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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 649 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che il procuratore della parte attrice ha depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TE,06/11/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Il Tribunale di TE, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 649/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
C.F. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1
C.F. , P. IVA , in persona del procuratore Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 speciale dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_3 dall'avv. Luigi Sinisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venosa alla Via
De Luca n. 21;
ATTRICE
E
. nato a [...] il giorno 8 giugno 1945, C.F Controparte_1
; C.F._1
, nato a [...] il giorno 8 giugno 1975, C.F Controparte_2
C.F._2
, nata a [...] il giorno 30 agosto 1984, C.F Controparte_3
; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.02.2025, rappresentata Parte_1 da ha convenuto in giudizio , , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE, accertare e dichiarare, l'inefficacia nei confronti dell'attrice, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2901 e ss. C.C. dell'atto di “compravendita con riserva del diritto di abitazione” per notar , Rep. Gen n. 33.019. e Racc. n.19.962 Persona_1 del 31.03.2021, stipulato a TE, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, col quale il Sig. , nato il [...] Controparte_1
a TE, ha ceduto e trasferito ai signori , nato il [...] a [...]
TE e , nata il [...] a TE, in [...] ed in parti uguali Controparte_3 fra loro, la piena pro-prietà, riservando per sé il diritto di abitazione vitalizio dell'appartamento per civile abitazione sito nel comune di TE alla Via del Gallitello
n. 85, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di TE al foglio 68, particella
1382 sub 16 (cat. A/3, classe 4, di vani 7,5, superficie catastale totale di mq. 167, totale escluse aree scoperte mq. 161, R.C.E. 364,10); 2) IN VIA SUBORDINATA, la nullità e/o
l'annullabilità e/o la simulazione assoluta o relativa, del medesimo atto seguente atto e delle disposizioni in esso contenute;
3) In ogni caso, per effetto di quanto precede, dichiarare la inefficacia/nullità del costituito diritto di abitazione in favore di CP_1
; 4) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di TE esoneran-dolo
[...] da ogni responsabilità, la trascrizione della emananda sentenza”.
L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda:
- di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 308.110,48, Controparte_1 oltre interessi, in virtù: a) del decreto ingiuntivo n. 949/1992 del Presidente del Tribunale di TE del 14/11/1992, notificato il 3/12/1992 e munito di formula esecutiva il
16/02/1993, emesso in danno di debitrice principale, nonché dei suoi Parte_4 garanti e , per il pagamento, in solido fra loro, in Controparte_1 Parte_5 favore della (a cui l'attrice è succeduta) della somma di Lire Controparte_4
50.262.271 (attuali euro 25.958,29), oltre interessi al tasso del 22,50% in ragione d'anno sulla somma di Lire 49.320.232 (attuali euro 25.471,77) dal 01/06/1992 e fino al soddisfo, oltre alle spese legali e accessori;
b) del decreto ingiuntivo n. 951/1992 del Presidente del
Tribunale di TE del 14/11/1992, notificato il 3/12/1992 e munito di formula esecutiva il 16/02/1993, emesso in danno di debitrice principale, nonché dei suoi Parte_4 garanti e , in solido fra loro, per il pagamento in Controparte_1 Parte_5 favore della (a cui l'attrice è succeduta), della somma di Lire Controparte_4
80.024.612 (attuali euro 41.329,26) oltre interessi al tasso del 15,00% in ragione d'anno sulla somma di Lire 50.582.694 (attuali euro 26.123,78) dal 01/06/1992 e fino al soddisfo, oltre spese legali e accessori;
- in virtù dei suddetti titoli esecutivi: a) è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare n. 164/1993 R.G.E. dinanzi al Tribunale di TE in danno di dichiarata Parte_4 estinta il 17/01/2014 in seguito all'approvazione del piano di riparto, del quale ha in parte beneficiato nelle more succeduta Controparte_5 all'originaria titolare del credito;
b) è stata depositata istanza di ammissione al passivo del fallimento di , n. 21/1993 R.F. del Tribunale di TE, chiuso il Parte_5
09/09/2021 per riparto finale dell'attivo; c) è stato notificato a atto di Controparte_1 precetto in data 21.06.2023 e in data 27.09.2024 per la complessiva somma di euro
308.110,48;
- che, con atto di “compravendita con riserva del diritto di abitazione” a rogito del Notaio
, Rep. n. 33.019, Racc. n. 19.962, del 31.03.2021, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, CP_1
ha venduto a e , in comune ed in parti
[...] Controparte_2 Controparte_3 uguali fra loro, la piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito nel Comune di TE alla Via del Gallitello n. 85, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di
TE al foglio 68, particella 1382 sub 16, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, al prezzo convenuto nella complessiva somma di euro 50.000,00, dichiarando le parti che il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo di due assegni circolari ciascuno di importo di euro 25.000,00 (assegno n. 4028294496 – 05 e assegno n. 4028360146 – 05) emessi in data 30 marzo 2021 dalla “Banca 2021 - Credito Cooperativo di IT”, filiale di IT (PZ), che sarebbero stati consegnati alla parte alienante, che ne ha rilasciato quietanza liberatoria, prima della stipula dell'atto;
- che si è reso sostanzialmente impossidente, avendo sottratto tutti i Controparte_1 propri beni alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte nei confronti dell'attrice, comunque riducendo la propria garanzia;
- che l'atto di compravendita è stato stipulato in data 31.03.2021 successivamente al sorgere del credito riveniente dai decreti ingiuntivi nn. 949/1992 e 951/1992, non opposti e divenuti definitivi;
- che è evidente che gli acquirenti, e , figli Controparte_2 Controparte_3 dell'alienante , in virtù dello stretto legame di parentela, erano ben a Controparte_1 conoscenza della situazione debitoria di loro padre;
- che il prezzo di € 50.000,00 previsto dall'art. 2 del contratto non è stato versato dinanzi al Notaio, né vi è prova del suo pagamento;
- che anche nel caso in cui il prezzo di vendita di euro 50.000,00 sia stato versato, esso è ampiamente inferiore al valore di mercato dell'appartamento compravenduto dalla superficie di 167 mq, dalle valutazioni OMI emergendo che il giusto prezzo oscilla tra euro 183.000,00 ed euro 217.000,00;
- che la compravendita è stata posta in essere con l'intento di sottrare l'immobile dalla garanzia dell'attrice, preservandolo dalle successive azioni esecutive, ciò essendo dimostrato anche dal fatto che l'alienante si è riservato del diritto di abitazione vitalizio.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza cartolare del
2.10.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia di , Controparte_1 Controparte_3
e e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la Controparte_2 discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2025.
Tanto premesso, la domanda formulata in via principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito. L'attrice ha esercitato l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. i cui elementi costitutivi – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia.
Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III,
09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent. Cassazione Civile,
Sez. III, 13.09.2019, n.22859).
Nel caso di specie, non vi è dubbio sull'anteriorità della ragione di credito dell'attrice, succeduta nella titolarità del credito originariamente di Controparte_4 consacrata nel decreto ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n.
949/1992 del 14/11/1992, notificato a il 3/12/1992 e nel decreto Controparte_1 ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n. 951/1992 del
14/11/1992, notificato a il 3/12/1992, rispetto all'atto dispositivo Controparte_1 posto in essere dal predetto convenuto in data 31.03.2021 (All. A, B e J nella produzione dell'attrice), avendo rilevanza, a tale fine, solo l'individuazione del tempo a cui risalgono i fatti o gli atti costitutivi del diritto (Cass. n. 591/1999; Cass., n. 2400/1990; Cass. n.
12678/2001).
Certamente, quindi, il diritto di credito vantato dall'attrice era già sorto allorquando l'atto impugnato fu concluso.
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche
Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 189672012).
Inoltre, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015) ed, ancora, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 5815 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, n. 10298. 18/04/2025).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, in quanto la trasformazione in somma di denaro dell'immobile alienato in data 31.03.2021 - denaro del cui versamento non vi è prova, atteso che nell'atto di compravendita le parti hanno dichiarato sotto la loro esclusiva responsabilità che il pagamento del prezzo di € 50.000,00
è avvenuto con due assegni circolari, assegno n. 4028294496 – 05 e assegno n.
4028360146 – 05, ciascuno dell'importo di euro 25.000,00, emessi in data 30 marzo 2021, dalla Banca 2021 - Credito Cooperativo Di IT, Filiale di IT (PZ), all'ordine della parte alienante e consegnati a questa prima della stipula dell'atto – rappresenta di certo un danno effettivo e concreto per la garanzia patrimoniale generica offerta all'istante da
, stante la maggiore difficoltà per il creditore di soddisfarsi sui beni Controparte_1 mobili del suo debitore.
L'art. 2901 c.c. esige, inoltre, quale requisito soggettivo, il consilium fraudis, vale a dire che l'obbligato conoscesse il pregiudizio che arrecava al creditore con l'atto impugnato o, addirittura, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, ne abbia dolosamente preordinato il compimento, richiedendo, altresì, la norma, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Per la configurazione del cd. consilium fraudis, che deve ricorrere allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n. 3676/2011).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione debitore - terzo
(c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica” ( Cassazione civile sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748), oltre che “Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 cod. civ.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio di questi dell'azione pauliana, sono "in re ipsa”“ (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 10/04/1997; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6676 del
08/07/1998; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6248 del 21/06/1999; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
12563 del 27/08/2002; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 06/04/2005; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18034 del 25/07/2013), ritenendo, altresì, che “Ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati dell' "onerosità", ad esaurire il fattore della "scientia fraudis" non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 22365 del 25/10/2007; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10623 del 03/05/2010).
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito ai sensi dell'art. 2901 c.c., si richiede, quindi, la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore e il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.
Venendo alla fattispecie in esame, deve, pertanto, ritenersi che certamente CP_1
aveva consapevolezza del pregiudizio che l'atto di compravendita del
[...]
31.03.2021 arrecava alle ragioni dell'attrice, atteso che, a quella data, ne era debitore in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n.
949/1992 del 14/11/1992 e del decreto ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n. 951/1992 del 14/11/1992.
Questa consapevolezza, intesa come agevole conoscibilità, inoltre, deve ritenersi esistente anche nella parte convenuta acquirente, e , attesa Controparte_2 Controparte_3
l'intensità del vincolo familiare tra i convenuti, essendo l'alienante il genitore degli acquirenti, le circostanze peculiari della vendita, che ha avuto ad oggetto l'alienazione della piena proprietà dell'appartamento sito in TE alla Via del Gallitello n. 85, censito in C.F. al foglio 68, particella 1382 sub. 16, con riserva in favore dell'alienante del diritto di abitazione vitalizio, nonché l'assenza di prova del pagamento del prezzo pattuito per la vendita di euro 50.000,00, per come sopra chiarito.
In conclusione, la domanda proposta da rappresentata da Parte_1
di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, pertanto, in accoglimento della Parte_2 stessa va dichiarata, nei confronti dell'attrice, l'inefficacia della compravendita con riserva del diritto di abitazione di cui al contratto stipulato dai convenuti CP_1
, e , a rogito del Notaio ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
Rep. n. 33.019, Racc. n. 19.962, del 31.03.2021, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, avente ad oggetto la piena proprietà, gravata dal diritto di abitazione, dell'appartamento sito in TE alla Via del Gallitello
n. 85, censito in C.F. al foglio 68, particella 1382 sub. 16.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per lo scaglione di valore della controversia (fino ad euro 520.000) - da determinarsi avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta - nella misura minima considerata la non complessità della stessa e l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
rappresentata da e, per l'effetto, dichiara nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'attrice l'inefficacia della compravendita con riserva del diritto di abitazione posta in essere tra , e per atto a rogito Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del Notaio , Rep. n. 33.019, Racc. n. 19.962, del 31.03.2021, trascritto Persona_1 presso l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, avente ad oggetto la piena proprietà, gravata dal diritto di abitazione, dell'appartamento sito in
TE alla Via del Gallitello n. 85, censito in C.F. al foglio 68, particella 1382 sub. 16.
2) ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) CONDANNA i convenuti , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento, in favore di rappresentata Parte_1 da delle spese processuali, che liquida in euro 11.229,00 per competenze Parte_2 professionali, euro 1262,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in TE in data 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che il procuratore della parte attrice ha depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TE,06/11/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Il Tribunale di TE, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 649/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
C.F. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1
C.F. , P. IVA , in persona del procuratore Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 speciale dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_3 dall'avv. Luigi Sinisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venosa alla Via
De Luca n. 21;
ATTRICE
E
. nato a [...] il giorno 8 giugno 1945, C.F Controparte_1
; C.F._1
, nato a [...] il giorno 8 giugno 1975, C.F Controparte_2
C.F._2
, nata a [...] il giorno 30 agosto 1984, C.F Controparte_3
; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.02.2025, rappresentata Parte_1 da ha convenuto in giudizio , , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) IN VIA Controparte_3
PRINCIPALE, accertare e dichiarare, l'inefficacia nei confronti dell'attrice, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2901 e ss. C.C. dell'atto di “compravendita con riserva del diritto di abitazione” per notar , Rep. Gen n. 33.019. e Racc. n.19.962 Persona_1 del 31.03.2021, stipulato a TE, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, col quale il Sig. , nato il [...] Controparte_1
a TE, ha ceduto e trasferito ai signori , nato il [...] a [...]
TE e , nata il [...] a TE, in [...] ed in parti uguali Controparte_3 fra loro, la piena pro-prietà, riservando per sé il diritto di abitazione vitalizio dell'appartamento per civile abitazione sito nel comune di TE alla Via del Gallitello
n. 85, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di TE al foglio 68, particella
1382 sub 16 (cat. A/3, classe 4, di vani 7,5, superficie catastale totale di mq. 167, totale escluse aree scoperte mq. 161, R.C.E. 364,10); 2) IN VIA SUBORDINATA, la nullità e/o
l'annullabilità e/o la simulazione assoluta o relativa, del medesimo atto seguente atto e delle disposizioni in esso contenute;
3) In ogni caso, per effetto di quanto precede, dichiarare la inefficacia/nullità del costituito diritto di abitazione in favore di CP_1
; 4) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di TE esoneran-dolo
[...] da ogni responsabilità, la trascrizione della emananda sentenza”.
L'attrice ha dedotto a fondamento della domanda:
- di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 308.110,48, Controparte_1 oltre interessi, in virtù: a) del decreto ingiuntivo n. 949/1992 del Presidente del Tribunale di TE del 14/11/1992, notificato il 3/12/1992 e munito di formula esecutiva il
16/02/1993, emesso in danno di debitrice principale, nonché dei suoi Parte_4 garanti e , per il pagamento, in solido fra loro, in Controparte_1 Parte_5 favore della (a cui l'attrice è succeduta) della somma di Lire Controparte_4
50.262.271 (attuali euro 25.958,29), oltre interessi al tasso del 22,50% in ragione d'anno sulla somma di Lire 49.320.232 (attuali euro 25.471,77) dal 01/06/1992 e fino al soddisfo, oltre alle spese legali e accessori;
b) del decreto ingiuntivo n. 951/1992 del Presidente del
Tribunale di TE del 14/11/1992, notificato il 3/12/1992 e munito di formula esecutiva il 16/02/1993, emesso in danno di debitrice principale, nonché dei suoi Parte_4 garanti e , in solido fra loro, per il pagamento in Controparte_1 Parte_5 favore della (a cui l'attrice è succeduta), della somma di Lire Controparte_4
80.024.612 (attuali euro 41.329,26) oltre interessi al tasso del 15,00% in ragione d'anno sulla somma di Lire 50.582.694 (attuali euro 26.123,78) dal 01/06/1992 e fino al soddisfo, oltre spese legali e accessori;
- in virtù dei suddetti titoli esecutivi: a) è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare n. 164/1993 R.G.E. dinanzi al Tribunale di TE in danno di dichiarata Parte_4 estinta il 17/01/2014 in seguito all'approvazione del piano di riparto, del quale ha in parte beneficiato nelle more succeduta Controparte_5 all'originaria titolare del credito;
b) è stata depositata istanza di ammissione al passivo del fallimento di , n. 21/1993 R.F. del Tribunale di TE, chiuso il Parte_5
09/09/2021 per riparto finale dell'attivo; c) è stato notificato a atto di Controparte_1 precetto in data 21.06.2023 e in data 27.09.2024 per la complessiva somma di euro
308.110,48;
- che, con atto di “compravendita con riserva del diritto di abitazione” a rogito del Notaio
, Rep. n. 33.019, Racc. n. 19.962, del 31.03.2021, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, CP_1
ha venduto a e , in comune ed in parti
[...] Controparte_2 Controparte_3 uguali fra loro, la piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito nel Comune di TE alla Via del Gallitello n. 85, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di
TE al foglio 68, particella 1382 sub 16, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, al prezzo convenuto nella complessiva somma di euro 50.000,00, dichiarando le parti che il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo di due assegni circolari ciascuno di importo di euro 25.000,00 (assegno n. 4028294496 – 05 e assegno n. 4028360146 – 05) emessi in data 30 marzo 2021 dalla “Banca 2021 - Credito Cooperativo di IT”, filiale di IT (PZ), che sarebbero stati consegnati alla parte alienante, che ne ha rilasciato quietanza liberatoria, prima della stipula dell'atto;
- che si è reso sostanzialmente impossidente, avendo sottratto tutti i Controparte_1 propri beni alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte nei confronti dell'attrice, comunque riducendo la propria garanzia;
- che l'atto di compravendita è stato stipulato in data 31.03.2021 successivamente al sorgere del credito riveniente dai decreti ingiuntivi nn. 949/1992 e 951/1992, non opposti e divenuti definitivi;
- che è evidente che gli acquirenti, e , figli Controparte_2 Controparte_3 dell'alienante , in virtù dello stretto legame di parentela, erano ben a Controparte_1 conoscenza della situazione debitoria di loro padre;
- che il prezzo di € 50.000,00 previsto dall'art. 2 del contratto non è stato versato dinanzi al Notaio, né vi è prova del suo pagamento;
- che anche nel caso in cui il prezzo di vendita di euro 50.000,00 sia stato versato, esso è ampiamente inferiore al valore di mercato dell'appartamento compravenduto dalla superficie di 167 mq, dalle valutazioni OMI emergendo che il giusto prezzo oscilla tra euro 183.000,00 ed euro 217.000,00;
- che la compravendita è stata posta in essere con l'intento di sottrare l'immobile dalla garanzia dell'attrice, preservandolo dalle successive azioni esecutive, ciò essendo dimostrato anche dal fatto che l'alienante si è riservato del diritto di abitazione vitalizio.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza cartolare del
2.10.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia di , Controparte_1 Controparte_3
e e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la Controparte_2 discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.2025.
Tanto premesso, la domanda formulata in via principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il codice civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito. L'attrice ha esercitato l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. i cui elementi costitutivi – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia.
Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III,
09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent. Cassazione Civile,
Sez. III, 13.09.2019, n.22859).
Nel caso di specie, non vi è dubbio sull'anteriorità della ragione di credito dell'attrice, succeduta nella titolarità del credito originariamente di Controparte_4 consacrata nel decreto ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n.
949/1992 del 14/11/1992, notificato a il 3/12/1992 e nel decreto Controparte_1 ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n. 951/1992 del
14/11/1992, notificato a il 3/12/1992, rispetto all'atto dispositivo Controparte_1 posto in essere dal predetto convenuto in data 31.03.2021 (All. A, B e J nella produzione dell'attrice), avendo rilevanza, a tale fine, solo l'individuazione del tempo a cui risalgono i fatti o gli atti costitutivi del diritto (Cass. n. 591/1999; Cass., n. 2400/1990; Cass. n.
12678/2001).
Certamente, quindi, il diritto di credito vantato dall'attrice era già sorto allorquando l'atto impugnato fu concluso.
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche
Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 189672012).
Inoltre, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015) ed, ancora, “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 5815 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, n. 10298. 18/04/2025).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, in quanto la trasformazione in somma di denaro dell'immobile alienato in data 31.03.2021 - denaro del cui versamento non vi è prova, atteso che nell'atto di compravendita le parti hanno dichiarato sotto la loro esclusiva responsabilità che il pagamento del prezzo di € 50.000,00
è avvenuto con due assegni circolari, assegno n. 4028294496 – 05 e assegno n.
4028360146 – 05, ciascuno dell'importo di euro 25.000,00, emessi in data 30 marzo 2021, dalla Banca 2021 - Credito Cooperativo Di IT, Filiale di IT (PZ), all'ordine della parte alienante e consegnati a questa prima della stipula dell'atto – rappresenta di certo un danno effettivo e concreto per la garanzia patrimoniale generica offerta all'istante da
, stante la maggiore difficoltà per il creditore di soddisfarsi sui beni Controparte_1 mobili del suo debitore.
L'art. 2901 c.c. esige, inoltre, quale requisito soggettivo, il consilium fraudis, vale a dire che l'obbligato conoscesse il pregiudizio che arrecava al creditore con l'atto impugnato o, addirittura, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, ne abbia dolosamente preordinato il compimento, richiedendo, altresì, la norma, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
Per la configurazione del cd. consilium fraudis, che deve ricorrere allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n. 3676/2011).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione debitore - terzo
(c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica” ( Cassazione civile sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748), oltre che “Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 cod. civ.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio di questi dell'azione pauliana, sono "in re ipsa”“ (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 10/04/1997; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6676 del
08/07/1998; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6248 del 21/06/1999; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
12563 del 27/08/2002; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 06/04/2005; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18034 del 25/07/2013), ritenendo, altresì, che “Ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati dell' "onerosità", ad esaurire il fattore della "scientia fraudis" non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 22365 del 25/10/2007; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10623 del 03/05/2010).
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito ai sensi dell'art. 2901 c.c., si richiede, quindi, la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore e il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.
Venendo alla fattispecie in esame, deve, pertanto, ritenersi che certamente CP_1
aveva consapevolezza del pregiudizio che l'atto di compravendita del
[...]
31.03.2021 arrecava alle ragioni dell'attrice, atteso che, a quella data, ne era debitore in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n.
949/1992 del 14/11/1992 e del decreto ingiuntivo del Tribunale di TE definitivamente esecutivo n. 951/1992 del 14/11/1992.
Questa consapevolezza, intesa come agevole conoscibilità, inoltre, deve ritenersi esistente anche nella parte convenuta acquirente, e , attesa Controparte_2 Controparte_3
l'intensità del vincolo familiare tra i convenuti, essendo l'alienante il genitore degli acquirenti, le circostanze peculiari della vendita, che ha avuto ad oggetto l'alienazione della piena proprietà dell'appartamento sito in TE alla Via del Gallitello n. 85, censito in C.F. al foglio 68, particella 1382 sub. 16, con riserva in favore dell'alienante del diritto di abitazione vitalizio, nonché l'assenza di prova del pagamento del prezzo pattuito per la vendita di euro 50.000,00, per come sopra chiarito.
In conclusione, la domanda proposta da rappresentata da Parte_1
di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, pertanto, in accoglimento della Parte_2 stessa va dichiarata, nei confronti dell'attrice, l'inefficacia della compravendita con riserva del diritto di abitazione di cui al contratto stipulato dai convenuti CP_1
, e , a rogito del Notaio ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
Rep. n. 33.019, Racc. n. 19.962, del 31.03.2021, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, avente ad oggetto la piena proprietà, gravata dal diritto di abitazione, dell'appartamento sito in TE alla Via del Gallitello
n. 85, censito in C.F. al foglio 68, particella 1382 sub. 16.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per lo scaglione di valore della controversia (fino ad euro 520.000) - da determinarsi avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta - nella misura minima considerata la non complessità della stessa e l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
rappresentata da e, per l'effetto, dichiara nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'attrice l'inefficacia della compravendita con riserva del diritto di abitazione posta in essere tra , e per atto a rogito Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del Notaio , Rep. n. 33.019, Racc. n. 19.962, del 31.03.2021, trascritto Persona_1 presso l'Agenzia del Territorio di TE in data 08.04.2021 ai nn. 5293/4602, avente ad oggetto la piena proprietà, gravata dal diritto di abitazione, dell'appartamento sito in
TE alla Via del Gallitello n. 85, censito in C.F. al foglio 68, particella 1382 sub. 16.
2) ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) CONDANNA i convenuti , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento, in favore di rappresentata Parte_1 da delle spese processuali, che liquida in euro 11.229,00 per competenze Parte_2 professionali, euro 1262,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in TE in data 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino