CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2024, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9795/2016 R.G. proposto da: VA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato TROILI MOLOSSI LO ER ([...]) e rappresentato e difeso dall'avvocato CRISI ES ([...]) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 529/2015 depositata il 19/10/2015, Civile Sent. Sez. 5 Num. 2273 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 23/01/2024 2 di 4 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1. RI AV ha impugnato l’avviso di liquidazione e d’irrogazione sanzioni relativo all’atto stipulato in data 10 agosto 2012, con cui Fineco Leasing s.p.a. ha acquistato da Damaschi s.r.l. una unità immobiliare in corso di costruzione, non utilizzabile. Più precisamente il notaio ha auto-liquidato l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, essendo l’atto soggetto ad i.v.a., anche alla luce delle circolari adottate, mentre l’Amministrazione finanziaria ha applicato l’imposta ipotecaria nella misura del 3 % e quella catastale nella misura del’1%, sul presupposto che l’immobile fosse idoneo ad essere immesso in consumo e rientrasse nella previsione di cui al n.
8- ter dell’art. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio. 4. L’Agenzia, non essendosi costituita nei termini, ha depositato memoria solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 5. La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte. 6. La causa è stata trattata all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024, in cui è stata decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 10, n.
8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972, 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 1-bis 3 di 4 della relativa tariffa allegata, rilevando che, da un lato, la ratio del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l’assoggettamento ad i.v.a. dei fabbricati di natura strumentale trasferiti entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione, con assoggettamento ad imposta ipotecaria nella misura del 3% e di quella catastale nella misura dell’1%, è costituita dall’idoneità del bene ad essere destinato al consumo, sicché in caso contrario, laddove il bene risulti ancora inserito nel circolo produttivo va, invece, assoggettato ad i.v.a. ed ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e, dall’altro lato, che l’idoneità di un immobile ad essere destinato al consumo coincide con l’ultimazione dei lavori e l’accatastamento, mentre non può ritenersi sufficiente, come ritenuto in sentenza, la conclusione di contratti relativi all’utilizzo dell’immobile; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, 1175 e 1375 cod.civ., d.P.R. n. 633 del 1972, 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 1-bis della relativa tariffa allegata, essendo l’Amministrazione finanziaria venuta contra factum proprium e, cioè, contro le posizioni espresse nelle circolari adottate. 2. Prima della celebrazione dell’udienza è pervenuto atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente ed accettazione da parte dell’Agenzia. Dall’atto di rinuncia risulta che il ricorrente ha perso interesse a coltivare il presente giudizio in considerazione della definizione agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento e del pagamento del dovuto. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ. 3. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ. 4 di 4
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024.
8- ter dell’art. 10 del d.lgs. n. 347 del 1990. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio. 4. L’Agenzia, non essendosi costituita nei termini, ha depositato memoria solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 5. La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte. 6. La causa è stata trattata all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024, in cui è stata decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 10, n.
8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972, 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 1-bis 3 di 4 della relativa tariffa allegata, rilevando che, da un lato, la ratio del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l’assoggettamento ad i.v.a. dei fabbricati di natura strumentale trasferiti entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione, con assoggettamento ad imposta ipotecaria nella misura del 3% e di quella catastale nella misura dell’1%, è costituita dall’idoneità del bene ad essere destinato al consumo, sicché in caso contrario, laddove il bene risulti ancora inserito nel circolo produttivo va, invece, assoggettato ad i.v.a. ed ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e, dall’altro lato, che l’idoneità di un immobile ad essere destinato al consumo coincide con l’ultimazione dei lavori e l’accatastamento, mentre non può ritenersi sufficiente, come ritenuto in sentenza, la conclusione di contratti relativi all’utilizzo dell’immobile; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, 1175 e 1375 cod.civ., d.P.R. n. 633 del 1972, 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 1-bis della relativa tariffa allegata, essendo l’Amministrazione finanziaria venuta contra factum proprium e, cioè, contro le posizioni espresse nelle circolari adottate. 2. Prima della celebrazione dell’udienza è pervenuto atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente ed accettazione da parte dell’Agenzia. Dall’atto di rinuncia risulta che il ricorrente ha perso interesse a coltivare il presente giudizio in considerazione della definizione agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento e del pagamento del dovuto. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ. 3. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ. 4 di 4
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024.