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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 27/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 545/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ronchi dei Legionari (Go) via delle Feresse n. 21, con l'avv. Paolo Campanile attrice contro
(c.f.: ; p.i.: ) residente a [...] CodiceFiscale_2 P.IVA_1
Cittanova n° 10, rappresentato e difeso disgiuntamente dall'avv. Daniele Vecchi e dall'avv. Michele
Visentin
convenuto con sede in (31040) NERVESA DELLA TT (TV) Via Controparte_2
Priula n. 78/A, C.F. P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Quaglini P.IVA_2 convenuto con la chiamata in causa di
(P.IVA: ; C.F.: con sede in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
Bologna, via Stalingrado n. 45 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Spinoglio terza chiamata
Società registrata in Lussemburgo al n. B221096 del Registre De Controparte_4
Commerce et des Societes, con sede in 40 avenue Monterey L 2163, Luxembourg, P.IVA: P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grasso terza chiamata pagina 1 di 12 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attrice:
“NEL MERITO:
1 Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 22 settembre 2021 per grave inadempienza alle obbligazioni assunte da parte del;
Controparte_2
CP_ 2 Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto con il D.L. ing. per grave inadempienza agli obblighi assunti;
e per l'effetto
3 Condannare allo sgombero del cantiere presente presso l'abitazione della sig.ra Controparte_2 con asportazione dei beni ivi alloggiati ed in via subordinata autorizzare la sig.ra Parte_1 Pt_1
a portare presso la discarica o altro luogo i beni di proprietà del a spese ed oneri
[...] Controparte_2 dello stesso;
CP_2
4 Condannare in solido tra loro e ing. alla restituzione delle somme di Controparte_2 CP_1 denaro così come risultanti dal cassetto fiscale della sig.ra a seguito dell'emissione della fattura nr. 336TV dd. 27 Pt_1 settembre 2021 pari ad € 52.495,00 oltre interessi e rivalutazione;
5 Condannare in solido tra loro e ing. al risarcimento del danno conseguente Controparte_2 CP_1 all'inadempienza contrattuale per le spese sostenute nel corso dell'ATP iscritta al numero RG 823/2022 Tribunale di
Gorizia pari ad € 7.965,30 oltre interessi e rivalutazione;
6 Condannare in solido tra loro e ing. al risarcimento del danno Controparte_2 CP_1 extracontrattuale dovuto dal comportamento colposo assunto che ha causato l'impossibilità a fruire del bonus 110% causando un esborso per € 4.950,00 per l'acquisto della nuova caldaia e di un condizionatore;
7 Condannare in solido tra loro e ing. al risarcimento del danno causato per Controparte_2 CP_1 la perdita subito per la mancata esecuzione delle opere e per la mancata installazione di pannelli fotovoltaici nella misura di €
29.542,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di equità dal Giudice.
8 In ogni caso spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta, interamente rifusi del presente giudizio nonché di quello iscritto al RG 823/2022 ed avente ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo.”.
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 24.12.2024.
Per il convenuto Pillon Ing. CP_1
“Nel merito: in via principale
Rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dell'ing. in quanto infondate in fatto e in diritto CP_1
e/o per difetto di legit-timazione passiva.
Nel merito: in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannarsi le terze chiamate a tenere indenne
l'ing. da ogni conseguenza pregiudizievole per capitale, interessi e spese legali di soccom-benza e di resistenza. CP_1
In ogni caso pagina 2 di 12 Con vittoria di spese.”
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 16.12.2024.
Per il convenuto Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, preliminarmente valutata la (in)fondatezza della legittimazione ad agire della ricorrente
(conseguente alla totale infondatezza del diritto al risarcimento) e, per l'effetto, nel merito, respingere e disattendere la domanda giudiziaria, così come articolata dalla ricorrente, con vittoria di spese legali in favore del resistente Consorzio.
In via subordinata per l'ipotesi in cui il Giudice ritenesse degne d'accoglimento le domande risarcitorie, limitarne l'ammontare all'effettivo danno dimostrato in corso di causa dalla ricorrente, pari, al massimo alla differenza tra il beneficio fiscale che la committente avrebbe avuto usufruendo del Superbonus 110% dedotto in contratto e l'immediatamente successivo e inferiore beneficio fiscale del quale la committente avrebbe potuto usufruire (Bonus 90%).”
Per la terza chiamata Controparte_3
“nel merito, piaccia all'Ill.mo giudice accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, così respingendo la stessa con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
in subordine, in ipotesi di accertata fondatezza della domanda, piaccia all'Ill.mo giudice quantificare il danno in misura, contestandosi ogni voce di quanto richiesto, per i motivi di cui in narrativa;
in ulteriore subordine, per quanto riguarda la domanda di manleva avanzata dall'assicurato nei confronti della Compagnia, piaccia all'Ill.mo giudice accertare allo stato l'inoperatività della copertura prestata dalla polizza agli atti, non essendo allo CP_ stato provata l'involontarietà dell'operato dell'ing. per i motivi di cui in narrativa, ed un tanto sino all'esito del procedimento penale ed all'accertamento della prospettata sussistenza di una volontarietà del comportamento del professionista assicurato;
in ulteriore estremo subordine, ove accertata la sussistenza della copertura assicurativa, piaccia giudice limitare risarcimento al solo danno in copertura, in base alle previsioni di cui alla polizza agli atti ed a tutte le condizioni nella stessa previste, nessuna esclusa e nell'ambito del massimale agli atti, con richiamo espresso alle già precisate limitazioni (Effetto 31/07/2022 scad
31/07/2023, Massimale € 1.000.000, Franchigia per perdite patrimoniali: scoperto 20% con minimo non indennizzabile di €. 5.000 -La copertura vale altresì per fatti accertati in capo all'assicurato, con esclusione di ipotesi di solidarietà).
Attesa la presenza di altra Compagnia che ha prestato garanzia per il medesimo evento, piaccia all'Ill.mo Giudice imputare
l'eventuale importo dovuto alle due Compagnia in relazione al disposto di cui all'art. 1910 cc”
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 20.12.2024.
Per la terza chiamata Controparte_4
“i) nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande proposte contro l'Assicurato Ing. , in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di dichiarandone l'inammissibilità, con conseguente estromissione Controparte_4 dello stesso Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda pagina 3 di 12 avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa a ogni domanda e pretesa da Controparte_4 chiunque formulata;
ii) sempre in via principale, nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento CP_ anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'Ing. previa determinazione delle quote di responsabilità di ogni parte, accertare e dichiarare la non operatività della polizza n. WG22-085781, in particolare per le motivazioni e/o per le cause di esclusione di copertura espressamente richiamate nel corpo del presente atto, e per l'effetto rigettare la domanda di CP_ manleva formulata dall'Ing. nei confronti di e dunque assolverla dalla Controparte_4 domanda avverso la stessa proposta dalla convenuta;
iii) in via subordinata, sempre nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di CP_ accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte ricorrente nei confronti dell'Ing. e di ritenuta operatività del certificato n. contenere l'obbligazione di manleva di NumeroDi_1 Controparte_4
(i) previa decurtazione di ogni somma non dovuta ai sensi di polizza,
(ii) esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti con il contratto di assicurazione n. WG22-085781, in ragione del massimale, dedotta la franchigia e tenendo conto delle limitazioni di Polizza e di quanto previsto dalle Condizioni Generali di
Assicurazione;
(iii) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato;
(iv) con accertamento e previa ripartizione delle eventuali quote di responsabilità direttamente imputabili alle altre parti processuali, anche ai fini dell'azione di regresso dell'esponente, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa ex art. 1916 c.c.;
(v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia.
(vi) con ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e gli altri Controparte_4 assicuratori ex art. 1910 c.c., limitando in ogni caso la condanna alla manleva ai sensi di polizza nei confronti della polizza
n. WG22-085781 ai soli obblighi economici derivanti all'assicurato con riferimento alla percentuale di responsabilità accertata in capo al medesimo, previa applicazione in ogni caso di massimali e franchigie.
Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha agito nei confronti di (di Parte_1 Controparte_2 seguito ) e l'Ing. deducendo di aver concluso con in data 22.9.2021 un CP_2 CP_1 CP_2 contratto di appalto per l'efficientamento energetico del proprio immobile sito in Ronchi dei Legionari
(Go) via delle Feresse n. 21 per un importo risultante dal computo metrico di € 83.703,15 oltre oneri. Con allegato al contratto ha altresì nominato Direttore dei Lavori l'Ing. che ha accettato Parte_1 CP_1
l'incarico.
pagina 4 di 12 In particolare, l'attrice riferisce che era stato stabilito un calendario pagamenti e che in data 27.9.2021 era stata emessa la fattura n. 336TV al raggiungimento del I SAL per l'importo di 36.463,44 € oltre IVA, con imputazione di 6.240,69 € oltre IVA come spese tecniche.
L'importo totale di € 47.723,42 è stato corrisposto mediante lo sconto in fattura e la cessione del credito pari al 110% del fatturato, credito fiscale quindi trasferito in capo alla società appaltante.
Tuttavia, di fatto, i lavori non venivano mai iniziati. Solo in data 31.3.2022 veniva depositato presso l'abitazione dell'attrice del materiale relativo alle opere di cantiere (DDT n. 727). Il cantiere, tuttavia, è stato successivamente abbandonato nello stato in cui si trovata in data 31.3.2022.
L'attrice promuoveva procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 823/2022).
Alla luce delle conclusioni del consulente in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in data 8.2.2023
l'attrice ha inviato ai convenuti comunicazione di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni.
L'attrice formula domanda di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento di CP_2 fondato sulla mancata esecuzione delle opere pattuite e abbandono del cantiere;
chiede altresì la risoluzione per grave inadempimento del rapporto con il Direttore Lavori in quanto questi non avrebbe vigilato sul corretto adempimento dell'appalto e avrebbe illegittimamente autorizzato l'emissione della fattura per il I
SAL.
I danni asseritamente patiti sono così riassunti dall'attrice:
- esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la somma risultante dal cassetto fiscale ceduto alla società per € 52.495,00 oltre alle eventuali sanzioni ed interessi Controparte_2 dovuti sulla predetta somma;
- spese per il procedimento cautelare ex art 696bis cpc così determinate: spesa del consulente tecnico d'ufficio € 3.196,50; spesa del consulente tecnico di parte € 1.065,79; spesa per l'assistenza legale €
3.500,00;
- spesa per la sostituzione della caldaia e apposizione di condizionatore € 4.950,00;
- la perdita dell'opportunità data dal superbonus 110% e il danno per la mancata possibilità di poter apporre pannelli fotovoltaici e le relative batterie.
Si è costituto l'Ing. il quale ha contestato gli addebiti mossi a suo carico in quanto non essendovi CP_1 stata, di fatto, esecuzione di alcuna opera, in verità il proprio ruolo è stato limitato all'asseverazione dei prezzi indicati nella fattura rispetto all'elenco prezzi in uso nel settore edile. L'ing. non ha neppure CP_1 sottoscritto alcuna dichiarazione relativa alla consistenza del 30% dei lavori eseguiti al 30.09.2022.
Ha poi contestato le richieste di risarcimento danni.
Ha comunque chiesto autorizzazione a chiamare in causa le imprese assicuratrici e CP_3 CP_4 al fine della manleva in caso di accoglimento della domanda risarcitoria. pagina 5 di 12 Rinviata l'udienza, integrato il contraddittorio con le terze chiamate, queste si sono costituite contestando le domande attoree e prendendo posizione in merito alle rispettive coperture assicurative.
Alla prima udienza, rilevato il mancato perfezionamento della notifica al convenuto , è stata CP_2 disposta la rinnovazione della notifica e il rinvio d'udienza.
In vista della nuova udienza si è costituito il contestando la domanda attorea, in Controparte_2 particolare eccependo l'infondatezza della contestazione circa l'inadempimento di in quanto il CP_2 mancato completamento delle opere era dovuto, invero, a impossibilità oggettiva dal momento che il era stato oggetto di indagini penali oltre ad essere stato sottoposto alla procedura di Parte_2 liquidazione giudiziale.
Disposto il mutamento di rito, assegnati i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'attrice ha formulato domanda di risoluzione sia del contratto di appalto sia del “rapporto” con il direttore dei lavori per grave inadempimento ex art. 1453 c.c..
Con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento nei confronti di , questa è in CP_2 effetti fondata e deve essere accolta.
Come noto, in capo all'attrice grava l'onere di provare il titolo mentre è sufficiente allegare l'inadempimento di controparte che sarà onerata della prova dell'assenza di inadempimento o della sua non imputabilità.
Pacifica la conclusione del contratto di appalto nei termini indicati dall'attrice: sul punto, peraltro provato documentalmente, non c'è stata alcuna contestazione.
Pacifico altresì che a seguito della consegna di materiale di cantiere avvenuta in data 31.3.2022 non sia stata svolta più alcuna attività: ciò è stato allegato dall'attrice e controparte non ha contestato la circostanza, limitandosi a qualificare diversamente, in punto di diritto, la fattispecie come impossibilità sopravvenuta, in quanto la mancata prosecuzione dei lavori sarebbe dipesa da cause di forza maggiore quali la sottoposizione a indagini penali del e della sua sottoposizione a liquidazione giudiziale. Parte_2
Si ritiene infondata la difesa di . A tacer del fatto che la sottoposizione a indagini penali non CP_2 comporta, in sé e per sé, l'impedimento a svolgere attività d'impresa, è sufficiente evidenziare che è il ad essere stato sottoposto a indagini penali e alla procedura concorsuale, soggetto Parte_2 giuridico altro e diverso rispetto al convenuto in questo procedimento, ossia . Al di là Controparte_2 dell'evidente assonanza della ragione sociale, si tratta di persone giuridiche diverse e, pertanto, eventuali accadimenti occorsi a sono irrilevanti ai fini di causa. Parte_2
pagina 6 di 12 Come già ricordato, grava sulla parte inadempiente l'onere di provare che inadempimento non vi è stato ovvero che la mancata e/o corretta esecuzione della prestazione non è a questa imputabile (Cass. Sez. Un.
n. 13533/2001; v. tra le tante conf., Cass. n. 5853/2023; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 127/2022; Cass. n.
3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n. 826/2015; così anche nell'ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
A fronte del mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al debitore circa l'assenza di inadempimento ovvero della sua non imputabilità, l'inadempimento è accertato.
È accertata altresì la non scarsa importanza dell'inadempimento necessaria per pronunciare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. in quanto le opere di cui al contratto d'appalto non sono state di fatto eseguite e l'appalto non è stato portato a termine.
Deve essere quindi accolta anche la domanda di sgombero del cantiere rivolta dall'attrice nei confronti di in quanto alla luce della risoluzione del contratto d'appalto la situazione anche di fatto precedente CP_2 al contratto deve essere ripristinata e l'abitazione dell'attrice liberata dall'ingombro costituito dal materiale consegnato in data 31.3.2022 e non utilizzato per l'esecuzione delle opere appaltate.
A diversa conclusione si giunge rispetto alla domanda di risoluzione per grave inadempimento rivolta nei confronti dell'Ing. . CP_1
L'attrice ha contestato al direttore lavori di non aver verificato la corretta esecuzione dell'appalto e di aver autorizzato l'emissione della fattura per il I SAL nonostante l'assenza dei presupposti stabiliti in contratto.
Pacifica la nomina dell'Ing. quale direttore dei lavori e l'accettazione dell'incarico (allegato 6 al CP_1 contratto d'appalto).
L'Ing. ha tuttavia contestato di essere stato inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali in quanto egli era tenuto a verificare che l'esecuzione delle opere avvenisse nel rispetto delle regole dell'arte e delle prescrizioni contrattuali. Invero, il cantiere non è stato mai avviato, ad esclusione della consegna dei materiali del 31.3.2022, e pertanto la propria attività di verifica della rispondenza delle opere rispetto al contratto non ha avuto mai inizio. La prospettazione fornita dall'Ing. non è stata CP_1 debitamente contrastata dalla controparte: l'attrice, invero, fonda la propria domanda proprio sulla circostanza che alcuna opera sia stata eseguita presso la sua abitazione.
In mancanza di esecuzione di alcuna opera da parte dell'appaltatore, è evidente che alcuna prestazione di verifica di corrispondenza dell'operato potesse essere pretesa nei confronti del direttore dei lavori.
Di fatto, la prestazione cui si era obbligato l'Ing. è divenuta impossibile o, meglio, priva di causa alla CP_1 luce della mancata esecuzione dei lavori da parte della società appaltante.
La difesa dell'Ing. è fondata anche rispetto alla contestazione circa l'emissione della fattura per il I CP_1
SAL. Il direttore dei lavori ha infatti dedotto di essersi invero limitato, in ossequio all'incarico affidatogli come direttore lavori, ad asseverare la corrispondenza dei prezzi indicati in fattura rispetto all'elenco prezzi pagina 7 di 12 in uso nel settore edile e di non aver mai sottoscritto l'asseverazione dei lavori eseguiti al 30.9.2022. Le asseverazioni circa lo stato avanzamento lavori erano infatti di competenza di altri professionisti (dott.ssa e Ing. ). Persona_1 Persona_2
A fronte delle deduzioni del direttore dei lavori, l'attrice non ha fornito elementi idonei a contrastarne la fondatezza.
Pertanto, anche in ordine all'asserita illegittima emissione della fattura per il I SAL, è infondata la contestazione circa l'inadempimento del direttore dei lavori alla luce delle deduzioni di quest'ultimo che danno conto dell'assenza di alcuna condotta inadempiente del direttore dei lavori in quanto questi non ha invero avallato l'emissione della fattura nel senso di accertare l'esecuzione dei lavori ivi indicati o il raggiungimento di una certa percentuale di esecuzione.
Rigettata la domanda di risoluzione per grave inadempimento nei confronti dell'Ing. , sono assorbite CP_1 sia le domande consequenziali di risarcimento sia quelle di manleva svolte nei confronti delle compagnie di assicurazione.
In virtù dell'inadempimento di , l'attrice chiede quindi che la società venga condannata al CP_2 risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.).
Il primo danno patito consisterebbe nell'esposizione nei confronti di Agenzia delle Entrate della somma di cui al credito fiscale sorto in ragione dell'emissione della fattura per il I SAL. L'attrice, sul punto, chiede espressamente “che venga condannata alla restituzione delle somme di denaro così come risultanti dal CP_2 cassetto fiscale della sig.ra a seguito dell'emissione della fattura nr. 336TV dd. 27 settembre 2021 pari ad € Pt_1
52.495,00 oltre interessi e rivalutazione” (grassetto della scrivente).
La domanda, precisamente e puntualmente formulata, non può essere accolta per il semplice motivo che non può essere chiesta la restituzione di una somma che non è mai stata versata.
È infatti incontestato che alcuna somma di denaro sia stata versata dall'attrice al convenuto CP_2
a titolo di pagamento della fattura del 27.9.2021. Il pagamento del corrispettivo di cui alla fattura
[...] non è avvenuto mediante lo spostamento di una somma di denaro da parte dell'attrice e a favore di
, bensì mediante la cessione del credito fiscale generatosi con l'emissione della fattura stessa e con CP_2 contestuale sconto: in sostanza, l'attrice non ha sborsato, in concreto, alcuna somma.
Invero, nel corpo dell'atto introduttivo l'attrice deduce altresì di essere appunto esposta nei confronti di
Agenzia delle Entrate per la somma oggetto del credito fiscale. Anche a voler valorizzare ciò ai fini di una rilettura della domanda risarcitoria (con i limiti, tuttavia, dell'art. 112 c.p.c. in punto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato alla luce del principio dispositivo sostanziale), è evidente che si tratta di una mera ipotesi di danno, per nulla attuale e concreta, dal momento che non viene allegata alcuna contestazione da parte di Agenzia delle Entrate in merito all'illegittimità del credito fiscale.
pagina 8 di 12 In altra parte degli atti l'attrice sembra formulare una pretesa risarcitoria ancora diversa rispetto a quella riportata nelle conclusioni, ossia di restituzione del credito fiscale. Invero, al di là della necessità di ribadire le considerazioni appena svolte in punto di formulazione della domanda risarcitoria nelle conclusioni (ossia, specificatamente, di restituzione della somma di denaro, bene della vita ben diverso rispetto alla restituzione del credito fiscale – richiesta rispetto alla quale, ex art. 112 c.p.c., il giudice è vincolato e non può pertanto pronunciarsi su una domanda ulteriore e diversa), la pretesa in tal senso appare comunque contraddittoria e infondata alla luce delle stesse prospettazioni dell'attrice: non è infatti chiaro per quale motivo l'attrice pretenderebbe la restituzione di un credito fiscale che la stessa ritiene sia sorto indebitamente a fronte dell'illegittima emissione di una fattura e il cui sorgere rappresenterebbe invero, in sé stesso, un danno per l'attrice in quanto la sottoporrebbe a un'eventuale contestazione da parte di
Agenzia delle Entrate.
La seconda posta di danno, ossia le spese legali sostenute per l'espletamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., è invece effettivamente dovuta alla luce del fatto che rispetto alla domanda di risoluzione per grave inadempimento l'attrice è vittoriosa e è soccombente: le spese di lite da regolare in virtù del CP_2 principio di soccombenza comprendono altresì le spese sostenute prima del giudizio di merito, nel caso di specie nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e comprendono sia le spese di CTU sia le spese per la difesa legale (avvocato) e di difesa tecnica (CTP) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023).
Il convenuto non ha contestato l'effettivo pagamento di queste somme (limitandosi a evidenziare che si tratta di spese che l'attrice ha sostenuto per sua volontà e non come conseguenza dell'inadempimento del
) e pertanto la circostanza non è in discussione (art. 115 c.p.c.). Controparte_2
Non può tuttavia essere riconosciuta la rivalutazione. L'obbligazione risarcitoria nel caso di specie è obbligazione di valuta in quanto già predeterminata monetariamente (ancorché necessiti di essere riconosciuta dal giudice) e pertanto non soggetta a rivalutazione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9204 del
03/04/2023). Non possono nemmeno essere riconosciuti gli interessi in quanto non è stato allegato nessun danno da ritardato adempimento.
È infondata la domanda di risarcimento del danno, anche a titolo extracontrattuale, avente ad oggetto
“l'impossibilità a fruire del bonus 110% causando un esborso per € 4.950,00 per l'acquisto della nuova caldaia e di un condizionatore”.
Un breve inciso in punto responsabilità extracontrattuale. Se è pur vero che, in astratto, non è affatto escluso il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattule, è altresì vero che nel caso di specie non viene delineata alcuna condotta colposa o dolosa altra e diversa rispetto alle medesime condotte qualificate come inadempimento contrattuale. La pretesa di vedere ascritta anche una responsabilità extracontrattuale in capo ai convenuti per le medesime condotte che hanno o avrebbero dovuto integrare una responsabilità contrattuale è pertanto infondata. pagina 9 di 12 Venendo all'oggetto della richiesta risarcitoria, si osserva quanto segue.
In tema di risarcimento del danno da perdita del c.d. superbonus è esemplare la sentenza del Tribunale
Pavia, Sez. III, Sent., 17/03/2025, n. 340 vertente su un caso analogo al presente.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024;
Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) opina nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale senza che le opere siano state eseguite non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Nel caso specifico, il contraente non inadempiente è quindi onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale asseritamente perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento della società e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
L'attrice non ha in effetti né dedotto né, giocoforza, provato tali elementi.
Infatti, la mera sottoscrizione di un contratto di appalto per l'efficientamento energetico da pagare tramite cessione del credito e sconto in fattura non prova nulla circa l'effettiva sussistenza, in capo all'attrice, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al beneficio fiscale e al suo ottenimento definitivo.
Sempre sul piano del nesso causale, viene richiesta, ad esempio, la prova dell'impossibilità per la parte di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione della prestazione originariamente affidata al debitore inadempiente. Nulla di ciò è stato dedotto da parte dell'attrice.
Questi elementi rappresentano un fatto costitutivo della domanda risarcitoria dell'attrice in quanto riguardano il nesso causale tra l'inadempimento e il danno asseritamente patito (ossia non aver potuto usufruire del beneficio fiscale e così non aver ottenuto l'efficientamento energetico dell'abitazione senza alcun esborso).
L'attrice non ha soddisfatto né l'onere di allegazione né, di conseguenza, l'onere probatorio sul punto con conseguente rigetto della domanda risarcitoria relativa al non aver usufruito del beneficio fiscale da superbonus al 110%.
Anche la domanda risarcitoria avente ad oggetto il corrispettivo versato dall'attrice per l'acquisto di una nuova caldaia e condizionatore è infondata. Manca infatti anche solo l'allegazione, oltre che la prova, del nesso causale tra l'inadempimento e l'acquisto dei due prodotti quale danno-conseguenza. Come noto, oggetto di risarcimento sono solo i danni che rappresentano conseguenze immediate e dirette pagina 10 di 12 dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): l'acquisto di una nuova caldaia e di un condizionatore non sono certamente conseguenza dell'inadempimento del contratto di appalto.
Stesse considerazioni valgono per l'ultima posta di danno ossia “la perdita subito per la mancata esecuzione delle opere e per la mancata installazione di pannelli fotovoltaici nella misura di € 29.542,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di equità dal Giudice”. Pacifico che in caso di domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale la parte non inadempiente non può pretendere di ottenere lo stesso bene della vita che avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato adempiuto, nemmeno chiedendone il controvalore monetario.
La perdita subita infatti rappresenta il pregiudizio economico sofferto dal contraente non inadempiente che ha patito delle spese che, altrimenti, in caso di adempimento, non avrebbe patito. Non può essere considerata una perdita il controvalore dei pannelli fotovoltaici che non sono stati installati in quanto non si tratta né di un bene già facente parte del patrimonio dell'attrice e poi perduto né, nuovamente, tramite la domanda risarcitoria l'attrice può ottenere un bene della vita che avrebbe ottenuto solo in caso di adempimento del contratto.
La regolamentazione delle spese di lite è la seguente e segue la soccombenza.
Rispetto alla domanda dell'attrice nei confronti dell'Ing. , l'attrice è soccombente e deve pertanto CP_1 essere condannata a rifondere le spese legali da quest'ultimo sostenute. Tenuto conto del principio affermato, tra le altre, da Cass. n. 6144/2024, l'attrice deve essere condannata anche al pagamento delle spese di lite dei terzi in quanto la loro chiamata in causa è stata determinata dalla domanda attorea.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, applicati i valori medi dello scaglione da 26.000 € a 52.000 € per la fase di studio e introduttiva, applicati i valori minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale in quanto non è stata svolta effettiva attività istruttoria e la fase decisionale ha comportato il mero riepilogo degli atti introduttivi.
Nei rapporti tra attrice e , il convenuto è soccombente rispetto alla domanda di Controparte_2 risoluzione e di risarcimento per spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. mentre l'attrice è soccombente rispetto alle altre domande risarcitorie. Alla luce della reciproca soccombenza, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra queste due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta il grave inadempimento di e pertanto dichiara la risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto sottoscritto con in data 22.9.2021, condannando Parte_1 altresì a rimuovere ogni materiale presente presso l'abitazione dell'attrice Controparte_2
e riferibile al contratto di appalto risolto;
pagina 11 di 12 - condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 Parte_1 la somma complessiva di 7.965,30 €;
- rigetta le ulteriori domande formulate da Parte_1
- dichiara assorbite le ulteriori domande svolte dalle altre parti;
- condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che si Parte_1 CP_1 liquidano in 5.200 € per compensi, 71,72 € per anticipazioni, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da pagarsi ai difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_3 giudizio che si liquidano in 5.200 € per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge,
- condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_4 che si liquidano in 5.200 € per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- spese compensate tra e Parte_1 Controparte_2
Gorizia, 27 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ronchi dei Legionari (Go) via delle Feresse n. 21, con l'avv. Paolo Campanile attrice contro
(c.f.: ; p.i.: ) residente a [...] CodiceFiscale_2 P.IVA_1
Cittanova n° 10, rappresentato e difeso disgiuntamente dall'avv. Daniele Vecchi e dall'avv. Michele
Visentin
convenuto con sede in (31040) NERVESA DELLA TT (TV) Via Controparte_2
Priula n. 78/A, C.F. P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Quaglini P.IVA_2 convenuto con la chiamata in causa di
(P.IVA: ; C.F.: con sede in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
Bologna, via Stalingrado n. 45 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Spinoglio terza chiamata
Società registrata in Lussemburgo al n. B221096 del Registre De Controparte_4
Commerce et des Societes, con sede in 40 avenue Monterey L 2163, Luxembourg, P.IVA: P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grasso terza chiamata pagina 1 di 12 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attrice:
“NEL MERITO:
1 Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 22 settembre 2021 per grave inadempienza alle obbligazioni assunte da parte del;
Controparte_2
CP_ 2 Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto con il D.L. ing. per grave inadempienza agli obblighi assunti;
e per l'effetto
3 Condannare allo sgombero del cantiere presente presso l'abitazione della sig.ra Controparte_2 con asportazione dei beni ivi alloggiati ed in via subordinata autorizzare la sig.ra Parte_1 Pt_1
a portare presso la discarica o altro luogo i beni di proprietà del a spese ed oneri
[...] Controparte_2 dello stesso;
CP_2
4 Condannare in solido tra loro e ing. alla restituzione delle somme di Controparte_2 CP_1 denaro così come risultanti dal cassetto fiscale della sig.ra a seguito dell'emissione della fattura nr. 336TV dd. 27 Pt_1 settembre 2021 pari ad € 52.495,00 oltre interessi e rivalutazione;
5 Condannare in solido tra loro e ing. al risarcimento del danno conseguente Controparte_2 CP_1 all'inadempienza contrattuale per le spese sostenute nel corso dell'ATP iscritta al numero RG 823/2022 Tribunale di
Gorizia pari ad € 7.965,30 oltre interessi e rivalutazione;
6 Condannare in solido tra loro e ing. al risarcimento del danno Controparte_2 CP_1 extracontrattuale dovuto dal comportamento colposo assunto che ha causato l'impossibilità a fruire del bonus 110% causando un esborso per € 4.950,00 per l'acquisto della nuova caldaia e di un condizionatore;
7 Condannare in solido tra loro e ing. al risarcimento del danno causato per Controparte_2 CP_1 la perdita subito per la mancata esecuzione delle opere e per la mancata installazione di pannelli fotovoltaici nella misura di €
29.542,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di equità dal Giudice.
8 In ogni caso spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta, interamente rifusi del presente giudizio nonché di quello iscritto al RG 823/2022 ed avente ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo.”.
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 24.12.2024.
Per il convenuto Pillon Ing. CP_1
“Nel merito: in via principale
Rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dell'ing. in quanto infondate in fatto e in diritto CP_1
e/o per difetto di legit-timazione passiva.
Nel merito: in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannarsi le terze chiamate a tenere indenne
l'ing. da ogni conseguenza pregiudizievole per capitale, interessi e spese legali di soccom-benza e di resistenza. CP_1
In ogni caso pagina 2 di 12 Con vittoria di spese.”
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 16.12.2024.
Per il convenuto Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, preliminarmente valutata la (in)fondatezza della legittimazione ad agire della ricorrente
(conseguente alla totale infondatezza del diritto al risarcimento) e, per l'effetto, nel merito, respingere e disattendere la domanda giudiziaria, così come articolata dalla ricorrente, con vittoria di spese legali in favore del resistente Consorzio.
In via subordinata per l'ipotesi in cui il Giudice ritenesse degne d'accoglimento le domande risarcitorie, limitarne l'ammontare all'effettivo danno dimostrato in corso di causa dalla ricorrente, pari, al massimo alla differenza tra il beneficio fiscale che la committente avrebbe avuto usufruendo del Superbonus 110% dedotto in contratto e l'immediatamente successivo e inferiore beneficio fiscale del quale la committente avrebbe potuto usufruire (Bonus 90%).”
Per la terza chiamata Controparte_3
“nel merito, piaccia all'Ill.mo giudice accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, così respingendo la stessa con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
in subordine, in ipotesi di accertata fondatezza della domanda, piaccia all'Ill.mo giudice quantificare il danno in misura, contestandosi ogni voce di quanto richiesto, per i motivi di cui in narrativa;
in ulteriore subordine, per quanto riguarda la domanda di manleva avanzata dall'assicurato nei confronti della Compagnia, piaccia all'Ill.mo giudice accertare allo stato l'inoperatività della copertura prestata dalla polizza agli atti, non essendo allo CP_ stato provata l'involontarietà dell'operato dell'ing. per i motivi di cui in narrativa, ed un tanto sino all'esito del procedimento penale ed all'accertamento della prospettata sussistenza di una volontarietà del comportamento del professionista assicurato;
in ulteriore estremo subordine, ove accertata la sussistenza della copertura assicurativa, piaccia giudice limitare risarcimento al solo danno in copertura, in base alle previsioni di cui alla polizza agli atti ed a tutte le condizioni nella stessa previste, nessuna esclusa e nell'ambito del massimale agli atti, con richiamo espresso alle già precisate limitazioni (Effetto 31/07/2022 scad
31/07/2023, Massimale € 1.000.000, Franchigia per perdite patrimoniali: scoperto 20% con minimo non indennizzabile di €. 5.000 -La copertura vale altresì per fatti accertati in capo all'assicurato, con esclusione di ipotesi di solidarietà).
Attesa la presenza di altra Compagnia che ha prestato garanzia per il medesimo evento, piaccia all'Ill.mo Giudice imputare
l'eventuale importo dovuto alle due Compagnia in relazione al disposto di cui all'art. 1910 cc”
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 20.12.2024.
Per la terza chiamata Controparte_4
“i) nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande proposte contro l'Assicurato Ing. , in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di dichiarandone l'inammissibilità, con conseguente estromissione Controparte_4 dello stesso Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda pagina 3 di 12 avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa a ogni domanda e pretesa da Controparte_4 chiunque formulata;
ii) sempre in via principale, nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento CP_ anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'Ing. previa determinazione delle quote di responsabilità di ogni parte, accertare e dichiarare la non operatività della polizza n. WG22-085781, in particolare per le motivazioni e/o per le cause di esclusione di copertura espressamente richiamate nel corpo del presente atto, e per l'effetto rigettare la domanda di CP_ manleva formulata dall'Ing. nei confronti di e dunque assolverla dalla Controparte_4 domanda avverso la stessa proposta dalla convenuta;
iii) in via subordinata, sempre nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di CP_ accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte ricorrente nei confronti dell'Ing. e di ritenuta operatività del certificato n. contenere l'obbligazione di manleva di NumeroDi_1 Controparte_4
(i) previa decurtazione di ogni somma non dovuta ai sensi di polizza,
(ii) esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti con il contratto di assicurazione n. WG22-085781, in ragione del massimale, dedotta la franchigia e tenendo conto delle limitazioni di Polizza e di quanto previsto dalle Condizioni Generali di
Assicurazione;
(iii) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato;
(iv) con accertamento e previa ripartizione delle eventuali quote di responsabilità direttamente imputabili alle altre parti processuali, anche ai fini dell'azione di regresso dell'esponente, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa ex art. 1916 c.c.;
(v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia.
(vi) con ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra e gli altri Controparte_4 assicuratori ex art. 1910 c.c., limitando in ogni caso la condanna alla manleva ai sensi di polizza nei confronti della polizza
n. WG22-085781 ai soli obblighi economici derivanti all'assicurato con riferimento alla percentuale di responsabilità accertata in capo al medesimo, previa applicazione in ogni caso di massimali e franchigie.
Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha agito nei confronti di (di Parte_1 Controparte_2 seguito ) e l'Ing. deducendo di aver concluso con in data 22.9.2021 un CP_2 CP_1 CP_2 contratto di appalto per l'efficientamento energetico del proprio immobile sito in Ronchi dei Legionari
(Go) via delle Feresse n. 21 per un importo risultante dal computo metrico di € 83.703,15 oltre oneri. Con allegato al contratto ha altresì nominato Direttore dei Lavori l'Ing. che ha accettato Parte_1 CP_1
l'incarico.
pagina 4 di 12 In particolare, l'attrice riferisce che era stato stabilito un calendario pagamenti e che in data 27.9.2021 era stata emessa la fattura n. 336TV al raggiungimento del I SAL per l'importo di 36.463,44 € oltre IVA, con imputazione di 6.240,69 € oltre IVA come spese tecniche.
L'importo totale di € 47.723,42 è stato corrisposto mediante lo sconto in fattura e la cessione del credito pari al 110% del fatturato, credito fiscale quindi trasferito in capo alla società appaltante.
Tuttavia, di fatto, i lavori non venivano mai iniziati. Solo in data 31.3.2022 veniva depositato presso l'abitazione dell'attrice del materiale relativo alle opere di cantiere (DDT n. 727). Il cantiere, tuttavia, è stato successivamente abbandonato nello stato in cui si trovata in data 31.3.2022.
L'attrice promuoveva procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 823/2022).
Alla luce delle conclusioni del consulente in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in data 8.2.2023
l'attrice ha inviato ai convenuti comunicazione di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni.
L'attrice formula domanda di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento di CP_2 fondato sulla mancata esecuzione delle opere pattuite e abbandono del cantiere;
chiede altresì la risoluzione per grave inadempimento del rapporto con il Direttore Lavori in quanto questi non avrebbe vigilato sul corretto adempimento dell'appalto e avrebbe illegittimamente autorizzato l'emissione della fattura per il I
SAL.
I danni asseritamente patiti sono così riassunti dall'attrice:
- esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la somma risultante dal cassetto fiscale ceduto alla società per € 52.495,00 oltre alle eventuali sanzioni ed interessi Controparte_2 dovuti sulla predetta somma;
- spese per il procedimento cautelare ex art 696bis cpc così determinate: spesa del consulente tecnico d'ufficio € 3.196,50; spesa del consulente tecnico di parte € 1.065,79; spesa per l'assistenza legale €
3.500,00;
- spesa per la sostituzione della caldaia e apposizione di condizionatore € 4.950,00;
- la perdita dell'opportunità data dal superbonus 110% e il danno per la mancata possibilità di poter apporre pannelli fotovoltaici e le relative batterie.
Si è costituto l'Ing. il quale ha contestato gli addebiti mossi a suo carico in quanto non essendovi CP_1 stata, di fatto, esecuzione di alcuna opera, in verità il proprio ruolo è stato limitato all'asseverazione dei prezzi indicati nella fattura rispetto all'elenco prezzi in uso nel settore edile. L'ing. non ha neppure CP_1 sottoscritto alcuna dichiarazione relativa alla consistenza del 30% dei lavori eseguiti al 30.09.2022.
Ha poi contestato le richieste di risarcimento danni.
Ha comunque chiesto autorizzazione a chiamare in causa le imprese assicuratrici e CP_3 CP_4 al fine della manleva in caso di accoglimento della domanda risarcitoria. pagina 5 di 12 Rinviata l'udienza, integrato il contraddittorio con le terze chiamate, queste si sono costituite contestando le domande attoree e prendendo posizione in merito alle rispettive coperture assicurative.
Alla prima udienza, rilevato il mancato perfezionamento della notifica al convenuto , è stata CP_2 disposta la rinnovazione della notifica e il rinvio d'udienza.
In vista della nuova udienza si è costituito il contestando la domanda attorea, in Controparte_2 particolare eccependo l'infondatezza della contestazione circa l'inadempimento di in quanto il CP_2 mancato completamento delle opere era dovuto, invero, a impossibilità oggettiva dal momento che il era stato oggetto di indagini penali oltre ad essere stato sottoposto alla procedura di Parte_2 liquidazione giudiziale.
Disposto il mutamento di rito, assegnati i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'attrice ha formulato domanda di risoluzione sia del contratto di appalto sia del “rapporto” con il direttore dei lavori per grave inadempimento ex art. 1453 c.c..
Con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento nei confronti di , questa è in CP_2 effetti fondata e deve essere accolta.
Come noto, in capo all'attrice grava l'onere di provare il titolo mentre è sufficiente allegare l'inadempimento di controparte che sarà onerata della prova dell'assenza di inadempimento o della sua non imputabilità.
Pacifica la conclusione del contratto di appalto nei termini indicati dall'attrice: sul punto, peraltro provato documentalmente, non c'è stata alcuna contestazione.
Pacifico altresì che a seguito della consegna di materiale di cantiere avvenuta in data 31.3.2022 non sia stata svolta più alcuna attività: ciò è stato allegato dall'attrice e controparte non ha contestato la circostanza, limitandosi a qualificare diversamente, in punto di diritto, la fattispecie come impossibilità sopravvenuta, in quanto la mancata prosecuzione dei lavori sarebbe dipesa da cause di forza maggiore quali la sottoposizione a indagini penali del e della sua sottoposizione a liquidazione giudiziale. Parte_2
Si ritiene infondata la difesa di . A tacer del fatto che la sottoposizione a indagini penali non CP_2 comporta, in sé e per sé, l'impedimento a svolgere attività d'impresa, è sufficiente evidenziare che è il ad essere stato sottoposto a indagini penali e alla procedura concorsuale, soggetto Parte_2 giuridico altro e diverso rispetto al convenuto in questo procedimento, ossia . Al di là Controparte_2 dell'evidente assonanza della ragione sociale, si tratta di persone giuridiche diverse e, pertanto, eventuali accadimenti occorsi a sono irrilevanti ai fini di causa. Parte_2
pagina 6 di 12 Come già ricordato, grava sulla parte inadempiente l'onere di provare che inadempimento non vi è stato ovvero che la mancata e/o corretta esecuzione della prestazione non è a questa imputabile (Cass. Sez. Un.
n. 13533/2001; v. tra le tante conf., Cass. n. 5853/2023; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 127/2022; Cass. n.
3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n. 826/2015; così anche nell'ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
A fronte del mancato assolvimento dell'onere della prova in capo al debitore circa l'assenza di inadempimento ovvero della sua non imputabilità, l'inadempimento è accertato.
È accertata altresì la non scarsa importanza dell'inadempimento necessaria per pronunciare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. in quanto le opere di cui al contratto d'appalto non sono state di fatto eseguite e l'appalto non è stato portato a termine.
Deve essere quindi accolta anche la domanda di sgombero del cantiere rivolta dall'attrice nei confronti di in quanto alla luce della risoluzione del contratto d'appalto la situazione anche di fatto precedente CP_2 al contratto deve essere ripristinata e l'abitazione dell'attrice liberata dall'ingombro costituito dal materiale consegnato in data 31.3.2022 e non utilizzato per l'esecuzione delle opere appaltate.
A diversa conclusione si giunge rispetto alla domanda di risoluzione per grave inadempimento rivolta nei confronti dell'Ing. . CP_1
L'attrice ha contestato al direttore lavori di non aver verificato la corretta esecuzione dell'appalto e di aver autorizzato l'emissione della fattura per il I SAL nonostante l'assenza dei presupposti stabiliti in contratto.
Pacifica la nomina dell'Ing. quale direttore dei lavori e l'accettazione dell'incarico (allegato 6 al CP_1 contratto d'appalto).
L'Ing. ha tuttavia contestato di essere stato inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali in quanto egli era tenuto a verificare che l'esecuzione delle opere avvenisse nel rispetto delle regole dell'arte e delle prescrizioni contrattuali. Invero, il cantiere non è stato mai avviato, ad esclusione della consegna dei materiali del 31.3.2022, e pertanto la propria attività di verifica della rispondenza delle opere rispetto al contratto non ha avuto mai inizio. La prospettazione fornita dall'Ing. non è stata CP_1 debitamente contrastata dalla controparte: l'attrice, invero, fonda la propria domanda proprio sulla circostanza che alcuna opera sia stata eseguita presso la sua abitazione.
In mancanza di esecuzione di alcuna opera da parte dell'appaltatore, è evidente che alcuna prestazione di verifica di corrispondenza dell'operato potesse essere pretesa nei confronti del direttore dei lavori.
Di fatto, la prestazione cui si era obbligato l'Ing. è divenuta impossibile o, meglio, priva di causa alla CP_1 luce della mancata esecuzione dei lavori da parte della società appaltante.
La difesa dell'Ing. è fondata anche rispetto alla contestazione circa l'emissione della fattura per il I CP_1
SAL. Il direttore dei lavori ha infatti dedotto di essersi invero limitato, in ossequio all'incarico affidatogli come direttore lavori, ad asseverare la corrispondenza dei prezzi indicati in fattura rispetto all'elenco prezzi pagina 7 di 12 in uso nel settore edile e di non aver mai sottoscritto l'asseverazione dei lavori eseguiti al 30.9.2022. Le asseverazioni circa lo stato avanzamento lavori erano infatti di competenza di altri professionisti (dott.ssa e Ing. ). Persona_1 Persona_2
A fronte delle deduzioni del direttore dei lavori, l'attrice non ha fornito elementi idonei a contrastarne la fondatezza.
Pertanto, anche in ordine all'asserita illegittima emissione della fattura per il I SAL, è infondata la contestazione circa l'inadempimento del direttore dei lavori alla luce delle deduzioni di quest'ultimo che danno conto dell'assenza di alcuna condotta inadempiente del direttore dei lavori in quanto questi non ha invero avallato l'emissione della fattura nel senso di accertare l'esecuzione dei lavori ivi indicati o il raggiungimento di una certa percentuale di esecuzione.
Rigettata la domanda di risoluzione per grave inadempimento nei confronti dell'Ing. , sono assorbite CP_1 sia le domande consequenziali di risarcimento sia quelle di manleva svolte nei confronti delle compagnie di assicurazione.
In virtù dell'inadempimento di , l'attrice chiede quindi che la società venga condannata al CP_2 risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.).
Il primo danno patito consisterebbe nell'esposizione nei confronti di Agenzia delle Entrate della somma di cui al credito fiscale sorto in ragione dell'emissione della fattura per il I SAL. L'attrice, sul punto, chiede espressamente “che venga condannata alla restituzione delle somme di denaro così come risultanti dal CP_2 cassetto fiscale della sig.ra a seguito dell'emissione della fattura nr. 336TV dd. 27 settembre 2021 pari ad € Pt_1
52.495,00 oltre interessi e rivalutazione” (grassetto della scrivente).
La domanda, precisamente e puntualmente formulata, non può essere accolta per il semplice motivo che non può essere chiesta la restituzione di una somma che non è mai stata versata.
È infatti incontestato che alcuna somma di denaro sia stata versata dall'attrice al convenuto CP_2
a titolo di pagamento della fattura del 27.9.2021. Il pagamento del corrispettivo di cui alla fattura
[...] non è avvenuto mediante lo spostamento di una somma di denaro da parte dell'attrice e a favore di
, bensì mediante la cessione del credito fiscale generatosi con l'emissione della fattura stessa e con CP_2 contestuale sconto: in sostanza, l'attrice non ha sborsato, in concreto, alcuna somma.
Invero, nel corpo dell'atto introduttivo l'attrice deduce altresì di essere appunto esposta nei confronti di
Agenzia delle Entrate per la somma oggetto del credito fiscale. Anche a voler valorizzare ciò ai fini di una rilettura della domanda risarcitoria (con i limiti, tuttavia, dell'art. 112 c.p.c. in punto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato alla luce del principio dispositivo sostanziale), è evidente che si tratta di una mera ipotesi di danno, per nulla attuale e concreta, dal momento che non viene allegata alcuna contestazione da parte di Agenzia delle Entrate in merito all'illegittimità del credito fiscale.
pagina 8 di 12 In altra parte degli atti l'attrice sembra formulare una pretesa risarcitoria ancora diversa rispetto a quella riportata nelle conclusioni, ossia di restituzione del credito fiscale. Invero, al di là della necessità di ribadire le considerazioni appena svolte in punto di formulazione della domanda risarcitoria nelle conclusioni (ossia, specificatamente, di restituzione della somma di denaro, bene della vita ben diverso rispetto alla restituzione del credito fiscale – richiesta rispetto alla quale, ex art. 112 c.p.c., il giudice è vincolato e non può pertanto pronunciarsi su una domanda ulteriore e diversa), la pretesa in tal senso appare comunque contraddittoria e infondata alla luce delle stesse prospettazioni dell'attrice: non è infatti chiaro per quale motivo l'attrice pretenderebbe la restituzione di un credito fiscale che la stessa ritiene sia sorto indebitamente a fronte dell'illegittima emissione di una fattura e il cui sorgere rappresenterebbe invero, in sé stesso, un danno per l'attrice in quanto la sottoporrebbe a un'eventuale contestazione da parte di
Agenzia delle Entrate.
La seconda posta di danno, ossia le spese legali sostenute per l'espletamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., è invece effettivamente dovuta alla luce del fatto che rispetto alla domanda di risoluzione per grave inadempimento l'attrice è vittoriosa e è soccombente: le spese di lite da regolare in virtù del CP_2 principio di soccombenza comprendono altresì le spese sostenute prima del giudizio di merito, nel caso di specie nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e comprendono sia le spese di CTU sia le spese per la difesa legale (avvocato) e di difesa tecnica (CTP) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023).
Il convenuto non ha contestato l'effettivo pagamento di queste somme (limitandosi a evidenziare che si tratta di spese che l'attrice ha sostenuto per sua volontà e non come conseguenza dell'inadempimento del
) e pertanto la circostanza non è in discussione (art. 115 c.p.c.). Controparte_2
Non può tuttavia essere riconosciuta la rivalutazione. L'obbligazione risarcitoria nel caso di specie è obbligazione di valuta in quanto già predeterminata monetariamente (ancorché necessiti di essere riconosciuta dal giudice) e pertanto non soggetta a rivalutazione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9204 del
03/04/2023). Non possono nemmeno essere riconosciuti gli interessi in quanto non è stato allegato nessun danno da ritardato adempimento.
È infondata la domanda di risarcimento del danno, anche a titolo extracontrattuale, avente ad oggetto
“l'impossibilità a fruire del bonus 110% causando un esborso per € 4.950,00 per l'acquisto della nuova caldaia e di un condizionatore”.
Un breve inciso in punto responsabilità extracontrattuale. Se è pur vero che, in astratto, non è affatto escluso il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattule, è altresì vero che nel caso di specie non viene delineata alcuna condotta colposa o dolosa altra e diversa rispetto alle medesime condotte qualificate come inadempimento contrattuale. La pretesa di vedere ascritta anche una responsabilità extracontrattuale in capo ai convenuti per le medesime condotte che hanno o avrebbero dovuto integrare una responsabilità contrattuale è pertanto infondata. pagina 9 di 12 Venendo all'oggetto della richiesta risarcitoria, si osserva quanto segue.
In tema di risarcimento del danno da perdita del c.d. superbonus è esemplare la sentenza del Tribunale
Pavia, Sez. III, Sent., 17/03/2025, n. 340 vertente su un caso analogo al presente.
In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024;
Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) opina nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale senza che le opere siano state eseguite non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore.
Nel caso specifico, il contraente non inadempiente è quindi onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale asseritamente perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento della società e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale.
L'attrice non ha in effetti né dedotto né, giocoforza, provato tali elementi.
Infatti, la mera sottoscrizione di un contratto di appalto per l'efficientamento energetico da pagare tramite cessione del credito e sconto in fattura non prova nulla circa l'effettiva sussistenza, in capo all'attrice, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al beneficio fiscale e al suo ottenimento definitivo.
Sempre sul piano del nesso causale, viene richiesta, ad esempio, la prova dell'impossibilità per la parte di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione della prestazione originariamente affidata al debitore inadempiente. Nulla di ciò è stato dedotto da parte dell'attrice.
Questi elementi rappresentano un fatto costitutivo della domanda risarcitoria dell'attrice in quanto riguardano il nesso causale tra l'inadempimento e il danno asseritamente patito (ossia non aver potuto usufruire del beneficio fiscale e così non aver ottenuto l'efficientamento energetico dell'abitazione senza alcun esborso).
L'attrice non ha soddisfatto né l'onere di allegazione né, di conseguenza, l'onere probatorio sul punto con conseguente rigetto della domanda risarcitoria relativa al non aver usufruito del beneficio fiscale da superbonus al 110%.
Anche la domanda risarcitoria avente ad oggetto il corrispettivo versato dall'attrice per l'acquisto di una nuova caldaia e condizionatore è infondata. Manca infatti anche solo l'allegazione, oltre che la prova, del nesso causale tra l'inadempimento e l'acquisto dei due prodotti quale danno-conseguenza. Come noto, oggetto di risarcimento sono solo i danni che rappresentano conseguenze immediate e dirette pagina 10 di 12 dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): l'acquisto di una nuova caldaia e di un condizionatore non sono certamente conseguenza dell'inadempimento del contratto di appalto.
Stesse considerazioni valgono per l'ultima posta di danno ossia “la perdita subito per la mancata esecuzione delle opere e per la mancata installazione di pannelli fotovoltaici nella misura di € 29.542,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di equità dal Giudice”. Pacifico che in caso di domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale la parte non inadempiente non può pretendere di ottenere lo stesso bene della vita che avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato adempiuto, nemmeno chiedendone il controvalore monetario.
La perdita subita infatti rappresenta il pregiudizio economico sofferto dal contraente non inadempiente che ha patito delle spese che, altrimenti, in caso di adempimento, non avrebbe patito. Non può essere considerata una perdita il controvalore dei pannelli fotovoltaici che non sono stati installati in quanto non si tratta né di un bene già facente parte del patrimonio dell'attrice e poi perduto né, nuovamente, tramite la domanda risarcitoria l'attrice può ottenere un bene della vita che avrebbe ottenuto solo in caso di adempimento del contratto.
La regolamentazione delle spese di lite è la seguente e segue la soccombenza.
Rispetto alla domanda dell'attrice nei confronti dell'Ing. , l'attrice è soccombente e deve pertanto CP_1 essere condannata a rifondere le spese legali da quest'ultimo sostenute. Tenuto conto del principio affermato, tra le altre, da Cass. n. 6144/2024, l'attrice deve essere condannata anche al pagamento delle spese di lite dei terzi in quanto la loro chiamata in causa è stata determinata dalla domanda attorea.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, applicati i valori medi dello scaglione da 26.000 € a 52.000 € per la fase di studio e introduttiva, applicati i valori minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale in quanto non è stata svolta effettiva attività istruttoria e la fase decisionale ha comportato il mero riepilogo degli atti introduttivi.
Nei rapporti tra attrice e , il convenuto è soccombente rispetto alla domanda di Controparte_2 risoluzione e di risarcimento per spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. mentre l'attrice è soccombente rispetto alle altre domande risarcitorie. Alla luce della reciproca soccombenza, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra queste due parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta il grave inadempimento di e pertanto dichiara la risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto sottoscritto con in data 22.9.2021, condannando Parte_1 altresì a rimuovere ogni materiale presente presso l'abitazione dell'attrice Controparte_2
e riferibile al contratto di appalto risolto;
pagina 11 di 12 - condanna a pagare a a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 Parte_1 la somma complessiva di 7.965,30 €;
- rigetta le ulteriori domande formulate da Parte_1
- dichiara assorbite le ulteriori domande svolte dalle altre parti;
- condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che si Parte_1 CP_1 liquidano in 5.200 € per compensi, 71,72 € per anticipazioni, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da pagarsi ai difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_3 giudizio che si liquidano in 5.200 € per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge,
- condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_4 che si liquidano in 5.200 € per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- spese compensate tra e Parte_1 Controparte_2
Gorizia, 27 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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