TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 157
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione al giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non si è costituita e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. È inoltre scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato

    Il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un suo delegato, che provvederà agli adempimenti necessari in caso di mancata esecuzione da parte del Ministero entro i termini stabiliti.

  • Accolto
    Condanna al pagamento di una somma di denaro per inosservanza del giudicato

    Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza all'Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione tramite commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 157
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 157
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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