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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2391.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del giudice Dott. Daniele
Mercadante, nella causa n.r.g. 2391.2024, tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aleandra Ceccarelli
ATTRICE
e
- , in persona del Controparte_1
responsabile contenzioso per l' Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Torre Giuseppe
CONVENUTA
Nella quale sono state rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'Attrice: “- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché
l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis
e 48-bis D.P.R. n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
095/2024/000040015, codice identificativo procedura esecutiva n.
09584202400000474001, impugnato per i motivi esposti nel corpo dell'atto;
- accertare e dichiarare il discarico dei ruoli sottesi alle cartelle n.
09520200003824810000, 09520220004824320000 e
09520230006325643000, ai sensi dell'art. 1 comma 540, Legge del
24/12/2012 n. 228, con ogni conseguente statuizione meglio vista e ritenuta;
- accertare e dichiarare nell'annullare l'atto in questione la intervenuta decadenza delle pretese tributarie sottese al pignoramento presso terzi n.
09584202400000474001 qui opposto, con ogni conseguente statuizione meglio vista e ritenuta;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la Convenuta: “- in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria per i motivi esposti, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di lite;
- in via preliminare: dichiarare la cessazione della materia del contendere per la cartella oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore e la carenza di interesse ad agire per le altre due cartelle (confermate dall'ente) per i motivi esposti al paragrafo II;
- in ulteriore via preliminare: dichiarare tardiva e inammissibile ogni domanda, per mancata impugnazione degli atti precedenti al pignoramento;
- sempre in via preliminare ma gradata: ove non si ritenesse inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire, integrare il contraddittorio necessario con l'ente creditore e comunque in subordine autorizzare la chiamata in causa del Controparte_3
fissando la nuova udienza per consentire la predetta chiamata ai
[...]
sensi dell'art. 269 c.p.c.;
- in ogni caso: dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque
l'estraneità di rispetto ai fatti anteriori Controparte_1
2 alla notifica delle cartelle e conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese;
- nel merito: rigettare ogni domanda in quanto infondata.
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'Attrice rappresentava di avere ricevuto dalla Convenuta, il giorno
8.2.2023, la notifica tramite Pec di atto di pignoramento crediti verso terzi, ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis, DPR n. 602.1973, per la cifra di
70.491,62. Il terzo pignorato sarebbe stato Le cartelle CP_4
di pagamento relativamente alle quali sarebbe stata attivata la procedura saranno in seguito individuate con parte della numerazione
(quella intera è rinvenibile in atti), e sono le nn. 382481, 482432 e
6325643.
In data 27.2.2024 l'Attrice avrebbe inoltrato istanza di sospensione dell'esecuzione della riscossione ai sensi dell'art. 1, cc. 537-544, L. n.
228.2012, e veniva introdotto un procedimento ex art. 615, c.p.c., presso questo Tribunale, avanti al Giudice delle esecuzioni, anche per la sospensione dell'atto. Il presente giudizio rappresenta la prosecuzione di tale fase interinale.
Eccepiva in primo luogo che la Convenuta avrebbe indicato una procura al rappresentante dell'ente nella forma di atto notarile (per notaio Dott.
, in data 22.6.2023, rep. 180132, racc. 12348) che non Persona_1
sarebbe stata presente nel relativo fascicolo telematico. Argomentava che ai sensi di Cass., Ord. n. 6996.2019, tale difetto avrebbe
3 determinato un difetto di legitimatio ad processum, non consentendo la verifica della rappresentanza processuale in capo a chi si affermi titolato a nominare il difensore della parte.
Riteneva pertanto inammissibile la costituzione in giudizio della
Convenuta, e domandava che i suoi atti venissero espunti dal fascicolo.
Allegava che gli atti presupposti a quello opposto non le sarebbero mai stati notificati e la sua azione, qualificabile quale opposizione all'esecuzione, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto all'applicabilità alla fattispecie del menzionato art. 1, c. 537 e ss., L. n. 228.2012, affermava che ai sensi di tale normativa il concessionario della riscossione avrebbe avuto l'obbligo di sospendere la riscossione dei ruoli e “rispondere al contribuente [entro 220 giorni dal deposito dell'istanza], a pena di discarico della cartella impugnata e di azzeramento del debito”, come sarebbe stato affermato da Cass., Sent.
n. 28354.2019. A questo proposito affermava quanto segue: “nessuno degli Enti – nel caso di specie IL CONTRIBUENTE NON HA IDEA DI QUALI
POSSANO ESSERE GLI ENTI INTERESSATI -, ha inviato alcuna risposta e la stessa ha addirittura perpetuato l'azione Controparte_5
esecutiva” (maiuscole come nell'originale). Chiedeva quindi o l'annullamento o la sospensione dell'attività di riscossione “in attesa delle eventuali risposte da parte dell'ente creditore”. L'Attrice allegava di avere inviato l'istanza in questione il 27.2.2024, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, alla Convenuta, la quale avrebbe “comunicato solo all'ente impositore la sospensione dell'attività di riscossione”.
4 Sul punto, la Convenuta, secondo le prospettazioni dell'Attrice, avrebbe chiesto la chiamata in causa del effettivo Controparte_3
creditore, ma detta chiamata sarebbe stata superflua in quanto il creditore stesso avrebbe dovuto comunicarle, sempre per la L. n.
228.2012, art. 1, c. 539, l'esito dell'esame dell'istanza di annullamento.
Per tali motivi, essendo trascorsi i 220 giorni di cui sopra, il credito sarebbe da ritenersi non più sussistente, con discarico dei relativi ruoli.
L'atto di pignoramento sarebbe inoltre, a parere dell'Attrice, giuridicamente inesistente, in quanto la Convenuta avrebbe utilizzato, onde notificarglielo, un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello reperibile negli elenchi IPA e PP.AA., nella specie l'indirizzo
Email_1
Ancora, allegava che le tre cartelle di cui sopra, relative all'Imu per gli anni 2012, 2013 e 2014, farebbero riferimento ad un credito soggetto a termine di decadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, termine che diverrebbe quello più breve di cui all'art. 72, D.Lgs. n. 507.1993, avendo il
[...]
deciso di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, CP_3
arretrando il termine all'anno successivo a quello in riferimento al quale il tributo è dovuto o l'avviso di accertamento è stato notificato.
In questo senso, la cartella 1136927 sarebbe relativa ad un credito inesigibile a partire dal 31.12.2018, o al massimo a partire dal
31.12.2020, ove si ritenesse applicabile il termine triennale.
5 Quanto alla cartella 482432 (Imu 2013) sarebbe pervenuta oltre il termine del 31.12.2019, o comunque oltre quello successivo del
31.12.2021.
Relativamente alla cartella 6325643 (Imu 2014), sarebbe divenuta inesigibile al 31.12.2020 o, al più tardi, il 31.12.2022.
Si costituiva la Convenuta, rappresentando come le tre cartelle (382481,
482432 e 6325643) sarebbero state notificate rispettivamente il
7.12.2021, il 4.3.2022 e il 18.5.2023, mentre il pignoramento presso terzi sarebbe stato notificato il giorno 8.2.2023.
Osservava come in sede cautelare questo Tribunale, con Ordinanza del
4.6.2024, avesse rigettato le eccezioni formali avverso la notifica, avrebbe accertato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai tributi e, preso atto della sospensione disposta dalla medesima odierna
Convenuta ai sensi della L. n. 228.2012, avesse anche rigettato l'istanza cautelare.
Insisteva sull'eccezione di carenza di giurisdizione in merito alle domande dell'Attrice relative alle cartelle sottese al pignoramento, relative al pagamento dell'Imu al Comune di , e argomentava CP_3
che spetterebbe al giudice tributario anche la cognizione delle domande relative all'istanza ex L. n. 228.2012.
Eccepiva, nella sua veste di semplice esecutrice degli “ordini” degli enti creditori, la propria “carenza di legittimazione passiva”, in quanto le era stato semplicemente 'ordinato' di procedere in via esecutiva, cosa che aveva fatto.
In subordine, chiedeva la chiamata in causa dell'ente creditore.
6 Nel merito, rilevava che l'Attrice avrebbe, come già indicato, richiesto provvedimento in autotutela al creditore per suo tramite, e solo il di avrebbe il potere di accogliere o respingere detta CP_3 CP_3
istanza. Il avrebbe risposto, nelle more, annullando una delle CP_3
cartelle, quella relativa all'anno d'imposta 2013 (la numero 482432), rigettando invece l'istanza relativamente alle altre due cartelle.
Eccepiva dunque, in relazione a detta cartella, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Argomentava ulteriormente che l'istanza ai sensi della L. n. 228.2012 non potrebbe produrre i suoi effetti decadenziali, in caso di mancata risposta dell'ente creditore, laddove fossero carenti i presupposti – da provarsi per iscritto – dell'istanza.
Quanto alla carenza di valida procura, invocava la sanabilità del vizio, e comunque e preliminarmente, la tardività dell'eccezione.
Sulla mancata inclusione dell'indirizzo Pec dal quale è stata effettuata la notifica dell'atto impugnato in pubblici registri, rilevava come la giurisprudenza di legittimità si sarebbe attestata sull'ammissibilità di notifiche anche provenienti da indirizzi diversi purché comunque riconducibili al soggetto notificante.
Deve in primo luogo essere esclusa la giurisdizione ordinaria per quanto dell'opposizione attenga alla contestazione della sussistenza del credito, pacificamente afferente ad un credito impositivo relativo all'Imu, come già messo in rilievo dalla decisione relativa alla fase cautelare che in questa sede si richiama.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata – quanto meno all'atto dell'opposizione – risposta del creditore all'istanza Controparte_3
7 ex L. n. 228.2012, più volte richiamata, deve invece ritenersi che la giurisdizione sussista.
In questo senso, Cass., Ord. 30841.2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della
L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall' Controparte_1
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria”.
Deve dunque ritenersi astrattamente passibile di contestazione avanti la giurisdizione ordinaria la mera mancata risposta nei termini all'istanza già menzionata, spettando alla giurisdizione ordinaria, come rimarcato dalla stessa parte Convenuta, la cognizione sui “fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione” (Cass.,
SS.UU., n. 16986,2022).
Tale deve ritenersi la decadenza dalla potestà impositiva che conseguirebbe alla violazione degli obblighi di tempestiva risposta al contribuente, sempre che siano rispettate le condizioni minime per non ritenere l'istanza di quest'ultimo meramente defatigatoria ai sensi della citata Cass., Ord. 30841.2024.
8 Che l'istanza corrispondesse, in astratto, ai criteri che ne scongiurano una classificazione tra le istanze puramente dilatorie è attestato dal fatto pacifico che si riferisse ad una delle cause potenzialmente estintive del credito – in particolare la decadenza dalla potestà impositiva -, tanto vero che una delle tre cartelle è stata effettivamente annullata in autotutela.
Vertendo la residua materia del contendere, relativa alle due cartelle superstiti, sulla regolarità di atti compiuti dall'effettivo creditore, il la causa dovrà venire rimessa sul ruolo per Controparte_3
l'evocazione in giudizio della parte.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, non definitivamente pronunciando:
- Dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice tributario, nei limiti di cui in motivazione;
- Rimette la causa sul ruolo affinché, con separato provvedimento, sia disposta l'integrazione del contraddittorio, sempre come in motivazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Reggio Emilia, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Mercadante
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del giudice Dott. Daniele
Mercadante, nella causa n.r.g. 2391.2024, tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aleandra Ceccarelli
ATTRICE
e
- , in persona del Controparte_1
responsabile contenzioso per l' Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Torre Giuseppe
CONVENUTA
Nella quale sono state rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'Attrice: “- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché
l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis
e 48-bis D.P.R. n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
095/2024/000040015, codice identificativo procedura esecutiva n.
09584202400000474001, impugnato per i motivi esposti nel corpo dell'atto;
- accertare e dichiarare il discarico dei ruoli sottesi alle cartelle n.
09520200003824810000, 09520220004824320000 e
09520230006325643000, ai sensi dell'art. 1 comma 540, Legge del
24/12/2012 n. 228, con ogni conseguente statuizione meglio vista e ritenuta;
- accertare e dichiarare nell'annullare l'atto in questione la intervenuta decadenza delle pretese tributarie sottese al pignoramento presso terzi n.
09584202400000474001 qui opposto, con ogni conseguente statuizione meglio vista e ritenuta;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la Convenuta: “- in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria per i motivi esposti, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di lite;
- in via preliminare: dichiarare la cessazione della materia del contendere per la cartella oggetto di sgravio da parte dell'ente creditore e la carenza di interesse ad agire per le altre due cartelle (confermate dall'ente) per i motivi esposti al paragrafo II;
- in ulteriore via preliminare: dichiarare tardiva e inammissibile ogni domanda, per mancata impugnazione degli atti precedenti al pignoramento;
- sempre in via preliminare ma gradata: ove non si ritenesse inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire, integrare il contraddittorio necessario con l'ente creditore e comunque in subordine autorizzare la chiamata in causa del Controparte_3
fissando la nuova udienza per consentire la predetta chiamata ai
[...]
sensi dell'art. 269 c.p.c.;
- in ogni caso: dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque
l'estraneità di rispetto ai fatti anteriori Controparte_1
2 alla notifica delle cartelle e conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese;
- nel merito: rigettare ogni domanda in quanto infondata.
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'Attrice rappresentava di avere ricevuto dalla Convenuta, il giorno
8.2.2023, la notifica tramite Pec di atto di pignoramento crediti verso terzi, ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis, DPR n. 602.1973, per la cifra di
70.491,62. Il terzo pignorato sarebbe stato Le cartelle CP_4
di pagamento relativamente alle quali sarebbe stata attivata la procedura saranno in seguito individuate con parte della numerazione
(quella intera è rinvenibile in atti), e sono le nn. 382481, 482432 e
6325643.
In data 27.2.2024 l'Attrice avrebbe inoltrato istanza di sospensione dell'esecuzione della riscossione ai sensi dell'art. 1, cc. 537-544, L. n.
228.2012, e veniva introdotto un procedimento ex art. 615, c.p.c., presso questo Tribunale, avanti al Giudice delle esecuzioni, anche per la sospensione dell'atto. Il presente giudizio rappresenta la prosecuzione di tale fase interinale.
Eccepiva in primo luogo che la Convenuta avrebbe indicato una procura al rappresentante dell'ente nella forma di atto notarile (per notaio Dott.
, in data 22.6.2023, rep. 180132, racc. 12348) che non Persona_1
sarebbe stata presente nel relativo fascicolo telematico. Argomentava che ai sensi di Cass., Ord. n. 6996.2019, tale difetto avrebbe
3 determinato un difetto di legitimatio ad processum, non consentendo la verifica della rappresentanza processuale in capo a chi si affermi titolato a nominare il difensore della parte.
Riteneva pertanto inammissibile la costituzione in giudizio della
Convenuta, e domandava che i suoi atti venissero espunti dal fascicolo.
Allegava che gli atti presupposti a quello opposto non le sarebbero mai stati notificati e la sua azione, qualificabile quale opposizione all'esecuzione, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto all'applicabilità alla fattispecie del menzionato art. 1, c. 537 e ss., L. n. 228.2012, affermava che ai sensi di tale normativa il concessionario della riscossione avrebbe avuto l'obbligo di sospendere la riscossione dei ruoli e “rispondere al contribuente [entro 220 giorni dal deposito dell'istanza], a pena di discarico della cartella impugnata e di azzeramento del debito”, come sarebbe stato affermato da Cass., Sent.
n. 28354.2019. A questo proposito affermava quanto segue: “nessuno degli Enti – nel caso di specie IL CONTRIBUENTE NON HA IDEA DI QUALI
POSSANO ESSERE GLI ENTI INTERESSATI -, ha inviato alcuna risposta e la stessa ha addirittura perpetuato l'azione Controparte_5
esecutiva” (maiuscole come nell'originale). Chiedeva quindi o l'annullamento o la sospensione dell'attività di riscossione “in attesa delle eventuali risposte da parte dell'ente creditore”. L'Attrice allegava di avere inviato l'istanza in questione il 27.2.2024, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, alla Convenuta, la quale avrebbe “comunicato solo all'ente impositore la sospensione dell'attività di riscossione”.
4 Sul punto, la Convenuta, secondo le prospettazioni dell'Attrice, avrebbe chiesto la chiamata in causa del effettivo Controparte_3
creditore, ma detta chiamata sarebbe stata superflua in quanto il creditore stesso avrebbe dovuto comunicarle, sempre per la L. n.
228.2012, art. 1, c. 539, l'esito dell'esame dell'istanza di annullamento.
Per tali motivi, essendo trascorsi i 220 giorni di cui sopra, il credito sarebbe da ritenersi non più sussistente, con discarico dei relativi ruoli.
L'atto di pignoramento sarebbe inoltre, a parere dell'Attrice, giuridicamente inesistente, in quanto la Convenuta avrebbe utilizzato, onde notificarglielo, un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello reperibile negli elenchi IPA e PP.AA., nella specie l'indirizzo
Email_1
Ancora, allegava che le tre cartelle di cui sopra, relative all'Imu per gli anni 2012, 2013 e 2014, farebbero riferimento ad un credito soggetto a termine di decadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, termine che diverrebbe quello più breve di cui all'art. 72, D.Lgs. n. 507.1993, avendo il
[...]
deciso di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, CP_3
arretrando il termine all'anno successivo a quello in riferimento al quale il tributo è dovuto o l'avviso di accertamento è stato notificato.
In questo senso, la cartella 1136927 sarebbe relativa ad un credito inesigibile a partire dal 31.12.2018, o al massimo a partire dal
31.12.2020, ove si ritenesse applicabile il termine triennale.
5 Quanto alla cartella 482432 (Imu 2013) sarebbe pervenuta oltre il termine del 31.12.2019, o comunque oltre quello successivo del
31.12.2021.
Relativamente alla cartella 6325643 (Imu 2014), sarebbe divenuta inesigibile al 31.12.2020 o, al più tardi, il 31.12.2022.
Si costituiva la Convenuta, rappresentando come le tre cartelle (382481,
482432 e 6325643) sarebbero state notificate rispettivamente il
7.12.2021, il 4.3.2022 e il 18.5.2023, mentre il pignoramento presso terzi sarebbe stato notificato il giorno 8.2.2023.
Osservava come in sede cautelare questo Tribunale, con Ordinanza del
4.6.2024, avesse rigettato le eccezioni formali avverso la notifica, avrebbe accertato la propria carenza di giurisdizione in relazione ai tributi e, preso atto della sospensione disposta dalla medesima odierna
Convenuta ai sensi della L. n. 228.2012, avesse anche rigettato l'istanza cautelare.
Insisteva sull'eccezione di carenza di giurisdizione in merito alle domande dell'Attrice relative alle cartelle sottese al pignoramento, relative al pagamento dell'Imu al Comune di , e argomentava CP_3
che spetterebbe al giudice tributario anche la cognizione delle domande relative all'istanza ex L. n. 228.2012.
Eccepiva, nella sua veste di semplice esecutrice degli “ordini” degli enti creditori, la propria “carenza di legittimazione passiva”, in quanto le era stato semplicemente 'ordinato' di procedere in via esecutiva, cosa che aveva fatto.
In subordine, chiedeva la chiamata in causa dell'ente creditore.
6 Nel merito, rilevava che l'Attrice avrebbe, come già indicato, richiesto provvedimento in autotutela al creditore per suo tramite, e solo il di avrebbe il potere di accogliere o respingere detta CP_3 CP_3
istanza. Il avrebbe risposto, nelle more, annullando una delle CP_3
cartelle, quella relativa all'anno d'imposta 2013 (la numero 482432), rigettando invece l'istanza relativamente alle altre due cartelle.
Eccepiva dunque, in relazione a detta cartella, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Argomentava ulteriormente che l'istanza ai sensi della L. n. 228.2012 non potrebbe produrre i suoi effetti decadenziali, in caso di mancata risposta dell'ente creditore, laddove fossero carenti i presupposti – da provarsi per iscritto – dell'istanza.
Quanto alla carenza di valida procura, invocava la sanabilità del vizio, e comunque e preliminarmente, la tardività dell'eccezione.
Sulla mancata inclusione dell'indirizzo Pec dal quale è stata effettuata la notifica dell'atto impugnato in pubblici registri, rilevava come la giurisprudenza di legittimità si sarebbe attestata sull'ammissibilità di notifiche anche provenienti da indirizzi diversi purché comunque riconducibili al soggetto notificante.
Deve in primo luogo essere esclusa la giurisdizione ordinaria per quanto dell'opposizione attenga alla contestazione della sussistenza del credito, pacificamente afferente ad un credito impositivo relativo all'Imu, come già messo in rilievo dalla decisione relativa alla fase cautelare che in questa sede si richiama.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata – quanto meno all'atto dell'opposizione – risposta del creditore all'istanza Controparte_3
7 ex L. n. 228.2012, più volte richiamata, deve invece ritenersi che la giurisdizione sussista.
In questo senso, Cass., Ord. 30841.2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della
L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall' Controparte_1
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria”.
Deve dunque ritenersi astrattamente passibile di contestazione avanti la giurisdizione ordinaria la mera mancata risposta nei termini all'istanza già menzionata, spettando alla giurisdizione ordinaria, come rimarcato dalla stessa parte Convenuta, la cognizione sui “fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione” (Cass.,
SS.UU., n. 16986,2022).
Tale deve ritenersi la decadenza dalla potestà impositiva che conseguirebbe alla violazione degli obblighi di tempestiva risposta al contribuente, sempre che siano rispettate le condizioni minime per non ritenere l'istanza di quest'ultimo meramente defatigatoria ai sensi della citata Cass., Ord. 30841.2024.
8 Che l'istanza corrispondesse, in astratto, ai criteri che ne scongiurano una classificazione tra le istanze puramente dilatorie è attestato dal fatto pacifico che si riferisse ad una delle cause potenzialmente estintive del credito – in particolare la decadenza dalla potestà impositiva -, tanto vero che una delle tre cartelle è stata effettivamente annullata in autotutela.
Vertendo la residua materia del contendere, relativa alle due cartelle superstiti, sulla regolarità di atti compiuti dall'effettivo creditore, il la causa dovrà venire rimessa sul ruolo per Controparte_3
l'evocazione in giudizio della parte.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, non definitivamente pronunciando:
- Dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice tributario, nei limiti di cui in motivazione;
- Rimette la causa sul ruolo affinché, con separato provvedimento, sia disposta l'integrazione del contraddittorio, sempre come in motivazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Reggio Emilia, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Mercadante
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