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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5141/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. con l'Avv. LAZZAROTTO Parte_1 C.F._1
ILDEBRANDO
e
C.F. , con l'Avv. LAZZAROTTO Parte_2 C.F._2
ILDEBRANDO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Sig.ra e il Sig. hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Telve (TN), in data 13.07.2024, e che i coniugi non hanno figli, con ricorso depositato il 14.11.2024, esponevano che la loro unione ha dimostrato da subito incrinature tali da rendere insostenibile il proseguo della vita matrimoniale e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- la signora continuerà ad occupare, in via esclusiva, l'immobile Parte_1 in locazione in Borgo Valsugana (TN), Via Cesare Battisti n. 66. Tutte le utenze che servono detta abitazione rimarranno intestate in via esclusiva a Pt_1 unica responsabile nel pagamento delle medesime, sia passate che future;
[...]
- il signor già a partire dalla data di sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, lascerà l'ex casa coniugale di Borgo Valsugana (TN), Via Cesare
Battisti n. 66, portando via con sé tutti i propri beni, nessuno escluso. Troverà, pertanto, autonomamente e senza nulla pretendere dalla signora Parte_1 altra idonea sistemazione, ove, decorsi 30 giorni decorrenti dalla data odierna avrà personalmente cura di trasferire la propria residenza;
- sotto il profilo economico entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a qualsiasi forma di reciproco mantenimento;
- le parti si riservano di regolare in separata sede ogni ulteriore ed eventuale pendenza economica reciproca. Resta pertanto impregiudicato ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica non espressamente disciplinato e definito in questa sede.
Le parti chiedevano altresì, una volta decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia della separazione personale, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
13.07.2024, presso il Comune di Telve, alle conclusioni e alle condizioni statuite in sede di separazione.
I ricorrenti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale delle parti all'udienza di separazione e di divorzio e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 15.11.2024, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione.
Le parti, con note depositate il 12.12.2024, concludevano come da ricorso congiunto del 12.11.2024 al quale si richiamavano integralmente. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
Pag. 2 di 3 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. rinvia per il prosieguo per il giudizio di divorzio come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5141/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. con l'Avv. LAZZAROTTO Parte_1 C.F._1
ILDEBRANDO
e
C.F. , con l'Avv. LAZZAROTTO Parte_2 C.F._2
ILDEBRANDO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Sig.ra e il Sig. hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Telve (TN), in data 13.07.2024, e che i coniugi non hanno figli, con ricorso depositato il 14.11.2024, esponevano che la loro unione ha dimostrato da subito incrinature tali da rendere insostenibile il proseguo della vita matrimoniale e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- la signora continuerà ad occupare, in via esclusiva, l'immobile Parte_1 in locazione in Borgo Valsugana (TN), Via Cesare Battisti n. 66. Tutte le utenze che servono detta abitazione rimarranno intestate in via esclusiva a Pt_1 unica responsabile nel pagamento delle medesime, sia passate che future;
[...]
- il signor già a partire dalla data di sottoscrizione del presente Parte_2 ricorso, lascerà l'ex casa coniugale di Borgo Valsugana (TN), Via Cesare
Battisti n. 66, portando via con sé tutti i propri beni, nessuno escluso. Troverà, pertanto, autonomamente e senza nulla pretendere dalla signora Parte_1 altra idonea sistemazione, ove, decorsi 30 giorni decorrenti dalla data odierna avrà personalmente cura di trasferire la propria residenza;
- sotto il profilo economico entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a qualsiasi forma di reciproco mantenimento;
- le parti si riservano di regolare in separata sede ogni ulteriore ed eventuale pendenza economica reciproca. Resta pertanto impregiudicato ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica non espressamente disciplinato e definito in questa sede.
Le parti chiedevano altresì, una volta decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia della separazione personale, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
13.07.2024, presso il Comune di Telve, alle conclusioni e alle condizioni statuite in sede di separazione.
I ricorrenti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale delle parti all'udienza di separazione e di divorzio e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 15.11.2024, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione.
Le parti, con note depositate il 12.12.2024, concludevano come da ricorso congiunto del 12.11.2024 al quale si richiamavano integralmente. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
Pag. 2 di 3 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. rinvia per il prosieguo per il giudizio di divorzio come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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