CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 227 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PERNA ROBERTA Parte_1 appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza , pronunciandosi sul ricorso proposto da così ha Parte_1 statuito: “accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023 e, per
l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_2 condanna il al pagamento delle spese di lite che, Controparte_2 compensate in misura del 50%, liquida in € 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
Ha rigettato la domanda per gli altri anni scolastici, affermando “rilevato che gli incarichi a tempo determinato indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati
(cfr. fasc. ricorrente) si osserva che la domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto
“a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 annui [..]” (così nelle conclusioni) non può essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 a ciò ostando le previsioni del richiamato art. 3, commi 1 e 3, del DPCM 23 settembre 2015 in forza delle quali il valore nominale della carta è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto e la cifra residua eventualmente non utilizzata nel corso di tale anno rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione, sicchè per gli anni scolastici adesso menzionati non può disporsi la condanna dell'Amministrazione convenuta all'accreditamento sulla carta dei relativi importi posto che questi non sarebbero utilizzabile essendo ormai (alla data di introduzione del ricorso, ossia il 27.7.2023) decorso il termine di utilizzo di cui al citato comma 3 dell'art.
3 del richiamato DPCM.
Residua, piuttosto, per gli anni scolastici in argomento la possibilità di esperire, in astratto, un'azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica per la violazione dell'obbligo formativo siccome derivante (anche) da disposizione della contrattazione collettiva (cfr. art. 63 CCNL del 27 novembre 2007 innanzi richiamato), azione che nella specie non è stata proposta”.
Ha condannato il al pagamento delle spese di lite che, Controparte_2 compensate in misura del 50%, ha liquidato in € 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi, stante il parziale accoglimento del ricorso.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato l'erroneo recepimento delle deduzioni e conclusioni rassegnate dal convenuto, CP_2 quanto alla pretesa decadenza del diritto per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, senza tenere in conto le argomentazioni di segno contrario prospettate dalla ricorrente con le proprie note autorizzate, che hanno rinvenuto riscontro nella recente pronuncia della
Suprema Corte in materia n. 29961 del 27 ottobre 2023.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti cd. Carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione del beneficio, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 annui Parte_1 mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente, con conseguente condanna del
convenuto al pagamento della somma di € 500,00 annui anche per gli anni CP_2 scolastici 2018/2019, 2019/2020. Con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA. da distrarre ex art 93.c.p.c.”
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'appellante ex art. 127 ter c.p.c. – nelle quali si rimarca l'inserimento stabile nel sistema scolastico con successiva assunzione a
Pag. 2 di 4 tempo indeterminato e sede di servizio presso l' IIS di Rogliano-Scigliano (CS), come da cedolino paga di Ottobre 2025, che si allega – il Collegio decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
2. L'appello merita di essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di
Cassazione, secondo cui <La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
In parte motiva è stato precisato testualmente “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro……anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il
nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. ….” Quanto alla decadenza per CP_2 mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio,
è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in senso favorevole alla ricorrente (docente in condizioni di permanente inserimento nel
Pag. 3 di 4 sistema scolastico, anche prima dell'assunzione a tempo indeterminato, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze) la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che nel caso di specie non incontra l'ostacolo individuato dal giudice di prime cure.
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
3. In considerazione della riforma parziale della sentenza di primo grado, con riconoscimento integrale della pretesa attorea, segue un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che vengono liquidate come in dispositivo in ragione del valore del credito controverso, dichiarato dall'appellante, e dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e succ.mod., con distrazione.
4.Le spese del secondo grado come liquidate in dispositivo secondo i predetti parametri, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 4.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1567/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_2
2.condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado, ed in euro 962,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3.conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 227 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PERNA ROBERTA Parte_1 appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza , pronunciandosi sul ricorso proposto da così ha Parte_1 statuito: “accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023 e, per
l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_2 condanna il al pagamento delle spese di lite che, Controparte_2 compensate in misura del 50%, liquida in € 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
Ha rigettato la domanda per gli altri anni scolastici, affermando “rilevato che gli incarichi a tempo determinato indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati
(cfr. fasc. ricorrente) si osserva che la domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto
“a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 annui [..]” (così nelle conclusioni) non può essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 a ciò ostando le previsioni del richiamato art. 3, commi 1 e 3, del DPCM 23 settembre 2015 in forza delle quali il valore nominale della carta è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto e la cifra residua eventualmente non utilizzata nel corso di tale anno rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione, sicchè per gli anni scolastici adesso menzionati non può disporsi la condanna dell'Amministrazione convenuta all'accreditamento sulla carta dei relativi importi posto che questi non sarebbero utilizzabile essendo ormai (alla data di introduzione del ricorso, ossia il 27.7.2023) decorso il termine di utilizzo di cui al citato comma 3 dell'art.
3 del richiamato DPCM.
Residua, piuttosto, per gli anni scolastici in argomento la possibilità di esperire, in astratto, un'azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica per la violazione dell'obbligo formativo siccome derivante (anche) da disposizione della contrattazione collettiva (cfr. art. 63 CCNL del 27 novembre 2007 innanzi richiamato), azione che nella specie non è stata proposta”.
Ha condannato il al pagamento delle spese di lite che, Controparte_2 compensate in misura del 50%, ha liquidato in € 500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi, stante il parziale accoglimento del ricorso.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato l'erroneo recepimento delle deduzioni e conclusioni rassegnate dal convenuto, CP_2 quanto alla pretesa decadenza del diritto per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, senza tenere in conto le argomentazioni di segno contrario prospettate dalla ricorrente con le proprie note autorizzate, che hanno rinvenuto riscontro nella recente pronuncia della
Suprema Corte in materia n. 29961 del 27 ottobre 2023.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti cd. Carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione del beneficio, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 annui Parte_1 mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente, con conseguente condanna del
convenuto al pagamento della somma di € 500,00 annui anche per gli anni CP_2 scolastici 2018/2019, 2019/2020. Con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA. da distrarre ex art 93.c.p.c.”
La controparte non si è costituita.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta dell'appellante ex art. 127 ter c.p.c. – nelle quali si rimarca l'inserimento stabile nel sistema scolastico con successiva assunzione a
Pag. 2 di 4 tempo indeterminato e sede di servizio presso l' IIS di Rogliano-Scigliano (CS), come da cedolino paga di Ottobre 2025, che si allega – il Collegio decide nei termini che seguono.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'appello al domicilio digitale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
2. L'appello merita di essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di
Cassazione, secondo cui <La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
In parte motiva è stato precisato testualmente “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro……anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il
nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. ….” Quanto alla decadenza per CP_2 mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio,
è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in senso favorevole alla ricorrente (docente in condizioni di permanente inserimento nel
Pag. 3 di 4 sistema scolastico, anche prima dell'assunzione a tempo indeterminato, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze) la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che nel caso di specie non incontra l'ostacolo individuato dal giudice di prime cure.
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
3. In considerazione della riforma parziale della sentenza di primo grado, con riconoscimento integrale della pretesa attorea, segue un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che vengono liquidate come in dispositivo in ragione del valore del credito controverso, dichiarato dall'appellante, e dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e succ.mod., con distrazione.
4.Le spese del secondo grado come liquidate in dispositivo secondo i predetti parametri, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 4.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1567/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_2
2.condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado, ed in euro 962,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3.conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4