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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 277/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria IS, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI PIETRO MARIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir accertare e dichiarare la sussistenza in suo capo dei requisiti di legge per poter fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra diversa data ritenuta di giustizia.
La ricorrente rappresentava di aver instaurato giudizio di TP ex art. 445 bis comma I c.p.c. per sentir accertare il suo diritto ad ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e per ottenere il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992; che il CTU nominato in quel procedimento, dott.ssa Per_1
, aveva riconosciuto lo stato di handicap grave con decorrenza dalla data della
[...] domanda amministrativa ma aveva negato il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Non ritenendo condivisibili le conclusioni da quel consulente rassegnate in punto di indennità di accompagnamento – tenuto conto delle numerose e gravose patologie che la affliggono e che le impediscono senz'altro il compimento degli ordinari atti della vita quotidiana - si era trovata costretta ad instaurare il presente giudizio di merito per ottenere la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale sosteneva che la consulenza svolta CP_1 nell'ambito del giudizio di TP non meritava le censure che le erano state mosse risultando l'elaborato esaustivo e immune da vizi logici. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda in questa sede formulata dalla Parte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU per mezzo del dottor all'udienza del 10.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. Persona_2
127 ter c.p.c. questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Il CTU nominato nel presente procedimento, dottor , dopo un'attenta disamina Persona_2 della documentazione sanitaria in atti e dopo aver effettuato la visita della ricorrente, ha rilevato che la stessa è “affetta da un complesso quadro morboso definibile nosologicamente come “Esiti di plurimi interventi per discopatia lombare con sindrome radicolare dorso-lombare e paraparesi in stenosi del canale vertebrale. Incontinenza urinaria. Cardiopatia ipertensiva complicata da disturbi del ritmo (fibrillazione atriale parossistica) dotata di loop recorder (05/2024).
Insufficienza venosa arti inferiori con sindrome varicosa e con persistente ulcera distrofica a sinistra. Leucoencefalopatia vascolare cronica e sindrome depressiva. Poliartrosi con osteoporosi a prevalente localizzazione a livello del rachide, delle ginocchia, delle spalle e delle piccole articolazioni di entrambe le mani dove assume caratteristiche deformanti. Gastrite cronica con pregressa ulcera duodenale”.
Dunque, lo stesso consulente ha proseguito affermando che “Nel merito si osserva come il quadro complessivo invalidante appare piuttosto complesso ed eterogeneo e, per i fini che si perseguono con la presente relazione, risulta dominato dalla presenza di una paraparesi neurogena legata da una sofferenza pluriradicolare motoria e sensitiva responsabile di una pressoché assoluta impossibilità a deambulare”.
Il CTU ha, altresì, rilevato che “In occasione della visita peritale la giunge in studio su Parte_1 una sedia a ruote eterodiretta dal figlio e, una volta invitata ad assumere la posizione ortostatica solo grazie ad un doppio appoggio e sostegno, la stessa è riuscita a muovere esclusivamente pochi passi con entrambi i piedi letteralmente striscianti sul pavimento. Ad aggravare siffatta grave disabilità concorre anche il riscontro di un marcato vagismo delle ginocchia e la presenza di un edema linfoematico bilaterale da insufficienza venosa periferica con presenza di una persistente ulcera cutanea distrofica a sinistra. Completa il complessivo quadro invalidante motorio una limitazione intensamente dolente del tronco e di tutte le articolazioni dei quattro arti con particolare riferimento alle ginocchia, alle spalle e alle mani dove la malattia artrosica assume una evidente connotazione di deformità a livello delle piccole articolazioni con deficit di forza e di presa. Siffatte circostanze implicano senza dubbio le condizioni previste dalla legge per avere diritto alla indennità di accompagnamento soprattutto per la completa ed attuale perdita dell'autonomia deambulatoria”.
Dunque, alla luce del quadro clinico riscontrato, il CTU ha ritenuto sussistenti in capo alla i presupposti per poter fruire dell'emolumento domandato stante l'incapacità di Parte_1 autonoma deambulazione in uno all'impossibilità di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana.
Circa la decorrenza del beneficio, il Consulente ha osservato che “Dai dati anamnestici raccolti nel corso della visita peritale attuale, dall'attenta disamina della ricca documentazione esaminata e, in particolare, dalla relazione specialistica neurochirurgica del 14/10/2024 e dalla stessa relazione del 23/01/2025 redatta dal consulente neurologo della ricorrente, le quali descrivono un quadro clinico disfunzionale, per taluni aspetti funzionali deambulatori, meno gravi di quella riscontrata attualmente nel corso della visita peritale del 29/07/2025, è stato possibile rilevare come da circa un anno la paziente ha manifestato certamente un progressivo incremento del deficit deambulatorio. E ciò autorizza questo consulente a ritenere che il quadro disfunzionale complessivo e segnatamente quello relativo alla capacità deambulatoria abbia subìto un significativo peggioramento nel corso degli ultimi mesi culminando con l'attuale grave ed ormai permanente deficit motorio in generale e, per quanto rileva per i fini della presente relazione, soprattutto deambulatorio la cui autonomia si è progressivamente perduta. Tali circostanze inducono a ritenere che l'attuale quadro di dipendenza psicofisica della si sia Parte_1 concretizzato, verosimilmente e con ampio margine di probabilità, a far data dal mese di aprile
2025”.
Dunque, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza in capo a Parte_1 dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2025.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis ultimo comma c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costituiva di talchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio – economici (Cass. Nn. 17787/2020; 27010/2018; 9755/2019).
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Tribunale di disporne l'integrale compensazione con riguardo al giudizio de quo avendo il CTU riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'accompagnamento da epoca posteriore alla presentazione non soltanto della domanda amministrativa bensì addirittura del presente ricorso. Tenuto conto, altresì, della data di svolgimento delle operazioni peritali relative al giudizio di TP (dicembre 2024), deve ritenersi corretto anche il giudizio espresso dal CTU nominato in quella sede non sussistendo, all'epoca, in capo alla ricorrente i presupposti di legge per poter fruire del beneficio domandato.
Ad ogni buon conto, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso presentato nel giudizio di TP rubricato al n. 1532/2024 R.G.L. - avendo, comunque, il CTU riconosciuto in capo alla uno stato di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 - si ritiene Parte_1 di poter compensare le spese di lite di quel giudizio nella misura della metà onerando l' CP_1 della rifusione della restante metà, come in dispositivo liquidata, in favore della ricorrente e per essa del procuratore antistatario.
Rilevato che la ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. di esenzione dalle Parte_1 spese processuali, nel cui genus rientrano anche quelle di CTU, le spese di entrambe le CTU espletate vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 277/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: accerta e dichiara che è persona invalida nella misura del 100% in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per poter fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di aprile 2025;
accerta e dichiara che è persona con disabilità grave ai sensi dell'art. Parte_1
3 comma 3 della Legge n. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
compensa tra le parti nella misura della metà le spese di lite del giudizio di TP avente n.
1532/2024 R.G.L., e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente – e CP_1 per essa del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - della restante metà che liquida per la presente fase in € 600,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
pone, altresì, a carico dell' le spese di entrambe le CTU. CP_1
Così deciso in Pescara il 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria IS, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI PIETRO MARIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir accertare e dichiarare la sussistenza in suo capo dei requisiti di legge per poter fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra diversa data ritenuta di giustizia.
La ricorrente rappresentava di aver instaurato giudizio di TP ex art. 445 bis comma I c.p.c. per sentir accertare il suo diritto ad ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e per ottenere il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992; che il CTU nominato in quel procedimento, dott.ssa Per_1
, aveva riconosciuto lo stato di handicap grave con decorrenza dalla data della
[...] domanda amministrativa ma aveva negato il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Non ritenendo condivisibili le conclusioni da quel consulente rassegnate in punto di indennità di accompagnamento – tenuto conto delle numerose e gravose patologie che la affliggono e che le impediscono senz'altro il compimento degli ordinari atti della vita quotidiana - si era trovata costretta ad instaurare il presente giudizio di merito per ottenere la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale sosteneva che la consulenza svolta CP_1 nell'ambito del giudizio di TP non meritava le censure che le erano state mosse risultando l'elaborato esaustivo e immune da vizi logici. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda in questa sede formulata dalla Parte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU per mezzo del dottor all'udienza del 10.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. Persona_2
127 ter c.p.c. questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Il CTU nominato nel presente procedimento, dottor , dopo un'attenta disamina Persona_2 della documentazione sanitaria in atti e dopo aver effettuato la visita della ricorrente, ha rilevato che la stessa è “affetta da un complesso quadro morboso definibile nosologicamente come “Esiti di plurimi interventi per discopatia lombare con sindrome radicolare dorso-lombare e paraparesi in stenosi del canale vertebrale. Incontinenza urinaria. Cardiopatia ipertensiva complicata da disturbi del ritmo (fibrillazione atriale parossistica) dotata di loop recorder (05/2024).
Insufficienza venosa arti inferiori con sindrome varicosa e con persistente ulcera distrofica a sinistra. Leucoencefalopatia vascolare cronica e sindrome depressiva. Poliartrosi con osteoporosi a prevalente localizzazione a livello del rachide, delle ginocchia, delle spalle e delle piccole articolazioni di entrambe le mani dove assume caratteristiche deformanti. Gastrite cronica con pregressa ulcera duodenale”.
Dunque, lo stesso consulente ha proseguito affermando che “Nel merito si osserva come il quadro complessivo invalidante appare piuttosto complesso ed eterogeneo e, per i fini che si perseguono con la presente relazione, risulta dominato dalla presenza di una paraparesi neurogena legata da una sofferenza pluriradicolare motoria e sensitiva responsabile di una pressoché assoluta impossibilità a deambulare”.
Il CTU ha, altresì, rilevato che “In occasione della visita peritale la giunge in studio su Parte_1 una sedia a ruote eterodiretta dal figlio e, una volta invitata ad assumere la posizione ortostatica solo grazie ad un doppio appoggio e sostegno, la stessa è riuscita a muovere esclusivamente pochi passi con entrambi i piedi letteralmente striscianti sul pavimento. Ad aggravare siffatta grave disabilità concorre anche il riscontro di un marcato vagismo delle ginocchia e la presenza di un edema linfoematico bilaterale da insufficienza venosa periferica con presenza di una persistente ulcera cutanea distrofica a sinistra. Completa il complessivo quadro invalidante motorio una limitazione intensamente dolente del tronco e di tutte le articolazioni dei quattro arti con particolare riferimento alle ginocchia, alle spalle e alle mani dove la malattia artrosica assume una evidente connotazione di deformità a livello delle piccole articolazioni con deficit di forza e di presa. Siffatte circostanze implicano senza dubbio le condizioni previste dalla legge per avere diritto alla indennità di accompagnamento soprattutto per la completa ed attuale perdita dell'autonomia deambulatoria”.
Dunque, alla luce del quadro clinico riscontrato, il CTU ha ritenuto sussistenti in capo alla i presupposti per poter fruire dell'emolumento domandato stante l'incapacità di Parte_1 autonoma deambulazione in uno all'impossibilità di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana.
Circa la decorrenza del beneficio, il Consulente ha osservato che “Dai dati anamnestici raccolti nel corso della visita peritale attuale, dall'attenta disamina della ricca documentazione esaminata e, in particolare, dalla relazione specialistica neurochirurgica del 14/10/2024 e dalla stessa relazione del 23/01/2025 redatta dal consulente neurologo della ricorrente, le quali descrivono un quadro clinico disfunzionale, per taluni aspetti funzionali deambulatori, meno gravi di quella riscontrata attualmente nel corso della visita peritale del 29/07/2025, è stato possibile rilevare come da circa un anno la paziente ha manifestato certamente un progressivo incremento del deficit deambulatorio. E ciò autorizza questo consulente a ritenere che il quadro disfunzionale complessivo e segnatamente quello relativo alla capacità deambulatoria abbia subìto un significativo peggioramento nel corso degli ultimi mesi culminando con l'attuale grave ed ormai permanente deficit motorio in generale e, per quanto rileva per i fini della presente relazione, soprattutto deambulatorio la cui autonomia si è progressivamente perduta. Tali circostanze inducono a ritenere che l'attuale quadro di dipendenza psicofisica della si sia Parte_1 concretizzato, verosimilmente e con ampio margine di probabilità, a far data dal mese di aprile
2025”.
Dunque, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza in capo a Parte_1 dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2025.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis ultimo comma c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costituiva di talchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio – economici (Cass. Nn. 17787/2020; 27010/2018; 9755/2019).
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Tribunale di disporne l'integrale compensazione con riguardo al giudizio de quo avendo il CTU riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'accompagnamento da epoca posteriore alla presentazione non soltanto della domanda amministrativa bensì addirittura del presente ricorso. Tenuto conto, altresì, della data di svolgimento delle operazioni peritali relative al giudizio di TP (dicembre 2024), deve ritenersi corretto anche il giudizio espresso dal CTU nominato in quella sede non sussistendo, all'epoca, in capo alla ricorrente i presupposti di legge per poter fruire del beneficio domandato.
Ad ogni buon conto, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso presentato nel giudizio di TP rubricato al n. 1532/2024 R.G.L. - avendo, comunque, il CTU riconosciuto in capo alla uno stato di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 - si ritiene Parte_1 di poter compensare le spese di lite di quel giudizio nella misura della metà onerando l' CP_1 della rifusione della restante metà, come in dispositivo liquidata, in favore della ricorrente e per essa del procuratore antistatario.
Rilevato che la ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. di esenzione dalle Parte_1 spese processuali, nel cui genus rientrano anche quelle di CTU, le spese di entrambe le CTU espletate vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 277/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: accerta e dichiara che è persona invalida nella misura del 100% in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per poter fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di aprile 2025;
accerta e dichiara che è persona con disabilità grave ai sensi dell'art. Parte_1
3 comma 3 della Legge n. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
compensa tra le parti nella misura della metà le spese di lite del giudizio di TP avente n.
1532/2024 R.G.L., e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente – e CP_1 per essa del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - della restante metà che liquida per la presente fase in € 600,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
pone, altresì, a carico dell' le spese di entrambe le CTU. CP_1
Così deciso in Pescara il 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria IS