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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 30.01.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, con contestuale motivazione e nel termine di cui all'art. 127-ter, ult. co., c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 473/2011
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
IN EZ
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Alfonsino Imparato e Floriana Collerone resistente
OGGETTO: impugnazione bando selezione interna
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 22.02.2011, Parte_1 dipendente , all'epoca addetto all'Ufficio di Bergamo CP_1 inquadrato nell'area B posizione economica B1, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando la comunicazione di formale di esclusione dalle procedure di selezione, indette con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010, per gli sviluppi economici all'interno delle Aree, con decorrenza 01.01.2010, del personale non dirigente, previste dall'accordo di programma relativo al triennio 2010-2012, sottoscritto in data 10.11.2010 e del relativo verbale integrativo sottoscritto in data 18.11.2010.
L'istante, in particolare, insisteva affinché fosse disapplicato l'art. 2 del bando, “nella misura in cui prevede … quale requisito di accesso alla posizione B” l'inquadramento dei dipendenti nella posizione precedente nei ruoli al 31 dicembre 2006, anziché CP_1 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione medesima;
chiedeva, quindi, accertarsi il proprio diritto a prendere parte alla procedura selettiva
Con memoria in data 05.05.2011, si costituiva in giudizio l' , CP_1 contestando le avverse pretese ed eccependo la pendenza in grado di appello di altra lite pregiudiziale tra le medesime parti (attinente ad una precedente selezione del 2007, da cui l' aveva inteso CP_1 escludere parte ricorrente;
la procedura selettiva del 2010 prevedeva tra i propri requisiti di ammissione l'aver conseguito l'idoneità nella selezione del 2007).
In accoglimento dell'eccezione avversaria, il Tribunale sospendeva l'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c., oggi riassunto, stante la definitiva formazione del giudicato in relazione alla vertenza la cui pendenza aveva determinato la sospensione dell'odierno giudizio.
Nel giudizio riassunto, l' ribadiva la propria tesi ed insisteva CP_1 per il rigetto della domanda.
Il Giudice, disposta un'integrazione documentale, rimetteva la causa in decisione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
La domanda del ricorrente è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
***
Si condividono pienamente le considerazioni in fatto e in diritto come enunciate nei precedenti di questo Tribunale (sent. nn. 640/2025 e 760/2025) a cui si fa espresso rinvio e che sono di seguito riproposti in alcuni passati salienti.
Pacificamente il ricorrente è dipendente dell' con contratto a CP_1 tempo indeterminato, all'epoca presso l'Ufficio di Bergamo e inquadramento nell'area B, posizione economica B1.
L' , con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010 ha CP_1 indetto le procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree.
L'art. 2 del bando ha disposto l'esclusione dalla procedura per “i dipendenti che non hanno conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006 e i dipendenti che non hanno partecipato alle predette selezioni”.
Il ricorrente veniva, quindi, formalmente escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale (indetta con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010) per difetto dei requisiti previsti dal bando di selezione.
Nell'ottobre 2024 la Suprema Corte ha rigettato integralmente le domande dell' e successivamente è quindi passata in giudicato CP_1 la sentenza n. 255/2010 del Tribunale di Bergamo, con cui era stato accertato il diritto della parte ricorrente a essere ammessa alla procedura selettiva indetta con determinazione del Direttore generale dell' nel luglio 2008 (cioè, le selezioni effettuate in CP_1 applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006”).
Così brevemente ricostruiti i fatti, occorre considerare che il bando per la procedura del 2010 prevedeva, come causa di esclusione, il mancato conseguimento dell'idoneità nella precedente procedura del 2008 ed il ricorrente ha ottenuto il definitivo accertamento del proprio diritto a partecipare alla suddetta selezione.
Tuttavia, a prescindere dalla questione relativa al superamento o meno di tale selezione, la domanda (come proposta, in termini di
“accertamento del diritto di partecipare a una procedura concorsuale”) non appare idonea a soddisfare alcun interesse giuridico attuale e concreto (cioè attinente a un effettivo bene della vita) della ricorrente: a) la partecipazione a una procedura da tempo conclusa è un interesse meramente strumentale al conseguimento di una ulteriore utilità (ad es., l'attribuzione di un determinato incarico o posizione contrattuale, il risarcimento del danno, anche da perdita di chance, ecc.), costituente un'effettiva posizione giuridica azionabile in giudizio;
b) la ricorrente non ha svolto alcuna domanda per conseguire tale ulteriore utilità, né ha allegato alcun fatto (relativo al possesso dei requisiti di idoneità previsti dal bando del 2010: titoli e superamento, anche solo in termini di chances, della prova selettiva) suscettibile di essere in questa sede accertato” (così, Trib. Bergamo, sent. 650/25 e sent. n.
760/2025).
In altri termini, la procedura per cui è causa (indetta con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010) si è ormai ampiamente conclusa e certamente non può essere accolta la domanda principale svolta dalla parte ricorrente e diretta all'accertamento del suo diritto a parteciparvi in considerazione dell'illegittimità dell'esclusione avvenuta in base alla previsione dell'art. 2 del bando concorsuale.
Di fronte a tale esclusione la tutela tipica da azionare era quella cautelare, al fine di ottenere l'eventuale ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Come noto, la situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente si affermava titolare trovava la sua tutela tipica “naturale” nell'azione cautelare, poiché altrimenti si determina (come in effetti è avvenuto) una lesione irreparabile del diritto.
Il ricorrente ha invece scelto di non procedere in via d'urgenza, ma ciò rende inammissibile la domanda per cui è causa anche in considerazione del fatto che neppure è stata dedotta, in termini di perdita di chances, la possibilità di risultare vincitore nell'ambito di tale procedura. La domanda di disapplicazione dell'art. 2 del bando, riportata in premessa sub lett. c) è parimenti inammissibile, per i medesimi motivi della pronuncia di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara.
Si reputa congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti stante la peculiarità del caso posto all'attenzione dello scrivente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, il 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 30.01.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, con contestuale motivazione e nel termine di cui all'art. 127-ter, ult. co., c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 473/2011
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
IN EZ
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Alfonsino Imparato e Floriana Collerone resistente
OGGETTO: impugnazione bando selezione interna
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 22.02.2011, Parte_1 dipendente , all'epoca addetto all'Ufficio di Bergamo CP_1 inquadrato nell'area B posizione economica B1, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando la comunicazione di formale di esclusione dalle procedure di selezione, indette con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010, per gli sviluppi economici all'interno delle Aree, con decorrenza 01.01.2010, del personale non dirigente, previste dall'accordo di programma relativo al triennio 2010-2012, sottoscritto in data 10.11.2010 e del relativo verbale integrativo sottoscritto in data 18.11.2010.
L'istante, in particolare, insisteva affinché fosse disapplicato l'art. 2 del bando, “nella misura in cui prevede … quale requisito di accesso alla posizione B” l'inquadramento dei dipendenti nella posizione precedente nei ruoli al 31 dicembre 2006, anziché CP_1 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione medesima;
chiedeva, quindi, accertarsi il proprio diritto a prendere parte alla procedura selettiva
Con memoria in data 05.05.2011, si costituiva in giudizio l' , CP_1 contestando le avverse pretese ed eccependo la pendenza in grado di appello di altra lite pregiudiziale tra le medesime parti (attinente ad una precedente selezione del 2007, da cui l' aveva inteso CP_1 escludere parte ricorrente;
la procedura selettiva del 2010 prevedeva tra i propri requisiti di ammissione l'aver conseguito l'idoneità nella selezione del 2007).
In accoglimento dell'eccezione avversaria, il Tribunale sospendeva l'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c., oggi riassunto, stante la definitiva formazione del giudicato in relazione alla vertenza la cui pendenza aveva determinato la sospensione dell'odierno giudizio.
Nel giudizio riassunto, l' ribadiva la propria tesi ed insisteva CP_1 per il rigetto della domanda.
Il Giudice, disposta un'integrazione documentale, rimetteva la causa in decisione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
La domanda del ricorrente è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
***
Si condividono pienamente le considerazioni in fatto e in diritto come enunciate nei precedenti di questo Tribunale (sent. nn. 640/2025 e 760/2025) a cui si fa espresso rinvio e che sono di seguito riproposti in alcuni passati salienti.
Pacificamente il ricorrente è dipendente dell' con contratto a CP_1 tempo indeterminato, all'epoca presso l'Ufficio di Bergamo e inquadramento nell'area B, posizione economica B1.
L' , con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010 ha CP_1 indetto le procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree.
L'art. 2 del bando ha disposto l'esclusione dalla procedura per “i dipendenti che non hanno conseguito l'idoneità nelle selezioni effettuate in applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006 e i dipendenti che non hanno partecipato alle predette selezioni”.
Il ricorrente veniva, quindi, formalmente escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale (indetta con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010) per difetto dei requisiti previsti dal bando di selezione.
Nell'ottobre 2024 la Suprema Corte ha rigettato integralmente le domande dell' e successivamente è quindi passata in giudicato CP_1 la sentenza n. 255/2010 del Tribunale di Bergamo, con cui era stato accertato il diritto della parte ricorrente a essere ammessa alla procedura selettiva indetta con determinazione del Direttore generale dell' nel luglio 2008 (cioè, le selezioni effettuate in CP_1 applicazione dell'art. 2 del CCNI 2006”).
Così brevemente ricostruiti i fatti, occorre considerare che il bando per la procedura del 2010 prevedeva, come causa di esclusione, il mancato conseguimento dell'idoneità nella precedente procedura del 2008 ed il ricorrente ha ottenuto il definitivo accertamento del proprio diritto a partecipare alla suddetta selezione.
Tuttavia, a prescindere dalla questione relativa al superamento o meno di tale selezione, la domanda (come proposta, in termini di
“accertamento del diritto di partecipare a una procedura concorsuale”) non appare idonea a soddisfare alcun interesse giuridico attuale e concreto (cioè attinente a un effettivo bene della vita) della ricorrente: a) la partecipazione a una procedura da tempo conclusa è un interesse meramente strumentale al conseguimento di una ulteriore utilità (ad es., l'attribuzione di un determinato incarico o posizione contrattuale, il risarcimento del danno, anche da perdita di chance, ecc.), costituente un'effettiva posizione giuridica azionabile in giudizio;
b) la ricorrente non ha svolto alcuna domanda per conseguire tale ulteriore utilità, né ha allegato alcun fatto (relativo al possesso dei requisiti di idoneità previsti dal bando del 2010: titoli e superamento, anche solo in termini di chances, della prova selettiva) suscettibile di essere in questa sede accertato” (così, Trib. Bergamo, sent. 650/25 e sent. n.
760/2025).
In altri termini, la procedura per cui è causa (indetta con determinazione n. P23/564/10 del 10.12.2010) si è ormai ampiamente conclusa e certamente non può essere accolta la domanda principale svolta dalla parte ricorrente e diretta all'accertamento del suo diritto a parteciparvi in considerazione dell'illegittimità dell'esclusione avvenuta in base alla previsione dell'art. 2 del bando concorsuale.
Di fronte a tale esclusione la tutela tipica da azionare era quella cautelare, al fine di ottenere l'eventuale ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Come noto, la situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente si affermava titolare trovava la sua tutela tipica “naturale” nell'azione cautelare, poiché altrimenti si determina (come in effetti è avvenuto) una lesione irreparabile del diritto.
Il ricorrente ha invece scelto di non procedere in via d'urgenza, ma ciò rende inammissibile la domanda per cui è causa anche in considerazione del fatto che neppure è stata dedotta, in termini di perdita di chances, la possibilità di risultare vincitore nell'ambito di tale procedura. La domanda di disapplicazione dell'art. 2 del bando, riportata in premessa sub lett. c) è parimenti inammissibile, per i medesimi motivi della pronuncia di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara.
Si reputa congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti stante la peculiarità del caso posto all'attenzione dello scrivente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, il 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta