmente la querela di falso e la parte opposta dichiarava di volersi avvalere del documento.
Successivamente, la causa veniva istruita attraverso produzione documentale.
All'udienza dell'08.06.2021, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione sulla proposta querela, con riserva di riferire al Collegio e la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 28.04.2022 il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, con sentenza n. 1191 del
2022, dichiarava inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, e condannava le parti querelanti al pagamento delle spese di giudizio, così motivando: “[…] nel caso di specie, siamo proprio nell'ambito di un abusivo riempimento avvenuto in assenza di qualsiasi patto, con la conseguenza che il rimedio prospettato dalle parti querelanti risulta in astratto ammissibile.
Tuttavia, la querela proposta deve essere ugualmente rigettata in considerazione del fatto che le
2 parti non hanno provveduto ad indicare – come richiesto dalla norma – “a pena di nullità” gli elementi e le prove della falsità. Infatti, sempre a norma dell'art. 221, comma II, c.p.c. la domanda deve contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Tale requisito implica che il giudice di merito, davanti al quale sia proposta la querela di falso, è tenuto a
compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione (così S.S.U.U. n. 15169/2010, sottolineando che diversamente si
finirebbe per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata di cui all'art. 111, comma II, Cost.). Pertanto, quanto detto nonché la considerazione che le parti querelanti si sono limitate a proporre querela senza alcuna
indicazione in merito agli elementi e alle prove della falsità impone la dichiarazione di inammissibilità della querela presentata.”.
Avverso la predetta sentenza i sig.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 appello formulando le seguenti conclusioni: ”Annullare, per quanto di ragione, riformare sentenza impugnata recante n. 1191/2022 pubblicata in data 28.04.2022 notificata a mezzo pec
in data 29.04.2022 R.G. 1080/2018 – 1, e per l'effetto dichiarare ammissibile, la proposta querela di falso ex art. 221 c.p.c. dagli odierni appellanti, e ove occorra rinviando la causa al
Tribunale competente per la sua istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.”
Con comparsa di costituzione datata 9.09.2022 resisteva al gravame il sig. Controparte_1
chiedendo altresì la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96
c.p.c..
Con atto del 23.1.2024 il P.G. chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 21.02.2024, precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico - giuridico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. mossa da parte appellata.
L'eccezione è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
3 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L.
n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere con chiarezza le censure mosse.
Con il primo motivo gli odierni appellanti lamentano la violazione degli artt. 221 – 222 – 225 c.p.c. deducendo di non aver potuto esercitare il proprio “diritto di difesa sulla proposta querela di falso”, in quanto il provvedimento del 18.02.2020 del tribunale di prime cure avrebbe disposto la prosecuzione del giudizio di merito e non l'apertura del sub - procedimento relativo all'accertamento della presentata querela di falso.
Il motivo è infondato.
Secondo la prospettazione dei sigg.ri e la dichiarazione di debito sottoscritta in Parte_1 Pt_2
data 13.10.2005 sarebbe affetta da una falsità materiale e/o ideologica conseguente ad un abusivo riempimento - ad opera del - della stessa per “ragioni di necessità”. Per tali motivi, già con CP_1
l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3136/2017 gli odierni appellanti manifestavano la volontà di volersi avvalere della querela di falso al fine di accertare la falsità della dichiarazione per cui è causa. Tale determinazione è stata reiterata personalmente dai sigg.ri e Parte_3 Parte_4 ll'udienza del 21.03.2019. Con ordinanza emessa fuori udienza, in data 18.02.2020 il giudice
[...]
di prime cure autorizzava la sopracitata querela disponendo: “procedersi all'accertamento in merito alla querela di falso proposta e fissa l'udienza del 05.03.2020 per il prosieguo. Manda gli atti del
P.M.”. L'invio degli atti al P.M. ex art. 221 comma 3 non lascia spazio a diverse interpretazioni circa la natura del procedimento instaurato per la verifica dei presupposti della querela di falso. Pertanto, non sussiste l'asserita violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata conoscenza del procedimento incidentale sulla querela di falso.
In ogni caso va precisato che è dirimente la circostanza che la querela di falso è stata dichiarata inammissibile da parte del giudice di prime cure, perché: “le parti non hanno provveduto ad indicare – come richiesto dalla norma – “a pena di nullità” gli elementi e le prove della falsità.
Infatti, sempre a norma dell'art. 221, comma II, c.p.c. la domanda deve contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”. La motivazione del Tribunale sul punto appare immune da qualsivoglia vizio logico e giuridico e pertanto, merita di essere condivisa anche in questa sede
4 posto che la querela rimane inammissibile e nulla, non avendo gli appellanti indicato nei termini gli elementi e le prove inerenti alla falsificazione, come disposto dall'art. 221, comma 2, c.p.c.
Con il secondo motivo di appello i sigg.ri e lamentano Parte_1 Parte_2
l'eccessiva determinazione delle spese legali.
Il motivo è infondato.
Il tribunale nel quantificare le spese del giudizio di primo grado ha tenuto conto dei parametri indicati dal D.M. 155/2014, in considerazione del valore della causa indicato dagli odierni appellanti in sede di giudizio di opposizione (scaglione 5.201,00 - € 26.000): fase di studio: €
438,00; fase introduttiva € 370,00 e fase decisionale € 810,00; totale: € 1.618,00. La sentenza di primo grado non merita la censura mossa posto che sono stati applicati i valori minimi con esclusione della fase istruttoria.
Non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c. formulata dal sig. in considerazione della mancata allegazione Controparte_1
di elementi idonei a dimostrare un concreto pregiudizio. Incombe sulla parte che si assume danneggiata l'onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente. Affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore di , Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali ed I.V.A. e c.a.p. come per legge.
5 Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Patrizia Ingravallo) (dott. Maurizio Petrelli)
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