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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN QU nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7115 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Brunella Parte_1 C.F._1
Napoletano, delega in atti
-appellante- contro
(p.i. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale con il proc. dom. avv.to Salvatore Sica, delega in atti Controparte_2
-appellata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha appellato la sentenza (n.344/2020) con cui il Giudice di Pace di Eboli aveva respinto la sua domanda di liquidazione di indennizzo fondata sulla polizza (n.
103788540), denominata “Guidamica Motoveicoli”, stipulata con la compagnia convenuta.
Esponeva che in data 3.10.2015, mentre si trovava a bordo del motoveicolo Malaguti pagina 1 di 6 Centro (tg CY80266) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale riportando lesioni personali.
Censurava la decisione in oggetto per i motivi di seguito esposti.
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie – Art. 112 c.p.c. - Vizio di ultrapetizione.
A dire dell'attore, il Giudice di pace aveva totalmente errato nella qualificazione della domanda per aver affermato in sentenza: si tratta del giudizio instaurato dal sig.
[...]
per il risarcimento dei danni patiti in occasione dell'incidente del 3.10.15, Parte_1
concludendo nel senso che la stessa fosse infondata rilevandosi una esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore.
In realtà, si discuteva di una polizza infortuni che prescindeva da ogni forma di responsabilità in ordine all'evento sinistroso.
La sentenza impugnata, quindi, non solo aveva disatteso la domanda di parte attrice ma aveva risposto a richieste mai formulate ed estranee al giudizio.
Violazione dell'art. 1223 c.c. per mancata / inesistente motivazione
Evidenziava l'appellante come l'errore sull'oggetto del giudizio avesse portato il giudice di prime cure ad omettere ogni considerazione in ordine alla operatività della polizza in oggetto.
Concludeva quindi per la totale riforma della sentenza impugnata, con condanna della compagnia assicurativa al pagamento in sua favore della somma prudentemente indicata in € 2.000,00 e/o comunque a quelle somme che si fossero ritenute di giustizia.
Costituitasi, la società eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c. per via della mancata indicazione puntuale dei singoli capi della sentenza impugnati e delle modifiche da apportare.
Sosteneva poi che, diversamente, da quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di
Pace aveva ritenuto di non poter accogliere l'avversa pretesa in ragione della inesistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal e la dinamica fattuale Pt_1
pagina 2 di 6 così come riportata nel libello introduttivo.
Richiamava, all'uopo, il rilevato contrasto tra il contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia e le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
Affermava poi che l'assicurato non avendo utilizzato correttamente i dispositivi di protezione e non fermandosi al segnale di STOP -oltre ad aver determinato l'evento per cui è causa – aveva palesemente violato il principio di buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex art. 1375 c. c.
Eccepiva pertanto l'inoperatività della polizza avendo controparte, con il proprio comportamento gravemente colposo, posto in essere una condotta da sola idonea a rendere impossibile qualsiasi forma di risarcimento delle lesioni asseritamente sofferte dal conducente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame.
La causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 25.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello -della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della sentenza gravata (cfr. foglio 7 citazione), nonché dalla richiesta esplicita delle modifica nella parti di interesse – va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che il thema decidendum è rappresentato dalla operatività o meno, e in che misura, della polizza denominata Guidamica Motoveicolo stipulata inter partes.
Come di legge all'art. 27 delle condizioni di polizza, si Controparte_3
era impegnata ad assicurare, nei limiti riportati nel modulo di polizza, il conducente del motoveicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del motoveicolo stesso.
Nella comparsa di risposta depositata nel corso del giudizio di primo grado la compagnia, senza operare alcun richiamo alle condizioni di polizza, aveva contestato pagina 3 di 6 la domanda attorea sotto il profilo dell'an deducendo che non vi fosse prova della effettiva dinamica del sinistro.
Se allora l'istruttoria condotta dal giudice di pace aveva dato contezza dell'effettività dell'incidente e della sussistenza del collegamento causale (cfr. foglio 4 sentenza) con le lesioni, deve affermarsi l'erroneità dell'assunto esposto in sentenza per cui l'indennizzo sarebbe escluso dal fatto che i postumi non potevano “essere etiologicamente ricondotti ad altrui responsabilità”.
Il citato art. 27 delle condizioni di polizza statuisce, infatti, che: la garanzia comprende anche gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.
Ne consegue pertanto l'assoluta irrilevanza, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, dell'indagine circa l'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro.
D'altronde, la polizza in questione appartiene a quella tipologia di coperture facoltative che intervengono proprio nei sinistri con colpa, risarcendo il guidatore responsabile per danni fisici non coperti dalla RC Auto obbligatoria che risarcisce invece solo terzi (altri veicoli e passeggeri).
Passando allora al quantum debeatur, deve prendersi atto, da un lato, che l'assicuratore non ha eccepito l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti e, dall'altro, che il consulente tecnico di ufficio ha accertato postumi invalidanti nella misura del 5%, cioè inferiore a quella dell'8% accertata dal fiduciario della compagnia
(dott. , escludendo in ogni caso i danni estetici in quanto non Persona_1
risarcibile a termini di polizza.
Se allora le lesioni avevano interessato la caviglia ed il piede destro, nonché la spalla destra (cfr. ctu dott. dell'8.2.2020), è evidente la non pertinenza, oltre Persona_2
che superfluità, del riferimento contenuto in sentenza al mancato uso del casco di protezione.
Non solo infatti tale circostanza non era stata tempestivamente allegata dalla compagnia, ma le ferite al viso erano state già ritenute dal ctu come non indennizzabili.
pagina 4 di 6 Ciò detto, ai sensi dell'art. 27.2 citato, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, effettua, in caso di invalidità permanente, i Controparte_1
pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'art. 27.11.
Dunque, se la somma assicurata era pari ad € 25.000,00 e la percentuale fissata per il trauma alla spalla destra è del 25% l'indennizzo sarebbe pari ad € 6.250,00, ma la domanda era stata contenuta dall'attore nei limiti di competenza del giudice adito, cioè in € 5.000,00 ed in tale misura essa va liquidata.
Su tale importo spettano interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a quello di liquidazione della somma per essere il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato un debito di valore.
In tema di assicurazione contro i danni, infatti, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (ex multis Cassazione n. 16229/2023).
In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione, eventualmente anche per il tramite di una perizia contrattuale
(Cassazione n. 3268/2008).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pagina 5 di 6 condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, in favore Controparte_1
di di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione (da calcolarsi secondo Parte_1
i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95), dalla data del fatto
(3.10.2015) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione in favore dell'avv. Brunella Controparte_1
Napoletano, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.265,00 per compensi professionali, € 125,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 2.127,00 per compensi professionali, € 174,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 20.12.2025
IL GIUDICE
AN QU
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN QU nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7115 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Brunella Parte_1 C.F._1
Napoletano, delega in atti
-appellante- contro
(p.i. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale con il proc. dom. avv.to Salvatore Sica, delega in atti Controparte_2
-appellata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha appellato la sentenza (n.344/2020) con cui il Giudice di Pace di Eboli aveva respinto la sua domanda di liquidazione di indennizzo fondata sulla polizza (n.
103788540), denominata “Guidamica Motoveicoli”, stipulata con la compagnia convenuta.
Esponeva che in data 3.10.2015, mentre si trovava a bordo del motoveicolo Malaguti pagina 1 di 6 Centro (tg CY80266) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale riportando lesioni personali.
Censurava la decisione in oggetto per i motivi di seguito esposti.
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie – Art. 112 c.p.c. - Vizio di ultrapetizione.
A dire dell'attore, il Giudice di pace aveva totalmente errato nella qualificazione della domanda per aver affermato in sentenza: si tratta del giudizio instaurato dal sig.
[...]
per il risarcimento dei danni patiti in occasione dell'incidente del 3.10.15, Parte_1
concludendo nel senso che la stessa fosse infondata rilevandosi una esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore.
In realtà, si discuteva di una polizza infortuni che prescindeva da ogni forma di responsabilità in ordine all'evento sinistroso.
La sentenza impugnata, quindi, non solo aveva disatteso la domanda di parte attrice ma aveva risposto a richieste mai formulate ed estranee al giudizio.
Violazione dell'art. 1223 c.c. per mancata / inesistente motivazione
Evidenziava l'appellante come l'errore sull'oggetto del giudizio avesse portato il giudice di prime cure ad omettere ogni considerazione in ordine alla operatività della polizza in oggetto.
Concludeva quindi per la totale riforma della sentenza impugnata, con condanna della compagnia assicurativa al pagamento in sua favore della somma prudentemente indicata in € 2.000,00 e/o comunque a quelle somme che si fossero ritenute di giustizia.
Costituitasi, la società eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c. per via della mancata indicazione puntuale dei singoli capi della sentenza impugnati e delle modifiche da apportare.
Sosteneva poi che, diversamente, da quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di
Pace aveva ritenuto di non poter accogliere l'avversa pretesa in ragione della inesistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal e la dinamica fattuale Pt_1
pagina 2 di 6 così come riportata nel libello introduttivo.
Richiamava, all'uopo, il rilevato contrasto tra il contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia e le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.
Affermava poi che l'assicurato non avendo utilizzato correttamente i dispositivi di protezione e non fermandosi al segnale di STOP -oltre ad aver determinato l'evento per cui è causa – aveva palesemente violato il principio di buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex art. 1375 c. c.
Eccepiva pertanto l'inoperatività della polizza avendo controparte, con il proprio comportamento gravemente colposo, posto in essere una condotta da sola idonea a rendere impossibile qualsiasi forma di risarcimento delle lesioni asseritamente sofferte dal conducente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame.
La causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 25.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello -della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della sentenza gravata (cfr. foglio 7 citazione), nonché dalla richiesta esplicita delle modifica nella parti di interesse – va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che il thema decidendum è rappresentato dalla operatività o meno, e in che misura, della polizza denominata Guidamica Motoveicolo stipulata inter partes.
Come di legge all'art. 27 delle condizioni di polizza, si Controparte_3
era impegnata ad assicurare, nei limiti riportati nel modulo di polizza, il conducente del motoveicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del motoveicolo stesso.
Nella comparsa di risposta depositata nel corso del giudizio di primo grado la compagnia, senza operare alcun richiamo alle condizioni di polizza, aveva contestato pagina 3 di 6 la domanda attorea sotto il profilo dell'an deducendo che non vi fosse prova della effettiva dinamica del sinistro.
Se allora l'istruttoria condotta dal giudice di pace aveva dato contezza dell'effettività dell'incidente e della sussistenza del collegamento causale (cfr. foglio 4 sentenza) con le lesioni, deve affermarsi l'erroneità dell'assunto esposto in sentenza per cui l'indennizzo sarebbe escluso dal fatto che i postumi non potevano “essere etiologicamente ricondotti ad altrui responsabilità”.
Il citato art. 27 delle condizioni di polizza statuisce, infatti, che: la garanzia comprende anche gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.
Ne consegue pertanto l'assoluta irrilevanza, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, dell'indagine circa l'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro.
D'altronde, la polizza in questione appartiene a quella tipologia di coperture facoltative che intervengono proprio nei sinistri con colpa, risarcendo il guidatore responsabile per danni fisici non coperti dalla RC Auto obbligatoria che risarcisce invece solo terzi (altri veicoli e passeggeri).
Passando allora al quantum debeatur, deve prendersi atto, da un lato, che l'assicuratore non ha eccepito l'esistenza di patti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti e, dall'altro, che il consulente tecnico di ufficio ha accertato postumi invalidanti nella misura del 5%, cioè inferiore a quella dell'8% accertata dal fiduciario della compagnia
(dott. , escludendo in ogni caso i danni estetici in quanto non Persona_1
risarcibile a termini di polizza.
Se allora le lesioni avevano interessato la caviglia ed il piede destro, nonché la spalla destra (cfr. ctu dott. dell'8.2.2020), è evidente la non pertinenza, oltre Persona_2
che superfluità, del riferimento contenuto in sentenza al mancato uso del casco di protezione.
Non solo infatti tale circostanza non era stata tempestivamente allegata dalla compagnia, ma le ferite al viso erano state già ritenute dal ctu come non indennizzabili.
pagina 4 di 6 Ciò detto, ai sensi dell'art. 27.2 citato, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, effettua, in caso di invalidità permanente, i Controparte_1
pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'art. 27.11.
Dunque, se la somma assicurata era pari ad € 25.000,00 e la percentuale fissata per il trauma alla spalla destra è del 25% l'indennizzo sarebbe pari ad € 6.250,00, ma la domanda era stata contenuta dall'attore nei limiti di competenza del giudice adito, cioè in € 5.000,00 ed in tale misura essa va liquidata.
Su tale importo spettano interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a quello di liquidazione della somma per essere il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato un debito di valore.
In tema di assicurazione contro i danni, infatti, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (ex multis Cassazione n. 16229/2023).
In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione, eventualmente anche per il tramite di una perizia contrattuale
(Cassazione n. 3268/2008).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pagina 5 di 6 condanna al pagamento, a titolo di indennizzo, in favore Controparte_1
di di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione (da calcolarsi secondo Parte_1
i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95), dalla data del fatto
(3.10.2015) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione in favore dell'avv. Brunella Controparte_1
Napoletano, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.265,00 per compensi professionali, € 125,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 2.127,00 per compensi professionali, € 174,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 20.12.2025
IL GIUDICE
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