Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11516 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11516 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CELLINI BARBARA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CELLINI BARBARA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione: all'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale affinché letto il ricorso ed esaminati i documenti allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al PM, per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per OMOLOGARE CON
SENTENZA la separazione consensuale alle concordate seguenti CONDIZIONI:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. il sig. rimarrà a vivere nell'abitazione di via Santini n. 11 di Piove di Sacco (PD) di sua CP_1
Per_ proprietà con le due figlie e , entrambe maggiorenni, ma non ancora autonome dal Per_1
4. il sig. provvederà al mantenimento ordinario diretto delle figlie, fino al raggiungimento CP_1
della loro indipendenza economica e percepirà integralmente l'assegno unico per le stesse, la sig.ra Per_
contribuirà al mantenimento ordinario di e , fino al raggiungimento della loro Pt_1 Per_1
indipendenza economica, con il versamento diretto alle figlie stesse della somma mensile di €
125,00 oltre ISTAT ciascuna, mentre le spese straordinarie – individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Padova del 2017 – verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
il tutto, con decorrenza dall'uscita della sig.ra dalla casa di residenza familiare, considerato che nel Pt_1
frattempo le parti continueranno, come sempre, alla contribuzione diretta e proporzionale, in favore delle figlie e della casa;
5. nulla tra i coniugi, dandosi atto le parti di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito tra loro ogni altra questione economica;
6. ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile di compiere le prescritte annotazioni;
7. spese e compensi professionali saranno a carico della sig.ra . Pt_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
il 18/09/1999 in Vigonovo (VE) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vigonovo, anno 1999. Dalla loro unione sono nate il 31.12.2003 Per_1
e il 22.08.2005, conviventi con i genitori, maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosifficienti.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta. Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle figlie, conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze delle figlie.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 10.12.2024
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti