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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 523/2023 REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere estensore Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere Ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 523/2023 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Alberto Maria Onori, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 73 ( ) Email_1 APPELLANTE Contro (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Chiulli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesilvano (PE), Corso Umberto I, Galleria Europa 2, n. 132/C ) Email_2 APPELLATO e contro (P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Marucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitanova Marche (MC), viale San Luigi Versiglia, n. 46 ( ) Email_3 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Lesione personale”. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la IG.ra Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 398/2023, emessa dal
[...] Tribunale di Spoleto, in data 24.05.2023, pubblicata in data 25.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 708/2019, con la quale era stata respinta la sua richiesta di condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni da lei asseritamente subiti in conseguenza del sinistro avvenuto mentre percorreva il marciapiede di via TO in . Parte appellante CP_1 ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza circa l'inesistenza del nesso causale e la pericolosità dello stato dei luoghi;
2) quantificazione del danno subito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità e la manifesta Controparte_1 infondatezza dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c., l'improcedibilità della domanda risarcitoria ex art. 346 c.p.c., la carenza di legittimazione passiva in capo ad esso e contestando i motivi di appello. In via subordinata, l'appellato ha chiesto l'applicazione dell'art. 1227 CP_1 c.c..
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, contestando integralmente i motivi Controparte_2 di appello.
pagina 1 di 12 4. Con ordinanza del 07.08.2024, la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, sostituendo la predetta udienza con il deposito di note scritte.
5. Prima di analizzare i motivi di appello, è utile ricostruire il fatto da cui è insorta la controversia per la quale è causa. Il 26.10.2016 la IG.ra , mentre stava percorrendo il marciapiede di Pt_1 via TO in , cadeva a terra asseritamente a causa della presenza CP_1 di una staccionata di legno di circa 2 metri giacente sul marciapiede stesso e coperta da foglie secche. Successivamente, la IG.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di , presso il quale le veniva diagnosticata una CP_1
“frattura tibio/tarsica pluriframmentaria scomposta destra”. Conseguentemente, la IG.ra si sottoponeva a tre interventi Pt_1 chirurgici tra novembre 2016 e marzo 2017. In seguito alla mancata stipula, da parte del della Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita alla quale la IG.ra lo aveva Pt_1 invitato, quest'ultima lo citava in giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto per chiedere l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del stesso e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni CP_1 da lei subiti. Le predette domande erano basate sull'asserita omissione, da parte del in qualità di custode della strada in cui si era CP_1 verificato il sinistro, delle “cautele necessarie al fine di mantenere in sicurezza la pubblica via, di modo da non arrecare danni ai terzi” (pag. 2 dell'atto di citazione in giudizio). Si costituiva in giudizio il con contestuale chiamata in Controparte_1 causa del terzo. Il eccepiva la carenza di legittimazione passiva in CP_1 capo ad esso in quanto asseriva che “in epoca antecedente al sinistro ovverosia nel settembre 2015, … aveva conferito, in regime di appalto, il servizio di custodia, pulizia e manutenzione delle aree verdi nel tenimento cittadino a Terzo soggetto;
… (pag. 2 Controparte_3 CP_2 della comparsa di costituzione). Nel merito della domanda, il CP_1 eccepiva la mancanza di prova del nesso causale tra i danni subiti dalla IG.ra e la staccionata presente sul marciapiede che avrebbe causato Pt_1 la sua caduta. Eccepiva inoltre la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. consistente nel comportamento asseritamente negligente della IG.ra In via subordinata, il Pt_1 CP_1 chiedeva l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per il concorso di colpa della IG.ra nella causazione del danno. Pt_1 Si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Controparte_2 eccependo l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ad esso. La
si difendeva affermando di aver “sempre provveduto, con cadenza CP_2 settimanale, alla regolare manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro” (pag. 2 dell'atto di costituzione in giudizio). Affermava, inoltre, di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione in merito all'insidia da cui sarebbe scaturito il sinistro per cui è causa e che la responsabilità per i danni subiti dalla IG.ra sarebbe esclusa dalla Pt_1 sussistenza del caso fortuito in quanto “come si evince dai rilievi fotografici effettuati dalla la staccionata era stata CP_4 verosimilmente abbattuta a seguito dell'urto di un veicolo in fase di parcheggio, ovvero a seguito di un fatto che si sostanzia in un vero e proprio caso fortuito, non riconducibile in alcun modo ad un difetto di manutenzione dell'area da parte della ” (pag. 4 e 5 dell'atto di CP_2 costituzione in giudizio). pagina 2 di 12 Il Tribunale di Spoleto, nel respingere la domanda dell'attrice IG.ra
, si soffermava preliminarmente sulla qualificazione giuridica della Pt_1 chiamata in causa del terzo, cioè la da parte Controparte_2 del convenuto, cioè il Il Tribunale affermava che “la Controparte_1 chiamata del terzo … sia da qualificare come Controparte_2 l'esercizio di azione di garanzia impropria ed introduce una causa autonoma e scindibile … con la conseguenza che non può essere applicato alla fattispecie il principio della estensione automatica senza bisogno di istanza espressa della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto”; “in simili ipotesi se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato deve formulare nei suoi confronti una espressa e autonoma domanda … cosa che, nella specie, è del tutto mancato avendo omesso in sede di prima udienza (la prima difesa utile Parte_1 a seguito della chiamata in causa e costituzione del terzo) alcuna autonoma istanza nei confronti della ” (pag. 11 e 12 della sentenza CP_2 impugnata). Il Tribunale passava quindi ad analizzare la responsabilità del escludendola, “non avendo la assolto l'onere Controparte_1 Pt_1 probatorio che sulla stessa gravava” e poiché “è del tutto mancata la prova che lo stato dei luoghi fosse obiettivamente pericoloso e tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno” e la staccionata presente sul marciapiede “dalla documentazione fotografica offerta in comunicazione risulta agevolmente avvistabile dall'accorto utente della strada, certamente in grado evitare l'ostacolo prestando media attenzione” pag. 13 della sentenza impugnata). Infine, il Tribunale compensava le spese legali tra le parti “in ragione del disagio e della sofferenza comunque patiti dall'attrice” (pag. 14 della sentenza impugnata). 6. Per quanto riguarda la preliminare eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'atto di appello sollevata dal CP_1
, si osserva quanto segue.
[...] L'art. 348 bis c.p.c. sancisce l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello, nella misura in cui esso non ha ragionevole probabilità di essere accolto. La doglianza di parte appellata non è condivisibile perché nella fattispecie in esame non vi sono elementi che facciano emergere, prima facie, la mancanza di probabilità di accoglimento dell'appello, che ha invece reso necessaria una valutazione nel merito. 7. Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal Controparte_1 relativamente al difetto di legittimazione passiva in capo ad esso, si osserva quanto segue. Il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione afferma che “nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” (Cass. Civ. n. 12456/2024; Cass. Civ. n. 12909/2022; Cass. Civ. n. 7553/2021). Come visto, la conclusione di un contratto di appalto tra il custode ex art. 2051 c.c. e un terzo non esclude la permanenza della qualità di pagina 3 di 12 custode in capo all'appaltatore e, conseguentemente, la sua responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.. Quest'ultima è eliminabile solo fornendo la prova liberatoria del caso fortuito. Nel caso in cui però si dimostrasse l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore nei confronti del committente custode, ciò legittimerebbe il custode committente ad agire in manleva contro l'appaltatore. 7.1 Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la chiamata in causa del terzo da parte del Controparte_2 convenuto/appellato è una chiamata in garanzia. Controparte_1 Infatti, poiché, come visto sopra, il non perde la Controparte_1 qualifica di custode ex art. 2051 c.c. neanche a seguito della delega, tramite la stipula del contratto di appalto, dei compiti di manutenzione e controllo delle zone di sua proprietà, la chiamata in causa della è finalizzata non ad escludere la Controparte_2 responsabilità del ex art. 2051 c.c., ma a manlevarsi sulla CP_1
in virtù della predetta delega di funzioni. Nelle conclusioni CP_2 dell'atto di costituzione in appello, infatti, il chiede di CP_1 condannare la “a mantenere indenne, manlevare il CP_2 CP_1
da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal
[...] presente giudizio” (pag. 37 del predetto atto). Poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la chiamata del terzo in garanzia non beneficia dell'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato e poiché la IG.ra Pt_1 in primo grado non aveva formulato un'espressa e autonoma domanda di risarcimento del danno nei confronti della la domanda formulata CP_2 per la prima volta in appello è domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c.. Ne consegue che la IG.ra non potrà Pt_1 beneficiare della solidarietà tra il e la Controparte_1 CP_2
.
[...] 8. Prima di procedere all'analisi dei motivi di impugnazione, è opportuno ribadire il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione circa la responsabilità ex art. 2051 c.c.. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al pagina 4 di 12 riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. pagina 5 di 12 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
Ne consegue che l'onere probatorio incombente in capo al danneggiato, che agisce contro il custode ex art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti, è assolto ove il danneggiato fornisca la sola prova del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno subito. L'onere probatorio invece gravante sul custode, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., ha ad oggetto la prova del caso fortuito, che è un evento eccezionale, imprevedibile e imprevenibile. 9. Con il primo motivo di appello, la IG.ra ha contestato la Pt_1 sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto insussistente il nesso causale tra i danni da essa subiti e la staccionata giacente sul marciapiede in cui stava camminando e la pericolosità dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa. Il motivo di appello in esame è fondato e deve essere accolto. L'appellante ha affermato che “emerge chiaramente dagli atti di causa l'elemento della contestualità temporale tra il transito della IG.ra Pt_1
sul tracciato descritto e le lesioni riscontrate in seguito alla
[...] caduta sulla staccionata” (pag. 8 dell'atto di citazione in appello). Decisiva sul punto è la testimonianza del IG. che ha Testimone_1 dichiarato “Io andavo verso l'ospedale di , la signora era CP_1 Pt_1 davanti a me, procedevamo nella stessa direzione. A un certo punto la vidi cadere e mi avvicinai per capire cosa fosse accaduto. C'era un palo della staccionata per terra e un pezzo era coperto dalle foglie. In realtà devo specificare che era un vero e proprio pezzo della staccionata che si era staccato” (pag. 4 del verbale di udienza del 03.03.2021). Inoltre, l'Assistente Capo della Polizia di Stato IG. Testimone_2 intervenuto sul luogo del sinistro, ha dichiarato che “Abbiamo notato che la staccionata era rotta e gran parte ricoperta delle foglie e dei pezzi ostruivano il passaggio dei pedoni” (pag. 3 del verbale di udienza del 03.03.2021). Ne deriva che il fatto, ovvero la caduta della IG.ra sul marciapiede Pt_1 di via TO in e il nesso causale tra la caduta e la staccionata CP_1 giacente sul marciapiede risultano provati. Non è condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure relativamente al fatto che “è del tutto mancata la prova che lo stato dei luoghi fosse obiettivamente pericoloso e tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il verificarsi del danno” (pag. 13 della sentenza impugnata). Ciò in quanto, come emerge dalla giurisprudenza sopra richiamata, la pericolosità della cosa in custodia non è un elemento caratterizzante la fattispecie dell'art. 2051 c.c. né, quindi, è un elemento la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dal custode. Non è condivisibile nemmeno l'argomentazione utilizzata dal Giudice di prime cure, per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al basata sul fatto che il sinistro per cui è causa era Controparte_1 evitabile in quanto la caduta si era “verificata intorno alle ore 12:30 di mattina, quindi in pieno giorno ed in condizione di perfetta visibilità; dalla stessa prospettazione di parte attrice, confermata anche dalla documentazione fotografica in atti, emerge che il marciapiede che corre lungo via TO ove l'attrice si era trovata a transitare era quasi pagina 6 di 12 totalmente ingombrato dalla presenza di una staccionata di legno divelta a terra. … Sicché … risulta agevolmente avvistabile dall'accorto utente della strada, certamente in grado di evitare l'ostacolo prestando media attenzione” (pag. 13 della sentenza impugnata). Ciò non è condivisibile in quanto la non prevedibilità/evitabilità dell'insidia non è un elemento rientrante nell'onere probatorio gravante sul danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c.. 9.1 A questo punto, si deve indagare l'eventuale assolvimento dell'onere probatorio del caso fortuito gravante in capo al custode del marciapiede, in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, cioè il . Controparte_1 Nel corso del giudizio di primo grado, il depositava il capitolato CP_1 disciplinante la prestazione oggetto del contratto di appalto tra esso e la dal quale emergeva la durata di due anni del contratto e le CP_2 varie attività appaltate. All'art C/2 si legge: “L'intervento, da eseguirsi periodicamente ed esclusivamente nelle superfici appaltate, con qualsiasi tipologia di sottofondo (prato pavimentazione, vialetti ecc.) comprende: … 3) la raccolta di foglie, di aghi di conifere e il conferimento presso centri autorizzati;
tale intervento deve effettuarsi con cura particolare nelle aree verdi di intensa utenza, nei percorsi, nelle superfici di gioco e di sosta, nelle zone fiorite o cespugliate” (pag. 11 del capitolato). Inoltre all'art. C/10 si legge che “La manutenzione delle staccionate presenti nelle aree verdi in convenzione deve essere costante mediante gli interventi di ripristino e sistemazione (richiodatura/ avvitatura;
sostituzione parti usurate, mancanti o danneggiate;
eliminazione di scaglie di legno;
ecc.) tempestivi. Il rifacimento di intere parti di staccionata fino a 5 metri lineari continui è da intendersi come manutenzione ordinaria all'interno del contratto” (pag. 16 del capitolato). All'art. B/10, infine, si legge che “
1. L'Aggiudicatario è responsabile durante il periodo contrattuale: … c) dei danni a persone o cose derivanti dal mancato controllo delle alberature, della efficienza e della funzionalità dei giochi, degli arredi e degli impianti tecnologici, 2. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone
o cose verificatisi nelle aree appaltate durante il periodo di validità del contratto limitatamente agli aspetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c)” (pag. 6 del capitolato). In virtù del predetto contratto di appalto, quindi, l'appaltatrice aveva, tra i vari obblighi, quello di Controparte_2 provvedere periodicamente alla raccolta di foglie nelle zone interessate, di manutenere le staccionate presenti nelle predette zone, con eventuali tempestivi interventi di ripristino, e di tenere indenne il committente dalla responsabilità per danni a persone o cose. Controparte_1 Pertanto il e la , per escludere la responsabilità ex art. CP_1 CP_2 2051 c.c., avevano l'obbligo di dimostrare rispettivamente la sussistenza del caso fortuito e l'adempimento degli obblighi contrattuali sopra richiamati. 9.1.1 Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi gravanti in capo alla in virtù del contratto di appalto, si osserva quanto segue. CP_2 Il teste IG. ha dichiarato “Io ci passo spesso in quel Testimone_1 tratto di strada e le foglie non vengono quasi mai raccolte” (pag. 4 del verbale di udienza del 03.03.2021). Sul punto, invece, la ha affermato che “il medesimo giorno del CP_2 sinistro per cui è causa aveva regolarmente provveduto alla manutenzione di Via TO … come si evince dal rapporto di servizio depositato agli atti, i dipendenti … svolgevano nel tratto stradale teatro del sinistro le seguenti lavorazioni: svuotamento cestini, raccolta immondizia varia, pagina 7 di 12 taglio erba, taglio polloni piante, pulizia generale” (pag. 4 e 5 dell'atto di costituzione in appello). Nel documento cui fa riferimento la CP_2 c'è scritto che il mercoledì della settimana dal 24.10.2016 al 28.10.2016, cioè il 26.10.2016 (giorno del sinistro per cui è causa), tre dipendenti della ditta hanno svolto varie tipologie di lavori, tra cui quella di pulizia generale, in varie aree verdi interessate dai lavori, tra cui via TO (luogo del sinistro per cui è causa). Però il documento chiamato
“rapporto di servizio” dalla non è datato, né presenta altri CP_2 elementi che lo possano ricondurre incontrovertibilmente ad una data precedente a quella del sinistro per cui è causa. Inoltre la prova per testi, richiesta dalla e non ammessa dal Giudice di prime cure CP_2 in quanto superflua, in primo luogo era stata chiesta indicando quali testimoni solo i IGg. e quando invece dal Testimone_3 Testimone_4 predetto documento è emerso che il giorno del sinistro per cui è causa avrebbero prestato servizio anche i IGg. e che però Per_1 CP_5 non sono stati citati;
in secondo luogo, i capitoli della prova testimoniale non erano finalizzati a fornire la prova del fatto che la il mercoledì del sinistro avesse pulito il marciapiede prima CP_2 delle 12:30, cioè l'orario del sinistro. Inoltre, poiché è stato provato che la staccionata presente sul marciapiede era coperta da foglie, è inverosimile che le stesse siano cadute improvvisamente e copiosamente dall'albero, essendo al contrario più probabile che esse si trovassero sul marciapiede da molti giorni prima, come infatti dichiarato dal teste IG.
. Tes_1 9.1.2 Per quanto riguarda l'onere probatorio incombente in capo al
[...]
. Si osserva quanto segue. CP_1 Il nel contestare la prova del nesso causale tra la staccionata e CP_1 la caduta della IG.ra , ha affermato che “nulla esclude che la IG.ra Pt_1
possa essere caduta in prossimità della staccionata divelta, ma per Pt_1 ragioni estranee al res, quale ad esempio un improvviso malore, momentaneo capogiro, ecc. ecc.” (pag. 20 dell'atto di costituzione in appello). L'affermazione non è condivisibile, in quanto non provata. Dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di infatti, non emerge altro che la CP_1 frattura della tibia. Né è condivisibile la doglianza del relativa alla capacità a CP_1 testimoniare e all'attendibilità del teste IG. . Il dopo Tes_1 CP_1 aver affermato che il IG. non sarebbe un estraneo ma un amico del Tes_1 marito della IG.ra , richiama un orientamento giurisprudenziale della Pt_1 Suprema Corte di Cassazione che differenzia proprio la capacità a testimoniare rispetto all'attendibilità del testimone, sancendo che la prima manca quando il teste ha un interesse giuridico e non di mero fatto nel procedimento in cui è chiamato a rendere testimonianza (interesse insussistente nella fattispecie in esame) e che invece la seconda attiene alla veridicità della testimonianza che il giudice deve discrezionalmente valutare in base ad elementi oggettivi e soggettivi. Il Comune ritiene che la testimonianza in esame andrebbe considerata inattendibile perché la IG.ra nel verbale di sommarie informazioni avrebbe dichiarato di Pt_1 essere stata soccorsa da un passante (il IG. ) che avrebbe chiamato Tes_1 il 118, mentre il IG. avrebbe dichiarato che il 118 era stato Tes_1 chiamato da un terzo soggetto a lui sconosciuto (pag. 19 dell'atto di costituzione in appello). Questo, però, contrariamente a quanto ritenuto dal non basta a minare l'attendibilità del teste IG. CP_1 Tes_1 perché le affermazioni della IG.ra vanno valutate tenendo in Pt_1 considerazione il trauma fisico da lei subito a seguito del sinistro e il peculiare stato psico-fisico in cui era al momento del sinistro. pagina 8 di 12 Infine, il ha affermato che “l'essere stata la stessa situazione CP_1 pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile comporta che l'assolvimento della prova liberatoria, a mezzo della dimostrazione del caso fortuito, postula la verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento del custode voto a rimuovere la situazione pericolosa od a segnalarla agli utenti” (pag. 24 dell'atto di costituzione in appello). L'affermazione richiamata non è condivisibile poiché il non ha fornito la prova CP_1 delle predette mere allegazioni, ovvero del fatto che la rottura della staccionata sia stata causata dagli utenti della strada o sia stata imprevedibile;
ne consegue che non ha debitamente assolto l'onere probatorio del caso fortuito ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ad esso. 9.2 Per quanto riguarda l'applicabilità o meno nella fattispecie in esame dell'art. 1227 c.c., come correttamente affermato dall'appellante, “non vi è prova in atti che la IG.ra fosse distratta al momento del Pt_1 transito, né che portasse in mano qualcosa che ne ostacolasse vista o movimento” (pag. 9 dell'atto di costituzione in appello). La ha affermato che “la condotta colposa, imprudente e CP_2 negligente tenuta nella circostanza dalla IG.ra ha rappresentato il Pt_1 fattore causale esclusivo nella determinazione del sinistro per cui è causa” (pag. 3 e 4 dell'atto di costituzione in appello), senza però spiegare in cosa sarebbe consistita la negligenza della IG.ra . Pt_1 Il Comune di ha affermato che “per le dimensioni del manufatto CP_1 divelto (4 mt), per essere stato solo in parte coperto da foglie e comunque per essere rimasta libera da ostacoli una parte del percorso pedonale, è ragionevole ritenere che la IG.ra si sia, di certo, avveduta della Pt_1 presenza della staccionata in terra … e quindi … avrebbe dovuto transitare sulla parte di marciapiede non occupata dalle parti di legno cadute” (pag. 15 dell'atto di costituzione in appello). In realtà, l'Assistente Capo della Polizia di Stato IG. aveva dichiarato in udienza che Tes_2
“pezzi (della staccionata) ostruivano il passaggio dei pedoni”. Quindi, nessun profilo di responsabilità né comportamento negligente può essere attribuito alla IG.ra che è caduta mentre camminava sul marciapiede Pt_1 sopra il quale vi erano pezzi di staccionata in legno coperti da foglie secche che ostruivano il passaggio. Non si può infatti pretendere che un pedone faccia “lo slalom” tra le insidie presenti sul marciapiede per non cadere;
tra l'altro, è anche verosimile che sia caduta proprio per aver tentato di evitare i pezzi della staccionata, proprio come chiesto dal
. CP_1 10. Circa il quantum del danno subito dalla IG.ra si osserva quanto Pt_1 segue. Il Tribunale di Spoleto nominava come CTU il Dott. Persona_2 Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, conferendogli l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: 1) individuare la durata dell'invalidità temporanea configurante danno biologico temporaneo in nesso causale con il sinistro;
2) individuare l'eventuale percentuale di invalidità permanente;
3) valutare la congruità delle spese di cura sostenute dalla IG.ra . Pt_1 Il CTU accertava che “la sig.ra , a seguito della caduta accidentale Pt_1 del 26.10.2016 ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che le ha procurato la frattura pluriframmentata metaepifisaria distale tibio- tarsica con scomposizione dei frammenti”; che “residuano esiti permanenti consistenti a carico dell'arto inferiore destro in vasto esito cicatriziale con apprezzabile pregiudizio estetico poiché interessa un'area socialmente pagina 9 di 12 esposta, disfunzionalità articolare della caviglia e scadimento del tono muscolare della gamba;
cicatrice chirurgica residua della cresta iliaca di destra”; che gli esiti sono “valutabili nella misura del diciotto per cento di invalidità permanente intesa come danno biologico e in tale quantificazione è ricompreso il danno biologico dinamico-funzionale con i pregiudizi sulle ordinarie occupazioni ludiche “del tempo libero””; che, per quanto riguarda le spese sostenute in conseguenza del sinistro,
“appaiono congrue quelle relative all'acquisto di farmaci, ai ticket ed alle consulenze specialistiche clinici e strumentali ed alla riabilitazione per un importo pari ad euro 1051,45; in futuro non saranno necessarie spese e in particolare il preventivo per l'intervento di chirurgia plastica di revisione delle cicatrici e lipofilling non è più attuale per la evoluzione che hanno avuto nel tempo le cicatrici stesse”; infine, che “per le lesioni riportate la durata della inabilità temporanea assoluta fu di giorni 120, della inabilità temporanea parziale al 75% fu di giorni 30, della inabilità parziale al 50% di giorni 45; della inabilità parziale al 25% di giorni 45” (pag. da 6 a 9 della CTU). Il CTU trasmetteva tramite posta elettronica la sua bozza di relazione alle parti per concedere loro la possibilità di presentare osservazioni. Successivamente, il CTU affermava che “I CTP di parte convenuta hanno concordato con le mie valutazioni” (pag. 10 della relazione di CTU). Il CTP della IG.ra , invece, osservava che quello subito dalla sua assistita Pt_1 sarebbe un ““danno biologico di tipo pesante” quale “danno alla cenestesi lavorativa”” e, in quanto tale, meritevole della “necessaria "personalizzazione" del danno biologico dinamico-relazionale”. Il CTU rispondeva che “per arrivare alla percentuale espressa del 18% ho dato certamente rilevanza al pregiudizio estetico - che è di entità lieve- moderata valutabile nella misura del 6% - ed alla permanenza in situ dei mezzi di osteosintesi –valutabili nella misura del 4% - 2) In merito alla supposta compromissione della capacità lavorativa specifica, ritengo che non vi siano i presupposti per giustificarla poiché la periziata svolge mansioni di commessa e la modestia del danno anatomo-funzionale residuo non giustificano in alcun modo alcun riflesso negativo su tale attività; anche l'attività marginale di collaboratrice nell'azienda di famiglia non appare compromessa dalla menomazione perché la stabilità della caviglia è conservata e il deficit articolare non è tale da rendere in alcun modo usurante o quanto meno gravoso il lavoro svolto” (pag. 11 e 12 della relazione di CTU). Pertanto, la Corte ritiene condivisibile la valutazione del CTU circa la mancanza di elementi che giustificherebbero la personalizzazione del danno biologico. Ne consegue che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla IG.ra in conseguenza della caduta sul marciapiede in via TO in Pt_1
a causa della staccionata in legno riversa sul marciapiede stesso e CP_1 coperta da foglie deve essere così liquidato: considerando che la tabella di riferimento è la tabella del Tribunale di Milano 2024, che l'età della danneggiata alla data del sinistro era di 31 anni, che la percentuale di invalidità permanente è del 18%, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a € 54.625,00; considerando, inoltre, che i giorni di invalidità temporanea totale ammontano 120, i giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ammontano a 30, i giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ammontano a 45 e i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% ammontano a 45 e che, quindi, l'invalidità temporanea totale è di € 13.800,00, l'invalidità temporanea parziale al 75% è di € 2.587,50, l'invalidità temporanea parziale al 50% è di € 2.587,50 e l'invalidità temporanea parziale al 25% pagina 10 di 12 è di € 1.293,75, il danno biologico temporaneo ammonta a € 20.268,75, per un totale generale di € 74.893,75 (somma comprensiva di rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Alla predetta somma va aggiunta la somma relativa al danno patrimoniale subito dalla IG.ra per le spese Pt_1 mediche sostenute, nella misura ritenuta congrua dal CTU, cioè € 1.051,45, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Infine, il Comune di ha affermato che “la IG.ra , al momento CP_1 Pt_1 del sinistro, era titolare di una azienda agricola, ma altresì dipendente della cartoleria “Il Re Leone” … La posizione di lavoratore dipendente della IG.ra induce la questione del danno differenziale, poiché la Pt_1 malattia verificata nella CTU svolta supera la percentuale di non risarcimento applicata, ex lege, dagli enti previdenziali”, citando poi una sentenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di liquidazione del danno biologico nei casi in cui opera la copertura assicurativa (pag. CP_6 29 e 30 dell'atto di costituzione in appello). L
'eccezione in esame, essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, senza essere stata sollevata in sede di comparsa di costituzione e risposta o di prima memoria integrativa, risulta tardiva e, quindi, inammissibile ex art. 189 c.p.c., che fa riferimento alla “precisazione delle conclusioni … nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter”. In ogni caso, come noto, l'indennizzo viene concesso quando il lavoratore subisce un CP_6 infortunio sul lavoro o una malattia professionale riconosciuta come collegata all'attività lavorativa, non essendo sufficiente il fatto che il danno subito dal lavoratore si sia verificato nello stesso periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato. Nella fattispecie in esame non risulta dagli atti che la IG.ra nel momento in cui subì il sinistro Pt_1 stesse svolgendo un'attività lavorativa, in quanto stava camminando lungo un marciapiede della città. 11. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza il riconoscimento della fase istruttoria/di trattazione. Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 398/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 24.05.2023, pubblicata il 25.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 708/2019:
1. Condanna il al pagamento della somma di € 75.945,20, Controparte_1 oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo, in favore della IG.ra quale risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1 non patrimoniale da lei subito;
2. Condanna a tenere indenne il Controparte_2 CP_1
dal pagamento della somma di cui al punto 1;
[...]
3. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, in favore di che si liquidano in Parte_1
€ 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pagina 11 di 12 4. Condanna alla refusione delle spese di Controparte_2 lite di € 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, in favore del di CP_1 ; CP_1
5. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, in favore di che si liquidano Parte_1 in € 9.991,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
6. Condanna alla refusione delle spese di Controparte_2 lite, di € 9.991,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, in favore del Comune di;
CP_1
7. Pone le spese di CTU, così come liquidate nel dispositivo della sentenza impugnata, definitivamente a carico del e Controparte_1 di , nella misura del 50% ciascuno. Controparte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del MOT in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi
Il Consigliere estensore Paola de Lisio Il Presidente Simone Salcerini
pagina 12 di 12
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la IG.ra Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 398/2023, emessa dal
[...] Tribunale di Spoleto, in data 24.05.2023, pubblicata in data 25.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 708/2019, con la quale era stata respinta la sua richiesta di condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni da lei asseritamente subiti in conseguenza del sinistro avvenuto mentre percorreva il marciapiede di via TO in . Parte appellante CP_1 ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza circa l'inesistenza del nesso causale e la pericolosità dello stato dei luoghi;
2) quantificazione del danno subito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, eccependo l'inammissibilità e la manifesta Controparte_1 infondatezza dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c., l'improcedibilità della domanda risarcitoria ex art. 346 c.p.c., la carenza di legittimazione passiva in capo ad esso e contestando i motivi di appello. In via subordinata, l'appellato ha chiesto l'applicazione dell'art. 1227 CP_1 c.c..
3. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, contestando integralmente i motivi Controparte_2 di appello.
pagina 1 di 12 4. Con ordinanza del 07.08.2024, la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, sostituendo la predetta udienza con il deposito di note scritte.
5. Prima di analizzare i motivi di appello, è utile ricostruire il fatto da cui è insorta la controversia per la quale è causa. Il 26.10.2016 la IG.ra , mentre stava percorrendo il marciapiede di Pt_1 via TO in , cadeva a terra asseritamente a causa della presenza CP_1 di una staccionata di legno di circa 2 metri giacente sul marciapiede stesso e coperta da foglie secche. Successivamente, la IG.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di , presso il quale le veniva diagnosticata una CP_1
“frattura tibio/tarsica pluriframmentaria scomposta destra”. Conseguentemente, la IG.ra si sottoponeva a tre interventi Pt_1 chirurgici tra novembre 2016 e marzo 2017. In seguito alla mancata stipula, da parte del della Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita alla quale la IG.ra lo aveva Pt_1 invitato, quest'ultima lo citava in giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto per chiedere l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del stesso e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni CP_1 da lei subiti. Le predette domande erano basate sull'asserita omissione, da parte del in qualità di custode della strada in cui si era CP_1 verificato il sinistro, delle “cautele necessarie al fine di mantenere in sicurezza la pubblica via, di modo da non arrecare danni ai terzi” (pag. 2 dell'atto di citazione in giudizio). Si costituiva in giudizio il con contestuale chiamata in Controparte_1 causa del terzo. Il eccepiva la carenza di legittimazione passiva in CP_1 capo ad esso in quanto asseriva che “in epoca antecedente al sinistro ovverosia nel settembre 2015, … aveva conferito, in regime di appalto, il servizio di custodia, pulizia e manutenzione delle aree verdi nel tenimento cittadino a Terzo soggetto;
… (pag. 2 Controparte_3 CP_2 della comparsa di costituzione). Nel merito della domanda, il CP_1 eccepiva la mancanza di prova del nesso causale tra i danni subiti dalla IG.ra e la staccionata presente sul marciapiede che avrebbe causato Pt_1 la sua caduta. Eccepiva inoltre la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. consistente nel comportamento asseritamente negligente della IG.ra In via subordinata, il Pt_1 CP_1 chiedeva l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per il concorso di colpa della IG.ra nella causazione del danno. Pt_1 Si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Controparte_2 eccependo l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo ad esso. La
si difendeva affermando di aver “sempre provveduto, con cadenza CP_2 settimanale, alla regolare manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro” (pag. 2 dell'atto di costituzione in giudizio). Affermava, inoltre, di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione in merito all'insidia da cui sarebbe scaturito il sinistro per cui è causa e che la responsabilità per i danni subiti dalla IG.ra sarebbe esclusa dalla Pt_1 sussistenza del caso fortuito in quanto “come si evince dai rilievi fotografici effettuati dalla la staccionata era stata CP_4 verosimilmente abbattuta a seguito dell'urto di un veicolo in fase di parcheggio, ovvero a seguito di un fatto che si sostanzia in un vero e proprio caso fortuito, non riconducibile in alcun modo ad un difetto di manutenzione dell'area da parte della ” (pag. 4 e 5 dell'atto di CP_2 costituzione in giudizio). pagina 2 di 12 Il Tribunale di Spoleto, nel respingere la domanda dell'attrice IG.ra
, si soffermava preliminarmente sulla qualificazione giuridica della Pt_1 chiamata in causa del terzo, cioè la da parte Controparte_2 del convenuto, cioè il Il Tribunale affermava che “la Controparte_1 chiamata del terzo … sia da qualificare come Controparte_2 l'esercizio di azione di garanzia impropria ed introduce una causa autonoma e scindibile … con la conseguenza che non può essere applicato alla fattispecie il principio della estensione automatica senza bisogno di istanza espressa della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto”; “in simili ipotesi se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato deve formulare nei suoi confronti una espressa e autonoma domanda … cosa che, nella specie, è del tutto mancato avendo omesso in sede di prima udienza (la prima difesa utile Parte_1 a seguito della chiamata in causa e costituzione del terzo) alcuna autonoma istanza nei confronti della ” (pag. 11 e 12 della sentenza CP_2 impugnata). Il Tribunale passava quindi ad analizzare la responsabilità del escludendola, “non avendo la assolto l'onere Controparte_1 Pt_1 probatorio che sulla stessa gravava” e poiché “è del tutto mancata la prova che lo stato dei luoghi fosse obiettivamente pericoloso e tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno” e la staccionata presente sul marciapiede “dalla documentazione fotografica offerta in comunicazione risulta agevolmente avvistabile dall'accorto utente della strada, certamente in grado evitare l'ostacolo prestando media attenzione” pag. 13 della sentenza impugnata). Infine, il Tribunale compensava le spese legali tra le parti “in ragione del disagio e della sofferenza comunque patiti dall'attrice” (pag. 14 della sentenza impugnata). 6. Per quanto riguarda la preliminare eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'atto di appello sollevata dal CP_1
, si osserva quanto segue.
[...] L'art. 348 bis c.p.c. sancisce l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello, nella misura in cui esso non ha ragionevole probabilità di essere accolto. La doglianza di parte appellata non è condivisibile perché nella fattispecie in esame non vi sono elementi che facciano emergere, prima facie, la mancanza di probabilità di accoglimento dell'appello, che ha invece reso necessaria una valutazione nel merito. 7. Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal Controparte_1 relativamente al difetto di legittimazione passiva in capo ad esso, si osserva quanto segue. Il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione afferma che “nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” (Cass. Civ. n. 12456/2024; Cass. Civ. n. 12909/2022; Cass. Civ. n. 7553/2021). Come visto, la conclusione di un contratto di appalto tra il custode ex art. 2051 c.c. e un terzo non esclude la permanenza della qualità di pagina 3 di 12 custode in capo all'appaltatore e, conseguentemente, la sua responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.. Quest'ultima è eliminabile solo fornendo la prova liberatoria del caso fortuito. Nel caso in cui però si dimostrasse l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore nei confronti del committente custode, ciò legittimerebbe il custode committente ad agire in manleva contro l'appaltatore. 7.1 Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la chiamata in causa del terzo da parte del Controparte_2 convenuto/appellato è una chiamata in garanzia. Controparte_1 Infatti, poiché, come visto sopra, il non perde la Controparte_1 qualifica di custode ex art. 2051 c.c. neanche a seguito della delega, tramite la stipula del contratto di appalto, dei compiti di manutenzione e controllo delle zone di sua proprietà, la chiamata in causa della è finalizzata non ad escludere la Controparte_2 responsabilità del ex art. 2051 c.c., ma a manlevarsi sulla CP_1
in virtù della predetta delega di funzioni. Nelle conclusioni CP_2 dell'atto di costituzione in appello, infatti, il chiede di CP_1 condannare la “a mantenere indenne, manlevare il CP_2 CP_1
da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal
[...] presente giudizio” (pag. 37 del predetto atto). Poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la chiamata del terzo in garanzia non beneficia dell'estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato e poiché la IG.ra Pt_1 in primo grado non aveva formulato un'espressa e autonoma domanda di risarcimento del danno nei confronti della la domanda formulata CP_2 per la prima volta in appello è domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile ex art. 345 c.p.c.. Ne consegue che la IG.ra non potrà Pt_1 beneficiare della solidarietà tra il e la Controparte_1 CP_2
.
[...] 8. Prima di procedere all'analisi dei motivi di impugnazione, è opportuno ribadire il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione circa la responsabilità ex art. 2051 c.c.. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al pagina 4 di 12 riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2 0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. pagina 5 di 12 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
Ne consegue che l'onere probatorio incombente in capo al danneggiato, che agisce contro il custode ex art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti, è assolto ove il danneggiato fornisca la sola prova del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno subito. L'onere probatorio invece gravante sul custode, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., ha ad oggetto la prova del caso fortuito, che è un evento eccezionale, imprevedibile e imprevenibile. 9. Con il primo motivo di appello, la IG.ra ha contestato la Pt_1 sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto insussistente il nesso causale tra i danni da essa subiti e la staccionata giacente sul marciapiede in cui stava camminando e la pericolosità dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa. Il motivo di appello in esame è fondato e deve essere accolto. L'appellante ha affermato che “emerge chiaramente dagli atti di causa l'elemento della contestualità temporale tra il transito della IG.ra Pt_1
sul tracciato descritto e le lesioni riscontrate in seguito alla
[...] caduta sulla staccionata” (pag. 8 dell'atto di citazione in appello). Decisiva sul punto è la testimonianza del IG. che ha Testimone_1 dichiarato “Io andavo verso l'ospedale di , la signora era CP_1 Pt_1 davanti a me, procedevamo nella stessa direzione. A un certo punto la vidi cadere e mi avvicinai per capire cosa fosse accaduto. C'era un palo della staccionata per terra e un pezzo era coperto dalle foglie. In realtà devo specificare che era un vero e proprio pezzo della staccionata che si era staccato” (pag. 4 del verbale di udienza del 03.03.2021). Inoltre, l'Assistente Capo della Polizia di Stato IG. Testimone_2 intervenuto sul luogo del sinistro, ha dichiarato che “Abbiamo notato che la staccionata era rotta e gran parte ricoperta delle foglie e dei pezzi ostruivano il passaggio dei pedoni” (pag. 3 del verbale di udienza del 03.03.2021). Ne deriva che il fatto, ovvero la caduta della IG.ra sul marciapiede Pt_1 di via TO in e il nesso causale tra la caduta e la staccionata CP_1 giacente sul marciapiede risultano provati. Non è condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure relativamente al fatto che “è del tutto mancata la prova che lo stato dei luoghi fosse obiettivamente pericoloso e tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il verificarsi del danno” (pag. 13 della sentenza impugnata). Ciò in quanto, come emerge dalla giurisprudenza sopra richiamata, la pericolosità della cosa in custodia non è un elemento caratterizzante la fattispecie dell'art. 2051 c.c. né, quindi, è un elemento la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dal custode. Non è condivisibile nemmeno l'argomentazione utilizzata dal Giudice di prime cure, per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al basata sul fatto che il sinistro per cui è causa era Controparte_1 evitabile in quanto la caduta si era “verificata intorno alle ore 12:30 di mattina, quindi in pieno giorno ed in condizione di perfetta visibilità; dalla stessa prospettazione di parte attrice, confermata anche dalla documentazione fotografica in atti, emerge che il marciapiede che corre lungo via TO ove l'attrice si era trovata a transitare era quasi pagina 6 di 12 totalmente ingombrato dalla presenza di una staccionata di legno divelta a terra. … Sicché … risulta agevolmente avvistabile dall'accorto utente della strada, certamente in grado di evitare l'ostacolo prestando media attenzione” (pag. 13 della sentenza impugnata). Ciò non è condivisibile in quanto la non prevedibilità/evitabilità dell'insidia non è un elemento rientrante nell'onere probatorio gravante sul danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c.. 9.1 A questo punto, si deve indagare l'eventuale assolvimento dell'onere probatorio del caso fortuito gravante in capo al custode del marciapiede, in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, cioè il . Controparte_1 Nel corso del giudizio di primo grado, il depositava il capitolato CP_1 disciplinante la prestazione oggetto del contratto di appalto tra esso e la dal quale emergeva la durata di due anni del contratto e le CP_2 varie attività appaltate. All'art C/2 si legge: “L'intervento, da eseguirsi periodicamente ed esclusivamente nelle superfici appaltate, con qualsiasi tipologia di sottofondo (prato pavimentazione, vialetti ecc.) comprende: … 3) la raccolta di foglie, di aghi di conifere e il conferimento presso centri autorizzati;
tale intervento deve effettuarsi con cura particolare nelle aree verdi di intensa utenza, nei percorsi, nelle superfici di gioco e di sosta, nelle zone fiorite o cespugliate” (pag. 11 del capitolato). Inoltre all'art. C/10 si legge che “La manutenzione delle staccionate presenti nelle aree verdi in convenzione deve essere costante mediante gli interventi di ripristino e sistemazione (richiodatura/ avvitatura;
sostituzione parti usurate, mancanti o danneggiate;
eliminazione di scaglie di legno;
ecc.) tempestivi. Il rifacimento di intere parti di staccionata fino a 5 metri lineari continui è da intendersi come manutenzione ordinaria all'interno del contratto” (pag. 16 del capitolato). All'art. B/10, infine, si legge che “
1. L'Aggiudicatario è responsabile durante il periodo contrattuale: … c) dei danni a persone o cose derivanti dal mancato controllo delle alberature, della efficienza e della funzionalità dei giochi, degli arredi e degli impianti tecnologici, 2. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone
o cose verificatisi nelle aree appaltate durante il periodo di validità del contratto limitatamente agli aspetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c)” (pag. 6 del capitolato). In virtù del predetto contratto di appalto, quindi, l'appaltatrice aveva, tra i vari obblighi, quello di Controparte_2 provvedere periodicamente alla raccolta di foglie nelle zone interessate, di manutenere le staccionate presenti nelle predette zone, con eventuali tempestivi interventi di ripristino, e di tenere indenne il committente dalla responsabilità per danni a persone o cose. Controparte_1 Pertanto il e la , per escludere la responsabilità ex art. CP_1 CP_2 2051 c.c., avevano l'obbligo di dimostrare rispettivamente la sussistenza del caso fortuito e l'adempimento degli obblighi contrattuali sopra richiamati. 9.1.1 Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi gravanti in capo alla in virtù del contratto di appalto, si osserva quanto segue. CP_2 Il teste IG. ha dichiarato “Io ci passo spesso in quel Testimone_1 tratto di strada e le foglie non vengono quasi mai raccolte” (pag. 4 del verbale di udienza del 03.03.2021). Sul punto, invece, la ha affermato che “il medesimo giorno del CP_2 sinistro per cui è causa aveva regolarmente provveduto alla manutenzione di Via TO … come si evince dal rapporto di servizio depositato agli atti, i dipendenti … svolgevano nel tratto stradale teatro del sinistro le seguenti lavorazioni: svuotamento cestini, raccolta immondizia varia, pagina 7 di 12 taglio erba, taglio polloni piante, pulizia generale” (pag. 4 e 5 dell'atto di costituzione in appello). Nel documento cui fa riferimento la CP_2 c'è scritto che il mercoledì della settimana dal 24.10.2016 al 28.10.2016, cioè il 26.10.2016 (giorno del sinistro per cui è causa), tre dipendenti della ditta hanno svolto varie tipologie di lavori, tra cui quella di pulizia generale, in varie aree verdi interessate dai lavori, tra cui via TO (luogo del sinistro per cui è causa). Però il documento chiamato
“rapporto di servizio” dalla non è datato, né presenta altri CP_2 elementi che lo possano ricondurre incontrovertibilmente ad una data precedente a quella del sinistro per cui è causa. Inoltre la prova per testi, richiesta dalla e non ammessa dal Giudice di prime cure CP_2 in quanto superflua, in primo luogo era stata chiesta indicando quali testimoni solo i IGg. e quando invece dal Testimone_3 Testimone_4 predetto documento è emerso che il giorno del sinistro per cui è causa avrebbero prestato servizio anche i IGg. e che però Per_1 CP_5 non sono stati citati;
in secondo luogo, i capitoli della prova testimoniale non erano finalizzati a fornire la prova del fatto che la il mercoledì del sinistro avesse pulito il marciapiede prima CP_2 delle 12:30, cioè l'orario del sinistro. Inoltre, poiché è stato provato che la staccionata presente sul marciapiede era coperta da foglie, è inverosimile che le stesse siano cadute improvvisamente e copiosamente dall'albero, essendo al contrario più probabile che esse si trovassero sul marciapiede da molti giorni prima, come infatti dichiarato dal teste IG.
. Tes_1 9.1.2 Per quanto riguarda l'onere probatorio incombente in capo al
[...]
. Si osserva quanto segue. CP_1 Il nel contestare la prova del nesso causale tra la staccionata e CP_1 la caduta della IG.ra , ha affermato che “nulla esclude che la IG.ra Pt_1
possa essere caduta in prossimità della staccionata divelta, ma per Pt_1 ragioni estranee al res, quale ad esempio un improvviso malore, momentaneo capogiro, ecc. ecc.” (pag. 20 dell'atto di costituzione in appello). L'affermazione non è condivisibile, in quanto non provata. Dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di infatti, non emerge altro che la CP_1 frattura della tibia. Né è condivisibile la doglianza del relativa alla capacità a CP_1 testimoniare e all'attendibilità del teste IG. . Il dopo Tes_1 CP_1 aver affermato che il IG. non sarebbe un estraneo ma un amico del Tes_1 marito della IG.ra , richiama un orientamento giurisprudenziale della Pt_1 Suprema Corte di Cassazione che differenzia proprio la capacità a testimoniare rispetto all'attendibilità del testimone, sancendo che la prima manca quando il teste ha un interesse giuridico e non di mero fatto nel procedimento in cui è chiamato a rendere testimonianza (interesse insussistente nella fattispecie in esame) e che invece la seconda attiene alla veridicità della testimonianza che il giudice deve discrezionalmente valutare in base ad elementi oggettivi e soggettivi. Il Comune ritiene che la testimonianza in esame andrebbe considerata inattendibile perché la IG.ra nel verbale di sommarie informazioni avrebbe dichiarato di Pt_1 essere stata soccorsa da un passante (il IG. ) che avrebbe chiamato Tes_1 il 118, mentre il IG. avrebbe dichiarato che il 118 era stato Tes_1 chiamato da un terzo soggetto a lui sconosciuto (pag. 19 dell'atto di costituzione in appello). Questo, però, contrariamente a quanto ritenuto dal non basta a minare l'attendibilità del teste IG. CP_1 Tes_1 perché le affermazioni della IG.ra vanno valutate tenendo in Pt_1 considerazione il trauma fisico da lei subito a seguito del sinistro e il peculiare stato psico-fisico in cui era al momento del sinistro. pagina 8 di 12 Infine, il ha affermato che “l'essere stata la stessa situazione CP_1 pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile comporta che l'assolvimento della prova liberatoria, a mezzo della dimostrazione del caso fortuito, postula la verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento del custode voto a rimuovere la situazione pericolosa od a segnalarla agli utenti” (pag. 24 dell'atto di costituzione in appello). L'affermazione richiamata non è condivisibile poiché il non ha fornito la prova CP_1 delle predette mere allegazioni, ovvero del fatto che la rottura della staccionata sia stata causata dagli utenti della strada o sia stata imprevedibile;
ne consegue che non ha debitamente assolto l'onere probatorio del caso fortuito ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ad esso. 9.2 Per quanto riguarda l'applicabilità o meno nella fattispecie in esame dell'art. 1227 c.c., come correttamente affermato dall'appellante, “non vi è prova in atti che la IG.ra fosse distratta al momento del Pt_1 transito, né che portasse in mano qualcosa che ne ostacolasse vista o movimento” (pag. 9 dell'atto di costituzione in appello). La ha affermato che “la condotta colposa, imprudente e CP_2 negligente tenuta nella circostanza dalla IG.ra ha rappresentato il Pt_1 fattore causale esclusivo nella determinazione del sinistro per cui è causa” (pag. 3 e 4 dell'atto di costituzione in appello), senza però spiegare in cosa sarebbe consistita la negligenza della IG.ra . Pt_1 Il Comune di ha affermato che “per le dimensioni del manufatto CP_1 divelto (4 mt), per essere stato solo in parte coperto da foglie e comunque per essere rimasta libera da ostacoli una parte del percorso pedonale, è ragionevole ritenere che la IG.ra si sia, di certo, avveduta della Pt_1 presenza della staccionata in terra … e quindi … avrebbe dovuto transitare sulla parte di marciapiede non occupata dalle parti di legno cadute” (pag. 15 dell'atto di costituzione in appello). In realtà, l'Assistente Capo della Polizia di Stato IG. aveva dichiarato in udienza che Tes_2
“pezzi (della staccionata) ostruivano il passaggio dei pedoni”. Quindi, nessun profilo di responsabilità né comportamento negligente può essere attribuito alla IG.ra che è caduta mentre camminava sul marciapiede Pt_1 sopra il quale vi erano pezzi di staccionata in legno coperti da foglie secche che ostruivano il passaggio. Non si può infatti pretendere che un pedone faccia “lo slalom” tra le insidie presenti sul marciapiede per non cadere;
tra l'altro, è anche verosimile che sia caduta proprio per aver tentato di evitare i pezzi della staccionata, proprio come chiesto dal
. CP_1 10. Circa il quantum del danno subito dalla IG.ra si osserva quanto Pt_1 segue. Il Tribunale di Spoleto nominava come CTU il Dott. Persona_2 Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, conferendogli l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: 1) individuare la durata dell'invalidità temporanea configurante danno biologico temporaneo in nesso causale con il sinistro;
2) individuare l'eventuale percentuale di invalidità permanente;
3) valutare la congruità delle spese di cura sostenute dalla IG.ra . Pt_1 Il CTU accertava che “la sig.ra , a seguito della caduta accidentale Pt_1 del 26.10.2016 ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che le ha procurato la frattura pluriframmentata metaepifisaria distale tibio- tarsica con scomposizione dei frammenti”; che “residuano esiti permanenti consistenti a carico dell'arto inferiore destro in vasto esito cicatriziale con apprezzabile pregiudizio estetico poiché interessa un'area socialmente pagina 9 di 12 esposta, disfunzionalità articolare della caviglia e scadimento del tono muscolare della gamba;
cicatrice chirurgica residua della cresta iliaca di destra”; che gli esiti sono “valutabili nella misura del diciotto per cento di invalidità permanente intesa come danno biologico e in tale quantificazione è ricompreso il danno biologico dinamico-funzionale con i pregiudizi sulle ordinarie occupazioni ludiche “del tempo libero””; che, per quanto riguarda le spese sostenute in conseguenza del sinistro,
“appaiono congrue quelle relative all'acquisto di farmaci, ai ticket ed alle consulenze specialistiche clinici e strumentali ed alla riabilitazione per un importo pari ad euro 1051,45; in futuro non saranno necessarie spese e in particolare il preventivo per l'intervento di chirurgia plastica di revisione delle cicatrici e lipofilling non è più attuale per la evoluzione che hanno avuto nel tempo le cicatrici stesse”; infine, che “per le lesioni riportate la durata della inabilità temporanea assoluta fu di giorni 120, della inabilità temporanea parziale al 75% fu di giorni 30, della inabilità parziale al 50% di giorni 45; della inabilità parziale al 25% di giorni 45” (pag. da 6 a 9 della CTU). Il CTU trasmetteva tramite posta elettronica la sua bozza di relazione alle parti per concedere loro la possibilità di presentare osservazioni. Successivamente, il CTU affermava che “I CTP di parte convenuta hanno concordato con le mie valutazioni” (pag. 10 della relazione di CTU). Il CTP della IG.ra , invece, osservava che quello subito dalla sua assistita Pt_1 sarebbe un ““danno biologico di tipo pesante” quale “danno alla cenestesi lavorativa”” e, in quanto tale, meritevole della “necessaria "personalizzazione" del danno biologico dinamico-relazionale”. Il CTU rispondeva che “per arrivare alla percentuale espressa del 18% ho dato certamente rilevanza al pregiudizio estetico - che è di entità lieve- moderata valutabile nella misura del 6% - ed alla permanenza in situ dei mezzi di osteosintesi –valutabili nella misura del 4% - 2) In merito alla supposta compromissione della capacità lavorativa specifica, ritengo che non vi siano i presupposti per giustificarla poiché la periziata svolge mansioni di commessa e la modestia del danno anatomo-funzionale residuo non giustificano in alcun modo alcun riflesso negativo su tale attività; anche l'attività marginale di collaboratrice nell'azienda di famiglia non appare compromessa dalla menomazione perché la stabilità della caviglia è conservata e il deficit articolare non è tale da rendere in alcun modo usurante o quanto meno gravoso il lavoro svolto” (pag. 11 e 12 della relazione di CTU). Pertanto, la Corte ritiene condivisibile la valutazione del CTU circa la mancanza di elementi che giustificherebbero la personalizzazione del danno biologico. Ne consegue che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla IG.ra in conseguenza della caduta sul marciapiede in via TO in Pt_1
a causa della staccionata in legno riversa sul marciapiede stesso e CP_1 coperta da foglie deve essere così liquidato: considerando che la tabella di riferimento è la tabella del Tribunale di Milano 2024, che l'età della danneggiata alla data del sinistro era di 31 anni, che la percentuale di invalidità permanente è del 18%, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a € 54.625,00; considerando, inoltre, che i giorni di invalidità temporanea totale ammontano 120, i giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ammontano a 30, i giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ammontano a 45 e i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% ammontano a 45 e che, quindi, l'invalidità temporanea totale è di € 13.800,00, l'invalidità temporanea parziale al 75% è di € 2.587,50, l'invalidità temporanea parziale al 50% è di € 2.587,50 e l'invalidità temporanea parziale al 25% pagina 10 di 12 è di € 1.293,75, il danno biologico temporaneo ammonta a € 20.268,75, per un totale generale di € 74.893,75 (somma comprensiva di rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Alla predetta somma va aggiunta la somma relativa al danno patrimoniale subito dalla IG.ra per le spese Pt_1 mediche sostenute, nella misura ritenuta congrua dal CTU, cioè € 1.051,45, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Infine, il Comune di ha affermato che “la IG.ra , al momento CP_1 Pt_1 del sinistro, era titolare di una azienda agricola, ma altresì dipendente della cartoleria “Il Re Leone” … La posizione di lavoratore dipendente della IG.ra induce la questione del danno differenziale, poiché la Pt_1 malattia verificata nella CTU svolta supera la percentuale di non risarcimento applicata, ex lege, dagli enti previdenziali”, citando poi una sentenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di liquidazione del danno biologico nei casi in cui opera la copertura assicurativa (pag. CP_6 29 e 30 dell'atto di costituzione in appello). L
'eccezione in esame, essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, senza essere stata sollevata in sede di comparsa di costituzione e risposta o di prima memoria integrativa, risulta tardiva e, quindi, inammissibile ex art. 189 c.p.c., che fa riferimento alla “precisazione delle conclusioni … nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter”. In ogni caso, come noto, l'indennizzo viene concesso quando il lavoratore subisce un CP_6 infortunio sul lavoro o una malattia professionale riconosciuta come collegata all'attività lavorativa, non essendo sufficiente il fatto che il danno subito dal lavoratore si sia verificato nello stesso periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato. Nella fattispecie in esame non risulta dagli atti che la IG.ra nel momento in cui subì il sinistro Pt_1 stesse svolgendo un'attività lavorativa, in quanto stava camminando lungo un marciapiede della città. 11. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto, dovendosi dare atto della conseguente necessità di riformare la sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza il riconoscimento della fase istruttoria/di trattazione. Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 398/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 24.05.2023, pubblicata il 25.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 708/2019:
1. Condanna il al pagamento della somma di € 75.945,20, Controparte_1 oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo, in favore della IG.ra quale risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1 non patrimoniale da lei subito;
2. Condanna a tenere indenne il Controparte_2 CP_1
dal pagamento della somma di cui al punto 1;
[...]
3. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio, in favore di che si liquidano in Parte_1
€ 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pagina 11 di 12 4. Condanna alla refusione delle spese di Controparte_2 lite di € 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, in favore del di CP_1 ; CP_1
5. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, in favore di che si liquidano Parte_1 in € 9.991,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
6. Condanna alla refusione delle spese di Controparte_2 lite, di € 9.991,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, in favore del Comune di;
CP_1
7. Pone le spese di CTU, così come liquidate nel dispositivo della sentenza impugnata, definitivamente a carico del e Controparte_1 di , nella misura del 50% ciascuno. Controparte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Sentenza redatta in minuta con l'ausilio del MOT in tirocinio dr.ssa Claudia Bernacchi
Il Consigliere estensore Paola de Lisio Il Presidente Simone Salcerini
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