Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2025, proposto da TE VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Damiano Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 956/2024 resa dal Tribunale di Marsala, sez. Lavoro, che ha condannato il MIM al pagamento della carta del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per totali euro 3.000;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. CO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato in data 22.06.2025 e depositato il successivo 23 giugno, la ricorrente TE VA ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 956/2024 emessa dal Tribunale di Marsala che ha disposto condanna all’attribuzione in suo favore della cd. “carta del docente”, nella misura di euro 500,00 per ciascuna delle sei annualità in cui ha prestato servizio.
Parte ricorrente ha anche chiesto l’applicazione della cd. “penalità di mora” di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), del c.p.a. per l’ipotesi di ulteriore ritardo nella esecuzione del giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituitosi in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 5 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza del Tribunale di Marsala n. 956/2024 il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 18.06.2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio:
- è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, dato che la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 16.12.2024;
- il ricorso è stato notificato data 22 giugno 2025 e depositato il successivo 23 giugno.
Stante l’inadempimento del Ministero il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il riconoscimento della carta del docente per le annualità ivi indicate spettanti alla ricorrente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), l. n. 208/2015, poichè, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo” dato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e l’Ente debitore, pur essendosi costituito, non ha rappresentato “altre ragioni ostative”; la penalità di mora, per espressa previsione normativa, è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte) fermo restando che, decorso il termine di sessanta (60) giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, si attiva l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta, nel mandato del quale è compreso il pagamento della penale eventualmente maturata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO NO, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
LI FA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO NO |
IL SEGRETARIO