TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17122/2024 R.G. promossa da:
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. GROPPO Valentina ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Torino al Corso Castelfidardo n. 9, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA Contumace-
avente per oggetto: Compensi Avvocato;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE COSTITUITA
(Nel ricorso introduttivo)
“-dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), Controparte_1 C.F._1 nato in [...], il [...], residente in [...], al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di euro =23.617,62=, o di quella differente, anche veriore, Pt_1 accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria, dalla messa in mora al saldo.
- dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), Controparte_1 C.F._1 nato in [...], il [...], residente in [...], al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA e CPA comprese, del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. ritualmente notificato in data 20.12.2024 unitamente al Decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art 143 c.p.c., l'attore ricorrente Avv.
[...]
ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il sig. , Pt_1 Controparte_1 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. pagina 2 di 11
1.3. Con ordinanza del 12.03.2025 il Giudice, a modifica della precedente ordinanza pronunciata in data 12.12.2024:
- ha revocato la statuizione con cui il precedente Giudice Dr.ssa ZAPPASODI ha fissato “nuova prima udienza al 24.4.2025”
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il rinvio e la sostituzione dell'udienza dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all' 08.05.2025 per il deposito delle rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
1.4. Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice:
- ha rilevato che nessuna delle parti ha depositato le note scritte nel termine assegnato;
- ha fissato una udienza successiva in presenza avanti a sé in data 12.06.2025 con l'avvertimento che se nessuna delle parti comparirà all'udienza il sottoscritto Giudice dovrà ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c.
1.5. All'udienza del 12.06.2025 è comparsa la parte attrice ricorrente, nessuno invece è comparso per la parte convenuta.
Pertanto, il Giudice, verificata la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza della parte convenuta, ne ha dichiarato la contumacia.
La parte attrice ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il Giudice si è riservato.
1.6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2025 il Giudice:
- ha ritenuto la causa matura per la decisione
- ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza (rectius, nelle rispettive note scritte, secondo quanto si dirà infra), a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
pagina 3 di 11 - ha ritenuto opportuno sostituire la successiva udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevando che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
➢ ha assegnato alle parti un termine perentorio fino al 28.07.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
pagina 4 di 11 ➢ ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. In data 25.07.2025 la parte attrice ricorrente ha depositato le proprie “note scritte” richiamando integralmente il contenuto del proprio ricorso introduttivo e le conclusioni ivi contenute.
2. Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice ricorrente
2.1. La domanda proposta dalla parte attrice ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente provato che l'Avv. ha Pt_1 prestato la propria opera professionale in favore del sig. nelle seguenti Controparte_1 circostanze:
➢ atto di intervento nella procedura di esecuzione immobiliare R.g.E n. 787/2017 Tribunale di
Torino, terminato in data 29.10.2019 con dichiarazione di estinzione della procedura (cfr. doc.
n.1 della parte attrice ricorrente);
➢ procedimento penale R.g. n. 27/2013 Tribunale di Piacenza, sez. Penale, conclusosi con la sentenza n. 663/2016, del 06.06.2016 (cfr. doc. n. 2 della parte attrice ricorrente);
➢ procedimento penale di appello R.g. n. 327/2017 (appello avverso la sentenza n. 663/2016
Tribunale di Piacenza), conclusosi con sentenza n. 788/2018 Corte d'Appello di Bologna (cfr. doc. n.3 della parte attrice ricorrente);
➢ procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (ricorso avverso sentenza n. 788/2018 Corte
d'Appello di Bologna), conclusosi con la sentenza n. 6410/2019, Cass. Penale, sez. IV (cfr. doc.
n. 4 della parte attrice ricorrente).
I documenti prodotti dall'Avvocato ricorrente provano sia l'avvenuto conferimento di incarico sia l'effettuazione delle prestazioni professionali indicate in ricorso.
A fronte dell'attività svolta l'Avv. ha emesso le seguenti proposte di parcella: Pt_1
➢ quanto al procedimento R.g. E. n. 787/2017 del Tribunale di Torino, proposta di parcella ammontante ad euro 2.918,24 (cfr. doc. n.5 della parte attrice ricorrente); pagina 5 di 11 ➢ quanto al procedimento penale R.g. n. 27/2013 Tribunale di Piacenza, proposta di parcella ammontante ad euro 13.472,96 (cfr. doc. n. 6 della parte attrice ricorrente);
➢ quanto al procedimento penale di appello R.g. n. 327/2017 Corte d'Appello di Bologna, proposta di parcella ammontante ad euro 5.325,79 (cfr. doc. n.7 della parte attrice ricorrente);
➢ quanto al procedimento innanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza n.
6410/2019, proposta di parcella ammontante ad euro 9.400,63 (cfr. doc. n. 8 della parte attrice ricorrente).
Il Sig. , previo accordo con l'Avv. , si è limitato al versamento di acconti per euro CP_1 Pt_1
7.500,00 (cfr. doc nn.
9-14 della parte attrice ricorrente), tutti imputati alla procedura dinanzi il
Tribunale di Piacenza RGE n. 27/2013;
Successivamente, nonostante i numerosi solleciti telefonici e scritti (cfr. doc nn. 15-16 della parte attrice ricorrente), il convenuto non provvedeva alla corresponsione del dovuto.
2.3. Ciò posto, nelle cause di liquidazione parcelle deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base dei parametri di cui al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI,
10/11/2022, n.33193). Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2021, n. 8863) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 23/11/2016, n. 23893).
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 04/06/2018, n. 14293; Cassazione civile, sez. lav.,
25/01/2017, n. 1900; e Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai pagina 6 di 11 parametri stabiliti con Decreto Ministeriale (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 10/11/2022, n.
33193).
2.4. Si deve ancora osservare che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in
Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Tribunale Torino, Sent.
15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, come si è detto, la parte attrice ricorrente ha sufficientemente provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale).
2.5. Tutto ciò chiarito, con riferimento all'attività espletata nell'interesse e su mandato del Sig.
e tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale CP_1 previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare), il compenso spettante all'Avvocato ricorrente dev'essere così liquidato:
➢ quanto al procedimento R.g. n. 787/2017 del Tribunale di Torino richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella (cfr.doc. n. 5 della parte attrice ricorrente), gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con i parametri previsti ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione “da Euro 52.000,01 ad euro 260.000”:
euro 1.300,00 per la fase di studio euro 700,00 per la fase istruttoria euro 300,00 per spese generali 15%
euro 92,00 per CPA pagina 7 di 11 euro 526,24 per IVA 22% sull'imponibile per un totale di euro 2.918,24;
➢ quanto al procedimento penale R.g. n. 27/2013 Tribunale di Piacenza, conclusosi con la sentenza n. 663/2016, richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella (cfr. doc.
n.6 della parte attrice ricorrente) gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con i parametri previsti ai sensi del D.M. n. 55/2014:
euro 1.000,00 per lo studio della controversia, fase indagini preliminari euro 500,00 per fase introduttiva, fase indagini preliminari euro 600,00 per la fase di studio, fase G.u.p.
euro 300,00 per la fase introduttiva, fase G.u.p.
euro 500,00 per la fase dibattimentale, fase G.u.p.
euro 600,00 per lo studio della controversia, fase dibattimentale euro 500,00 per la fase introduttiva, fase dibattimentale euro 1.800,00 per la fase istruttoria, fase dibattimentale euro 2.200,00 per la fase decisoria, fase dibattimentale euro 1.800,00 per le trasferte euro 1.200,00 per spese generali 15%
euro 368,00 per CPA
euro 2.104,96 per IVA 22% sull'imponibile per un totale di euro 13.472,96, dai quali vanno dedotti euro 7.500,00 a seguito degli acconti versati dal convenuto (Cfr. doc nn.
9-14 della parte attrice ricorrente) per un totale di euro
5.972,96;
➢ quanto al procedimento penale R.g. n. 327/2017 Corte d'Appello di Bologna richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella (cfr. doc. n.7 della parte attrice ricorrente) gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con i parametri previsti ai sensi del
D.M. n. 55/2014:
euro 500,00 per la fase di studio euro 1.000,00 per la fase introduttiva euro 300,00 per la fase dibattimentale euro 1.350,00 per la fase decisionale euro 500,00 per le trasferte euro 547,50 per spese generali euro 167,90 per CPA pagina 8 di 11 euro 960,39 per IVA 22% sull'imponibile per un totale di euro 5.325,79;
➢ quanto al procedimento innanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza n.
6410/2019 ed alla relativa proposta di parcella (cfr. doc. n. 8 della parte attrice ricorrente) gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con quelli previsti ai sensi del D.M.
n. 55/2014:
euro 900,00 per la fase di studio euro 2.500,00 per la fase introduttiva euro 2.700,00 per la fase decisoria euro 500,00 per la trasferta euro 915,00 per spese generali 15%
euro 280,60 per CPA 4%
euro 1.605,03 per IVA 22%
per un totale di euro 9.400,63.
Pertanto, il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni di cui è causa, così come Pt_1 precedentemente descritte, devono liquidarsi in complessivi euro 23.617,62.
2.6. Per quanto concerne gli interessi nei giudizi di liquidazione delle parcelle degli avvocati, deve condividersi l'orientamento della Cassazione prevalente, secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 D.Lg. n. 150/2011, non potendosi escludersi la mora neppure nel caso in cui la liquidazione venga effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI,
25/01/2023, n. 2337; Cassazione civile, sez. II, 19/08/2022, n. 24973; Cassazione civile, sez. II,
09/08/2022, n. 24481; Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2022, n. 17122; Cassazione civile, sez. VI,
16/03/2022, n. 8611).
Nel caso di specie, gli interessi devono essere corrisposti, al tasso legale, con decorrenza dal
15.07.2024, data della messa in mora coincidente con la data della notifica della lettera raccomandata a/r inviata dall'Avvocato ricorrente alla controparte (cfr. doc. n. 17 della parte attrice ricorrente), con la precisazione che dalla data del deposito del ricorso gli interessi devono essere corrisposti con il saggio pagina 9 di 11 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).
2.7. Pertanto, deve dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto sig. Controparte_1
a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma di complessivi Euro Parte_1
23.617,62, oltre interessi legali dal 15.07.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.)
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55
i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.397,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 10 di 11 Non può essere riconosciuta anche la “fase istruttoria e/o di trattazione”, atteso che:
- nel caso di specie, non si ravvisano le attività prevista dall'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n.
55/2014;
- inoltre, non è distinguibile un'attività ulteriore rispetto a quella “introduttiva”, da un lato, e
“decisionale”, dall'altro;
- del resto, l'ultima parte dell'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014 precisa che tale fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 3 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 e artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
20810/2023 R.G. promosso dall'Avv. (parte attrice ricorrente) contro il sig. Parte_1 [...]
(parte convenuta), in contumacia della parte convenuta: Controparte_1
1) Liquida il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni professionali di Parte_1 cui è causa svolte nell'interesse del Sig. in complessivi euro Controparte_1
23.617,62.
2) Dichiara tenuto e condanna il convenuto Sig. a corrispondere Controparte_1 all'attore ricorrente Avv. la predetta somma di complessivi Euro 23.617,62, oltre Parte_1 interessi legali dal 15.07.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto Sig. a rimborsare Controparte_1 all'attore ricorrente Avv. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali del presente Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.397,00 per compensi ed in euro 316,96 per spese documentate (Contributo Unificato, marca da bollo e spese di notifica), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 04 agosto 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17122/2024 R.G. promossa da:
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. GROPPO Valentina ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Torino al Corso Castelfidardo n. 9, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA Contumace-
avente per oggetto: Compensi Avvocato;
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE COSTITUITA
(Nel ricorso introduttivo)
“-dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), Controparte_1 C.F._1 nato in [...], il [...], residente in [...], al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di euro =23.617,62=, o di quella differente, anche veriore, Pt_1 accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria, dalla messa in mora al saldo.
- dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), Controparte_1 C.F._1 nato in [...], il [...], residente in [...], al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA e CPA comprese, del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. ritualmente notificato in data 20.12.2024 unitamente al Decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art 143 c.p.c., l'attore ricorrente Avv.
[...]
ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il sig. , Pt_1 Controparte_1 chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. pagina 2 di 11
1.3. Con ordinanza del 12.03.2025 il Giudice, a modifica della precedente ordinanza pronunciata in data 12.12.2024:
- ha revocato la statuizione con cui il precedente Giudice Dr.ssa ZAPPASODI ha fissato “nuova prima udienza al 24.4.2025”
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il rinvio e la sostituzione dell'udienza dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all' 08.05.2025 per il deposito delle rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
1.4. Con ordinanza del 14.05.2025 il Giudice:
- ha rilevato che nessuna delle parti ha depositato le note scritte nel termine assegnato;
- ha fissato una udienza successiva in presenza avanti a sé in data 12.06.2025 con l'avvertimento che se nessuna delle parti comparirà all'udienza il sottoscritto Giudice dovrà ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c.
1.5. All'udienza del 12.06.2025 è comparsa la parte attrice ricorrente, nessuno invece è comparso per la parte convenuta.
Pertanto, il Giudice, verificata la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza della parte convenuta, ne ha dichiarato la contumacia.
La parte attrice ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il Giudice si è riservato.
1.6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2025 il Giudice:
- ha ritenuto la causa matura per la decisione
- ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza (rectius, nelle rispettive note scritte, secondo quanto si dirà infra), a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.;
pagina 3 di 11 - ha ritenuto opportuno sostituire la successiva udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevando che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
➢ ha assegnato alle parti un termine perentorio fino al 28.07.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
pagina 4 di 11 ➢ ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. In data 25.07.2025 la parte attrice ricorrente ha depositato le proprie “note scritte” richiamando integralmente il contenuto del proprio ricorso introduttivo e le conclusioni ivi contenute.
2. Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice ricorrente
2.1. La domanda proposta dalla parte attrice ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente provato che l'Avv. ha Pt_1 prestato la propria opera professionale in favore del sig. nelle seguenti Controparte_1 circostanze:
➢ atto di intervento nella procedura di esecuzione immobiliare R.g.E n. 787/2017 Tribunale di
Torino, terminato in data 29.10.2019 con dichiarazione di estinzione della procedura (cfr. doc.
n.1 della parte attrice ricorrente);
➢ procedimento penale R.g. n. 27/2013 Tribunale di Piacenza, sez. Penale, conclusosi con la sentenza n. 663/2016, del 06.06.2016 (cfr. doc. n. 2 della parte attrice ricorrente);
➢ procedimento penale di appello R.g. n. 327/2017 (appello avverso la sentenza n. 663/2016
Tribunale di Piacenza), conclusosi con sentenza n. 788/2018 Corte d'Appello di Bologna (cfr. doc. n.3 della parte attrice ricorrente);
➢ procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (ricorso avverso sentenza n. 788/2018 Corte
d'Appello di Bologna), conclusosi con la sentenza n. 6410/2019, Cass. Penale, sez. IV (cfr. doc.
n. 4 della parte attrice ricorrente).
I documenti prodotti dall'Avvocato ricorrente provano sia l'avvenuto conferimento di incarico sia l'effettuazione delle prestazioni professionali indicate in ricorso.
A fronte dell'attività svolta l'Avv. ha emesso le seguenti proposte di parcella: Pt_1
➢ quanto al procedimento R.g. E. n. 787/2017 del Tribunale di Torino, proposta di parcella ammontante ad euro 2.918,24 (cfr. doc. n.5 della parte attrice ricorrente); pagina 5 di 11 ➢ quanto al procedimento penale R.g. n. 27/2013 Tribunale di Piacenza, proposta di parcella ammontante ad euro 13.472,96 (cfr. doc. n. 6 della parte attrice ricorrente);
➢ quanto al procedimento penale di appello R.g. n. 327/2017 Corte d'Appello di Bologna, proposta di parcella ammontante ad euro 5.325,79 (cfr. doc. n.7 della parte attrice ricorrente);
➢ quanto al procedimento innanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza n.
6410/2019, proposta di parcella ammontante ad euro 9.400,63 (cfr. doc. n. 8 della parte attrice ricorrente).
Il Sig. , previo accordo con l'Avv. , si è limitato al versamento di acconti per euro CP_1 Pt_1
7.500,00 (cfr. doc nn.
9-14 della parte attrice ricorrente), tutti imputati alla procedura dinanzi il
Tribunale di Piacenza RGE n. 27/2013;
Successivamente, nonostante i numerosi solleciti telefonici e scritti (cfr. doc nn. 15-16 della parte attrice ricorrente), il convenuto non provvedeva alla corresponsione del dovuto.
2.3. Ciò posto, nelle cause di liquidazione parcelle deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base dei parametri di cui al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI,
10/11/2022, n.33193). Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2021, n. 8863) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 23/11/2016, n. 23893).
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 04/06/2018, n. 14293; Cassazione civile, sez. lav.,
25/01/2017, n. 1900; e Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai pagina 6 di 11 parametri stabiliti con Decreto Ministeriale (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 10/11/2022, n.
33193).
2.4. Si deve ancora osservare che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in
Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Tribunale Torino, Sent.
15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, come si è detto, la parte attrice ricorrente ha sufficientemente provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale).
2.5. Tutto ciò chiarito, con riferimento all'attività espletata nell'interesse e su mandato del Sig.
e tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale CP_1 previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare), il compenso spettante all'Avvocato ricorrente dev'essere così liquidato:
➢ quanto al procedimento R.g. n. 787/2017 del Tribunale di Torino richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella (cfr.doc. n. 5 della parte attrice ricorrente), gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con i parametri previsti ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione “da Euro 52.000,01 ad euro 260.000”:
euro 1.300,00 per la fase di studio euro 700,00 per la fase istruttoria euro 300,00 per spese generali 15%
euro 92,00 per CPA pagina 7 di 11 euro 526,24 per IVA 22% sull'imponibile per un totale di euro 2.918,24;
➢ quanto al procedimento penale R.g. n. 27/2013 Tribunale di Piacenza, conclusosi con la sentenza n. 663/2016, richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella (cfr. doc.
n.6 della parte attrice ricorrente) gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con i parametri previsti ai sensi del D.M. n. 55/2014:
euro 1.000,00 per lo studio della controversia, fase indagini preliminari euro 500,00 per fase introduttiva, fase indagini preliminari euro 600,00 per la fase di studio, fase G.u.p.
euro 300,00 per la fase introduttiva, fase G.u.p.
euro 500,00 per la fase dibattimentale, fase G.u.p.
euro 600,00 per lo studio della controversia, fase dibattimentale euro 500,00 per la fase introduttiva, fase dibattimentale euro 1.800,00 per la fase istruttoria, fase dibattimentale euro 2.200,00 per la fase decisoria, fase dibattimentale euro 1.800,00 per le trasferte euro 1.200,00 per spese generali 15%
euro 368,00 per CPA
euro 2.104,96 per IVA 22% sull'imponibile per un totale di euro 13.472,96, dai quali vanno dedotti euro 7.500,00 a seguito degli acconti versati dal convenuto (Cfr. doc nn.
9-14 della parte attrice ricorrente) per un totale di euro
5.972,96;
➢ quanto al procedimento penale R.g. n. 327/2017 Corte d'Appello di Bologna richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella (cfr. doc. n.7 della parte attrice ricorrente) gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con i parametri previsti ai sensi del
D.M. n. 55/2014:
euro 500,00 per la fase di studio euro 1.000,00 per la fase introduttiva euro 300,00 per la fase dibattimentale euro 1.350,00 per la fase decisionale euro 500,00 per le trasferte euro 547,50 per spese generali euro 167,90 per CPA pagina 8 di 11 euro 960,39 per IVA 22% sull'imponibile per un totale di euro 5.325,79;
➢ quanto al procedimento innanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con la sentenza n.
6410/2019 ed alla relativa proposta di parcella (cfr. doc. n. 8 della parte attrice ricorrente) gli importi devono essere liquidati come segue, poiché in linea con quelli previsti ai sensi del D.M.
n. 55/2014:
euro 900,00 per la fase di studio euro 2.500,00 per la fase introduttiva euro 2.700,00 per la fase decisoria euro 500,00 per la trasferta euro 915,00 per spese generali 15%
euro 280,60 per CPA 4%
euro 1.605,03 per IVA 22%
per un totale di euro 9.400,63.
Pertanto, il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni di cui è causa, così come Pt_1 precedentemente descritte, devono liquidarsi in complessivi euro 23.617,62.
2.6. Per quanto concerne gli interessi nei giudizi di liquidazione delle parcelle degli avvocati, deve condividersi l'orientamento della Cassazione prevalente, secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 D.Lg. n. 150/2011, non potendosi escludersi la mora neppure nel caso in cui la liquidazione venga effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI,
25/01/2023, n. 2337; Cassazione civile, sez. II, 19/08/2022, n. 24973; Cassazione civile, sez. II,
09/08/2022, n. 24481; Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2022, n. 17122; Cassazione civile, sez. VI,
16/03/2022, n. 8611).
Nel caso di specie, gli interessi devono essere corrisposti, al tasso legale, con decorrenza dal
15.07.2024, data della messa in mora coincidente con la data della notifica della lettera raccomandata a/r inviata dall'Avvocato ricorrente alla controparte (cfr. doc. n. 17 della parte attrice ricorrente), con la precisazione che dalla data del deposito del ricorso gli interessi devono essere corrisposti con il saggio pagina 9 di 11 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).
2.7. Pertanto, deve dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto sig. Controparte_1
a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma di complessivi Euro Parte_1
23.617,62, oltre interessi legali dal 15.07.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.)
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55
i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.397,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 10 di 11 Non può essere riconosciuta anche la “fase istruttoria e/o di trattazione”, atteso che:
- nel caso di specie, non si ravvisano le attività prevista dall'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n.
55/2014;
- inoltre, non è distinguibile un'attività ulteriore rispetto a quella “introduttiva”, da un lato, e
“decisionale”, dall'altro;
- del resto, l'ultima parte dell'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014 precisa che tale fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 3 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 e artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
20810/2023 R.G. promosso dall'Avv. (parte attrice ricorrente) contro il sig. Parte_1 [...]
(parte convenuta), in contumacia della parte convenuta: Controparte_1
1) Liquida il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni professionali di Parte_1 cui è causa svolte nell'interesse del Sig. in complessivi euro Controparte_1
23.617,62.
2) Dichiara tenuto e condanna il convenuto Sig. a corrispondere Controparte_1 all'attore ricorrente Avv. la predetta somma di complessivi Euro 23.617,62, oltre Parte_1 interessi legali dal 15.07.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto Sig. a rimborsare Controparte_1 all'attore ricorrente Avv. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali del presente Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.397,00 per compensi ed in euro 316,96 per spese documentate (Contributo Unificato, marca da bollo e spese di notifica), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 04 agosto 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 11 di 11