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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Biagio Sagliocco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha allegato:
“Che in data 13.11.2023 L' recapitava all'istante n. 03 richieste di restituzione ossia: 1) n. CP_1
66492025554-9 euro 293,09 (periodo dal 16/05/2013 al 04/06/2013); 2) n. 66492025551-6 euro
167,49 (periodo dal 15/04/2013 al 28/04/2013); 3) n. 66492025555-0 euro 251,22 (periodo dal
26/08/2013 al 11/09/2013); PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 711,80
(SETTECENTOUNDICI/80) (presunto indebito) in quanto a detta dell' di Aversa, la CP_1 ricorrente “avrebbe ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione di INDENNITA' DI
MALATTIA E
MATERNITA'”; che il periodo di questa presunta riscossione di EURO 711,80 (SETTECENTOUNDICI/80)
(comprensiva di interessi maturati) sarebbe stato dall'APRILE/2013 A SETTEMBRE/2013; CP_ che, secondo l' in data 01.08.2014 avrebbe già comunicato alla sig.ra il Parte_1 presunto indebito de quo”.
Ella ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva;
la prescrizione della pretesa azionata dall'Ente; la sanatoria per assenza di dolo;
il limite di un anno per il recupero delle somme;
l'assenza della motivazione dell'indebito.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“- accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto indebito di euro complessivo 711,80 per indennità di malattia e maternità per il periodo che va dall'APRILE/2013 A SETTEMBRE/2013;
-per l'effetto dichiarare la nullità delle predette missive da parte dell' di Aversa, nonché CP_1 dell'intero procedimento di riscossione;
- accertare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme riportate nelle missive dell' CP_1 riferite all'anno 2013;
- dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto impugnato nei confronti del ricorrente e, pertanto, dichiarare nulla e/o annullabile le comunicazioni del 13.11.2023 relativamente al presunto indebito di euro 711,80”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio ai sensi del D.M.55/2014, con distrazione.
Non si è costituito in giudizio l' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e pertanto CP_1
se ne dichiara la contumacia.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, giova premettere che l'indebito in questione rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr.
Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18)”; conf. Cass. sent. n. 552/2021).
Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente che, in quanto fondata, va accolta. Ciò in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore,
3 il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie emerge altresì dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti siano stati effettuati da aprile 2013 e settembre 2013, mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con riferimento alla prestazione il 30 CP_1
ottobre 2023 e, quindi, ben oltre i dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell alla ripetizione di CP_1
quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo
2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento
"ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, l' non è CP_1
tenuto alla ripetizione delle somme.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti di parte CP_1
ricorrente delle somme richieste con le missive: 1) n. 66492025554-9 euro 293,09 (periodo dal 16/05/2013 al 04/06/2013); 2) n. 66492025551-6 euro 167,49 (periodo dal 15/04/2013 al
28/04/2013); 3) n. 66492025555-0 euro 251,22 (periodo dal 26/08/2013 al 11/09/2013); per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 251,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 5.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Biagio Sagliocco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha allegato:
“Che in data 13.11.2023 L' recapitava all'istante n. 03 richieste di restituzione ossia: 1) n. CP_1
66492025554-9 euro 293,09 (periodo dal 16/05/2013 al 04/06/2013); 2) n. 66492025551-6 euro
167,49 (periodo dal 15/04/2013 al 28/04/2013); 3) n. 66492025555-0 euro 251,22 (periodo dal
26/08/2013 al 11/09/2013); PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 711,80
(SETTECENTOUNDICI/80) (presunto indebito) in quanto a detta dell' di Aversa, la CP_1 ricorrente “avrebbe ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione di INDENNITA' DI
MALATTIA E
MATERNITA'”; che il periodo di questa presunta riscossione di EURO 711,80 (SETTECENTOUNDICI/80)
(comprensiva di interessi maturati) sarebbe stato dall'APRILE/2013 A SETTEMBRE/2013; CP_ che, secondo l' in data 01.08.2014 avrebbe già comunicato alla sig.ra il Parte_1 presunto indebito de quo”.
Ella ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva;
la prescrizione della pretesa azionata dall'Ente; la sanatoria per assenza di dolo;
il limite di un anno per il recupero delle somme;
l'assenza della motivazione dell'indebito.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“- accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto indebito di euro complessivo 711,80 per indennità di malattia e maternità per il periodo che va dall'APRILE/2013 A SETTEMBRE/2013;
-per l'effetto dichiarare la nullità delle predette missive da parte dell' di Aversa, nonché CP_1 dell'intero procedimento di riscossione;
- accertare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme riportate nelle missive dell' CP_1 riferite all'anno 2013;
- dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto impugnato nei confronti del ricorrente e, pertanto, dichiarare nulla e/o annullabile le comunicazioni del 13.11.2023 relativamente al presunto indebito di euro 711,80”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio ai sensi del D.M.55/2014, con distrazione.
Non si è costituito in giudizio l' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e pertanto CP_1
se ne dichiara la contumacia.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, giova premettere che l'indebito in questione rientra nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito e può affermarsi la sua natura previdenziale. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 6369/2020 ha affermato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr.
Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18)”; conf. Cass. sent. n. 552/2021).
Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Preliminare ed assorbente è l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente che, in quanto fondata, va accolta. Ciò in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il "solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore,
3 il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie emerge altresì dal provvedimento di ripetizione delle somme, che i pagamenti siano stati effettuati da aprile 2013 e settembre 2013, mentre la richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con riferimento alla prestazione il 30 CP_1
ottobre 2023 e, quindi, ben oltre i dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell alla ripetizione di CP_1
quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo
2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento
"ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme e, per l'effetto, l' non è CP_1
tenuto alla ripetizione delle somme.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione nei confronti di parte CP_1
ricorrente delle somme richieste con le missive: 1) n. 66492025554-9 euro 293,09 (periodo dal 16/05/2013 al 04/06/2013); 2) n. 66492025551-6 euro 167,49 (periodo dal 15/04/2013 al
28/04/2013); 3) n. 66492025555-0 euro 251,22 (periodo dal 26/08/2013 al 11/09/2013); per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 251,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 5.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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