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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 8341/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annunziata Parte_1
D'Antonio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Di Leo Controparte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
- Revocare il versamento del contributo al mantenimento per la figlia da parte della signora Per_1
e del versamento del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
- Revocare assegnazione della casa coniugale in comproprietà al signor;
Controparte_1
1 - Dare atto che a definizione degli accordi economico-patrimoniali la signora Parte_1
si impegna a vendere ed il signor ad acquistare, entro 90 giorni dalla
[...] Controparte_1 data di pubblicazione della sentenza, la quota del 50% dell'immobile sito in Nichelino (TO), via
Spadolini n. 20 composto da alloggio, cantina e box censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Nichelino come segue:
- alloggio: foglio 8, particella 979, subalterno 184, categoria catastale A/2, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 592,63;
- box auto: foglio 8, particella 979, subalterno 115, categoria catastale C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita catastale € 67,24.
- Dare atto che il corrispettivo della vendita dell'immobile indicato concordato tra le parti è pari ad
€ 52.000,00 che sarà versato dal signor il giorno del rogito notarile a mezzo Controparte_1
assegno circolare intestato alla signora;
Parte_1
- Dare atto che il signor si impegna a pagare le spese notarili e le imposte Controparte_1
relative al trasferimento della quota dell'immobile.
- Dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale fra le stesse esistente
e/o sospesa a qualsivoglia titolo - a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributo al mantenimento
e spese straordinarie relative alla figlia spese ordinarie e straordinarie relative alla casa Per_1
in comunione oggetto di assegnazione anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale.
- Dare atto che per le operazioni di cui sopra, le parti dichiarano che i trasferimenti suddetti sono elementi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e conseguentemente invocano sin da ora le agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74/87, come estese ai sensi della circolare
27/E del 21 giugno 2012.
- Le spese di lite compensate.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2942/2017 del 22/05/2017 pubblicata il 06/06/2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
CP_1
Con ricorso depositato il 11/06/2024, chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni del divorzio.
Con memoria del 14/03/2025, si costituiva il sig. dando atto che le parti avevano Controparte_1
trovato un accordo.
2 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. i difensori dichiaravano di aver trovato un accordo nei termini di cui in epigrafe e chiedevano che lo stesso fosse recepito dal Collegio.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA il versamento del contributo al mantenimento per la figlia da parte della signora Per_1
e del versamento del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà al signor;
Controparte_1
DA' ATTO che, a definizione degli accordi economico-patrimoniali, la signora Parte_1
si impegna a vendere ed il signor ad acquistare, entro 90 giorni dalla
[...] Controparte_1 data di pubblicazione della sentenza, la quota del 50% dell'immobile sito in Nichelino (TO), via
Spadolini n. 20 composto da alloggio, cantina e box censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Nichelino come segue:
- alloggio: foglio 8, particella 979, subalterno 184, categoria catastale A/2, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 592,63;
- box auto: foglio 8, particella 979, subalterno 115, categoria catastale C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita catastale € 67,24.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il corrispettivo della vendita dell'immobile indicato concordato tra le parti è pari ad € 52.000,00 che sarà versato dal signor il giorno Controparte_1
del rogito notarile a mezzo assegno circolare intestato alla signora;
Parte_1
DA' ATTO che il signor si impegna a pagare le spese notarili e le imposte Controparte_1 relative al trasferimento della quota dell'immobile.
DA' ATTO che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale fra le stesse esistente e/o sospesa a qualsivoglia titolo - a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributo al mantenimento e spese straordinarie relative alla figlia;
spese ordinarie e straordinarie relative alla casa in Per_1
comunione oggetto di assegnazione anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale.
DA' ATTO che per le operazioni di cui sopra, le parti dichiarano che i trasferimenti suddetti sono
3 elementi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e conseguentemente invocano sin da ora le agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74/87, come estese ai sensi della circolare
27/E del 21 giugno 2012.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 8341/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annunziata Parte_1
D'Antonio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Di Leo Controparte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
- Revocare il versamento del contributo al mantenimento per la figlia da parte della signora Per_1
e del versamento del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
- Revocare assegnazione della casa coniugale in comproprietà al signor;
Controparte_1
1 - Dare atto che a definizione degli accordi economico-patrimoniali la signora Parte_1
si impegna a vendere ed il signor ad acquistare, entro 90 giorni dalla
[...] Controparte_1 data di pubblicazione della sentenza, la quota del 50% dell'immobile sito in Nichelino (TO), via
Spadolini n. 20 composto da alloggio, cantina e box censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Nichelino come segue:
- alloggio: foglio 8, particella 979, subalterno 184, categoria catastale A/2, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 592,63;
- box auto: foglio 8, particella 979, subalterno 115, categoria catastale C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita catastale € 67,24.
- Dare atto che il corrispettivo della vendita dell'immobile indicato concordato tra le parti è pari ad
€ 52.000,00 che sarà versato dal signor il giorno del rogito notarile a mezzo Controparte_1
assegno circolare intestato alla signora;
Parte_1
- Dare atto che il signor si impegna a pagare le spese notarili e le imposte Controparte_1
relative al trasferimento della quota dell'immobile.
- Dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale fra le stesse esistente
e/o sospesa a qualsivoglia titolo - a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributo al mantenimento
e spese straordinarie relative alla figlia spese ordinarie e straordinarie relative alla casa Per_1
in comunione oggetto di assegnazione anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale.
- Dare atto che per le operazioni di cui sopra, le parti dichiarano che i trasferimenti suddetti sono elementi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e conseguentemente invocano sin da ora le agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74/87, come estese ai sensi della circolare
27/E del 21 giugno 2012.
- Le spese di lite compensate.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2942/2017 del 22/05/2017 pubblicata il 06/06/2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
CP_1
Con ricorso depositato il 11/06/2024, chiedeva al Tribunale la modifica delle Parte_1
condizioni del divorzio.
Con memoria del 14/03/2025, si costituiva il sig. dando atto che le parti avevano Controparte_1
trovato un accordo.
2 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. i difensori dichiaravano di aver trovato un accordo nei termini di cui in epigrafe e chiedevano che lo stesso fosse recepito dal Collegio.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
REVOCA il versamento del contributo al mantenimento per la figlia da parte della signora Per_1
e del versamento del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà al signor;
Controparte_1
DA' ATTO che, a definizione degli accordi economico-patrimoniali, la signora Parte_1
si impegna a vendere ed il signor ad acquistare, entro 90 giorni dalla
[...] Controparte_1 data di pubblicazione della sentenza, la quota del 50% dell'immobile sito in Nichelino (TO), via
Spadolini n. 20 composto da alloggio, cantina e box censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Nichelino come segue:
- alloggio: foglio 8, particella 979, subalterno 184, categoria catastale A/2, classe 2, vani 4,5, rendita catastale € 592,63;
- box auto: foglio 8, particella 979, subalterno 115, categoria catastale C/6, classe 3, consistenza 14 mq, rendita catastale € 67,24.
DA' ATTO che le parti dichiarano che il corrispettivo della vendita dell'immobile indicato concordato tra le parti è pari ad € 52.000,00 che sarà versato dal signor il giorno Controparte_1
del rogito notarile a mezzo assegno circolare intestato alla signora;
Parte_1
DA' ATTO che il signor si impegna a pagare le spese notarili e le imposte Controparte_1 relative al trasferimento della quota dell'immobile.
DA' ATTO che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale fra le stesse esistente e/o sospesa a qualsivoglia titolo - a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributo al mantenimento e spese straordinarie relative alla figlia;
spese ordinarie e straordinarie relative alla casa in Per_1
comunione oggetto di assegnazione anche in conseguenza dello scioglimento della comunione legale.
DA' ATTO che per le operazioni di cui sopra, le parti dichiarano che i trasferimenti suddetti sono
3 elementi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e conseguentemente invocano sin da ora le agevolazioni di cui all'art. 19 legge 74/87, come estese ai sensi della circolare
27/E del 21 giugno 2012.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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