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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'udienza del 29 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6268 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto differenze retributive
TRA
Parte_1
rapp.ta e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco Mazzella e dall'avv. Mario Piccirillo, ed elett.te domiciliata presso lo studio del primo in Ischia (NA), alla Via G.
Casciaro n. 14/A,, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.
“ Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata premette di essere stata assunta, con decorrenza 24/07/2017, alle dipendenze della “ ”, giusta la stipula di Controparte_1 un rituale contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento nella Categoria C1, Posizione Economica C1, del CCNL delle Cooperative con qualifica CP_2 e mansioni di “ANIMATORE SOCIALE”, da espletarsi presso la R.S.A. C.D.A. Villa Mercede, in Serrara Fontana (NA), alla Piazza Cavone Grande n. 20, con la previsione di un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali e una retribuzione lorda oraria iniziale di Euro 8,15279. Deduce che l'orario part-time orizzontale al 95%, è stato ridotto, a far data dal 14.10.2019, ferme ed immutate le pregresse mansioni, l'inquadramento, ed i luoghi di servizio, ad un part-time al 42%, mercé irrituale comunicazione consegnatale in pari data dalla datrice di lavoro. Deduce che ha proposto precedente ricorso per ottenere il pagamento delle differenze retributive non erogate, conclusosi con accoglimento integrale delle sue pretese.
Deduce che, successivamente al periodo del precedente ricorso la datrice id lavoro si è resa inadempiente alle obbligazioni retributive. Precisando che dal 13.4.2020, per effetto delle note vicende COVID che hanno coinvolto la R.S.A. C.D.A. “Villa Mercede”, è stato di fatto impedito alla ricorrente ed ai suoi colleghi di espletare le mansioni lavorative e di recarsi presso la predetta struttura residenziale per anziani, sino alla data del 31.12.2021, allorquando la ha risolto il rapporto di lavoro. Deduce di aver diritto a percepire le CP_1 retribuzioni maturate dal mese di aprile 2020, salvo che per i periodi di collocamento nel
F.I.S., con erogazione del trattamento integrativo, per come analiticamente precisato, nella misura di cui ai conteggi facenti parte del ricorso, per ciascuna delle causali azionate.
Deduce che per il pagamento di quanto sopra deve ritenersi obbligata in solido la
“ quale Controparte_2 aggiudicataria del predetto servizio di gestione, giuste le prescrizioni, applicabili alla fattispecie in disamina, di cui all'art. 1676 c.c. e all'art. 29, se-condo comma, d. lgs. n. 276 del 2003. .
Chiede pertanto accertare e dichiarare il diritto alle differenze retributive di cui sopra, anche retribuzione indiretta e TFR, nonché per l0indennità sostitutiva del mancato preavviso del recesso datoriale dal rapporto di lavoro,, con la condanna delle convenute, in solido, al pagamento di quanto richiesto.
superiore inquadramento per come sopra, con conseguente diritti normativi, retributivi e contributivi
LA CONTUMACIA DELLE CONVENUTE. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Rimaste contumaci le convenute, non costituitesi sebbene ritualmente citate in giudizio, all'udienza del 16 ottobre 2024, sentita la parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione e quindi all'esito dell'udienza viene decisa. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi dettati dalla seguente motivazione, che fanno riferimento ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. ai diversi precedenti della sezione lavoro prodotti in atti e relativi a questioni analoghe tra latri numerosi lavoratori e le convenute. Dalle risultanze in atti risulta pacifica e documentata – si veda, copia contratto d'assunzione, buste paga, estratto contributivo INPS, CU 2021 e fogli presenza, nella produzione del ricorrente)- la prova della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo di causa, nonché le modalità di espletamento della prestazione di lavoro. Risulta, inoltre, documentato che a partire dal 17 aprile 2020, la prestazione lavorativa della ricorrente è stata impedita dal fatto dell'azienda datrice di lavoro che non ha consentito la ripresa dell'attività lavorativa dei dipendenti che ne avevano fatto richiesta e non collocati nel F.I.S. - vedi nota azienda allegata al doc. 10 della produzione di parte ricorrente. Tale condotta impeditiva, unilaterale del datore di lavoro e l'assenza di alcuna condotta inadempiente del lavoratore – lungi dal rifiutare l'esecuzione della prestazione, impedita dalla volontà unilaterale della datrice di lavoro – comporta un evidente inadempimento alla obbligazione contrattuale retributiva.
Allo stesso modo risulta per tabulas sia che la ricorrente sia stata adibita al sito di Villa Mercede sia che l'appalto del Servizio di gestione della residenza sanitaria assistenziale (RSA) e del servizio semiresidenziale del centro diurno anziani (CDA) di Serrara Fontana siano stati aggiudicati dalla ASL Na2 Nord al , di cui era Controparte_2 CP_1 consorziata ( cfr docc 7 esiti gara e 7.01 delibera nella produzione del ricorrente). Ad ogni modo non da ultimo va considerato che nelle numerose sentenze versate agli atti e pronunciate nei confronti della e del , su ricorso di altri lavoratori CP_1 Controparte_2 addetti alla stessa struttura residenziale per anziani, è stato evidenziato come non sia stato contestato il rapporto contrattuale intercorrente tra le due imprese, che in quei giudizi si sono invece costituite. Passando alla quantificazione delle spettanze richieste, queste sono state analiticamente e dettagliatamente conteggiate nel corpo del ricorso introduttivo, sulla base delle buste paga, dei turni di lavoro e delle prescrizioni del CCNL applicato al rapporto.
Da tali conteggi, redatti in modo corretto e chiaro, emerge che al ricorrente spettano euro
13.261,08 a titolo di retribuzioni non erogate per il periodo da aprile 2020 al licenziamento del dicembre 2021, detratti i periodi di erogazione del trattamento integrativo da parte del
– riportati i ricorso e documentati, per i quali non è stata opportunamente formulata CP_3 alcuna richiesta di pagamento - , nonché i ratei di tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva del preavviso – dovendosi ritenere sussistente la giusta causa in ragione del reiterato omesso pagamento della retribuzione – e il TFR. Quanto agli accessori, spettano al ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione mensile delle singole poste creditorie al soddisfo.
La condanna al pagamento degli importi indicati va posta a carico della società datrice di lavoro e del in solido come precisato nel prosieguo. CP_2
A tale riguardo va evidenziato che la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del
2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto
(cfr. Cass n.16259 / 2018 n. 24368/ 2017)
Restano da individuare i crediti per i quali opera la responsabilità solidale prevista dalla legge.
La responsabilità solidale è limitata ai soli trattamenti retributivi, secondo la chiara formulazione della legge e come confermato, anche di recente, dalla suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav. 06/11/2019 n.28517) che ha ritenuto “in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio
2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852)”. Ne consegue che non rientra nella predetta responsabilità solidale quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso: euro 660,60, stante la sua natura risarcitoria - o
"indennitaria", come hanno ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza n. 7914 del 29 settembre 1994 - in quanto finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto ( cfr Cass
n.14559/ 2017). Rientrano, viceversa, nell'ambito di applicazione del regime di responsabilità solidale gli emolumenti relativi alla retribuzione mensile e alle mensilità aggiuntive, nonché a titolo di
TFR, stante la natura retributiva di essi e considerato che il rapporto di lavoro della ricorrente ha avuto esecuzione per la sua intera durata presso la residenza sanitaria per anziani denominata “Villa Mercede” alle dipendenze della “ ”, CP_1 Controparte_1 consorziata del aggiudicatario del servizio. Controparte_2
In conclusione, le parti convenute in giudizio vanno condannate in solido al pagamento di euro 12.600,48 (euro 13.261,08 – 660,60)) e la Controparte_4 al pagamento altresì di euro 660,60 (indennità sostituita del preavviso), oltre
[...] rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
Le spese di lite seguono la soccombenza, con la condanna della resistente alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in solido la e Controparte_1
al pagamento, in Controparte_2 favore della ricorrente, della somma di euro 12.600,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
condanna altresì al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, di euro 660,60 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio che
[...] Controparte_1 si liquidano in complessivi € 2.108,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli 29.1.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'udienza del 29 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6268 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto differenze retributive
TRA
Parte_1
rapp.ta e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco Mazzella e dall'avv. Mario Piccirillo, ed elett.te domiciliata presso lo studio del primo in Ischia (NA), alla Via G.
Casciaro n. 14/A,, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.
“ Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata premette di essere stata assunta, con decorrenza 24/07/2017, alle dipendenze della “ ”, giusta la stipula di Controparte_1 un rituale contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento nella Categoria C1, Posizione Economica C1, del CCNL delle Cooperative con qualifica CP_2 e mansioni di “ANIMATORE SOCIALE”, da espletarsi presso la R.S.A. C.D.A. Villa Mercede, in Serrara Fontana (NA), alla Piazza Cavone Grande n. 20, con la previsione di un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali e una retribuzione lorda oraria iniziale di Euro 8,15279. Deduce che l'orario part-time orizzontale al 95%, è stato ridotto, a far data dal 14.10.2019, ferme ed immutate le pregresse mansioni, l'inquadramento, ed i luoghi di servizio, ad un part-time al 42%, mercé irrituale comunicazione consegnatale in pari data dalla datrice di lavoro. Deduce che ha proposto precedente ricorso per ottenere il pagamento delle differenze retributive non erogate, conclusosi con accoglimento integrale delle sue pretese.
Deduce che, successivamente al periodo del precedente ricorso la datrice id lavoro si è resa inadempiente alle obbligazioni retributive. Precisando che dal 13.4.2020, per effetto delle note vicende COVID che hanno coinvolto la R.S.A. C.D.A. “Villa Mercede”, è stato di fatto impedito alla ricorrente ed ai suoi colleghi di espletare le mansioni lavorative e di recarsi presso la predetta struttura residenziale per anziani, sino alla data del 31.12.2021, allorquando la ha risolto il rapporto di lavoro. Deduce di aver diritto a percepire le CP_1 retribuzioni maturate dal mese di aprile 2020, salvo che per i periodi di collocamento nel
F.I.S., con erogazione del trattamento integrativo, per come analiticamente precisato, nella misura di cui ai conteggi facenti parte del ricorso, per ciascuna delle causali azionate.
Deduce che per il pagamento di quanto sopra deve ritenersi obbligata in solido la
“ quale Controparte_2 aggiudicataria del predetto servizio di gestione, giuste le prescrizioni, applicabili alla fattispecie in disamina, di cui all'art. 1676 c.c. e all'art. 29, se-condo comma, d. lgs. n. 276 del 2003. .
Chiede pertanto accertare e dichiarare il diritto alle differenze retributive di cui sopra, anche retribuzione indiretta e TFR, nonché per l0indennità sostitutiva del mancato preavviso del recesso datoriale dal rapporto di lavoro,, con la condanna delle convenute, in solido, al pagamento di quanto richiesto.
superiore inquadramento per come sopra, con conseguente diritti normativi, retributivi e contributivi
LA CONTUMACIA DELLE CONVENUTE. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Rimaste contumaci le convenute, non costituitesi sebbene ritualmente citate in giudizio, all'udienza del 16 ottobre 2024, sentita la parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione e quindi all'esito dell'udienza viene decisa. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi dettati dalla seguente motivazione, che fanno riferimento ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. ai diversi precedenti della sezione lavoro prodotti in atti e relativi a questioni analoghe tra latri numerosi lavoratori e le convenute. Dalle risultanze in atti risulta pacifica e documentata – si veda, copia contratto d'assunzione, buste paga, estratto contributivo INPS, CU 2021 e fogli presenza, nella produzione del ricorrente)- la prova della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo di causa, nonché le modalità di espletamento della prestazione di lavoro. Risulta, inoltre, documentato che a partire dal 17 aprile 2020, la prestazione lavorativa della ricorrente è stata impedita dal fatto dell'azienda datrice di lavoro che non ha consentito la ripresa dell'attività lavorativa dei dipendenti che ne avevano fatto richiesta e non collocati nel F.I.S. - vedi nota azienda allegata al doc. 10 della produzione di parte ricorrente. Tale condotta impeditiva, unilaterale del datore di lavoro e l'assenza di alcuna condotta inadempiente del lavoratore – lungi dal rifiutare l'esecuzione della prestazione, impedita dalla volontà unilaterale della datrice di lavoro – comporta un evidente inadempimento alla obbligazione contrattuale retributiva.
Allo stesso modo risulta per tabulas sia che la ricorrente sia stata adibita al sito di Villa Mercede sia che l'appalto del Servizio di gestione della residenza sanitaria assistenziale (RSA) e del servizio semiresidenziale del centro diurno anziani (CDA) di Serrara Fontana siano stati aggiudicati dalla ASL Na2 Nord al , di cui era Controparte_2 CP_1 consorziata ( cfr docc 7 esiti gara e 7.01 delibera nella produzione del ricorrente). Ad ogni modo non da ultimo va considerato che nelle numerose sentenze versate agli atti e pronunciate nei confronti della e del , su ricorso di altri lavoratori CP_1 Controparte_2 addetti alla stessa struttura residenziale per anziani, è stato evidenziato come non sia stato contestato il rapporto contrattuale intercorrente tra le due imprese, che in quei giudizi si sono invece costituite. Passando alla quantificazione delle spettanze richieste, queste sono state analiticamente e dettagliatamente conteggiate nel corpo del ricorso introduttivo, sulla base delle buste paga, dei turni di lavoro e delle prescrizioni del CCNL applicato al rapporto.
Da tali conteggi, redatti in modo corretto e chiaro, emerge che al ricorrente spettano euro
13.261,08 a titolo di retribuzioni non erogate per il periodo da aprile 2020 al licenziamento del dicembre 2021, detratti i periodi di erogazione del trattamento integrativo da parte del
– riportati i ricorso e documentati, per i quali non è stata opportunamente formulata CP_3 alcuna richiesta di pagamento - , nonché i ratei di tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva del preavviso – dovendosi ritenere sussistente la giusta causa in ragione del reiterato omesso pagamento della retribuzione – e il TFR. Quanto agli accessori, spettano al ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione mensile delle singole poste creditorie al soddisfo.
La condanna al pagamento degli importi indicati va posta a carico della società datrice di lavoro e del in solido come precisato nel prosieguo. CP_2
A tale riguardo va evidenziato che la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del
2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto
(cfr. Cass n.16259 / 2018 n. 24368/ 2017)
Restano da individuare i crediti per i quali opera la responsabilità solidale prevista dalla legge.
La responsabilità solidale è limitata ai soli trattamenti retributivi, secondo la chiara formulazione della legge e come confermato, anche di recente, dalla suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav. 06/11/2019 n.28517) che ha ritenuto “in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio
2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852)”. Ne consegue che non rientra nella predetta responsabilità solidale quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso: euro 660,60, stante la sua natura risarcitoria - o
"indennitaria", come hanno ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza n. 7914 del 29 settembre 1994 - in quanto finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto ( cfr Cass
n.14559/ 2017). Rientrano, viceversa, nell'ambito di applicazione del regime di responsabilità solidale gli emolumenti relativi alla retribuzione mensile e alle mensilità aggiuntive, nonché a titolo di
TFR, stante la natura retributiva di essi e considerato che il rapporto di lavoro della ricorrente ha avuto esecuzione per la sua intera durata presso la residenza sanitaria per anziani denominata “Villa Mercede” alle dipendenze della “ ”, CP_1 Controparte_1 consorziata del aggiudicatario del servizio. Controparte_2
In conclusione, le parti convenute in giudizio vanno condannate in solido al pagamento di euro 12.600,48 (euro 13.261,08 – 660,60)) e la Controparte_4 al pagamento altresì di euro 660,60 (indennità sostituita del preavviso), oltre
[...] rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
Le spese di lite seguono la soccombenza, con la condanna della resistente alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in solido la e Controparte_1
al pagamento, in Controparte_2 favore della ricorrente, della somma di euro 12.600,48 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
condanna altresì al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, di euro 660,60 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio che
[...] Controparte_1 si liquidano in complessivi € 2.108,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli 29.1.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo