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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 30 29121 Parte_1 P.IVA_1
PIACENZA presso il Difensore GIUFFRIDA NN
OPPONENTE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA CROCE, 14 PIACENZA presso il Difensore PI FA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132 c.p.c.; 46 e
118 disp. att. c.p.c..
1. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...] per l'importo di € 2.718.456,34,, relativo a prestazioni di trasporto rese in qualità Controparte_1 di sub-vettore per conto di La peculiarità del caso risiede nella circostanza che Parte_1 entrambe le società appartengono al medesimo nucleo familiare: con che fino al Parte_2
28 luglio 2022 rivestiva il ruolo di amministratore unico di entrambe le compagini, per poi rimanere amministratore della sola mentre il figlio assumeva la gestione di Pt_1 Per_1 CP_1
in seguito ad una più che controversa apertura di amministrazione di sostegno. Il dato
[...]
è significativo e spiega da solo la “disinvolta” (per usare un eufemismo) gestione della contabilità
(complicata dalla conflittualità innescata dalla vicenda di volontaria giurisdizione), che ha dato luogo al presente procedimento.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
(Cassazione civile sez. lav. 13 luglio 2009 n. 16340). Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione (Cassazione civile 09 novembre 2021 n. 32792, ex plurimis).
Nel caso di specie il creditore ha prodotto in giudizio, a fondamento della propria pretesa, varie fatture. Al riguardo la Cassazione ha da tempo chiarito che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto
pagina 2 di 8 partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. 05.08.2011 n. 17050); ma è pur vero che costituisce, senza dubbio, una allegazione il cui regime si rinviene nell'art. 2697 c.c.: che, come è noto, non impone soltanto l'onere di allegazione del fatto costitutivo, ma altresì, alla controparte,
l'onere della prova contraria, allegando cioè il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
2. Il meccanismo operativo era strutturato secondo uno schema consolidato: Rainbow, in qualità di vettore principale, riceveva le commesse dai clienti e predisponeva le lettere di vettura, mentre eseguiva materialmente i trasporti utilizzando i propri mezzi e Controparte_1 autisti. Un elemento caratterizzante del rapporto era l'utilizzo dei dispositivi Telepass di proprietà di sui mezzi di sistema che consentiva al vettore principale di Pt_1 Controparte_1 monitorare l'effettiva esecuzione dei trasporti e che successivamente generava fatture di rimborso per i pedaggi sostenuti. La creditrice ingiungente già in sede monitoria aveva prodotto tutte le fatture emesse nel periodo dal 31 marzo 2021 al 28 febbraio 2023, per un importo lordo di €
5.829.395,86. Queste fatture, come specificato negli atti, erano "per lo più emesse in formato elettronico" e mai contestate da , che anzi le aveva inserite nella propria contabilità. Pt_1
Elemento caratterizzante della documentazione era la presenza di prospetti dettagliati allegati a ciascuna fattura, che riportavano il giorno del trasporto, il numero della lettera di vettura predisposta da , il tragitto con le sigle delle province di transito, il costo del compenso, il Pt_1 numero identificativo del container utilizzato. Erano allegati inoltre i solleciti dell'11 novembre pagina 3 di 8 2022 e dell'8 marzo 2023 (docc. n. 3 e 30), che attestavano i tentativi di ottenere il pagamento dello scaduto e l'interruzione della prescrizione. Questa documentazione, mai contestata da che Pt_1 anzi ha inserito le fatture nella propria contabilità, costituisce prova adeguata dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto. Si consideri altresì che molte delle fatture azionate (nn. 24, 26, 29 del 2021
e 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13 del 2022) per un importo complessivo di € 2.434.567,99 erano state emesse dallo stesso quando rivestiva il ruolo di amministratore della creditrice: il che le Parte_2 rende di per sé non contestabili. Dal punto di vista processuale, emerge chiaramente che Pt_1 ha proposto opposizione sia per ottenere una diversa imputazione dei pagamenti già eseguiti, sia per contestare nel merito l'esistenza del debito.
In primo luogo, osserva che l'importo ingiunto non tiene conto di un pagamento Pt_1 di € 112.374,20 eseguito in data 11 maggio 2023 a saldo della fattura n. 119 del 31 dicembre
2022.In secondo luogo, documenta analiticamente pagamenti per l'importo complessivo di €
3.453.764,74 eseguiti dal 30 novembre 2021 all'11 maggio 2023, producendo estratti conto e liste movimenti delle banche di riferimento (docc. 10-14). precisa che tali acconti, versati in Pt_1 considerazione dei frequenti rapporti commerciali tra le società del gruppo, non riportano causali specifiche di imputazione. Tuttavia, dichiara di voler imputare tali pagamenti a copertura delle fatture non prescritte indicate da nel ricorso monitorio, iniziando il conteggio da quella CP_1 più datata. Si rende pertanto necessario ricostruire i rapporti effettivamente intercorsi tra le parti, e anche a tal fine è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
3. La prima questione, in ordine logico, attiene alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. L'articolo 2951 del codice civile stabilisce che "si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto", con decorrenza
"dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa disciplina speciale risponde alla ratio di circoscrivere in un ristretto arco temporale la possibilità di azionare i diritti derivanti dal contratto di trasporto, includendo anche le prestazioni accessorie ad esso connesse. Come precisato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 21060 del 27 luglio 2024, "la ratio legis è quella di circoscrivere in un ristretto arco di tempo la possibilità di azionare diritti derivanti dal contratto di trasporto, tant'è che si tende ad includere nel termine indicato anche i diritti relativi a prestazioni accessorie connesse al contratto di trasporto" (ivi, in motivazione).
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, al decreto ingiuntivo si è pervenuti perché Controparte_1 vedeva iscritto in contabilità un credito verso di € 5.829.395,86 (doc. n. 2 prod. Parte_1
per prestazioni di trasporto quale sub vettore;
decideva quindi di auto dichiarare, in sede di CP_2 ricorso, come prescritti ex art. 2951 c.c. i propri crediti di cui alle fatture relative a trasporti eseguiti oltre l'anno (dal primo sollecito del 11.11.2022), per un importo di € 1.945.563,99; e di agire in monitorio solo per le fatture relative ai trasporti eseguiti a decorrere dal 11.11.2021 in avanti, ovvero entro l'anno dalla citata lettera di sollecito via pec del 11.11.2022 (doc. n. 3) che aveva interrotto il termine prescrizionale. L'importo dichiarato da Controparte_1 quale esigibile veniva così ridotto ad € 3.883.831,87 (5.829.395,86 detratti 1.945.563,99).
[...]
Contestualmente, nel ricorso, dichiarava di essere Controparte_1 debitrice verso per un importo iscritto in contabilità di € 2.615.063,68, Parte_1 precisando, tuttavia, che € 1.449.688,15 erano relativi a fatture da considerare prescritte ex art. 2951 c.d., ed eccepite formalmente come tali con lettera Pec del 29.03.2023 (doc. n. 28), in quanto afferenti a trasporti eseguiti oltre anno. L'iniziativa complessiva di lungi dall'essere CP_2
"anomala" come sostenuto da , può invece essere letta come comportamento di corretta Pt_1 amministrazione da parte del nuovo amministratore che ha inteso regolarizzare la Parte_3 gestione contabile e rispettare i termini prescrizionali di legge.
Per quanto riguarda invece il controcredito vantato da nei confronti di Pt_1
sostiene che le proprie fatture, relative principalmente a rimborsi Controparte_1 Pt_1 di pedaggi autostradali, parcheggio, deposito mezzi e handling, non sarebbero soggette alla prescrizione annuale in quanto non derivanti direttamente dal contratto di trasporto, bensì da semplici rimborsi spese o prestazioni di servizi accessori. La tesi non può essere accolta: è consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 cod. civ., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto
(misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione” (Cassazione civile sez. I,
18/12/2015, n.25517). Nel caso specifico, l'utilizzo dei dispositivi telepass da parte di sui CP_2 propri mezzi per l'esecuzione dei trasporti commissionati da configura chiaramente una Pt_1 prestazione accessoria al contratto di trasporto principale. Come emerge dalla documentazione, i pagina 5 di 8 telepass erano di proprietà di e venivano utilizzati per consentire il controllo Pt_1 dell'effettività dei viaggi eseguiti da rappresentando quindi uno strumento funzionale CP_2 all'esecuzione del trasporto stesso. Ne consegue che risultano prescritte le fatture emesse oltre l'anno dalla richiesta di pagamento del 16 novembre 2022, per complessivi € 675.293,15; e ciò ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile, essendo accessori al contratto di trasporto principale.
3. Ciò posto, la seconda questione fondamentale riguarda l'imputazione dei pagamenti eseguiti da in favore di per € 3.453.764,74 dal 30 novembre 2021 all'11 maggio Pt_1 CP_2
2023, senza specificare causali di imputazione, salvo il pagamento di € 112.374,20 dell'11 maggio
2023 espressamente imputato alla fattura n. 119/2022. sostiene di voler imputare tali Pt_1 pagamenti alle fatture non prescritte azionate nel decreto ingiuntivo, mentre a già proceduto CP_2 all'imputazione secondo i criteri legali. Ed invero l'articolo 1193 del codice civile disciplina l'imputazione del pagamento, stabilendo che in mancanza di dichiarazione del debitore al momento del pagamento, questo deve essere imputato "al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico". La giurisprudenza ha chiarito che “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando
l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” (Cassazione civile sez. II, 20/05/2025, n.13477).
Nel caso di specie, è pacifico che i pagamenti eseguiti da non riportavano causali Pt_1 specifiche di imputazione. Pertanto, ha correttamente proceduto Controparte_1 all'imputazione secondo il criterio legale del debito più antico, come documentato nel prospetto riassuntivo prodotto in giudizio. La pretesa di di imputare ora tali pagamenti alle fatture Pt_1 azionate nel decreto ingiuntivo risulta pertanto insostenibile alla luce dei predetti principi.
4. Esaminando più in dettaglio il controcredito allegato da , appare discutibile Pt_1
l'emissione di fatture per prestazioni quali "parcheggio e handling", "utilizzo area parcheggio",
"utilizzo cisterna", "riparazioni automezzi" e "movimentazione container" per un importo pagina 6 di 8 complessivo di € 896.009,48. Tali fatture appaiono prive di giustificazione causale, considerando che operava esclusivamente quale subvettore di e non aveva clienti propri per CP_1 Pt_1
i quali necessitasse l'utilizzo di aree o attrezzature di . I mezzi di transitavano Pt_1 CP_1 presso il terminal di esclusivamente per le operazioni di carico e scarico dei container Pt_1 funzionali ai trasporti commissionati, senza che sussistesse alcun titolo per l'addebito di costi di parcheggio o handling. Analogamente, le fatture per riparazioni automezzi risultano inspiegabili, considerando che i mezzi di venivano riparati presso officine autorizzate e non CP_1 Pt_1 disponeva di alcuna officina. Quanto alla fattura per "utilizzo cisterna", essa appare contraddittoria rispetto alla circostanza che disponeva di propria cisterna ubicata presso il terminal di CP_1
. Ne discende che l'importo complessivo di € 896.009,48 deve ritenersi relativo ad Pt_1 operazioni inesistenti e come tale va senz'altro decurtato da quanto rivendicato da . Pt_1
5. Può dunque a questo punto procedersi alla complessiva ricostruzione dei rapporti di dare- avere tra le parti. Non aiuta molto la CTU, che non ha tenuto conto delle fatture per operazioni inesistenti e che ha dato per buono l'intero credito vantato da nonostante molte fatture Pt_1 fossero state emesse dal in conflitto di interessi (come legale rappresentante di Parte_2 entrambe le società). A fronte di un credito azionato sicuramente sussistente almeno in parte, e di un controcredito altrettanto sicuramente non contestabile, deve procedersi alla compensazione anche d'ufficio: “In tema di estinzione delle obbligazioni, se le contrapposte relazioni di debito - credito traggono origine da un unico rapporto si è in presenza di una compensazione cosiddetta impropria e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi
l'autonomia dei rapporti. La compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione cosiddetta impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni.” (Cassazione civile sez. III,
16/01/2024, n.1747). Questo il calcolo:
Credito di : € 3.301.538,89 accertati il CTU;
Pt_1
pagina 7 di 8 - Meno le fatture prescritte per pedaggi (prescrizione breve annuale): € 675.293,15
- Meno le fatture per prestazioni inesistenti: € 896.009,48
- Credito netto : € 1.730.236,26 Pt_1
Credito da contabilità: € 5.829.395,86 Controparte_1
- Meno i crediti riconosciuti prescritti: - € 1.945.563,99
- Meno credito netto di : - € 1.730.236,26 Pt_1
- Meno il pagamento del 31/05/2023: - € 112.374,20
Il credito residuo a favore di è dunque di € (5.829.395,86 - Controparte_1
1.945.563,99 - 1.730.236,26 - 112.374,20) = € 2.041.221,41
Ne discende, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo come sopra Parte_1 determinato.
Si liquidano le spese secondo la soccombenza ed i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a pagare alla convenuta Parte_1 [...]
l'importo di Euro 2.041.221,41, con interessi legali e rivalutazione dalla Controparte_1 domanda al soddisfo;
condanna l'opponente a rifondere alla convenuta Parte_1 [...]
e spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in parte motiva in Euro 25.000,00 Controparte_1 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 29 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 30 29121 Parte_1 P.IVA_1
PIACENZA presso il Difensore GIUFFRIDA NN
OPPONENTE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA CROCE, 14 PIACENZA presso il Difensore PI FA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132 c.p.c.; 46 e
118 disp. att. c.p.c..
1. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...] per l'importo di € 2.718.456,34,, relativo a prestazioni di trasporto rese in qualità Controparte_1 di sub-vettore per conto di La peculiarità del caso risiede nella circostanza che Parte_1 entrambe le società appartengono al medesimo nucleo familiare: con che fino al Parte_2
28 luglio 2022 rivestiva il ruolo di amministratore unico di entrambe le compagini, per poi rimanere amministratore della sola mentre il figlio assumeva la gestione di Pt_1 Per_1 CP_1
in seguito ad una più che controversa apertura di amministrazione di sostegno. Il dato
[...]
è significativo e spiega da solo la “disinvolta” (per usare un eufemismo) gestione della contabilità
(complicata dalla conflittualità innescata dalla vicenda di volontaria giurisdizione), che ha dato luogo al presente procedimento.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
(Cassazione civile sez. lav. 13 luglio 2009 n. 16340). Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione (Cassazione civile 09 novembre 2021 n. 32792, ex plurimis).
Nel caso di specie il creditore ha prodotto in giudizio, a fondamento della propria pretesa, varie fatture. Al riguardo la Cassazione ha da tempo chiarito che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto
pagina 2 di 8 partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. 05.08.2011 n. 17050); ma è pur vero che costituisce, senza dubbio, una allegazione il cui regime si rinviene nell'art. 2697 c.c.: che, come è noto, non impone soltanto l'onere di allegazione del fatto costitutivo, ma altresì, alla controparte,
l'onere della prova contraria, allegando cioè il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
2. Il meccanismo operativo era strutturato secondo uno schema consolidato: Rainbow, in qualità di vettore principale, riceveva le commesse dai clienti e predisponeva le lettere di vettura, mentre eseguiva materialmente i trasporti utilizzando i propri mezzi e Controparte_1 autisti. Un elemento caratterizzante del rapporto era l'utilizzo dei dispositivi Telepass di proprietà di sui mezzi di sistema che consentiva al vettore principale di Pt_1 Controparte_1 monitorare l'effettiva esecuzione dei trasporti e che successivamente generava fatture di rimborso per i pedaggi sostenuti. La creditrice ingiungente già in sede monitoria aveva prodotto tutte le fatture emesse nel periodo dal 31 marzo 2021 al 28 febbraio 2023, per un importo lordo di €
5.829.395,86. Queste fatture, come specificato negli atti, erano "per lo più emesse in formato elettronico" e mai contestate da , che anzi le aveva inserite nella propria contabilità. Pt_1
Elemento caratterizzante della documentazione era la presenza di prospetti dettagliati allegati a ciascuna fattura, che riportavano il giorno del trasporto, il numero della lettera di vettura predisposta da , il tragitto con le sigle delle province di transito, il costo del compenso, il Pt_1 numero identificativo del container utilizzato. Erano allegati inoltre i solleciti dell'11 novembre pagina 3 di 8 2022 e dell'8 marzo 2023 (docc. n. 3 e 30), che attestavano i tentativi di ottenere il pagamento dello scaduto e l'interruzione della prescrizione. Questa documentazione, mai contestata da che Pt_1 anzi ha inserito le fatture nella propria contabilità, costituisce prova adeguata dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto. Si consideri altresì che molte delle fatture azionate (nn. 24, 26, 29 del 2021
e 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13 del 2022) per un importo complessivo di € 2.434.567,99 erano state emesse dallo stesso quando rivestiva il ruolo di amministratore della creditrice: il che le Parte_2 rende di per sé non contestabili. Dal punto di vista processuale, emerge chiaramente che Pt_1 ha proposto opposizione sia per ottenere una diversa imputazione dei pagamenti già eseguiti, sia per contestare nel merito l'esistenza del debito.
In primo luogo, osserva che l'importo ingiunto non tiene conto di un pagamento Pt_1 di € 112.374,20 eseguito in data 11 maggio 2023 a saldo della fattura n. 119 del 31 dicembre
2022.In secondo luogo, documenta analiticamente pagamenti per l'importo complessivo di €
3.453.764,74 eseguiti dal 30 novembre 2021 all'11 maggio 2023, producendo estratti conto e liste movimenti delle banche di riferimento (docc. 10-14). precisa che tali acconti, versati in Pt_1 considerazione dei frequenti rapporti commerciali tra le società del gruppo, non riportano causali specifiche di imputazione. Tuttavia, dichiara di voler imputare tali pagamenti a copertura delle fatture non prescritte indicate da nel ricorso monitorio, iniziando il conteggio da quella CP_1 più datata. Si rende pertanto necessario ricostruire i rapporti effettivamente intercorsi tra le parti, e anche a tal fine è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
3. La prima questione, in ordine logico, attiene alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. L'articolo 2951 del codice civile stabilisce che "si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto", con decorrenza
"dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa disciplina speciale risponde alla ratio di circoscrivere in un ristretto arco temporale la possibilità di azionare i diritti derivanti dal contratto di trasporto, includendo anche le prestazioni accessorie ad esso connesse. Come precisato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 21060 del 27 luglio 2024, "la ratio legis è quella di circoscrivere in un ristretto arco di tempo la possibilità di azionare diritti derivanti dal contratto di trasporto, tant'è che si tende ad includere nel termine indicato anche i diritti relativi a prestazioni accessorie connesse al contratto di trasporto" (ivi, in motivazione).
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, al decreto ingiuntivo si è pervenuti perché Controparte_1 vedeva iscritto in contabilità un credito verso di € 5.829.395,86 (doc. n. 2 prod. Parte_1
per prestazioni di trasporto quale sub vettore;
decideva quindi di auto dichiarare, in sede di CP_2 ricorso, come prescritti ex art. 2951 c.c. i propri crediti di cui alle fatture relative a trasporti eseguiti oltre l'anno (dal primo sollecito del 11.11.2022), per un importo di € 1.945.563,99; e di agire in monitorio solo per le fatture relative ai trasporti eseguiti a decorrere dal 11.11.2021 in avanti, ovvero entro l'anno dalla citata lettera di sollecito via pec del 11.11.2022 (doc. n. 3) che aveva interrotto il termine prescrizionale. L'importo dichiarato da Controparte_1 quale esigibile veniva così ridotto ad € 3.883.831,87 (5.829.395,86 detratti 1.945.563,99).
[...]
Contestualmente, nel ricorso, dichiarava di essere Controparte_1 debitrice verso per un importo iscritto in contabilità di € 2.615.063,68, Parte_1 precisando, tuttavia, che € 1.449.688,15 erano relativi a fatture da considerare prescritte ex art. 2951 c.d., ed eccepite formalmente come tali con lettera Pec del 29.03.2023 (doc. n. 28), in quanto afferenti a trasporti eseguiti oltre anno. L'iniziativa complessiva di lungi dall'essere CP_2
"anomala" come sostenuto da , può invece essere letta come comportamento di corretta Pt_1 amministrazione da parte del nuovo amministratore che ha inteso regolarizzare la Parte_3 gestione contabile e rispettare i termini prescrizionali di legge.
Per quanto riguarda invece il controcredito vantato da nei confronti di Pt_1
sostiene che le proprie fatture, relative principalmente a rimborsi Controparte_1 Pt_1 di pedaggi autostradali, parcheggio, deposito mezzi e handling, non sarebbero soggette alla prescrizione annuale in quanto non derivanti direttamente dal contratto di trasporto, bensì da semplici rimborsi spese o prestazioni di servizi accessori. La tesi non può essere accolta: è consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 cod. civ., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto
(misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione” (Cassazione civile sez. I,
18/12/2015, n.25517). Nel caso specifico, l'utilizzo dei dispositivi telepass da parte di sui CP_2 propri mezzi per l'esecuzione dei trasporti commissionati da configura chiaramente una Pt_1 prestazione accessoria al contratto di trasporto principale. Come emerge dalla documentazione, i pagina 5 di 8 telepass erano di proprietà di e venivano utilizzati per consentire il controllo Pt_1 dell'effettività dei viaggi eseguiti da rappresentando quindi uno strumento funzionale CP_2 all'esecuzione del trasporto stesso. Ne consegue che risultano prescritte le fatture emesse oltre l'anno dalla richiesta di pagamento del 16 novembre 2022, per complessivi € 675.293,15; e ciò ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile, essendo accessori al contratto di trasporto principale.
3. Ciò posto, la seconda questione fondamentale riguarda l'imputazione dei pagamenti eseguiti da in favore di per € 3.453.764,74 dal 30 novembre 2021 all'11 maggio Pt_1 CP_2
2023, senza specificare causali di imputazione, salvo il pagamento di € 112.374,20 dell'11 maggio
2023 espressamente imputato alla fattura n. 119/2022. sostiene di voler imputare tali Pt_1 pagamenti alle fatture non prescritte azionate nel decreto ingiuntivo, mentre a già proceduto CP_2 all'imputazione secondo i criteri legali. Ed invero l'articolo 1193 del codice civile disciplina l'imputazione del pagamento, stabilendo che in mancanza di dichiarazione del debitore al momento del pagamento, questo deve essere imputato "al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico". La giurisprudenza ha chiarito che “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando
l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” (Cassazione civile sez. II, 20/05/2025, n.13477).
Nel caso di specie, è pacifico che i pagamenti eseguiti da non riportavano causali Pt_1 specifiche di imputazione. Pertanto, ha correttamente proceduto Controparte_1 all'imputazione secondo il criterio legale del debito più antico, come documentato nel prospetto riassuntivo prodotto in giudizio. La pretesa di di imputare ora tali pagamenti alle fatture Pt_1 azionate nel decreto ingiuntivo risulta pertanto insostenibile alla luce dei predetti principi.
4. Esaminando più in dettaglio il controcredito allegato da , appare discutibile Pt_1
l'emissione di fatture per prestazioni quali "parcheggio e handling", "utilizzo area parcheggio",
"utilizzo cisterna", "riparazioni automezzi" e "movimentazione container" per un importo pagina 6 di 8 complessivo di € 896.009,48. Tali fatture appaiono prive di giustificazione causale, considerando che operava esclusivamente quale subvettore di e non aveva clienti propri per CP_1 Pt_1
i quali necessitasse l'utilizzo di aree o attrezzature di . I mezzi di transitavano Pt_1 CP_1 presso il terminal di esclusivamente per le operazioni di carico e scarico dei container Pt_1 funzionali ai trasporti commissionati, senza che sussistesse alcun titolo per l'addebito di costi di parcheggio o handling. Analogamente, le fatture per riparazioni automezzi risultano inspiegabili, considerando che i mezzi di venivano riparati presso officine autorizzate e non CP_1 Pt_1 disponeva di alcuna officina. Quanto alla fattura per "utilizzo cisterna", essa appare contraddittoria rispetto alla circostanza che disponeva di propria cisterna ubicata presso il terminal di CP_1
. Ne discende che l'importo complessivo di € 896.009,48 deve ritenersi relativo ad Pt_1 operazioni inesistenti e come tale va senz'altro decurtato da quanto rivendicato da . Pt_1
5. Può dunque a questo punto procedersi alla complessiva ricostruzione dei rapporti di dare- avere tra le parti. Non aiuta molto la CTU, che non ha tenuto conto delle fatture per operazioni inesistenti e che ha dato per buono l'intero credito vantato da nonostante molte fatture Pt_1 fossero state emesse dal in conflitto di interessi (come legale rappresentante di Parte_2 entrambe le società). A fronte di un credito azionato sicuramente sussistente almeno in parte, e di un controcredito altrettanto sicuramente non contestabile, deve procedersi alla compensazione anche d'ufficio: “In tema di estinzione delle obbligazioni, se le contrapposte relazioni di debito - credito traggono origine da un unico rapporto si è in presenza di una compensazione cosiddetta impropria e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi
l'autonomia dei rapporti. La compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione cosiddetta impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni.” (Cassazione civile sez. III,
16/01/2024, n.1747). Questo il calcolo:
Credito di : € 3.301.538,89 accertati il CTU;
Pt_1
pagina 7 di 8 - Meno le fatture prescritte per pedaggi (prescrizione breve annuale): € 675.293,15
- Meno le fatture per prestazioni inesistenti: € 896.009,48
- Credito netto : € 1.730.236,26 Pt_1
Credito da contabilità: € 5.829.395,86 Controparte_1
- Meno i crediti riconosciuti prescritti: - € 1.945.563,99
- Meno credito netto di : - € 1.730.236,26 Pt_1
- Meno il pagamento del 31/05/2023: - € 112.374,20
Il credito residuo a favore di è dunque di € (5.829.395,86 - Controparte_1
1.945.563,99 - 1.730.236,26 - 112.374,20) = € 2.041.221,41
Ne discende, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo come sopra Parte_1 determinato.
Si liquidano le spese secondo la soccombenza ed i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a pagare alla convenuta Parte_1 [...]
l'importo di Euro 2.041.221,41, con interessi legali e rivalutazione dalla Controparte_1 domanda al soddisfo;
condanna l'opponente a rifondere alla convenuta Parte_1 [...]
e spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in parte motiva in Euro 25.000,00 Controparte_1 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 29 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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