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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 5181/2024, promossa con ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità depositato in data 06/11/2024;
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura telematica allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Carlo
Cianci (C.F. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Treviso;
C.F._3
- RICORRENTI -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso, come da procura telematica allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Elena Cremonese (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5
suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 20/03/2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parti ricorrenti:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere il presente ricorso e
- dichiarare che il signor , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e la signora nata a [...] il C.F._1 Parte_2
_____________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024 10.08.1996, C.F. , sono figli del signor , nato a [...]F._2 Controparte_1
RS (TP) il 11.09.1940, C.F. ; C.F._4
- disporre che e assumano il cognome paterno Parte_1 Parte_2 [...]
in sostituzione di quello attuale _1 Pt_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di fare la prescritta annotazione nei relativi atti di nascita.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA 22%, CPA 4% e rimborso forfettario spese generali 15% da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio, siccome antistatario e che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi, oltre alla rifusione delle eventuali spese di C.T.U. e di C.T.P.
In via istruttoria: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, acquisire i fascicoli di causa del Tribunale di
Treviso aventi RG. 3650/2012 ed RG. 7289/2015, successivamente riuniti al RG. 3650/2012 e, in particolare, acquisire la consulenza tecnica biologica d'ufficio redatta dal dott. Per_1
del 27/04/2016 ed eseguita nel procedimento RG. 3650/2012 del Tribunale di Treviso,
[...]
oggi allegata sub doc. 3 e 4; laddove essa non venga ritenuta sufficiente per la definizione del presente giudizio, ammettere una nuova consulenza tecnica biologica d'ufficio sulle persone degli attori;
riservata ogni ulteriore deduzione e produzione istruttoria.
Per parte resistente:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere il ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternita' naturale ex art. 269 c.c. e art. 473 bis.12 c.p.c. promosso e dichiarare che il signor
– c.f. , nato a [...] il [...], e la Parte_1 C.F._1 signora – c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._6
10/08/1966, sono figli del signor – c.f. , nato a [...] C.F._4
RS (TP) l'11/09/1940, e disporre che i predetti ricorrenti assumano il cognome paterno
[...]
in sostituzione di quello attuale _1 Pt_1
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori, da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio, siccome antistatario e che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi, oltre alla rifusione delle eventuali spese di C.T.U. e di C.T.P.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato e rappresentavano che i Parte_1 Parte_2
medesimi promuovevano innanzi al Tribunale di Treviso, i giudizi aventi rispettivamente R.G. n.
3650/2012 e R.G. n. 7289/2015, successivamente riuniti, per la dichiarazione di disconoscimento
_____________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024 di paternità ex art. 235 cod. civ. di;
che il giudizio si concludeva con sentenza Persona_2
n. 507/2017 pubblicata il 06/03/2017, la quale dichiarava che gli attori non erano figli biologici di;
che nel merito del predetto giudizio, veniva esperita una consulenza tecnica Persona_2 biologica d'ufficio dalla quale emergeva una perfetta compatibilità genetica tra Parte_2
e e;
che era quindi interesse degli odierni attori procedere Parte_1 Controparte_1
alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti del sig. _1
.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 05/02/2025 il resistente , Controparte_1
aderendo alle deduzioni e conclusioni dei ricorrenti, dichiarava di nulla opporre alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità naturale avanzata da controparti.
Pertanto, alla prima udienza di comparizione delle parti le stesse rassegnavano le conclusioni conformemente ai rispettivi atti introduttivi e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Pertanto, va dichiarata giudizialmente la paternità del (nato a [...] il Controparte_1
11/09/1940) nei confronti di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Parte_2
Ritiene infatti il Tribunale, a norma dell'art. 269, comma 2, cod. civ., che le risultanze istruttorie in atti siano sufficienti a provare il vincolo di filiazione.
In particolare, le conclusioni della perizia (cfr. doc. 6) – relativa all'indagine genetica comparativa sui campioni di materiale biologico prelevato dalle parti – risultano chiare, immuni da vizi logici o da profili di contraddittorietà.
Difatti, dalla consulenza tecnica biologica del 27/04/2016 è emerso che “Dal confronto diretto del profilo genetico del e quello di e è Controparte_1 Parte_2 Parte_1
emersa, in entrambi i casi, una perfetta compatibilità genetica, pertanto i soggetti condividono
l'assetto genetico.
Dal calcolo biostatico effettuato emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di paternità
(probabilità di paternità = 99,9999%); in altre parole è possibile concludere che _1
è il padre biologico di e ”
[...] Parte_2 Parte_1
Inoltre, il resistente, costituendosi nulla ha opposto alla richiesta di dichiarazione di paternità aderendo alle conclusioni dei ricorrenti.
Per tutti questi motivi, accertato il rapporto di filiazione tra e Controparte_1 Parte_1
e va disposto, ai sensi degli artt. 277, 258 e 262 cod. civ., che quest'ultimi Parte_2
assumano il cognome paterno, sostituendolo a quello attuale.
_____________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024
2. Sulle spese di lite
Vista la natura del giudizio e la concordanza delle posizioni processuali delle parti costituite, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. accerta e dichiara che (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._4
(TP) il 11/09/1940 è il padre biologico di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e di (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], i quali assumeranno il cognome C.F._2 paterno ” in sostituzione a quello attuale ”; _1 Pt_1
2. per l'effetto, manda all'Ufficiale di stato civile del Comune di CONEGLIANO eseguire la prescritta annotazione sull'atto di nascita di e di , Parte_1 Parte_2 sostituendo il cognome attuale ” con quello del padre ”; Pt_1 _1
3. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Deli
_____________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 5181/2024, promossa con ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità depositato in data 06/11/2024;
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura telematica allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Carlo
Cianci (C.F. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Treviso;
C.F._3
- RICORRENTI -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso, come da procura telematica allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Elena Cremonese (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5
suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 20/03/2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parti ricorrenti:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere il presente ricorso e
- dichiarare che il signor , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e la signora nata a [...] il C.F._1 Parte_2
_____________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024 10.08.1996, C.F. , sono figli del signor , nato a [...]F._2 Controparte_1
RS (TP) il 11.09.1940, C.F. ; C.F._4
- disporre che e assumano il cognome paterno Parte_1 Parte_2 [...]
in sostituzione di quello attuale _1 Pt_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune competente di fare la prescritta annotazione nei relativi atti di nascita.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA 22%, CPA 4% e rimborso forfettario spese generali 15% da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio, siccome antistatario e che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi, oltre alla rifusione delle eventuali spese di C.T.U. e di C.T.P.
In via istruttoria: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, acquisire i fascicoli di causa del Tribunale di
Treviso aventi RG. 3650/2012 ed RG. 7289/2015, successivamente riuniti al RG. 3650/2012 e, in particolare, acquisire la consulenza tecnica biologica d'ufficio redatta dal dott. Per_1
del 27/04/2016 ed eseguita nel procedimento RG. 3650/2012 del Tribunale di Treviso,
[...]
oggi allegata sub doc. 3 e 4; laddove essa non venga ritenuta sufficiente per la definizione del presente giudizio, ammettere una nuova consulenza tecnica biologica d'ufficio sulle persone degli attori;
riservata ogni ulteriore deduzione e produzione istruttoria.
Per parte resistente:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere il ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternita' naturale ex art. 269 c.c. e art. 473 bis.12 c.p.c. promosso e dichiarare che il signor
– c.f. , nato a [...] il [...], e la Parte_1 C.F._1 signora – c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._6
10/08/1966, sono figli del signor – c.f. , nato a [...] C.F._4
RS (TP) l'11/09/1940, e disporre che i predetti ricorrenti assumano il cognome paterno
[...]
in sostituzione di quello attuale _1 Pt_1
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori, da distrarsi a favore dello scrivente patrocinio, siccome antistatario e che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi, oltre alla rifusione delle eventuali spese di C.T.U. e di C.T.P.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato e rappresentavano che i Parte_1 Parte_2
medesimi promuovevano innanzi al Tribunale di Treviso, i giudizi aventi rispettivamente R.G. n.
3650/2012 e R.G. n. 7289/2015, successivamente riuniti, per la dichiarazione di disconoscimento
_____________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024 di paternità ex art. 235 cod. civ. di;
che il giudizio si concludeva con sentenza Persona_2
n. 507/2017 pubblicata il 06/03/2017, la quale dichiarava che gli attori non erano figli biologici di;
che nel merito del predetto giudizio, veniva esperita una consulenza tecnica Persona_2 biologica d'ufficio dalla quale emergeva una perfetta compatibilità genetica tra Parte_2
e e;
che era quindi interesse degli odierni attori procedere Parte_1 Controparte_1
alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti del sig. _1
.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 05/02/2025 il resistente , Controparte_1
aderendo alle deduzioni e conclusioni dei ricorrenti, dichiarava di nulla opporre alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità naturale avanzata da controparti.
Pertanto, alla prima udienza di comparizione delle parti le stesse rassegnavano le conclusioni conformemente ai rispettivi atti introduttivi e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Pertanto, va dichiarata giudizialmente la paternità del (nato a [...] il Controparte_1
11/09/1940) nei confronti di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Parte_2
Ritiene infatti il Tribunale, a norma dell'art. 269, comma 2, cod. civ., che le risultanze istruttorie in atti siano sufficienti a provare il vincolo di filiazione.
In particolare, le conclusioni della perizia (cfr. doc. 6) – relativa all'indagine genetica comparativa sui campioni di materiale biologico prelevato dalle parti – risultano chiare, immuni da vizi logici o da profili di contraddittorietà.
Difatti, dalla consulenza tecnica biologica del 27/04/2016 è emerso che “Dal confronto diretto del profilo genetico del e quello di e è Controparte_1 Parte_2 Parte_1
emersa, in entrambi i casi, una perfetta compatibilità genetica, pertanto i soggetti condividono
l'assetto genetico.
Dal calcolo biostatico effettuato emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di paternità
(probabilità di paternità = 99,9999%); in altre parole è possibile concludere che _1
è il padre biologico di e ”
[...] Parte_2 Parte_1
Inoltre, il resistente, costituendosi nulla ha opposto alla richiesta di dichiarazione di paternità aderendo alle conclusioni dei ricorrenti.
Per tutti questi motivi, accertato il rapporto di filiazione tra e Controparte_1 Parte_1
e va disposto, ai sensi degli artt. 277, 258 e 262 cod. civ., che quest'ultimi Parte_2
assumano il cognome paterno, sostituendolo a quello attuale.
_____________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024
2. Sulle spese di lite
Vista la natura del giudizio e la concordanza delle posizioni processuali delle parti costituite, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. accerta e dichiara che (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._4
(TP) il 11/09/1940 è il padre biologico di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e di (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], i quali assumeranno il cognome C.F._2 paterno ” in sostituzione a quello attuale ”; _1 Pt_1
2. per l'effetto, manda all'Ufficiale di stato civile del Comune di CONEGLIANO eseguire la prescritta annotazione sull'atto di nascita di e di , Parte_1 Parte_2 sostituendo il cognome attuale ” con quello del padre ”; Pt_1 _1
3. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Deli
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5181/2024