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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13358 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
VI LO
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela
Greco
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
della , nella qualità indicata in epigrafe, avverso la sentenza n. Controparte_1
11976 /2024 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unico ed articolato motivo l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere non provata la dinamica del sinistro come prospettata in relazione alla mancata identificazione del veicolo investitore.
Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - contrariamente a quanto sembra dedurre anche in questo grado di giudizio la parte appellata e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - può essere certamente ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre 1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Tale responsabilità, tuttavia, potrà essere affermata anche sulla base delle presunzioni stabilite dall'art. 2054 cc.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente (nella specie tale denuncia non risulta presentata dalla originaria parte attrice) costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Appare invero sufficiente che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente. Alla stregua dei sopra affermati principi deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la originaria parte istante, mentre era a piedi, veniva investita da un'autovettura (rimasta sconosciuta in quanto dileguatasi repentinamente dopo il fatto).
Ciò può ritenersi dimostrato dalla univoca deposizione del testimone escusso nel corso del primo grado di giudizio della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare.
Invero il primo giudice ha basato il rigetto della domanda attorea unicamente sulla base di elementi scarsamente significativi attribuendo valore rilevante alla genericità delle dichiarazioni rese dalla danneggiata al PS nell'immediatezza del sinistro. Tale genericità (ha semplicemente riferito di un sinistro stradale) non può invece ritenersi rilevante perché conseguenza evidente delle domande (pure generiche) rivolte alla danneggiata medesima dal personale sanitario.
Alla stregua di tali considerazioni deve ritenersi la sussistenza delle condizioni per l'intervento del FGVS.
In ordine alla responsabilità, deve essere sottolineato che sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione, atteso che il testimone escusso ha confermato di avere assistito al sinistro ed ha riferito che lo stesso è effettivamente avvenuto secondo le modalità prospettate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
La deposizione testimoniale appare carente soltanto con riferimento ad elementi secondari della fattispecie. In effetti gli elementi significativi del fatto storico riferiti dal testimone risultano certamente idonei a non far ritenere superata, nemmeno in parte, la presunzione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo fissata dall'art. 2054, comma 1, cc.
Ad avvalorare la veridicità della deposizione testimoniale vi sono poi i documenti esibiti dalla originaria parte attrice ed in particolare la certificazione del PS (situato nelle vicinanze del luogo del sinistro) cui la originaria parte istante accedeva nella stessa giornata in cui era avvenuto il sinistro ed in cui essa istante dichiarava per l'appunto che le lesioni erano conseguenza di sinistro stradale. In conseguenza, non essendo rimasta incerta la dinamica del sinistro, in riforma della sentenza impugnata, va affermata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nel verificarsi del sinistro oggetto di causa.
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione medica esibita (il certificato di PS parla di trauma a spalla e polso sinistro), dalle dichiarazioni del testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado e dalla CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio è emerso che la originaria parte istante, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato i traumi lamentati in citazione;
trattasi di lesioni del tutto compatibili con la dinamica del sinistro quale riferita nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Possono perciò condividersi le conclusioni della relazione peritale in quanto suffragate da idonea argomentazione logica e tecnica e da una effettiva disamina di accertamenti strumentali di carattere oggettivo. Invero il CTU, nel determinare nella misura dell'1,5% il grado di invalidità permanente residuato dal sinistro, ha correttamente ritenuto conto anche dei pregressi traumi subiti dalla originaria parte istante (e da essa istante con sincerità riferiti al ctu) e non certamente rapportabili al sinistro oggetto di causa.
Con riferimento alla invalidità temporanea, sulla base della documentazione medica esibita, può con il CTU riconoscersi una inabilità temporanea al 75% di gg. 5 seguita da una invalidità temporanea parziale valutabile nella misura media del
50% per ulteriori 10 giorni e nella misura media del 25% per ulteriori 15 gg.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito, seppure temporaneamente, un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità
e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, le ha impedito di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, vertendosi in ipotesi cd. micropermanenti, deve applicarsi la Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005
(D.M. 18-07-2025). In applicazione di tale normativa, tenuto conto dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 63), può liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale per invalidità permanente (1,5%) l'importo di Euro 1.176,32. Alla stregua dello stesso D.M. l'invalidità temporanea può essere liquidata sulla base di una indennità giornaliera di Euro 56,18.
Per la invalidità temporanea relativa o parziale (ITP) la medesima indennità giornaliera andrà ridotta in percentuale per tener conto dell'effettivo grado di invalidità.
In conseguenza il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessive Euro 702,25 (210,68 + 280,90 + 210,67).
Nessuna ulteriore richiesta risarcitoria è stata effettuata (né tanto meno provata) dalla parte istante.
Nessuna altra voce di danno può essere liquidata ed in particolare nulla va riconosciuto a titolo di ulteriore danno non patrimoniale (cd. danno morale) in assenza di specifica allegazione da parte della originaria attrice ed attesa la natura assai lieve del pregiudizio alla salute riportato.
Sulla somma complessiva, così come calcolata già all'attualità, pari a Euro 1.878,55
(1.176,32 + 702,25), devono decorrere gli interessi da calcolare nella misura media dell'1,5% annuo dalla data del sinistro (14-09-2016) alla data della presente decisione;
tali interessi (compensativi) costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tale somma in favore della originaria parte attrice va condannata la appellata compagnia di assicurazioni.
La sentenza impugnata va altresì riformata anche in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza e vanno poste a carico della compagnia di assicurazioni. A carico della medesima compagnia restano anche le spese di ctu come liquidate in virtù dell'apposito decreto emesso nel corso del giudizio di primo grado.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza della appellata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale difficoltà (lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza n.
11976/2024 del Giudice di Pace di Napoli così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nel verificarsi del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto condanna la , nella qualità, al pagamento in favore dell'originaria parte Controparte_1
attrice , a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva Parte_1
di Euro 1.878,55 oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5% annuo dalla data del 14-09-2016 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, spese che liquida in complessive Euro 900,oo (di cui
Euro 700,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro
200,oo per spese vive), oltre iva e cpa e pone definitivamente le spese per la espletata ctu a carico della originaria parte convenuta;
2) Rigetta per il resto l'appello;
3) condanna la appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 900,oo (di cui Euro 700,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed
Euro 200,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Napoli lì 14 novembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco