CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 344/20 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2025, vertente
TRA
in qualità di amministratore unico della ditta ONLY FASCHON Parte_1
S.r.l, (P. VA ) nato a [...] il [...], C.F. e P.IVA_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Crotone – alla Via Giacomo
Manna, 5, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Amoruso, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
c.f. con sede in Verona, via G.R. Gumpert Controparte_1 P.IVA_2
n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Antonio Colavincenzo e Alessandro Spinella nonché dall'Avv. Fabrizio Buttà del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via
Barberini n. 36;
Appellata
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
[...] in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, P. VA Parte_2
, sita in Crotone, Loc. Passovecchio;
P.IVA_3
Appellata contumace
Conclusioni: Per l'appellante: «Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro: Accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e per l'effetto: Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza n. 930/2019 Reg. Sent., emessa in data 16/07/2019 e pubblicata in pari data, dal Tribunale di Crotone, nella persona della Dott.ssa Ilaria De Pasquale, avente ad oggetto “risarcimento danni” e pertanto ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, riformando la sentenza impugnata;
DAre controparte alle spese del presente giudizio. »
Per l'appellata «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_1
- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; confermare la sentenza del Tribunale di Crotone n. 930/2019 oggi impugnata;
per l'effetto, rigettare le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona dell'amministratore Parte_3 unico e legale rappresentante pro tempore sig. , conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Crotone, la chiedendo che fosse accertata e dichiarata Controparte_1 la responsabilità della in merito ai danni riscontrati sulla propria Controparte_1 autovettura (Volkswagen Touran targato CY222CG), e per l'effetto fosse condannata risarcimento dei danni patiti per l'ammontare di € 26.000,00 (valore di mercato dell'autovettura al momento sinistroso), oltre al risarcimento dei danni morali.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che , proprietario del veicolo Parte_1
Volkswagen Touran targato CY222CG in qualità di legale rappresentante della società Parte_3
in data 14.07.2011, nel mentre percorreva alla guida del suddetto veicolo la via per Capo Rizzuto
[...] per questioni di lavoro, trasportando la propria famiglia, udendo un rumore provenire dal vano motore, riscontrava che lo stesso era in fiamme;
che l'accaduto, stante il blocco provvisorio delle portiere dell'auto, provocava un intenso stato di paura in sé e nei propri familiari;
che a seguito dell'incendio, l'auto veniva ricoverata presso la concessionario Controparte_2
, la quale nei giorni seguenti offriva la somma di € 6.500,00, non accettata, a definizione CP_1 della vertenza;
che a causa dell'evento occorso, il sig. subiva un danno emergente Pt_1 corrispondente al prezzo di mercato dell'autovettura, danni da lucro cessante pari alla perdita di chance per non aver potuto usare il veicolo per scopi lavorativi, nonché danni non patrimoniali per aver
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
contratto una “sindrome acuta da stress postraumatico”; che pertanto si configurava una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla convenuta.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare il Controparte_1 difetto di competenza territoriale in capo all'adito Tribunale in favore del Tribunale di Verona, ex art. 19 c.p.c., quale Tribunale del luogo ove ha sede legale essa società, nonché, sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere essa convenuta né venditrice né produttrice dell'autovettura, ma mera importatrice e distributrice, sul territorio italiano, dei veicoli nuovi a marchio prodotti in Germania. CP_1
Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dell'asserito vizio dell'autovettura nonché per mancata prova della riconducibilità del vizio a difetti di fabbricazione.
Chiedeva, inoltre, di disporre la chiamata in causa della società facente parte della rete Parte_2 di vendita , che in data 30 dicembre 2005 vendeva all'attore il veicolo per cui è causa. CP_1
Disposta la chiamata di terzo, la società non si costituiva in giudizio e ne veniva Parte_2 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale ed espletamento di CTU.
1.2. Con sentenza n. 930/2019 Reg. Sent., emessa in data 16/07/2019 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Crotone ha:
1) rigettato la domanda;
2) condannato parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_1 liquidate in € 4.355,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del
[...]
15%, cpa e iva, come per legge.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto:
-- disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, sollevata dalla convenuta in favore del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 19 c.p.c.; Controparte_1
-- ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
[...]
-- rigettato la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c. nei confronti del venditore sul presupposto che “parte attrice non ha dato prova di aver tempestivamente denunciato Parte_2 la presenza degli asseriti vizi di fabbricazione alla concessionaria venditrice” e perché “all'esito dell'istruttoria è rimasta indimostrata altresì l'esistenza dei lamentati vizi di fabbricazione (asseritamente ricondotti da parte attrice ad un non meglio precisato “difetto del volano”), essendo rimasta ignota la causa scatenante l'incendio”,
-- rigettato la domanda risarcitoria da responsabilità extracontrattuale per i danni derivati dall'utilizzo del bene “non avendo parte attrice, a fronte di specifiche contestazioni sul punto, dimostrato la qualità di produttore
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
del bene in capo alla né dato prova della sussistenza degli elementi costitutivi Controparte_1 dell'illecito civile in capo a quest'ultima, ossia dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) e di quello oggettivo (condotta, nesso di causalità tra condotta ed evento di danno ingiusto)”.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello in qualità di amministratore unico Parte_1 della ditta Only Faschon S.r.l. affidato ad un unico articolato motivo di gravame (di cui meglio e diffusamente si dirà infra), con cui, in sintesi ha contestato:
-- il ritenuto difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta Controparte_1
-- di aver, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, denunciato tempestivamente la presenza di asseriti vizi di fabbricazione alla e alla casa madre costruttrice;
Parte_4
-- che l'impossibilità ad ispezionare il veicolo non è dipesa dalla volontà del signor Pt_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la resistendo Controparte_1 all'appello e chiedendone il rigetto.
L'appellata invece, non si costituiva in giudizio. Parte_2
Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 14.07.2020 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 ottobre 2023 e, quindi, alla predetta udienza, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 26.11.2024.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 08.10.2025.
All'udienza del 08.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ridotti di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali. L'appellante ha depositato memoria di replica.
§ 2. Questioni pregiudiziali e preliminari.
2.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia della la quale non si è costituita in Parte_2 giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello.
2.2. Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata.
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.3. Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. Ciò chiarito, passando alla valutazione del merito, con l'unico articolato motivo di appello,
l'appellante contesta la lettura del giudice di primo grado che ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della ed ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto Controparte_1 che parte attrice non ha dato prova di aver tempestivamente denunciato la presenza degli asseriti vizi di fabbricazione e perché è rimasta indimostrata altresì l'esistenza dei lamentati vizi di fabbricazione.
Deduce, in particolare:
i) che errata è la ritenuta carenza di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1 posto che la responsabilità per i vizi di produzioni e/o i difetti di fabbrica ricadono comunque
[...] sempre sul produttore e che, nel caso di specie, è fuori dubbio che la casa produttrice sia proprio la la quale, consapevole della propria responsabilità già offriva Controparte_1 antecedentemente all'instaurarsi del procedimento di primo grado una somma di denaro pari ad €.
6.500,00;
ii) che parte attrice fin da subito, immediatamente il giorno stesso, non solo esponeva tutto quanto accaduto ai carabinieri di Isola di Capo Rizzuto attraverso un esposto, anche esso allegati in atti, ma per di più contattava la di Catanzaro, la quale appurava che di fatti quel tipo Controparte_2 di autovettura aveva un difetto di fabbricazione relativo al “volano” e che, quindi, sin da subito il signor denunciava tali vizi, per come confermato anche dalle diverse missive inviate sia al Pt_1 che alla casa madre costruttrice;
Parte_4
iii) che l'impossibilità ad ispezionare il veicolo non è dipesa dalla volontà del signor di fatti Pt_1 il Geom. , C.T.U. nominato, informava le parti in causa di non poter accedere presso la Persona_1 sede di in Catanzaro, in quanto chiusa da oltre due anni e che lo stesso CTU Controparte_2 afferma alla pagina 2 della perizia depositata in atti che, “non potendo accedere oltre il cancello chiuso della concessionaria è stato possibile solamente l'avvistamento, in un piazzale oltre il cancello chiuso di Controparte_2 detta concessionaria, della carcassa di un auto, Volkswagen Touran, che si ritiene fosse quella da periziare (come da foto allegata in perizia)”.
3.2. Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
3.3. Corretta è, innanzitutto, la valutazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
La premessa pacifica accertata dal giudice di prime cure e non contestato dall'appellante è che CP_ si occupa esclusivamente della distribuzione in dei veicoli a Controparte_1
CP_ marchio , e alle concessionarie della CP_1 CP_3 CP_5 Controparte_6 rete di distribuzione nazionale.
Le concessionarie sono soggetti giuridici distinti ed autonomi rispetto alla convenuta che, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, rivendono i veicoli ai clienti finali.
non è, dunque, né il venditore, né il produttore dell'autovettura oggetto Controparte_1 di causa, bensì solo l'importatore/distributore dei veicoli.
È orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “che nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica” (cfr. da ultimo Cass. 2115/15; anche Cass. 11612/05; Cass. 5428/02; Cass. n. 12577/95).
Ed allora appare evidente che nessuna richiesta risarcitoria fondata sui difetti di conformità della vettura può essere rivolta dal compratore alla che non è il venditore Controparte_1 del bene ma solo l'importatore/distributore e che, rispetto a siffatta domanda, manca di qualsiasi legittimazione passiva.
Analogamente, poiché non è il produttore dell'autovettura, non può Controparte_1 essere nei suoi confronti esercitata nemmeno l'azione extracontrattuale di responsabilità per prodotto difettoso, mancando in capo alla predetta la necessaria legittimazione passiva. non riveste nessuna delle qualifiche formali tali da legittimare Controparte_7
l'esercizio nei suoi confronti di una azione di responsabilità in ipotesi, quale quella di cui si discute, di vendita a catena.
Né tantomeno a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base dell'assunto difensivo evidenziato nell'atto di appello che «la la quale, consapevole della propria responsabilità già Controparte_1 offriva antecedentemente all'instaurarsi del procedimento di primo grado una somma di denaro pari ad €. 6.500,00».
Il dato, che comunque rimarrebbe neutro in punto di legittimazione passiva alla luce di quanto detto, non solo non è adeguatamente riscontrato dagli atti acquisiti al fascicolo processuale quanto, anzi, è addirittura smentito.
Ed invero:
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
-- nella missiva del 21.11.2011 (foglio 39 del fascicolo di primo grado di parte appellante) si evidenzia che tale offerta è stata espressa «solo verbalmente e mai per iscritto» e, a fronte di tale dato, non emerge in termini chiari chi e quando abbia formalizzato la stessa e che la stessa provenga dalla convenuta/appellata Controparte_1
-- nella e-mail a forma di “Aimi” e “Zampini” del servizio clienti indirizzata al difensore CP_1 dell'appellante e per conoscenza alla si legge «…evidenziando che la proposta Controparte_2 commerciale da parte dell'azienda che ci legge in copia (ossia resta ad assoluto titolo di Controparte_2 liberalità e non dovuta».
È abbastanza evidente, dunque, che l'offerta di cui si discute non possa essere qualificato, come invece sostenuto, quale ammissione di responsabilità.
Il motivo di appello deve, perciò, essere rigettato.
3.4. Infondato è anche il secondo profilo oggetto di contestazione.
Quanto dedotto dall'appellante -che, sostanzialmente ripropone le tesi prospettate nel giudizio di primo grado- è privo di qualsivoglia riscontro documentale.
Il dato pacifico e incontestato da cui muovere è che l'autovettura di cui si discute veniva acquistata dalla società legalmente rappresentata dal presso la sita in Crotone. Pt_1 Parte_2
Di contro non risulta (e non è, per il vero, nemmeno dedotto) che nessun ruolo diretto nella vendita abbia avuto la di Catanzaro. Controparte_2
Ciò chiarito, se corrisponde al vero che l'appellante “fin da subito esponeva tutto quanto accaduto ai carabinieri di Isola di Capo Rizzuto attraverso un esposto”, è però altrettanto vero che non vi è prova che l'appellante abbia tempestivamente denunciato la presenza degli asseriti vizi di fabbricazione alla concessionaria venditrice, ossia alla Parte_2
Ed invero agli atti di causa è presente la sola corrispondenza intercorsa tra il danneggiato e la società
e quella tra il danneggiato e la concessionaria Controparte_1 Controparte_2 sita in Catanzaro (come detto, estranea alla vendita).
[...]
Nessun documento prova l'avvenuta denuncia o comunicazione del sinistro alla società venditrice.
Peraltro, come correttamente rilevato dal primo giudice, all'esito dell'istruttoria è rimasta indimostrata altresì l'esistenza dei lamentati vizi di fabbricazione (asseritamente ricondotti da parte attrice ad un non meglio precisato “difetto del volano”), essendo rimasta ignota la causa scatenante l'incendio.
A riprova di ciò si evidenzia che:
-- nel verbale di intervento dei vigili del fuoco non si fa menzione alcuna della causa dell'incendio
(cfr. fogli 45-47 del fascicolo di primo grado di parte appellante)
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
-- nessun contributo in tal senso è stato fornito dai testimoni escussi in giudizio (a ben vedere entrambi hanno riferito semplicemente di circostanze inerenti alla dinamica dell'incendio, senza alcun riferimento di carattere tecnico);
-- non risulta un accertamento tecnico di parte di parte idonea a supportare le allegazioni attoree, né nell'immediatezza dei fatti è stato espletato alcun accertamento tecnico preventivo sulla causa della combustione
La decisione assunta dal primo giudice -perfettamente coerente con le emergenze probatorie- deve essere, quindi confermata anche sul punto.
3.5. Infondato è, infine, anche l'ulteriore profilo di gravame.
Quanto dedotto suggestivamente dall'appellante a sostegno del motivo di gravame è frutto di una lettura parziale del materiale documentale versato in atti.
Pur corrispondendo al vero che il C.T.U. non ha potuto procedere ad una ispezione diretta del veicolo
(stante la cessata attività della concessionaria ), tuttavia non può obliterarsi: CP_2
-- che il CTU si è recato presso la macchine per espletare l'incarico conferitogli in data CP_2
11 gennaio 2017 (ossia a distanza di circa sei anni dall'occorso);
-- che risultano acquisiti agli atti reiterate richieste indirizzate dalla al Controparte_2 Pt_1 contenenti inviti e diffide a ritirare la carcassa dell'auto temporaneamente ospitata presso la suddetta concessionaria (cfr. missive del 07.11.2011, del 10.11.2011; del 23.11.20211 e del 09.02.2012.
Nell'ultima missiva, peraltro, a firma del legale delle si segnala la “impellente necessità CP_2 di ristrutturare i locali presso i quali risulta giacente l'autovettura”);
-- che, pur non avendo potuto ispezionare il veicolo, ha comunque riferito che, se anche “avesse potuto periziare direttamente i resti dell'auto in questione, sarebbe stato assolutamente impossibile accertarne con esattezza la causa” (cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale).
A fronte di tali dati, pertanto, soprattutto in considerazione dei mancati riscontri ai ripetuti solleciti di ritiro dei resti dell'autovettura e in assenza anche di una consulenza tecnica di parte idonea a supportare le allegazioni attoree o di alcun accertamento tecnico preventivo sulla causa della combustione, è tutt'altro che illogico e non veritiero affermare che l'impossibilità ad ispezionare il veicolo e accertare le cause dell'incendio sia da ascrivere al signor ed alla società da questi Pt_1 rappresentata.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Le spese di lite.
4.1. Le spese di lite nei rapporti tra appallante e appellata seguono Controparte_1 la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi tenuto conto
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (euro 26.000,00), avuto riguardo alla complessità della causa ed al tenore delle difese.
4.2. Quanto ai rapporti tra appellante e nulla va disposto quanto alle spese (stante la CP_8 contumacia dell'appellato).
4.3. Visto il tenore della decisione sull'appello (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , legale rappresentante pro tempore della avverso Parte_1 Parte_3 la sentenza del Tribunale di Crotone n. 930/2019 Reg. Sent., emessa in data 16/07/2019 e pubblicata in pari data, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
DA , legale rappresentante pro tempore della alla Parte_1 Parte_3 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano, in Controparte_1 complessivi € 5.809,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge con distrazione in favore del difensore.
Dà atto che sussistono i presupposti per condannare , legale rappresentante pro Parte_1 tempore della al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_3 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in data 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
9