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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1242/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 & C. S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 201/7 70126 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020503213 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020503213 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2354/2025 depositato il 20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.4.2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 & c. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'avviso di accertamento, notificato il 17.2.2025, con cui agenzia delle entrate accertava minori costi ai fini delle II. DD. ed IVA indetraibile sulla base di fatture, emesse dai fornitori Nominativo_2 e C. & Nominativo_4 di Nominativo_4 che riteneva relative ad operazioni oggettivamente inesistenti;
da qui una maggiore IRAP ed IVA, interessi e sanzioni, per l'anno 2018. La ricorrente censurava l'accertamento impugnato per 1) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio impositore in ordine alla inesistenza degli acquisti di merce, nonché della consapevolezza della ricorrente di partecipare ad una evasione e/o una frode fiscale;
2) in ogni caso, anche nell'ipotesi di inesistenza/nullità/simulazione dei contratti di fornitura merce, spetta all'acquirente la detrazione dell'IVA pagata. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 9.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Nominativo_2Ed infatti, agenzia delle entrate ha provato l'inesistenza degli acquisti di merce dai fornitori e Nominativo_4 Nominativo_4C. & sulla base delle seguenti circostanze: 1) i titolari delle ditte risultano assolutamente irreperibili alla residenza anagrafica in Italia;
2) le fornitrici non hanno beni mobili ed immobili, strumentali alla loro attività, posseduti a qualsiasi titolo, di proprietà o altro diritto reale/personale di godimento, in particolare non hanno un deposito presso cui conservare la merce in attesa della vendita;
non hanno intestato contratti di fornitura di energia elettrica;
3) non hanno dipendenti con cui svolgere la loro attività; 4) sono evasori totali: per il 2016 hanno presentato dichiarazioni fiscali, ma non hanno pagato le imposte dovute, per il 2017 e 2018 non hanno presentato dichiarazioni e pagato le imposte;
5) non risulta che abbiano acquistato da terzi, in Italia o all'estero, la merce ceduta alla ricorrente. A fronte di tali elementi, gravi, precisi e concordanti, che costituiscono prova certa dell'inesistenza delle operazioni, la ricorrente non dà prova contraria dell'esistenza di esse, non potendosi detta prova rinvenire nella documentazione fiscale o nel pagamento del corrispettivo. In presenza della natura fittizia delle operazioni di acquisto, vanno disconosciuti i costi indebitamente dedotti ai fini delle II.DD. e recuperata l'IVA indebitamente detratta. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 in favore di agenzia delle entrate. Bari, 17 ottobre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1242/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 & C. S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 201/7 70126 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020503213 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020503213 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2354/2025 depositato il 20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.4.2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 & c. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'avviso di accertamento, notificato il 17.2.2025, con cui agenzia delle entrate accertava minori costi ai fini delle II. DD. ed IVA indetraibile sulla base di fatture, emesse dai fornitori Nominativo_2 e C. & Nominativo_4 di Nominativo_4 che riteneva relative ad operazioni oggettivamente inesistenti;
da qui una maggiore IRAP ed IVA, interessi e sanzioni, per l'anno 2018. La ricorrente censurava l'accertamento impugnato per 1) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio impositore in ordine alla inesistenza degli acquisti di merce, nonché della consapevolezza della ricorrente di partecipare ad una evasione e/o una frode fiscale;
2) in ogni caso, anche nell'ipotesi di inesistenza/nullità/simulazione dei contratti di fornitura merce, spetta all'acquirente la detrazione dell'IVA pagata. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 9.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Nominativo_2Ed infatti, agenzia delle entrate ha provato l'inesistenza degli acquisti di merce dai fornitori e Nominativo_4 Nominativo_4C. & sulla base delle seguenti circostanze: 1) i titolari delle ditte risultano assolutamente irreperibili alla residenza anagrafica in Italia;
2) le fornitrici non hanno beni mobili ed immobili, strumentali alla loro attività, posseduti a qualsiasi titolo, di proprietà o altro diritto reale/personale di godimento, in particolare non hanno un deposito presso cui conservare la merce in attesa della vendita;
non hanno intestato contratti di fornitura di energia elettrica;
3) non hanno dipendenti con cui svolgere la loro attività; 4) sono evasori totali: per il 2016 hanno presentato dichiarazioni fiscali, ma non hanno pagato le imposte dovute, per il 2017 e 2018 non hanno presentato dichiarazioni e pagato le imposte;
5) non risulta che abbiano acquistato da terzi, in Italia o all'estero, la merce ceduta alla ricorrente. A fronte di tali elementi, gravi, precisi e concordanti, che costituiscono prova certa dell'inesistenza delle operazioni, la ricorrente non dà prova contraria dell'esistenza di esse, non potendosi detta prova rinvenire nella documentazione fiscale o nel pagamento del corrispettivo. In presenza della natura fittizia delle operazioni di acquisto, vanno disconosciuti i costi indebitamente dedotti ai fini delle II.DD. e recuperata l'IVA indebitamente detratta. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 in favore di agenzia delle entrate. Bari, 17 ottobre 2025 Il Presidente e relatore