TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice rel. est.
Dott.ssa Paola Gargantini Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 659/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione con ordinanza del 2/07/2025, avente per oggetto: cumulo di
separazione e divorzio giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LIVIO Parte_1
PESENTI,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICA OLDANI e CP_1
dall'Avv. ALESSANDRO ROSSINI
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale, proposta da , Pt_1 Parte_1
cui ha aderito è fondata e va, pertanto, accolta. CP_1
Infatti, tutte le risultanze processuali ed in particolare le dichiarazioni rese dagli stessi coniugi in corso di giudizio nonché il contenuto delle allegazioni dei rispettivi atti processuali hanno evidenziato senza dubbio un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso intollerabile la loro convivenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che è perdurante la cessazione della convivenza tra i coniugi, circostanza che contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
In accoglimento della domanda congiunta di sentenza parziale, va pronunciata la separazione personale tra le parti, come in dispositivo.
Va disposta, in applicazione degli artt. 473bis.22 e 473bis.49 c.p.c., la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di divorzio e alle domande accessorie formulate dalle parti, come da separata ordinanza.
La disciplina delle spese del giudizio tra le parti va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] Parte_1
il 07/07/1993, e , nato in [...] il [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1 parte I, reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
c) provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo in camera di consiglio il 16/07/2025
Il Giudice rel. estensore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Maria Concetta Elda Caprino
3