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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11047/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 11047/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
3.11.2025 da
, nato a [...] il [...] con l'avv. Cogo Dennis Parte_1
e
, nata a [...] il [...] con l'avv. Cogo Dennis Controparte_1 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1
in data 27.11.2004 a Padova (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_1 del medesimo comune al n. 356 parte I – anno 2004, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Saonara (PD), via Trento n. 7A viene assegnata al signor
che vi abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
Per_ 2. A titolo di contributo al mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la signora verserà la somma mensile di € 250,00, CP_1 con rivalutazione annuale agli indici ISTAT come per legge, entro il 05 di ogni mese, su conto corrente intestato a avente il seguente IBAN Controparte_2
[...] e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
3. I signori e contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 CP_1 sostenute per la figlia richiamando il protocollo del Tribunale di Padova. Per_1 4. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non Parte_1 CP_1 necessitare di assegno divorzile. Dichiarano altresì di non avere, alla data di presentazione del presente ricorso, pendenze di natura economica connesse con le pregresse statuizioni assunte in sede di separazione e di non avere reciproche pretese a qualsiasi titolo o ragione connesse con gli obblighi assunti in sede di separazione.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 27.11.2004 a Padova (PD), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 356, Parte I, vol. 02 dell'anno 2004.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 27.2.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 36/2024 pubblicata il 29.2.2024 e passata in giudicato in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del
Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e quelli della figlia (maggiorenne ma non economicamente Controparte_2 autosufficiente), e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova
[...] al n. 356, Parte I, vol. 02 dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025 .
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 11047/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
3.11.2025 da
, nato a [...] il [...] con l'avv. Cogo Dennis Parte_1
e
, nata a [...] il [...] con l'avv. Cogo Dennis Controparte_1 ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1
in data 27.11.2004 a Padova (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_1 del medesimo comune al n. 356 parte I – anno 2004, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Saonara (PD), via Trento n. 7A viene assegnata al signor
che vi abiterà con la figlia . Parte_1 Per_1
Per_ 2. A titolo di contributo al mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la signora verserà la somma mensile di € 250,00, CP_1 con rivalutazione annuale agli indici ISTAT come per legge, entro il 05 di ogni mese, su conto corrente intestato a avente il seguente IBAN Controparte_2
[...] e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
3. I signori e contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1 CP_1 sostenute per la figlia richiamando il protocollo del Tribunale di Padova. Per_1 4. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non Parte_1 CP_1 necessitare di assegno divorzile. Dichiarano altresì di non avere, alla data di presentazione del presente ricorso, pendenze di natura economica connesse con le pregresse statuizioni assunte in sede di separazione e di non avere reciproche pretese a qualsiasi titolo o ragione connesse con gli obblighi assunti in sede di separazione.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 27.11.2004 a Padova (PD), matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 356, Parte I, vol. 02 dell'anno 2004.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 27.2.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 36/2024 pubblicata il 29.2.2024 e passata in giudicato in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del
Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e quelli della figlia (maggiorenne ma non economicamente Controparte_2 autosufficiente), e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova
[...] al n. 356, Parte I, vol. 02 dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025 .
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari