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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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- 1. Necessariamente tenue il danno patrimoniale derivante dal furto di un paio di scarpeAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13285 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.1, 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n, 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. EL LI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv, Flabio Mellini che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13285 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15/2/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente ND ZO, ha confermato la sentenza con cui il 12/2/2020 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione e, con- cesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ope- rata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di cinque mesi e giorni dieci di reclusione ed euro 80 di multa, oltre al pagamento delle spese pro- cessuali, disponendo la confisca e distruzione immediata della tronchesina in se- questro. L'imputazione vede contestato allo ZO il reato di cui agli all'art. 624 cod. pen. perché, al fine di trame profitto per sé o per altri , si impossessava di un paio di scarpe marca Carrera per un valore complessivo pari a 34,93 euro, sottraendola presso l'esercizio commerciale denominato "Scarpe & Scarpe" sito in Roma in Viale MO NI n.37. Con la recidiva specifica reiterata. Fatto commesso I'll febbraio 2020 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo ZO, deducendo, con un unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio moti- vazionale laddove è stata negata l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che, secondo la Corte d'Appello di Roma "nel caso in esame deve escludersi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia;
ievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo, non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della stessa". Viene evidenziato come come il prezzo della merce che l'odierno ricorrente ha tentato di sottrarre (un paio di scarpe marca "Carrera", scarpe che vengono rea- lizzate in Cina e in Tagikistan) era pari ad Euro 34,93 (v. pag. 4 dell'impugnata sentenza). La cifra in questione -si sostiene- sarebbe già, di per se stessa, suffi- cientemente indicativa della speciale tenuità del danno. L'entità del danno -si ricorda- deve essere commisurata al valore reale della refurtiva (in tal senso Sez. 5, n. 33470/2008) che, nel caso di specie, visto il luogo di produzione, è sicuramente di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto. 2 Si sostiene, pertanto, che il danno causato è obiettivamente di speciale te- nuità, non solo in considerazione del valore intrinseco della merce ma anche dell'avvenuta restituzione della stessa all'avente diritto, senza che vi fosse arre- cato alcun danno. Anche qualora si volesse accedere alla tesi sostenuta dalla Corte d'Appello di Roma (secondo la quale il valore della merce sottratta sarebbe esiguo ma non minimale), occorre tener conto dell'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, bisogna prendere in considerazione anche "la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sé, oggetto delia condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno" (Sez. 2, n. 29475/2008). Nel caso di specie, di conseguenza, se si fosse tenuto conto del fatto che la persona offesa è una grande catena commerciale (con oltre 150 punti vendita in tutta l'Italia ed oltre 1.500 dipendenti) che ha fatturato 273,33 milioni di euro nel 2018 e 286,40 milioni di euro nel 2019, non si sarebbe potuti pervenire a conclu- sioni diverse da quelle invocate, vale a dire che per la società "Scarpe & Scarpe" la perdita di euro 34,93 è obiettivamente risibile. Parimenti illogica sarebbe l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale elemento fattuale ostativo all'applicazione dell'attenuante sarebbe "l'ulte- riore indubbio pregiudizio sofferto dal titolare dell'esercizio commerciale, in ra- gione del fatto che l'addetto alla sicurezza era costretto, non soltanto a monitorare fin dall'inizio la condotta illecita perpetrata dal prevenuto (...) ma anche a richie- dere l'intervento delle forze dell'ordine (...) con tutto ciò che ne consegue in ter- mini di perdita di tempo e di alterazione del regolare svolgimento dell'attività com- merciale nel negozio". Si tratterebbe, come è evidente, di affermazione manifestamente illogica, in quanto l'addetto alla sicurezza è stato chiamato a compiere nient'altro che le man- sioni alle quali è addetto e per le quali è retribuito indipendentemente dal fatto che possa esservi o meno bisogno del suo intervento. Né, tanto meno, risulterebbe che l'esercizio commerciale sia stato anche solo temporaneamente chiuso a causa della condotta posta in essere dallo TI o che vi sia stata una qualche alterazione del regolare svolgimento dell'attività com- merciale (così come apoditticamente affermato nella sentenza impugnata). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- 3 blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difen- sore del ricorrente Avv. Flavio Mellini, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dunque dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2. Premesso in punto di procedibilità che è in atti la querela sporta in data 11/2/2020 presso la Stazione dei CC di Roma-Porta portese da Frollani valentina, vice responsabile del negozio "Scarpe&Scarpe", ad avviso del Collegio sussiste il lamentato vizio motivazionale nella risposta che la Corte capitolina ha offerto al motivo afferente alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen, Per la Corte territoriale nel caso in esame deve escludersi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo, non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulte- riori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della stessa. Invero, pur a fronte dell'esiguo valore delle merce sot- tratta, comunque di importo non minimale, non rilevando certamente, di per sé, la mera restituzione della refurtiva, costituirebbe elemento fattuale ostativo all'ap- plicazione dell'attenuante l'ulteriore indubbio pregiudizio sofferto dal titolare dell'e- sercizio commerciale, in ragione del fatto che l'addetto alla sicurezza era costretto, non soltanto a monitorare fin dall'inizio la condotta illecita perpetrata dal preve- nuto, sino a bloccarlo all'altezza delle barriere antitaccheggio, ma anche a richie- dere l'intervento delle forze dell'ordine, prontamente giunte sul posto, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di tempo e di alterazione del regolare svolgimento dell'attività commerciale nel negozio. 3. Orbene, costituisce ius receptum che, anche a fronte di danni che appa- rentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice debba valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizevoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare -come eb- bero ad affermare le Sezioni Unite in una ancora attuale pronuncia del 2007 - del 4 complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (così Sez. Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, RV. 236914 relativamente ad un caso in cui fu esclusa la ricorrenza dell'attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire). Se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte capitolina non ne opera un buon governo. Fondato, in primis, appare il rilievo difensivo che fa leva sulla sottovalutazione da parte dei giudici del gravame del merito di alcuni aspetti, quali il valore intrin- seco della merce e l'avvenuta restituzione della stessa all'avente diritto, senza che vi fosse arrecato alcun danno. Inoltre, appare illogica la considerazione arca il danno in termini di tempo che ha dovuto dedicare all'azione delittuosa posta dallo ZO l'addetto alla sicurezza del negozio, in quanto quest'ultimo è stato chiamato a compiere nient'altro che le mansioni alle quali è addetto e per le quali è retribuito indipendentemente dal fatto che possa esservi o meno bisogno del suo intervento. Né, tanto meno, la Corte specifica in che termini vi sarebbe stato un rallentamento dell'attività dell'esercizio commerciale a causa della condotta posta in essere dall'odierno ricorrente. Trascurato, ancora, appare il rilievo, pur evidenziato dal ricorrente, secondo cui poteva essere valutata la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sé, oggetto della condotta delittuosa, non fosse -come peraltro pare esserlo- sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno (Sez. 2, n. 29475 del 29/2/2008, ON e altri, Rv. 240639 - conf. Sez. 2, n. 2993 del 1/10/2015 dep. 2016, Sciuto ed altri, Rv. 265820). E nel caso di specie, come sollecita il ricorrente, occorreva confrontarsi con il dato per cui la persona offesa è una grande catena commerciale e la perdita che si prospettava era di euro 34,93. Con tali aspetti sarà chiamato, dunque, a confrontarsi il giudice del rinvio, nell'esercizio della sua valutazione di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'at- tenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'af- fermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 2 marzo 2023 Il Co sOliere est sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.1, 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n, 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. EL LI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv, Flabio Mellini che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13285 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15/2/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente ND ZO, ha confermato la sentenza con cui il 12/2/2020 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione e, con- cesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ope- rata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di cinque mesi e giorni dieci di reclusione ed euro 80 di multa, oltre al pagamento delle spese pro- cessuali, disponendo la confisca e distruzione immediata della tronchesina in se- questro. L'imputazione vede contestato allo ZO il reato di cui agli all'art. 624 cod. pen. perché, al fine di trame profitto per sé o per altri , si impossessava di un paio di scarpe marca Carrera per un valore complessivo pari a 34,93 euro, sottraendola presso l'esercizio commerciale denominato "Scarpe & Scarpe" sito in Roma in Viale MO NI n.37. Con la recidiva specifica reiterata. Fatto commesso I'll febbraio 2020 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo ZO, deducendo, con un unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo- sto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio moti- vazionale laddove è stata negata l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorrente evidenzia che, secondo la Corte d'Appello di Roma "nel caso in esame deve escludersi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia;
ievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo, non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della stessa". Viene evidenziato come come il prezzo della merce che l'odierno ricorrente ha tentato di sottrarre (un paio di scarpe marca "Carrera", scarpe che vengono rea- lizzate in Cina e in Tagikistan) era pari ad Euro 34,93 (v. pag. 4 dell'impugnata sentenza). La cifra in questione -si sostiene- sarebbe già, di per se stessa, suffi- cientemente indicativa della speciale tenuità del danno. L'entità del danno -si ricorda- deve essere commisurata al valore reale della refurtiva (in tal senso Sez. 5, n. 33470/2008) che, nel caso di specie, visto il luogo di produzione, è sicuramente di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto. 2 Si sostiene, pertanto, che il danno causato è obiettivamente di speciale te- nuità, non solo in considerazione del valore intrinseco della merce ma anche dell'avvenuta restituzione della stessa all'avente diritto, senza che vi fosse arre- cato alcun danno. Anche qualora si volesse accedere alla tesi sostenuta dalla Corte d'Appello di Roma (secondo la quale il valore della merce sottratta sarebbe esiguo ma non minimale), occorre tener conto dell'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, bisogna prendere in considerazione anche "la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sé, oggetto delia condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno" (Sez. 2, n. 29475/2008). Nel caso di specie, di conseguenza, se si fosse tenuto conto del fatto che la persona offesa è una grande catena commerciale (con oltre 150 punti vendita in tutta l'Italia ed oltre 1.500 dipendenti) che ha fatturato 273,33 milioni di euro nel 2018 e 286,40 milioni di euro nel 2019, non si sarebbe potuti pervenire a conclu- sioni diverse da quelle invocate, vale a dire che per la società "Scarpe & Scarpe" la perdita di euro 34,93 è obiettivamente risibile. Parimenti illogica sarebbe l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale elemento fattuale ostativo all'applicazione dell'attenuante sarebbe "l'ulte- riore indubbio pregiudizio sofferto dal titolare dell'esercizio commerciale, in ra- gione del fatto che l'addetto alla sicurezza era costretto, non soltanto a monitorare fin dall'inizio la condotta illecita perpetrata dal prevenuto (...) ma anche a richie- dere l'intervento delle forze dell'ordine (...) con tutto ciò che ne consegue in ter- mini di perdita di tempo e di alterazione del regolare svolgimento dell'attività com- merciale nel negozio". Si tratterebbe, come è evidente, di affermazione manifestamente illogica, in quanto l'addetto alla sicurezza è stato chiamato a compiere nient'altro che le man- sioni alle quali è addetto e per le quali è retribuito indipendentemente dal fatto che possa esservi o meno bisogno del suo intervento. Né, tanto meno, risulterebbe che l'esercizio commerciale sia stato anche solo temporaneamente chiuso a causa della condotta posta in essere dallo TI o che vi sia stata una qualche alterazione del regolare svolgimento dell'attività com- merciale (così come apoditticamente affermato nella sentenza impugnata). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- 3 blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difen- sore del ricorrente Avv. Flavio Mellini, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dunque dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2. Premesso in punto di procedibilità che è in atti la querela sporta in data 11/2/2020 presso la Stazione dei CC di Roma-Porta portese da Frollani valentina, vice responsabile del negozio "Scarpe&Scarpe", ad avviso del Collegio sussiste il lamentato vizio motivazionale nella risposta che la Corte capitolina ha offerto al motivo afferente alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen, Per la Corte territoriale nel caso in esame deve escludersi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo, non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulte- riori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della stessa. Invero, pur a fronte dell'esiguo valore delle merce sot- tratta, comunque di importo non minimale, non rilevando certamente, di per sé, la mera restituzione della refurtiva, costituirebbe elemento fattuale ostativo all'ap- plicazione dell'attenuante l'ulteriore indubbio pregiudizio sofferto dal titolare dell'e- sercizio commerciale, in ragione del fatto che l'addetto alla sicurezza era costretto, non soltanto a monitorare fin dall'inizio la condotta illecita perpetrata dal preve- nuto, sino a bloccarlo all'altezza delle barriere antitaccheggio, ma anche a richie- dere l'intervento delle forze dell'ordine, prontamente giunte sul posto, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di tempo e di alterazione del regolare svolgimento dell'attività commerciale nel negozio. 3. Orbene, costituisce ius receptum che, anche a fronte di danni che appa- rentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice debba valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizevoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare -come eb- bero ad affermare le Sezioni Unite in una ancora attuale pronuncia del 2007 - del 4 complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (così Sez. Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, RV. 236914 relativamente ad un caso in cui fu esclusa la ricorrenza dell'attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire). Se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte capitolina non ne opera un buon governo. Fondato, in primis, appare il rilievo difensivo che fa leva sulla sottovalutazione da parte dei giudici del gravame del merito di alcuni aspetti, quali il valore intrin- seco della merce e l'avvenuta restituzione della stessa all'avente diritto, senza che vi fosse arrecato alcun danno. Inoltre, appare illogica la considerazione arca il danno in termini di tempo che ha dovuto dedicare all'azione delittuosa posta dallo ZO l'addetto alla sicurezza del negozio, in quanto quest'ultimo è stato chiamato a compiere nient'altro che le mansioni alle quali è addetto e per le quali è retribuito indipendentemente dal fatto che possa esservi o meno bisogno del suo intervento. Né, tanto meno, la Corte specifica in che termini vi sarebbe stato un rallentamento dell'attività dell'esercizio commerciale a causa della condotta posta in essere dall'odierno ricorrente. Trascurato, ancora, appare il rilievo, pur evidenziato dal ricorrente, secondo cui poteva essere valutata la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sé, oggetto della condotta delittuosa, non fosse -come peraltro pare esserlo- sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno (Sez. 2, n. 29475 del 29/2/2008, ON e altri, Rv. 240639 - conf. Sez. 2, n. 2993 del 1/10/2015 dep. 2016, Sciuto ed altri, Rv. 265820). E nel caso di specie, come sollecita il ricorrente, occorreva confrontarsi con il dato per cui la persona offesa è una grande catena commerciale e la perdita che si prospettava era di euro 34,93. Con tali aspetti sarà chiamato, dunque, a confrontarsi il giudice del rinvio, nell'esercizio della sua valutazione di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'at- tenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'af- fermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 2 marzo 2023 Il Co sOliere est sore Il Presidente