CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio - Presidente,
Dott. Biagio Roberto Cimini - Consigliere,
Dott. Girolamo Sarnelli - Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 924/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.07.2025, e vertente
TRA
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mazza;
Parte_1 P.IVA_1
- appellante -
E
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Teresa Dentamaro;
- appellato -
Oggetto: Impugnazione in appello della sentenza del Tribunale di Roma n. 19835/2021 pubblicata il 21.12.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.02.2022 ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma in data 21.12.2021 n. 19835/2021, chiedendo accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto quadro di somministrazione di energia elettrica stipulato in data
15.10.2018 tra e per grave inadempimento di quest'ultima e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, che nulla è dovuto all'appellato , anche previa Controparte_1 applicazione della penale ai sensi dell'art.
7.8 del contatto inter partes e sua compensazione con il credito vantato dal nei confronti di CP_1 Parte_1 Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la CP_1 conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio.
Successivamente alla precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 15.07.2025, in data
24.07.2025 è stato depositato, dal difensore di parte appellante, atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. “con compensazione integrale delle spese”, notificato a mezzo pec, in data
15.07.2025, all'appellato , nonché l'accettazione della rinuncia, Controparte_1
“con compensazione integrale delle spese”, sottoscritta in data 24.07.2025 dai curatori del e e notificata in pari data dal difensore Controparte_1 Controparte_2 CP_3 del all'appellante. CP_1
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Rilevato che, nel caso di specie, è stata depositata rituale rinuncia agli atti del giudizio notificata alla parte appellata e da quest'ultima ritualmente accettata con atto a sua volta notificato alla parte appellante, ricorrono le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, co. 3°, c.p.c., con compensazione integrale delle spese tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Roma depositata in data 21.12.2021 con il n. 19835/2021, compensando integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 15.09.2025.
Il Giudice Aus. est. Il PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio - Presidente,
Dott. Biagio Roberto Cimini - Consigliere,
Dott. Girolamo Sarnelli - Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 924/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.07.2025, e vertente
TRA
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mazza;
Parte_1 P.IVA_1
- appellante -
E
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Teresa Dentamaro;
- appellato -
Oggetto: Impugnazione in appello della sentenza del Tribunale di Roma n. 19835/2021 pubblicata il 21.12.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.02.2022 ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma in data 21.12.2021 n. 19835/2021, chiedendo accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto quadro di somministrazione di energia elettrica stipulato in data
15.10.2018 tra e per grave inadempimento di quest'ultima e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, che nulla è dovuto all'appellato , anche previa Controparte_1 applicazione della penale ai sensi dell'art.
7.8 del contatto inter partes e sua compensazione con il credito vantato dal nei confronti di CP_1 Parte_1 Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la CP_1 conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio.
Successivamente alla precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 15.07.2025, in data
24.07.2025 è stato depositato, dal difensore di parte appellante, atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. “con compensazione integrale delle spese”, notificato a mezzo pec, in data
15.07.2025, all'appellato , nonché l'accettazione della rinuncia, Controparte_1
“con compensazione integrale delle spese”, sottoscritta in data 24.07.2025 dai curatori del e e notificata in pari data dal difensore Controparte_1 Controparte_2 CP_3 del all'appellante. CP_1
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Rilevato che, nel caso di specie, è stata depositata rituale rinuncia agli atti del giudizio notificata alla parte appellata e da quest'ultima ritualmente accettata con atto a sua volta notificato alla parte appellante, ricorrono le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, co. 3°, c.p.c., con compensazione integrale delle spese tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Roma depositata in data 21.12.2021 con il n. 19835/2021, compensando integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 15.09.2025.
Il Giudice Aus. est. Il PRESIDENTE