Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/03/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Per ___________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 3154 R.G.L 2022, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Claudio FATTA, giusta procura a margine del ricorso, ed
Il Cancelliere
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, Via
Trinacria 23 e all'indirizzo pec indicato in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione
ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
avente per oggetto: COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
1
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere, in ordine alla costituzione della posizione assicurativa ed al conseguente accredito della contribuzione in favore di per il periodo di 6 anni e 9 settimane. Parte_1
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara compensate per metà, fra le parti, le spese processuali e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.350,00, oltre CP_1
rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Claudio
FATTA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 31/03/2022, convenne in Parte_1
giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla CP_1
costituzione della posizione assicurativa per il periodo di anni 7, mesi 3, giorni 14, in ragione del servizio utile prestato nella Guardia di Finanza dall'1/04/1983 al
27/11/1988, oltre il servizio pre - ruolo e la maggiorazione di un quinto;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo, con la prima CP_1
memoria, che erano in corso le procedure per il riconoscimento della contribuzione e successivamente di aver validato la contribuzione, accreditandola nel relativo estratto conto;
Esaminato il contenuto delle informazioni rese dal Comando generale della Guardia
di Finanza, a seguito di ordinanza dell'8/03/2023;
Considerato che la difesa di parte ricorrente con note del 14/10/2024 ha preso atto della posizione dell' , contestando, tuttavia, la quantificazione dei contributi CP_2
accreditati, che dovevano, a suo dire, essere pari a 7 anni, 3 mesi e 14 giorni, mentre
2 l' gli aveva computato soltanto 6 anni, 2 mesi e 7 giorni, non valorizzando CP_1
verosimilmente la maggiorazione di un quinto spettantegli;
Rilevato che il funzionario responsabile del procedimento, all'udienza del 22/01/2025
ha dichiarato che:
L'accreditamento del servizio utile, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, è
avvenuto correttamente;
infatti, in sede di costituzione della suddetta posizione non può
tenersi conto delle maggiorazioni riconosciute dall'ordinamento della Gestione Pubblica, che
rilevano, esclusivamente, ai fini della liquidazione della pensione da parte di quest'ultima.
A tal fine, precisa che l' si è attenuto rigorosamente a quanto indicato dalla Guardia di CP_2
Finanza e, cioè, un servizio utile di 6 anni, 1 mese e 27 giorni;
Ritenuto che l' nelle note di trattazione scritta del 30/01/2025 ha ribadito la CP_1
correttezza del proprio operato, richiamando Corte Cost. n° 39/2018 ed insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, mentre il ricorrente non ha depositato note di trattazione scritta;
Ritenuto che va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'accreditamento di anni 6 e 9 settimane di contribuzione ( v. estratto contributivo prodotto dall' in atti), mentre per il resto la domanda va rigettata, atteso che, CP_1
alla luce dei principi affermati da Corte Cost. n° 39/2018, l'aumento convenzionale
dell'anzianità di servizio si configura come un trattamento di favore, preordinato a garantire
una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato. Una tale scelta è rimessa
all'apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi
e soggettivi, in armonia con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza.
4.2.- La scelta di limitare la concessione del beneficio ai militari e ai dipendenti civili che
cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione non contrasta con il principio
di eguaglianza.
Il giudice a quo prende le mosse dall'assunto che, a parità di servizio speciale prestato, debba
essere identico il trattamento previdenziale e che sia arbitraria ogni distinzione fondata su un
elemento estraneo alla ratio dell'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio.
3 Tale assunto non può essere condiviso, poiché accosta in chiave comparativa singoli aspetti di
un'articolata disciplina previdenziale, senza avere riguardo alla ratio che la ispira.
I servizi speciali, che determinano l'aumento figurativo dell'anzianità, sono valutati solo dopo
che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che
abbraccia l'intero percorso lavorativo. Nell'àmbito di una tale valutazione onnicomprensiva,
il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma
rappresenta un tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l'eterogeneità delle fattispecie
poste a raffronto e giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia
maturato il diritto alla pensione.
Il diverso trattamento deve essere peraltro valutato alla luce della posizione previdenziale
complessiva dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative,
che non abbiano raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione. Per tali
categorie, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione
assicurativa presso l' che «assolve una funzione di tutela previdenziale» e garantisce al CP_1
lavoratore l'erogazione «di un trattamento pensionistico, secondo le regole dell'assicurazione
generale obbligatoria» (sentenza n. 113 del 2001, punto 6. del Considerato in diritto).
Nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra l'adeguatezza della tutela
previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla si deve collocare la scelta
di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la
maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati;
Considerato che la domanda del ricorrente, per la parte relativa al periodo residuo di un anno, un mese e 17 giorni è stata respinta, ma che tuttavia l , nonostante la CP_1
abbia trasmesso il mod. L/322/Abis in data 17/01/2022, anteriormente al CP_3
ricorso, ha accreditato la contribuzione riconosciuta, soltanto dopo un lungo intervallo temporale successivo al deposito del medesimo, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare metà delle spese processuali, mentre l in CP_1
virtù della parziale soccombenza virtuale, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Claudio FATTA, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/03/2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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