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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6259/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea Uroni Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefania Muscas Controparte_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 8 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
1) I Signori e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato - in Pt_1 CP_1
data 16/06/2021 - (C.F. ), riconosciuto da entrambi i Per_1 C.F._3
genitori;
2) Contestualmente alla nascita di , la coppia si stabiliva presso l'immobile sito in Per_1
Cagliari, Via Enrico Toti, 181;
3) Dopo un periodo di serena convivenza, caratterizzata dal rispetto reciproco, i sempre più
frequenti dissidi e litigi hanno fatto venir meno i presupposti di un'armoniosa relazione affettiva, tantoché la coppia decideva di comune accordo di interrompere la relazione e, di conseguenza, la coabitazione;
4) Attualmente la RA risiede con il figlio in Cagliari, Via Enrico Toti n. Pt_1 Per_1
181;
5) È intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse morale e materiale del figlio minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
Tutto ciò premesso, i Signori e - ut supra rappresentati, difesi e domiciliati - al Pt_1 CP_1
solo fine di tutelare il benessere del proprio figlio e garantirne una crescita sana ed Per_1
equilibrata, visto l'art. 337-ter c.c.,
chiedono che
Pag. 2 a 8 l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i ricorrenti in merito all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne , sulla base degli accordi di seguito riportati. Per_1
A) Affidamento.
Affido del minore (C.F. ) ad entrambi i genitori, i quali Per_1 C.F._3
manterranno pari responsabilità genitoriale e garantiranno al figlio, cura, educazione,
istruzione e assistenza morale, con collocamento e residenza anagrafica presso il domicilio della madre (C.F. ), sito in Quartucciu, Via Parte_1 C.F._1
Semestene, 8.
Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Inoltre, i genitori si impegnano a favorire la conservazione di un rapporto significativo tra il minore e i propri ascendenti, nonché i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'esclusivo interesse del figlio, i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura,
Pag. 3 a 8 dei luoghi all'estero o degli eventuali spostamenti fuori Sardegna quando hanno con sé il minore.
Inoltre, si impegnano a concedersi reciproco assenso alla richiesta di passaporto del figlio minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità
del medesimo, valida anche per l'espatrio.
B) Diritto di visita.
Il Signor compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con CP_1
sé il figlio il martedì e il giovedì. Il Sig. ritirerà il bimbo dall'asilo all'orario di uscita CP_1
dalla scuola o dal “campus estivo” e lo riporterà la sera entro le ore 20:00 (nel periodo estivo,
terminata la scuola, alle 21,00) presso l'attuale domicilio della madre in sito in Quartucciu,
Via Semestene, 8.
A fine settimana alternati: dalla mattina del sabato, entro le ore 10,00, fino alla domenica entro le ore 20:00 (durante la stagione estiva, terminata la scuola, entro le ore 21,00).
Entro le ore 20 della domenica (ore 21:00 nella stagione estiva, terminata la scuola), la mia ovvero il suo compagno o i nonni o gli zii, provvederanno e riprendere Parte_2 Per_2
il bambino presso la casa del padre.
Quando il bimbo è ammalato, in ragione della tenera età resterà con la madre fino a guarigione completa.
Le parti precisano che, in ogni caso, il padre, oltre ai tempi sopra indicati, potrà vedere e tenere con sé il figlio qualvolta ne avrà la possibilità e secondo le esigenze del minore, secondo gli accordi che intercorreranno fra le parti, preceduti da congruo preavviso.
Qualora il minore, previo assenso dei genitori, manifesti nel futuro l'esigenza di frequentare i propri amici nonché di svolgere qualsivoglia attività extrascolastica e ciò comporti l'accompagnamento del medesimo al di fuori del comune di residenza, detto onere sarà
sopportato una volta per ciascuno da entrambi i ricorrenti.
Pag. 4 a 8 C) Festività e vacanze estive.
Per quanto concerne le festività natalizie il piccolo trascorrerà, come consuetudine, Per_1
la vigila del 24 dicembre, con il padre, e il 25 con la madre e ad anni alterni con ciascun genitore il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio. Gli orari verranno concordati di volta in volta dalle parti, i quali dovranno comunque sempre tener conto della volontà del bambino.
Relativamente alle vacanze pasquali, trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e Per_1
la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive, il Signor dal quinto anno di età del bambino, avrà la facoltà CP_1
di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Durante la stagione estiva, luglio - agosto 2025, il piccolo trascorrerà con il padre, quattro giorni consecutivi comprensivi del fine settimana Per_1
in cui il padre dovrà stare con il figlio, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre.
Le parti precisano che il periodo di permanenza col padre per quattro giorni consecutivi è da intendersi unico e non reiterabile nello stesso periodo estivo.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Qualora la RA decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne Pt_1
notizia al Signor con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le CP_1
date di partenza e ritorno. Allo stesso modo dovrà fare il sig. CP_1
D) Mantenimento.
Pag. 5 a 8
Considerato che
dal gennaio 2023, la madre ha provveduto in modo pressoché esclusivo al mantenimento del bambino, il Sig. si impegna a corrispondere la somma di € 1.000,00 a CP_1
titolo di arretrati, secondo le seguenti modalità: € 50,00 al mese, sino all'estinzione del debito.
Il Signor si impegna a corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1
di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma omnicomprensiva di €
150,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla RA , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Pt_1
Inoltre, i ricorrenti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio, individuate secondo il seguente schema:
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, tasse ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.
Di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua e attività artistiche (musica, disegno,
pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto).
: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo CP_2
svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Pag. 6 a 8 Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Spese straordinarie obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
La rifusione del 50% degli importi corrisposti a titolo di spese straordinarie (sia quelle per le quali è prevista la previa concertazione, sia quelle per le quali tale concertazione non è
prevista) è subordinata, per entrambi i genitori, all'esibizione della relativa documentazione fiscale attestante l'importo pagato.
Il Signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse del CP_1
figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
****
Allo stato non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 13, comma 4, le parti dichiarano che non sussiste alcun provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria o altra autorità pubblica.
Le parti dichiarano:
- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stati resi edotti della possibilità di procedere all'alternativa possibilità della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
Pag. 7 a 8 - di confermare le condizioni di cui al presente ricorso congiunto che accettano e sottoscrivono in calce;
- che, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, comma 3, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano di non volersi riconciliare”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e
[...] Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 Controparte_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 28.10.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 8 a 8