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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA BADESSA Parte_1 C.F._1 MARIA DOMENICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA BADESSA MARIA DOMENICA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_3 Parte_4 P.IVA_2 dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI SILVANO ( ) VIALE C.F._2
BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
( ) VIALE Parte_2 C.F._3
BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144
FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e Controparte_2 Pt_3 proponendo impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 341 2023 0004278182 000 notificato in data 28.122023, con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 26.550,09 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021
A sostegno della domanda ha allegato di essere socia accomandante della sas A&G di SA
NI & C di cui è socio accomandatario il marito SA NI e di non aver svolto – nel periodo oggetto della pretesa di alcuna attività lavorativa per la società che svolge CP_1
l'attività di vendita ambulante di stoffe e capi di abbigliamento. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei contributi e delle sanzioni dovuti per gli anni 2016 e 2017 e per le rate 2 e 3
1 dell'anno 2018
Si è costituito in giudizio l' che, eccepito il difetto di legittimazione di ha CP_1 Pt_3
contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e ha chiesto il rigetto della domanda nel merito.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso Parte_3 che il credito azionato con l'avviso di addebito opposto non risulta tra quelli ceduti alla suddetta spa.
Quanto al merito si osserva che l' art. 29 comma 1 della L. 03/06/1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per
i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice.
L'interpretazione consolidata delle norme da parte della Suprema Corte è nel senso che:
- la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) e ciò perchè - come a suo tempo rimarcato da
Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale,
2 qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa ( così Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021, n. 29913 cit in motivazione).
- l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass.
28/02/2017, n. 5210);
- lo stesso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno di una attività commerciale, rispetto alla quale la mera posizione di socio a o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, ( cfr Cass.18/2/2000 n.
1852; v. Cass. 20/7/2018 ; n. 19467; da ultimo;
Cass. 27/372019, n. 8611).
Nel caso di specie, l' non ha offerto alcuna prova dell'effettivo svolgimento di attività CP_1
lavorativa di parte della all'interno dell'impresa gestita dalla società. Parte_1
In particolare la suddetta prova non può essere desunta dall'avvenuta compilazione del quadro
RH (redditi di partecipazione in società di persone) per le annualità oggetto di causa alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione”. ( così tra le altre Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21511 del 31/08/2018 resa riguardo ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento)
Queste in sintesi le ragioni dell'accoglimento del ricorso, secondo il principio della ragione più liquida che comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass. 28/5/2014 n.12002, cui adde Cass. 11/5/2018 n. 11458, Cass.
9/1/2019 n. 363).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione al minimo attesa la natura della controversia e le questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Pt_3
CP_
accerta l'insussistenza del credito azionato dall' con l'avviso di addebito opposto e, per l'effetto, annulla detto avviso.
3 CP_ Condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1
2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA BADESSA Parte_1 C.F._1 MARIA DOMENICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA BADESSA MARIA DOMENICA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
(C.F. ), con il patrocinio Pt_3 Parte_4 P.IVA_2 dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI SILVANO ( ) VIALE C.F._2
BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
( ) VIALE Parte_2 C.F._3
BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144
FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e Controparte_2 Pt_3 proponendo impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 341 2023 0004278182 000 notificato in data 28.122023, con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 26.550,09 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2021
A sostegno della domanda ha allegato di essere socia accomandante della sas A&G di SA
NI & C di cui è socio accomandatario il marito SA NI e di non aver svolto – nel periodo oggetto della pretesa di alcuna attività lavorativa per la società che svolge CP_1
l'attività di vendita ambulante di stoffe e capi di abbigliamento. Ha inoltre eccepito la prescrizione dei contributi e delle sanzioni dovuti per gli anni 2016 e 2017 e per le rate 2 e 3
1 dell'anno 2018
Si è costituito in giudizio l' che, eccepito il difetto di legittimazione di ha CP_1 Pt_3
contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e ha chiesto il rigetto della domanda nel merito.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso Parte_3 che il credito azionato con l'avviso di addebito opposto non risulta tra quelli ceduti alla suddetta spa.
Quanto al merito si osserva che l' art. 29 comma 1 della L. 03/06/1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per
i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice.
L'interpretazione consolidata delle norme da parte della Suprema Corte è nel senso che:
- la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) e ciò perchè - come a suo tempo rimarcato da
Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale,
2 qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa ( così Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021, n. 29913 cit in motivazione).
- l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass.
28/02/2017, n. 5210);
- lo stesso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno di una attività commerciale, rispetto alla quale la mera posizione di socio a o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, ( cfr Cass.18/2/2000 n.
1852; v. Cass. 20/7/2018 ; n. 19467; da ultimo;
Cass. 27/372019, n. 8611).
Nel caso di specie, l' non ha offerto alcuna prova dell'effettivo svolgimento di attività CP_1
lavorativa di parte della all'interno dell'impresa gestita dalla società. Parte_1
In particolare la suddetta prova non può essere desunta dall'avvenuta compilazione del quadro
RH (redditi di partecipazione in società di persone) per le annualità oggetto di causa alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione”. ( così tra le altre Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21511 del 31/08/2018 resa riguardo ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento)
Queste in sintesi le ragioni dell'accoglimento del ricorso, secondo il principio della ragione più liquida che comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass. 28/5/2014 n.12002, cui adde Cass. 11/5/2018 n. 11458, Cass.
9/1/2019 n. 363).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione al minimo attesa la natura della controversia e le questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Pt_3
CP_
accerta l'insussistenza del credito azionato dall' con l'avviso di addebito opposto e, per l'effetto, annulla detto avviso.
3 CP_ Condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1
2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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