CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG Siwakc,A. c_412„..4. ceu rex. (4.04,‘Alì. du I (4r --4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 2554 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 27/09/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo in tema di colloqui introdotto da SO IM avverso il provvedimento emesso dal MdS di Cuneo il 5 maggio 2021. Il tema della decisione è rappresentato dalla possibilità o meno di realizzare il colloquio (SO è sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.) con lo strumento del videocollegamento. 1.1 In motivazione il Tribunale evidenzia che il SO, a sostegno della domanda, ha allegato mere difficoltà logistiche alla esecuzione del colloquio nelle forme ordinarie (distanza del luogo di detenzione dalla residenza dei familiari e difficoltà economiche di costoro) e simile allegazione non giustifica l'applicazione della normativa emergenziale correlata alla pandemia da Covid. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - SO IM, deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente prospetta che la interpretazione del parametro normativo introdotto per il contrasto alla pandemia (d.l. n. 29 del 2020) rende, in sostanza, fruibile la videocomunicazione a distanza anche nei casi di oggettiva difficoltà logistica dovuta (come nel caso in esame) alla distanza tra luogo di residenza degli aventi diritto e struttura detentiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va premesso che la posizione espressa in prevalenza da questa Corte di legittimità non ha ritenuto che in tema di colloqui la videocomunicazione sia stata resa possibile - nelle ipotesi di soggetto sottoposto al regime differenziato - a fronte di mera richiesta del soggetto detenuto, ma si ricolleghi a specifiche allegazioni. L'orientamento interpretativo si rinviene nelle decisioni Sez. I n. 23819 del 22.6.2020, ric.Madonia, rv 279577 e Sez. I n. 19290 del 9.4.2021, ric.Emmanuello, rv 281221, con cui si è ritenuta possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. , 2 ma in ragione di situazioni di fatto tali da integrare la impossibilità o gravissima difficoltà alla esecuzione dei colloqui in presenza e ferme restando le cautele previste dalla legge (videoregistrazione e controllo) a fini di sicurezza. Si tratta, pertanto, di deroghe alla ordinaria modalità di esecuzione del colloquio visivo, che sono da ritenersi giustificate, sia pure temporaneamente, essenzialmente in rapporto alle necessità di contenimento della diffusione del virus Covid-19 o in ragione di particolari situazioni di fatto. Nel caso in esame, tuttavia, l'allegazione del SO non risulta collegata a simile necessità, quanto a mere difficoltà organizzative e logistiche, non tali da integrare il parametro della 'gravissima difficoltà', posto a base del citato orientamento interpretativo, come si è ritenuto in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG Siwakc,A. c_412„..4. ceu rex. (4.04,‘Alì. du I (4r --4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 2554 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 27/09/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo in tema di colloqui introdotto da SO IM avverso il provvedimento emesso dal MdS di Cuneo il 5 maggio 2021. Il tema della decisione è rappresentato dalla possibilità o meno di realizzare il colloquio (SO è sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.) con lo strumento del videocollegamento. 1.1 In motivazione il Tribunale evidenzia che il SO, a sostegno della domanda, ha allegato mere difficoltà logistiche alla esecuzione del colloquio nelle forme ordinarie (distanza del luogo di detenzione dalla residenza dei familiari e difficoltà economiche di costoro) e simile allegazione non giustifica l'applicazione della normativa emergenziale correlata alla pandemia da Covid. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - SO IM, deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente prospetta che la interpretazione del parametro normativo introdotto per il contrasto alla pandemia (d.l. n. 29 del 2020) rende, in sostanza, fruibile la videocomunicazione a distanza anche nei casi di oggettiva difficoltà logistica dovuta (come nel caso in esame) alla distanza tra luogo di residenza degli aventi diritto e struttura detentiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va premesso che la posizione espressa in prevalenza da questa Corte di legittimità non ha ritenuto che in tema di colloqui la videocomunicazione sia stata resa possibile - nelle ipotesi di soggetto sottoposto al regime differenziato - a fronte di mera richiesta del soggetto detenuto, ma si ricolleghi a specifiche allegazioni. L'orientamento interpretativo si rinviene nelle decisioni Sez. I n. 23819 del 22.6.2020, ric.Madonia, rv 279577 e Sez. I n. 19290 del 9.4.2021, ric.Emmanuello, rv 281221, con cui si è ritenuta possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. , 2 ma in ragione di situazioni di fatto tali da integrare la impossibilità o gravissima difficoltà alla esecuzione dei colloqui in presenza e ferme restando le cautele previste dalla legge (videoregistrazione e controllo) a fini di sicurezza. Si tratta, pertanto, di deroghe alla ordinaria modalità di esecuzione del colloquio visivo, che sono da ritenersi giustificate, sia pure temporaneamente, essenzialmente in rapporto alle necessità di contenimento della diffusione del virus Covid-19 o in ragione di particolari situazioni di fatto. Nel caso in esame, tuttavia, l'allegazione del SO non risulta collegata a simile necessità, quanto a mere difficoltà organizzative e logistiche, non tali da integrare il parametro della 'gravissima difficoltà', posto a base del citato orientamento interpretativo, come si è ritenuto in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente