Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6066 dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GERONIMO Michele ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Toritto, al corso Umberto I, nn. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del direttore generale pro tempore, avv. FRUSCIO Luigi, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in al Lungomare Starita n. 6 CP_1
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.05.2024, , dipendente dell' dal Parte_1 CP_1
09.05.2005 con profilo di ausiliario specializzato, agiva in giudizio per la quantificazione delle somme maturate a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica per mancato godimento del riposo compensativo, dopo aver prestato servizio di pronta disponibilità sia notturna che festiva, nonché attività lavorativa per i sette giorni settimanali, nel periodo da maggio 2014 a novembre
2431/2022 R.G.). L'istante, pertanto, chiedeva la condanna della resistente, rimasta inadempiente, al pagamento della somma pari ad €. 9.525,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso va rigettato.
L'art. 474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
in particolare, secondo il n.1 della prefata norma,
“sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.
Questo Tribunale, con sentenza n. 67 del 2023, ha accertato il mancato godimento del riposo compensativo per i turni di pronta disponibilità attiva e l'attività lavorativa svolta per sette giorni settimanali e, dunque, ha accolto il ricorso del , atteso che “le circostanze in fatto risultano Pt_1
dalla documentazione prodotta (cfr. cartellini presenze in atti) e, in ogni caso, non sono state oggetto di alcuna specifica e puntuale contestazione da parte della resistente”. Di talché, “a fronte del rilevato inadempimento datoriale”, è stato affermato il diritto al risarcimento del danno “da usura psico-fisica”, quantificato in una “giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dal mese di maggio 2014 a novembre 2021, oltre interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ogni riposo perduto”.
Ciò posto, è noto che una sentenza di condanna può definirsi generica soltanto quando non è possibile quantificare la prestazione spettante all'interessato mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nel medesimo provvedimento giudiziale, o attraverso il richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 14154 del 23/05/2019).
Si vuol dire che i dati occorrenti per il calcolo sono giuridicamente certi quando risultano dal titolo esecutivo o, in alternativa, sono riportati in parte nel titolo e, per il resto, in atti o documenti cui il titolo abbia legittimamente operato un espresso rinvio, ovvero sono da considerare legalmente noti o direttamente rintracciabili negli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo-sentenza si è formato. Conseguentemente, può essere portata direttamente ad esecuzione, senza necessità di ricorrere ad altro giudizio di merito, la sentenza che condanna la parte al pagamento di un emolumento anche non espressamente quantificato ma comunque determinabile mediante una mera operazione aritmetica e sulla scorta di dati che nel corso del giudizio erano noti o costituivano fatto notorio.
Infatti, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, poiché è consentita l'interpretazione extra testuale del provvedimento sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi unicamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., ordinanza 23 maggio 2019, n. 14154 ed ordinanza 21 dicembre 2016, n. 26567).
Nel caso di specie, la pronuncia già ottenuta dal ricorrente consente di determinare agevolmente il credito spettante, alla luce dei giorni di riposo non usufruiti in periodi espressamente indicati, nonché dell'ammontare della retribuzione prevista per un giorno lavorativo festivo, come da
C.C.N.L. Comparto Sanità.
Ne consegue che trattasi di sentenza costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n.
1, c.p.c., atteso che la motivazione ed il dispositivo specificano gli elementi da cui ricavarsi il corrispettivo dovuto, nonché il periodo lavorativo nel corso del quale il non ha Pt_1
beneficiato del giorno di riposo.
In conclusione, il ricorso va respinto, non avendo necessità il ricorrente di proporre un nuovo giudizio di cognizione per la quantificazione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 08.05.2024, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, quantificate in €
2.000,00 per onorario, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a.
Bari, 10 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Maria Luisa Traversa