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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. Pastore e Scarano Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1
con l'avv. Arpone e De Carlo
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/08/2024, il ricorrente, premesso di aver lavorato con contratto a tempo determinato alle dipendenze della convenuta e di non essere stato retribuito in costanza di rapporto, ha rassegnato le proprie dimissioni ante tempus per giusta causa, rimanendo creditore della indennità di preavviso e degli interessi moratori sulle somme percepite a titolo di retribuzione solo in data 8.2.24.
La convenuta resisteva.
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è solo parzialmente fondato e può essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Trattasi, nella specie, di anticipato recesso (6.12.23), del lavoratore, a suo dire per giusta causa, da un contratto a termine che andava a scadere il 30.4.2024.In relazione a tale fattispecie di fatto, si discute se sia applicabile l'art. 2119 c.c. (Recesso dal contratto per giusta causa) che prevede che
"Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente".).
E' evidente dal tenore letterale della norma che riguarda il recesso (dimissioni o licenziamento) qualificato da giusta causa, che un conto è il caso di recesso dal contratto a tempo determinato, prima della scadenza del termine e senza obbligo di risarcimento del danno, un conto il caso del contratto a tempo indeterminato, con indennità sostitutiva per il lavoratore, a condizione, però, che ricorra, appunto, la giusta causa.
Pertanto nel contratto a tempo determinato le parti possono recedere prima del termine per giusta causa senza che sia prevista alcuna indennità, specificamente prevista solo per il contratto a tempo determinato.
La Cassazione con la sentenza n.10430 del 2007 ha statuito che “nella specie non trattasi di rapporto a tempo indeterminato, in relazione al quale è prevista l'indennità sostitutiva del preavviso, ma di rapporto a termine, sicché correttamente il danno, subito dalla lavoratrice in conseguenza delle dimissioni per giusta causa, è stato determinato nella misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto (in questo senso si richiama Cass. n. 924 del 1996;Cass. n. 6439 del 1995; Cass. n. 5600 del 1987)”.
Pertanto, essendo pacifico che le retribuzioni sono stata corrisposte al lavoratore, solo in data 8.2.24
e dunque che vi è stata giusta causa di dimissioni, al lavoratore spetterebbe solo il pagamento delle mensilità sino alla naturale scadenza del contratto a termine a titolo di risarcimento del danno subito. Tuttavia la domanda non è stata formulata in questi termini, avendo il lavoratore richiesto la sola indennità di preavviso, che come detto non spetta, non formulando la domanda in termini risarcitori e dunque non provando di aver subito un danno per l'estinzione anticipata del rapporto di lavoro.
Pertanto la domanda così come formulata non può trovare accoglimento.
Quanto agli interessi moratori vi è la specifica previsione dell'art.4 ccnl, pacificamente applicato tra le parti, che prevede che “nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza”. Tali interessi dunque spettano in ragione della previsione contrattuale nella misura, non contestata nel quantum, di € 95,22.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione e della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore del ricorrente della somma di € 95,22;
2. rigetta il ricorso per il resto,
3. spese compensate
Taranto, 10.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. Pastore e Scarano Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1
con l'avv. Arpone e De Carlo
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/08/2024, il ricorrente, premesso di aver lavorato con contratto a tempo determinato alle dipendenze della convenuta e di non essere stato retribuito in costanza di rapporto, ha rassegnato le proprie dimissioni ante tempus per giusta causa, rimanendo creditore della indennità di preavviso e degli interessi moratori sulle somme percepite a titolo di retribuzione solo in data 8.2.24.
La convenuta resisteva.
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è solo parzialmente fondato e può essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Trattasi, nella specie, di anticipato recesso (6.12.23), del lavoratore, a suo dire per giusta causa, da un contratto a termine che andava a scadere il 30.4.2024.In relazione a tale fattispecie di fatto, si discute se sia applicabile l'art. 2119 c.c. (Recesso dal contratto per giusta causa) che prevede che
"Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente".).
E' evidente dal tenore letterale della norma che riguarda il recesso (dimissioni o licenziamento) qualificato da giusta causa, che un conto è il caso di recesso dal contratto a tempo determinato, prima della scadenza del termine e senza obbligo di risarcimento del danno, un conto il caso del contratto a tempo indeterminato, con indennità sostitutiva per il lavoratore, a condizione, però, che ricorra, appunto, la giusta causa.
Pertanto nel contratto a tempo determinato le parti possono recedere prima del termine per giusta causa senza che sia prevista alcuna indennità, specificamente prevista solo per il contratto a tempo determinato.
La Cassazione con la sentenza n.10430 del 2007 ha statuito che “nella specie non trattasi di rapporto a tempo indeterminato, in relazione al quale è prevista l'indennità sostitutiva del preavviso, ma di rapporto a termine, sicché correttamente il danno, subito dalla lavoratrice in conseguenza delle dimissioni per giusta causa, è stato determinato nella misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto (in questo senso si richiama Cass. n. 924 del 1996;Cass. n. 6439 del 1995; Cass. n. 5600 del 1987)”.
Pertanto, essendo pacifico che le retribuzioni sono stata corrisposte al lavoratore, solo in data 8.2.24
e dunque che vi è stata giusta causa di dimissioni, al lavoratore spetterebbe solo il pagamento delle mensilità sino alla naturale scadenza del contratto a termine a titolo di risarcimento del danno subito. Tuttavia la domanda non è stata formulata in questi termini, avendo il lavoratore richiesto la sola indennità di preavviso, che come detto non spetta, non formulando la domanda in termini risarcitori e dunque non provando di aver subito un danno per l'estinzione anticipata del rapporto di lavoro.
Pertanto la domanda così come formulata non può trovare accoglimento.
Quanto agli interessi moratori vi è la specifica previsione dell'art.4 ccnl, pacificamente applicato tra le parti, che prevede che “nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza”. Tali interessi dunque spettano in ragione della previsione contrattuale nella misura, non contestata nel quantum, di € 95,22.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione e della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore del ricorrente della somma di € 95,22;
2. rigetta il ricorso per il resto,
3. spese compensate
Taranto, 10.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE