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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
nato a [...]-Houthem il 16.08.1970, C.F. Parte 1
residente in [...](Olanda) Rozenstraat 24, elett.te domiciliato nella C.F. 1 و
via Deledda n.39 in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefania Flore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
nata a [...] il [...], c.f. [...] Controparte_1
C.F. 2 , residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via della Pineta n. 91, presso lo Studio dell'Avv. Marco Filippo Liscia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale
1. La revoca, con decorrenza dal 15/11/2022, dell'assegno relativo al figlio maggiorenne [...]
Per 1 , data in cui la legittimazione attiva della madre è cessata per trasferimento del figlio maggiorenne;
2. La revoca, per carenza dei presupposti, dell'assegno divorzile per la CP_1 con
Per decorrenza dal 19/11/21; 3. Nulla su visite e affidamento per ormai 18 enne. Confermare le و
condizioni di affidamento e visite di Per_3 -12 anni- già vigenti. (provv. provvisori 22/1/21) 4.
Relativamente mantenimento dei figli, egli chiede che l'assegno venga determinato in massimo
400,00€ per figlio + 80% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
5. Spese vinte o in subordine compensate." 66Nell'interesse di parte resistente: " Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore, il quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
b)
disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale,
adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
c) stabilire che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità
separatamente; e che, relativamente alle attività scolastiche, il ricorrente autorizzerà la CP_1 a procedere al rilascio delle autorizzazioni autonomamente, salva acquisizione del consenso del coniuge per le vie brevi, dandone atto nel documento autorizzativo;
d) disporre che il padre possa sentire telefonicamente, anche quotidianamente, il figlio in un orario compreso fra le ore 18 e le ore
19, procedendo ad effettuare la chiamata alla quale la CP 1 dovrà rispondere e che la madre possa fare altrettanto nei periodi in cui i figli minori siano presso il padre;
e) assegnare la casa familiare alla CP 1 che vi vivrà con i tre figli;
f) stabilire che, salvo diversi accordi, Per 3 veda il padre:
1. nei periodi in cui questo si troverà in Sardegna, con un congruo preavviso da dare alla CP 1 tutti i pomeriggi dalle ore 16 fino alle ore 19,30; 2. per 4 settimane nel periodo di vacanza estivo (luglio agosto settembre): due settimane consecutive, e dopo due settimane nelle quali i figli staranno con la madre, altre due settimane consecutive (preavviso alla CP 1 di almeno 1
mese);
3. compatibilmente con quanto sopra, e salvo diverso accordo, Per_3 dovrà trascorrere le festività alternativamente con entrambi i genitori;
g) ai fini delle registrazioni anagrafiche indicare quale luogo di residenza del minore quello della madre;
h) considerate le attuali condizioni economiche delle parti, determinare in € 2.100,00 mensili la somma che il sig. Pt 1 dovrà
versare alla sig.ra CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (euro 700,00
quale mantenimento per ciascun figlio) somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici
Istat, come per legge, oltre al 80% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN,
scolastiche e ricreative) da sostenere per i figli;
i) determinare in € 700,00 la somma che il sig.
Pt 1 dovrà corrispondere alla sig.ra CP 1 entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, come per legge. In via subordinata determinare il contributo per il mantenimento dei figli a carico del sig. Pt 1 così
come l'ammontare dell'assegno divorzile, nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario."
**** Con ricorso depositato in data 10.02.2020, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale
chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori,
con regolamentazione del diritto di visita (incontrare il padre secondo accordi assunti tra i due confermando le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale di separazione del 6.2.2019); la determinazione di un contributo per il loro mantenimento nella misura di euro 450,00, oltre il 50%
delle spese straordinarie;
in via subordinata nella misura ritenuta di giustizia.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Valkenburg Aan De Geul (Paesi Bassi) il giorno 12.06.2009; che dalla coppia sono
Per nati tre figli, Persona 1 prossimo al compimento dei 18 anni anni, di anni 13 e Per_3 di " و
anni 7; che con sentenza non definitiva n. 1811/2019 del 30.5.2019 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, passata in giudicato il 7.01.2020; che il procedimento di separazione è
ancora in corso e sono stati adottati i provvedimenti provvisori.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di essere comandante di nave, impiegato presso la società mercantile Holwerda e di trascorrere 6 mesi in mare (durante i quali può svolgere gli straordinari) e 6 mesi fermo (con guadagni inferiori); di aver percepito per le annualità 2016 e 2017 un netto mensile di euro 2.500 mensili, mentre, nel 2018
circa euro 3000 mensili;
di essere, inoltre, gravato da numerosi debiti relativi ad una cartella di pagamento trasmessa dall'Agenzia delle Entrate olandese relativa ad arretrati sulle imposte sul reddito (2015- 3) per un debito totale di circa euro 30.000,00 e dal pagamento del mutuo ventennale
(2016-2036), contratto per l'acquisto della casa familiare (Banca Intesa San Paolo) con un esborso mensile di euro 730,00; e dal pagamento delle rate di euro 607,86 contratte per l'acquisto di un'autovettura; di dover, inoltre, far fronte alle spese per recarsi in Sardegna dai figli e al pagamento di un debito contratto con il padre di euro 15.000.
Per quanto concerne la condizione reddituale della resistente, il ricorrente ha dedotto che la stessa è
priva di occupazione;
che ella ha comunque precedenti esperienze lavorative che potrebbe spendere nel mercato del lavoro;
inoltre percepisce gli assegni familiari erogati dal governo olandese di importo pari ad euro 753,00 per trimestre.
*****
Controparte_1 si èCon memoria di costituzione depositata in data 25.06.2020,
costituita non opponendosi alla pronuncia del divorzio e all'affidamento condiviso dei minori, ma domandando l'assegnazione a sè della casa familiare con l'obbligo per il ricorrente di versare l'importo di euro 2.100,00 mensili per il mantenimento dei figli (euro 700,00 per ciascun figlio),
oltre all' 80% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative) ed euro 700,00 a suo favore a titolo di assegno divorzile;
in subordine la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
La resistente ha rappresentato di essersi sempre occupata dell'accudimento dei tre figli, anche in costanza di matrimonio;
che il ricorrente è comandante di navi mercantili e trascorre lunghissimi periodi dell'anno a bordo di navi cargo;
di aver quindi sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali (soprattutto negli ultimi 20 anni), consentendo al ricorrente di portare avanti la sua carriera e raggiungere il massimo grado a bordo della marina civile;
che tale scelta le ha precluso di poter sviluppare una specifica professionalità e di poter imparare un mestiere che le consenta di provvedere autonomamente ai bisogni propri e a quelli dei figli;
di non aver mai avuto, inoltre,
autonomo accesso ai risparmi della famiglia e di ritrovarsi priva di risorse, oltre che di un veicolo per gli spostamenti;
di non avere parenti vicini che la possano aiutare nel quotidiano con i figli;
di percepire ogni trimestre dal Sociale Verzekeringsbank (tradotto: “Banca di Previdenza Sociale") un
Per assegno sociale per i due figli minorenni, e Per 3 di importo pari ad euro 585,36, ovvero di euro 195,00 mensili;
che pertanto, l'intero nucleo familiare dispone di euro 895,00 mensili per vivere.
Sulle condizioni patrimoniali e reddituali del ricorrente, parte resistente ha dedotto che lo stesso è
dal 2001 "Comandante di navi mercantili”, con contratto di lavoro full time a 56 ore a tempo indeterminato, per conto della Società "Holwerda ShipCrew BV", con sede legale in Olanda;
lo stesso svolgerebbe, inoltre, prestazioni lavorative (sempre quale Comandante) anche per altre
Società la "Hapag Lloyd AG" ( con sede legale in Norvegia e la “Unifeeder A/S" con sede legale in Danimarca) da cui risulta aver percepito bonifici bancari;
che verosimilmente il ricorrente,
percepisce attualmente una retribuzione mensile di circa euro 5.700,00 e che il suo reddito nel sistema fiscale olandese è soggetto a una tassazione progressiva ( quindi, l'aliquota del 40,85% è
applicata esclusivamente alla parte eccedente la quota superiore ai 33.000,00 euro, mentre per la parte dei redditi inferiore a detta soglia, si applicano due aliquote ben più favorevoli:
rispettivamente del 8,9% e del 13,2%).
*****
All'udienza presidenziale del 14.12.2020, è comparsa la sola parte resistente, la quale sentita personalmente dal Presidente f.f., ha confermato il contenuto del ricorso e dichiarato: “Sono
casalinga e mamma, non ho alcun reddito. Vivo dall'assegno di mantenimento che mi passa mio marito. Abbiamo tre figli (18, 14, 8 anni) e vivono con me nella casa ex coniugale, che è di proprietà comune al 50%. Non ho debiti né spese a parte quelle correnti per le utenze. Non posso accettare la richiesta di riduzione proposta da mio marito, sta passando quando vuole lui e quello che vuole lui, e non riesco già così a vivere. Prima del matrimonio ho lavorato, vent'anni fa, nella ristorazione come cameriera per due anni. Dopo il matrimonio eravamo d'accordo che una volta arrivati i figli avrei smesso di lavorare per dedicarmi alla dura della famiglia e della casa. Mio
marito è capitano di navi da trasporto di merci, non so quanto guadagni. Viene in Italia due o tre volte, viene a vedere i figli. I figli però non hanno un buon rapporto con lui, non so dire come mai.
IO ho provato a insistere perché avessero dei contatti, ma soprattutto i due più grandi non vogliono avere un rapporto con lui.
A domanda del difensore ha affermato:" ho la patente ma non sono automunita. Vivo a Dolianova,
mio figlio più grande va a scuola a Selargius con il bus e le altre due vanno a Dolianova. Ho provato a trovare lavoro a Dolianova, ma non si trova nulla. Ho dovuto chiedere aiuto ai servizi sociali, nel tempo del CO ho ricevuto anche i pacchi per mangiare, ho chiesto il reddito di cittadinanza e prendo adesso 100 euro mensili."
Il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'impedimento a comparire del ricorrente ed ha rilevato un mutamento della sua situazione economica per essersi collocato da Novembre in aspettativa per motivi di salute senza stipendio.
Il Giudice, all'esito dell'udienza ha assegnato alle parti termine per note per deduzioni sulla situazione economica.
*****
Con ordinanza resa in data 14.12.2020, il Presidente f.f in via provvisoria e urgente ha assegnato la casa coniugale alla madre, ha disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, e con diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i figli (nei periodi in cui sarà in Italia dando un preavviso congruo alla CP 1 e previo accordo con i figli compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e sociali tutti i weekend,
dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché per tutti i pomeriggi della settimana;
per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio;
per le vacanze natalizie alternativamente in ragione di anno nella giornata del 24 e
25 dicembre, del 31 dicembre e 1 gennaio, del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in ogni caso il padre avrà diritto di sentire i figli telefonicamente per i periodi in cui sarà domiciliato fuori Italia,
anche quotidianamente in un orario compreso tra le 18 e le 19, procedendo ad effettuare la chiamata direttamente ai figli ovvero alla CP 1 che dovrà rispondere e consentire l'interlocuzione); ha determinato, in euro 1.200,00 (mille/00) mensili, la somma a carico del ricorrente per il mantenimento di coniuge e figli, oltre al 50% delle spese straordinarie per figlio, debitamente concordate e documentate, salva urgenza. *****
Con decreto del 26.01.2023, su reclamo principale della resistente e incidentale del Parte 1
[...], la Corte d'Appello, ha parzialmente accolto il reclamo proposto dalla CP 1 determinando nella somma di euro 1.500,00 mensili (di cui euro 800,00 per il coniuge), l'assegno periodico di mantenimento della moglie e dei figli a carico del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha domandato che il contributo per i figli da porre a suo carico venga determinato nella misura ritenuta di giustizia con eventuale ricostruzione dei redditi (anche mediante CTU); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie e che nessun assegno divorzile a favore della sig.ra CP 1 ha domandato, inoltre, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, in particolare per curare la ripresa dei rapporti padre-figli, eventualmente anche in collaborazione coi servizi sociali olandesi. La resistente ha, invece, insistito nelle domande formulate.
Alla successiva udienza del 15.04.2021, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla questione relativa allo status. Con sentenza non definitiva n. 1919/2021 del 10.06.2021, il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ritenendo dimostrata la legale separazione dei coniugi, la mancata ripresa della convivenza e il decorso dei termini di legge.
Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I designato per ilproseguo dell'istruttoria concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c
Con ordinanza del 21.07.2021, il Giudice ha disposto procedersi a CTU al fine di ricostruire l'esatta consistenza reddituale del ricorrente degli ultimi tre anni, nominando il dott. Persona 4
**** All'udienza dell' 11.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
****
Richiamata la sentenza n. 1919 del 10.06.2021 con la quale è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio i figli Persona 1 e
CP_2 sono divenuti maggiorenni e pertanto nulla deve essere disposto per quanto riguarda il regime di affidamento e di incontri con il padre, genitore non collocatario.
Riguardo al figlio Per 3 ritiene il Collegio di confermare non sussistendo condizioni ostative-
l'affidamento condiviso del minore come concordemente richiesto da entrambi i genitori già
disposto in sede di separazione e nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Il minore predetto dovrà essere domiciliato presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente, nonché la residenza anagrafica. In riferimento, quindi a modalità e tempi di permanenza del minore presso il padre, deve confermarsi quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del ormai collaudate e pertanto, salvo diverso accordo, il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio minore - nei periodi in cui sarà in Italia dando un preavviso congruo alla e previo accordo con i figli compatibilmente con le proprie esigenze CP 1
scolastiche e sociali tutti i weekend, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica,
-
nonché per tutti i pomeriggi della settimana;
per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà
vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio;
per le vacanze natalizie alternativamente in ragione di anno nella giornata del 24 e 25 dicembre, del 31 dicembre e 1 gennaio, del giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in ogni caso il padre avrà diritto di sentire i figli telefonicamente per i periodi in cui sarà domiciliato fuori Italia, anche quotidianamente in un orario compreso tra le 18 e le 19, procedendo ad effettuare la chiamata direttamente ai figli ovvero alla CP 1 che dovrà
rispondere e consentire l'interlocuzione.
****
La casa coniugale deve essere assegnata alla CP_1 in quanto genitore convivente con la prole.
Venendo ora alla regolamentazione dei rapporti economici e in particolare al contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario deve rilevarsi che risulta pacifico (in quanto allegato dalle parti all'udienza del 11.10.2024) che il figlio Per 3 ha raggiunto l'autosufficienza economica e non dimora presso il domicilio materno. Deve essere quindi revocato l'assegno di mantenimento stabilito a suo favore.
Per quanto riguarda CP_2 la stessa è appena maggiorenne e pertanto, in assenza di prova in senso contrario, deve presumersi che la stessa non abbia ancora completato il percorso di studi e non abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Deve rilevarsi che il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione,
dagli artt. 147 e ss. c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis, comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Come è noto con riguardo ai figli maggiorenni, la Suprema Corte ha chiarito che: "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2018, n.5088). Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti deve rilevarsi che non è emersa alcuna fonte di reddito in capo alla CP_1 i redditi dichiarati al fisco negli ultimi anni sono esclusivamente costituiti dagli importi ricevuti a titolo di assegno familiare dal governo olandese per i figli (euro 5.209,41) e sussidi per i figli..
Per quanto riguarda il ricorrente, è emerso che lo stesso è “Comandante di navi mercantili" - con contratto di lavoro full time a 56 ore a tempo indeterminato - per conto della Società "Holwerda
ShipCrew BV", con sede legale in Olanda, inoltre, lavorerebbe, sempre in qualità di Comandante,
anche per altre Società, come la “Hapag Lloyd AG” nel corso del 2017, con sede legale in Norvegia
e la “Unifeeder A/S” con sede legale in Danimarca. È provato dunque che il rapporto di lavoro dipendente del sig. Pt 1 con la Holwerda ShipCrew BV non ha impedito e non impedisce lo svolgimento di ulteriore attività.
L'elaborato peritale ha ricostruito in via presuntiva il reddito complessivo netto del ricorrente per l'anno 2019 per un importo di euro a € 62. 908,80 (45694,00 + € 16944,80) e netto mensile €
5242,40 (importo annuo diviso dodici mesi); per l'anno 2020 un reddito netto complessivo annuo sarà pari a euro 59332,80 (€ 42388,00 + € 16944,80) e netto mensile € 4944,40 (importo annuo diviso dodici mesi). Per l'anno 2021 pari a € 47350,80 (€ 30406,00 + € 16944,80) e netto mensile €
3945,90 (importo annuo diviso dodici mesi).
Inoltre, sono state versate in atti le dichiarazioni reddituali tradotte del 2023 in cui risulta un reddito complessivo di euro 99952,00 ( con imposte sul salario pari ad euro 39.818,00) e per l'anno 2024
un reddito complessivo di euro 81.655,00 (con imposta sul reddito di euro 29.268).
Parte ricorrente ha allegato di essere gravato dalla rata del mutuo di importo pari ad euro 739.00,
inoltre ha depositato contratto di locazione da cui risulta che la stesso è onerato dal pagamneto del canone di euro 576,56. Il ricorrente ha, altresì, allegato di essersi messo in aspettativa non retribuita nel 2021 per ragioni di salute, ma non sono state certificate inabilità lavorative. Nel 2021 risulta aver percepito un reddito medio mensile di euro 4.000,00 netti.
Sulla scorta di quanto emerso con la Ctu, ritiene dunque il Collegio che debba essere considerato provato il ricorrente abbia percepito redditi ulteriori e svolto attività lavorativa anche per altre compagnie.
Del resto, è noto come, nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio,
le dichiarazioni dei redditi - siccome assolvono a una funzione tipicamente fiscale
- in una controversia relativa rapporti estranei al sistema tributario, non rivestano valore vincolante;
permane, quindi, in capo al giudice la facoltà di disattenderle nella sua valutazione discrezionale,
fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie: convincimento che non presuppone di necessità, ma che semmai implica, anche rilievo dell'addebitabile occultamento dell'effettiva consistenza della situazione economica oggetto della verifica (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5379/06).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto, da un lato, della disparità economica tra le parti, dall'altro lato, dei tempi di permanenza dei figli pressoché totali presso la madre, dei conseguenti maggiori oneri di spesa e di cura, si stima equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annua maturata e maturanda secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Quanto alla domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile sia fondata e debba essere accolta, nei limiti di seguito indicati.
Ai fini della valutazione della sussistenza del diritto della moglie all'erogazione di un assegno divorzile, bisogna prendere le mosse dalla più recente giurisprudenza in materia, ossia dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 18287/2018, sentenza che ha fornito una rilettura e reinterpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente svantaggiato, innovativa rispetto agli orientamenti precedenti.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, secondo la sentenza richiamata, il
Tribunale deve accertare, innanzitutto, l'esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-
reddituale delle parti e in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale) come in caso di sperequazione nella condizione economico-
patrimoniale delle parti (criterio comparativo). “Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Pertanto, "l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-
compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico (..) del principio di pari dignità (...), dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è
frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio" (così S.U.
18287/2018).
Nell'applicazione di un criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-
compensativo). Il giudice deve valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. “Il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Fatta questa necessaria premessa sul nuovo orientamento della Cassazione, al quale questo
Tribunale aderisce, passando al caso concreto, si rileva nella specie una evidente, una netta disparità reddituale tra le parti. La CP 1 di anni 50 è priva di redditi da lavoro. I redditi dichiarati al fisco negli ultimi anni sono esclusivamente costituiti dagli importi ricevuti a titolo di assegno familiare dal governo olandese per i figli (euro 5.209,41).
Il ricorrente svolge dal 2001 attività lavorativa in qualità di "Comandante di navi mercantili” e la condizione reddituale è quella sopradescritta.
La disparità reddituale tra le parti persiste, anche depurando il reddito netto del ricorrente dai costi fissi a suo carico ( mutuo e canone di locazione). CP 1 di anni 51 versa in condizioniCiò posto, auto riguardo al mero profilo assistenziale, la economicamente svantaggiate e sussiste una disparità evidente tra i redditi delle parti e tra le condizioni economiche complessivamente intese.
Sotto il profilo composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), deve ritenersi pacifico che le attuali condizioni reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza dei ruoli endo-
familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal ricorrente o comunque accettati e della stessa vicenda matrimoniale. La CP 1 ha
infatti smesso di lavorare dopo il matrimonio e si è occupata della numerosa prole in via esclusiva favorendo il marito nella sua carriera di comandante di navi mercantili che lo teneva impegnato per lunghi periodi fuori casa .
E' evidente che il costituito nuovo nucleo familiare contava di vivere grazie al decoroso reddito del marito.
Non avendo lavorato nel corso della convivenza coniugale, la convenuta finisce oggi per trovarsi in una posizione economica svantaggiata, non percependo redditi da lavoro di importo significativo
(al di là dei lavori occasionali svolti) o comunque tali da renderla autonoma e non potendo aspirare ad una posizione pensionistica in futuro.
Premesso il divario tra le posizioni reddituali delle parti, questo Tribunale deve chiedersi se la
CP 1 è oggi o era al momento della separazione - in grado di colmare il predetto divario,
reimmettendosi nel mondo del lavoro.
In tema di capacità lavorativa, non sono emerse patologie invalidanti che abbiano determinato una qualche inabilità al lavoro.
A prescindere da tale aspetto, ritiene comunque questo Collegio che, in considerazione dell'età
(quasi 51 anni) e della mancanza di esperienze lavorative specifiche e di risorse economiche che le consentano di investire anche per l'acquisto di un'autovettura, la convenuta difficilmente sia in grado oggi di reperire un'occupazione che le garantisca un reddito stabile ed adeguato, tenuto anche conto del contesto sociale ed economico attuale.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto un assegno divorzile alla
CP_1
Nella determinazione del quantum, questo Collegio deve tenere conto innanzitutto dell'importo riconosciuto alla in sede di separazione (posto che anche all'epoca era priva di redditi da lavoro,
della durata del matrimonio (9 anni dalla, le condizioni attuali delle parti, della la disparità
reddituale, ma anche 1 gli oneri di spesa che gravano sul marito. Alla luce di questi elementi, considerato che la convenuta ha ammesso di svolgere qualche attività
lavorativa pur precaria e occasionale, considerato che il reddito netto del ricorrente e i costi da cui risulta gravato, appare equo quantificare l'assegno divorzile in favore della CP 1 in euro 800,00
mensili.
Tale somma dovrà essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1919/2021 del
10-06.2021 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi,
definitivamente pronunciando così provvede:
con collocazione Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_5
anche ai fini anagrafici presso il padre;
il genitore non collocatario, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nei periodi in cui sarà in Italia dando un preavviso congruo alla CP 1 e
previo accordo con i figli compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e sociali tutti i weekend, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché per tutti i pomeriggi della settimana;
per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio;
per le vacanze natalizie alternativamente in ragione di anno nella giornata del 24 e 25 dicembre, del 31 dicembre e 1
gennaio, del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in ogni caso il padre avrà diritto di sentire i figli telefonicamente per i periodi in cui sarà domiciliato fuori Italia, anche quotidianamente in un orario compreso tra le 18 e le 19, procedendo ad effettuare la chiamata direttamente ai figli ovvero alla CP 1 che dovrà rispondere e consentire l'interlocuzione;
assegna la casa coniugale alla sig.ra CP_1 per ivi convivere con i figli;
Determina in euro 500,00 mensili l'importo dovuto dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per_3 e della figlia CP_2, maggiorenne non economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'importo predetto da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Determina in euro 800,00 l'assegno divorzile che dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP 1 somma da rivalutare annualmente in misura agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio Per_3 a far data dal il padre dice dal 15.11.2022
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 5460,00 oltre accessori di legge e delle spese di CTU per la parte anticipata dallo Stato ponendo le rimanenti a suo carico.
Così deciso in Cagliari in data 16.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Giudice Dott. Francesca Lucchesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
nato a [...]-Houthem il 16.08.1970, C.F. Parte 1
residente in [...](Olanda) Rozenstraat 24, elett.te domiciliato nella C.F. 1 و
via Deledda n.39 in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefania Flore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
nata a [...] il [...], c.f. [...] Controparte_1
C.F. 2 , residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via della Pineta n. 91, presso lo Studio dell'Avv. Marco Filippo Liscia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale
1. La revoca, con decorrenza dal 15/11/2022, dell'assegno relativo al figlio maggiorenne [...]
Per 1 , data in cui la legittimazione attiva della madre è cessata per trasferimento del figlio maggiorenne;
2. La revoca, per carenza dei presupposti, dell'assegno divorzile per la CP_1 con
Per decorrenza dal 19/11/21; 3. Nulla su visite e affidamento per ormai 18 enne. Confermare le و
condizioni di affidamento e visite di Per_3 -12 anni- già vigenti. (provv. provvisori 22/1/21) 4.
Relativamente mantenimento dei figli, egli chiede che l'assegno venga determinato in massimo
400,00€ per figlio + 80% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
5. Spese vinte o in subordine compensate." 66Nell'interesse di parte resistente: " Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore, il quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
b)
disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale,
adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
c) stabilire che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità
separatamente; e che, relativamente alle attività scolastiche, il ricorrente autorizzerà la CP_1 a procedere al rilascio delle autorizzazioni autonomamente, salva acquisizione del consenso del coniuge per le vie brevi, dandone atto nel documento autorizzativo;
d) disporre che il padre possa sentire telefonicamente, anche quotidianamente, il figlio in un orario compreso fra le ore 18 e le ore
19, procedendo ad effettuare la chiamata alla quale la CP 1 dovrà rispondere e che la madre possa fare altrettanto nei periodi in cui i figli minori siano presso il padre;
e) assegnare la casa familiare alla CP 1 che vi vivrà con i tre figli;
f) stabilire che, salvo diversi accordi, Per 3 veda il padre:
1. nei periodi in cui questo si troverà in Sardegna, con un congruo preavviso da dare alla CP 1 tutti i pomeriggi dalle ore 16 fino alle ore 19,30; 2. per 4 settimane nel periodo di vacanza estivo (luglio agosto settembre): due settimane consecutive, e dopo due settimane nelle quali i figli staranno con la madre, altre due settimane consecutive (preavviso alla CP 1 di almeno 1
mese);
3. compatibilmente con quanto sopra, e salvo diverso accordo, Per_3 dovrà trascorrere le festività alternativamente con entrambi i genitori;
g) ai fini delle registrazioni anagrafiche indicare quale luogo di residenza del minore quello della madre;
h) considerate le attuali condizioni economiche delle parti, determinare in € 2.100,00 mensili la somma che il sig. Pt 1 dovrà
versare alla sig.ra CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (euro 700,00
quale mantenimento per ciascun figlio) somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici
Istat, come per legge, oltre al 80% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN,
scolastiche e ricreative) da sostenere per i figli;
i) determinare in € 700,00 la somma che il sig.
Pt 1 dovrà corrispondere alla sig.ra CP 1 entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, come per legge. In via subordinata determinare il contributo per il mantenimento dei figli a carico del sig. Pt 1 così
come l'ammontare dell'assegno divorzile, nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario."
**** Con ricorso depositato in data 10.02.2020, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale
chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori,
con regolamentazione del diritto di visita (incontrare il padre secondo accordi assunti tra i due confermando le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale di separazione del 6.2.2019); la determinazione di un contributo per il loro mantenimento nella misura di euro 450,00, oltre il 50%
delle spese straordinarie;
in via subordinata nella misura ritenuta di giustizia.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Valkenburg Aan De Geul (Paesi Bassi) il giorno 12.06.2009; che dalla coppia sono
Per nati tre figli, Persona 1 prossimo al compimento dei 18 anni anni, di anni 13 e Per_3 di " و
anni 7; che con sentenza non definitiva n. 1811/2019 del 30.5.2019 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, passata in giudicato il 7.01.2020; che il procedimento di separazione è
ancora in corso e sono stati adottati i provvedimenti provvisori.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di essere comandante di nave, impiegato presso la società mercantile Holwerda e di trascorrere 6 mesi in mare (durante i quali può svolgere gli straordinari) e 6 mesi fermo (con guadagni inferiori); di aver percepito per le annualità 2016 e 2017 un netto mensile di euro 2.500 mensili, mentre, nel 2018
circa euro 3000 mensili;
di essere, inoltre, gravato da numerosi debiti relativi ad una cartella di pagamento trasmessa dall'Agenzia delle Entrate olandese relativa ad arretrati sulle imposte sul reddito (2015- 3) per un debito totale di circa euro 30.000,00 e dal pagamento del mutuo ventennale
(2016-2036), contratto per l'acquisto della casa familiare (Banca Intesa San Paolo) con un esborso mensile di euro 730,00; e dal pagamento delle rate di euro 607,86 contratte per l'acquisto di un'autovettura; di dover, inoltre, far fronte alle spese per recarsi in Sardegna dai figli e al pagamento di un debito contratto con il padre di euro 15.000.
Per quanto concerne la condizione reddituale della resistente, il ricorrente ha dedotto che la stessa è
priva di occupazione;
che ella ha comunque precedenti esperienze lavorative che potrebbe spendere nel mercato del lavoro;
inoltre percepisce gli assegni familiari erogati dal governo olandese di importo pari ad euro 753,00 per trimestre.
*****
Controparte_1 si èCon memoria di costituzione depositata in data 25.06.2020,
costituita non opponendosi alla pronuncia del divorzio e all'affidamento condiviso dei minori, ma domandando l'assegnazione a sè della casa familiare con l'obbligo per il ricorrente di versare l'importo di euro 2.100,00 mensili per il mantenimento dei figli (euro 700,00 per ciascun figlio),
oltre all' 80% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative) ed euro 700,00 a suo favore a titolo di assegno divorzile;
in subordine la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
La resistente ha rappresentato di essersi sempre occupata dell'accudimento dei tre figli, anche in costanza di matrimonio;
che il ricorrente è comandante di navi mercantili e trascorre lunghissimi periodi dell'anno a bordo di navi cargo;
di aver quindi sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali (soprattutto negli ultimi 20 anni), consentendo al ricorrente di portare avanti la sua carriera e raggiungere il massimo grado a bordo della marina civile;
che tale scelta le ha precluso di poter sviluppare una specifica professionalità e di poter imparare un mestiere che le consenta di provvedere autonomamente ai bisogni propri e a quelli dei figli;
di non aver mai avuto, inoltre,
autonomo accesso ai risparmi della famiglia e di ritrovarsi priva di risorse, oltre che di un veicolo per gli spostamenti;
di non avere parenti vicini che la possano aiutare nel quotidiano con i figli;
di percepire ogni trimestre dal Sociale Verzekeringsbank (tradotto: “Banca di Previdenza Sociale") un
Per assegno sociale per i due figli minorenni, e Per 3 di importo pari ad euro 585,36, ovvero di euro 195,00 mensili;
che pertanto, l'intero nucleo familiare dispone di euro 895,00 mensili per vivere.
Sulle condizioni patrimoniali e reddituali del ricorrente, parte resistente ha dedotto che lo stesso è
dal 2001 "Comandante di navi mercantili”, con contratto di lavoro full time a 56 ore a tempo indeterminato, per conto della Società "Holwerda ShipCrew BV", con sede legale in Olanda;
lo stesso svolgerebbe, inoltre, prestazioni lavorative (sempre quale Comandante) anche per altre
Società la "Hapag Lloyd AG" ( con sede legale in Norvegia e la “Unifeeder A/S" con sede legale in Danimarca) da cui risulta aver percepito bonifici bancari;
che verosimilmente il ricorrente,
percepisce attualmente una retribuzione mensile di circa euro 5.700,00 e che il suo reddito nel sistema fiscale olandese è soggetto a una tassazione progressiva ( quindi, l'aliquota del 40,85% è
applicata esclusivamente alla parte eccedente la quota superiore ai 33.000,00 euro, mentre per la parte dei redditi inferiore a detta soglia, si applicano due aliquote ben più favorevoli:
rispettivamente del 8,9% e del 13,2%).
*****
All'udienza presidenziale del 14.12.2020, è comparsa la sola parte resistente, la quale sentita personalmente dal Presidente f.f., ha confermato il contenuto del ricorso e dichiarato: “Sono
casalinga e mamma, non ho alcun reddito. Vivo dall'assegno di mantenimento che mi passa mio marito. Abbiamo tre figli (18, 14, 8 anni) e vivono con me nella casa ex coniugale, che è di proprietà comune al 50%. Non ho debiti né spese a parte quelle correnti per le utenze. Non posso accettare la richiesta di riduzione proposta da mio marito, sta passando quando vuole lui e quello che vuole lui, e non riesco già così a vivere. Prima del matrimonio ho lavorato, vent'anni fa, nella ristorazione come cameriera per due anni. Dopo il matrimonio eravamo d'accordo che una volta arrivati i figli avrei smesso di lavorare per dedicarmi alla dura della famiglia e della casa. Mio
marito è capitano di navi da trasporto di merci, non so quanto guadagni. Viene in Italia due o tre volte, viene a vedere i figli. I figli però non hanno un buon rapporto con lui, non so dire come mai.
IO ho provato a insistere perché avessero dei contatti, ma soprattutto i due più grandi non vogliono avere un rapporto con lui.
A domanda del difensore ha affermato:" ho la patente ma non sono automunita. Vivo a Dolianova,
mio figlio più grande va a scuola a Selargius con il bus e le altre due vanno a Dolianova. Ho provato a trovare lavoro a Dolianova, ma non si trova nulla. Ho dovuto chiedere aiuto ai servizi sociali, nel tempo del CO ho ricevuto anche i pacchi per mangiare, ho chiesto il reddito di cittadinanza e prendo adesso 100 euro mensili."
Il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato l'impedimento a comparire del ricorrente ed ha rilevato un mutamento della sua situazione economica per essersi collocato da Novembre in aspettativa per motivi di salute senza stipendio.
Il Giudice, all'esito dell'udienza ha assegnato alle parti termine per note per deduzioni sulla situazione economica.
*****
Con ordinanza resa in data 14.12.2020, il Presidente f.f in via provvisoria e urgente ha assegnato la casa coniugale alla madre, ha disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, e con diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i figli (nei periodi in cui sarà in Italia dando un preavviso congruo alla CP 1 e previo accordo con i figli compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e sociali tutti i weekend,
dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché per tutti i pomeriggi della settimana;
per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio;
per le vacanze natalizie alternativamente in ragione di anno nella giornata del 24 e
25 dicembre, del 31 dicembre e 1 gennaio, del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in ogni caso il padre avrà diritto di sentire i figli telefonicamente per i periodi in cui sarà domiciliato fuori Italia,
anche quotidianamente in un orario compreso tra le 18 e le 19, procedendo ad effettuare la chiamata direttamente ai figli ovvero alla CP 1 che dovrà rispondere e consentire l'interlocuzione); ha determinato, in euro 1.200,00 (mille/00) mensili, la somma a carico del ricorrente per il mantenimento di coniuge e figli, oltre al 50% delle spese straordinarie per figlio, debitamente concordate e documentate, salva urgenza. *****
Con decreto del 26.01.2023, su reclamo principale della resistente e incidentale del Parte 1
[...], la Corte d'Appello, ha parzialmente accolto il reclamo proposto dalla CP 1 determinando nella somma di euro 1.500,00 mensili (di cui euro 800,00 per il coniuge), l'assegno periodico di mantenimento della moglie e dei figli a carico del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
*****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, il ricorrente ha domandato che il contributo per i figli da porre a suo carico venga determinato nella misura ritenuta di giustizia con eventuale ricostruzione dei redditi (anche mediante CTU); oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie e che nessun assegno divorzile a favore della sig.ra CP 1 ha domandato, inoltre, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, in particolare per curare la ripresa dei rapporti padre-figli, eventualmente anche in collaborazione coi servizi sociali olandesi. La resistente ha, invece, insistito nelle domande formulate.
Alla successiva udienza del 15.04.2021, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla questione relativa allo status. Con sentenza non definitiva n. 1919/2021 del 10.06.2021, il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ritenendo dimostrata la legale separazione dei coniugi, la mancata ripresa della convivenza e il decorso dei termini di legge.
Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I designato per ilproseguo dell'istruttoria concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c
Con ordinanza del 21.07.2021, il Giudice ha disposto procedersi a CTU al fine di ricostruire l'esatta consistenza reddituale del ricorrente degli ultimi tre anni, nominando il dott. Persona 4
**** All'udienza dell' 11.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
****
Richiamata la sentenza n. 1919 del 10.06.2021 con la quale è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio i figli Persona 1 e
CP_2 sono divenuti maggiorenni e pertanto nulla deve essere disposto per quanto riguarda il regime di affidamento e di incontri con il padre, genitore non collocatario.
Riguardo al figlio Per 3 ritiene il Collegio di confermare non sussistendo condizioni ostative-
l'affidamento condiviso del minore come concordemente richiesto da entrambi i genitori già
disposto in sede di separazione e nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Il minore predetto dovrà essere domiciliato presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente, nonché la residenza anagrafica. In riferimento, quindi a modalità e tempi di permanenza del minore presso il padre, deve confermarsi quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del ormai collaudate e pertanto, salvo diverso accordo, il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio minore - nei periodi in cui sarà in Italia dando un preavviso congruo alla e previo accordo con i figli compatibilmente con le proprie esigenze CP 1
scolastiche e sociali tutti i weekend, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica,
-
nonché per tutti i pomeriggi della settimana;
per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà
vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio;
per le vacanze natalizie alternativamente in ragione di anno nella giornata del 24 e 25 dicembre, del 31 dicembre e 1 gennaio, del giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in ogni caso il padre avrà diritto di sentire i figli telefonicamente per i periodi in cui sarà domiciliato fuori Italia, anche quotidianamente in un orario compreso tra le 18 e le 19, procedendo ad effettuare la chiamata direttamente ai figli ovvero alla CP 1 che dovrà
rispondere e consentire l'interlocuzione.
****
La casa coniugale deve essere assegnata alla CP_1 in quanto genitore convivente con la prole.
Venendo ora alla regolamentazione dei rapporti economici e in particolare al contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario deve rilevarsi che risulta pacifico (in quanto allegato dalle parti all'udienza del 11.10.2024) che il figlio Per 3 ha raggiunto l'autosufficienza economica e non dimora presso il domicilio materno. Deve essere quindi revocato l'assegno di mantenimento stabilito a suo favore.
Per quanto riguarda CP_2 la stessa è appena maggiorenne e pertanto, in assenza di prova in senso contrario, deve presumersi che la stessa non abbia ancora completato il percorso di studi e non abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
Deve rilevarsi che il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione,
dagli artt. 147 e ss. c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis, comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Come è noto con riguardo ai figli maggiorenni, la Suprema Corte ha chiarito che: "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2018, n.5088). Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti deve rilevarsi che non è emersa alcuna fonte di reddito in capo alla CP_1 i redditi dichiarati al fisco negli ultimi anni sono esclusivamente costituiti dagli importi ricevuti a titolo di assegno familiare dal governo olandese per i figli (euro 5.209,41) e sussidi per i figli..
Per quanto riguarda il ricorrente, è emerso che lo stesso è “Comandante di navi mercantili" - con contratto di lavoro full time a 56 ore a tempo indeterminato - per conto della Società "Holwerda
ShipCrew BV", con sede legale in Olanda, inoltre, lavorerebbe, sempre in qualità di Comandante,
anche per altre Società, come la “Hapag Lloyd AG” nel corso del 2017, con sede legale in Norvegia
e la “Unifeeder A/S” con sede legale in Danimarca. È provato dunque che il rapporto di lavoro dipendente del sig. Pt 1 con la Holwerda ShipCrew BV non ha impedito e non impedisce lo svolgimento di ulteriore attività.
L'elaborato peritale ha ricostruito in via presuntiva il reddito complessivo netto del ricorrente per l'anno 2019 per un importo di euro a € 62. 908,80 (45694,00 + € 16944,80) e netto mensile €
5242,40 (importo annuo diviso dodici mesi); per l'anno 2020 un reddito netto complessivo annuo sarà pari a euro 59332,80 (€ 42388,00 + € 16944,80) e netto mensile € 4944,40 (importo annuo diviso dodici mesi). Per l'anno 2021 pari a € 47350,80 (€ 30406,00 + € 16944,80) e netto mensile €
3945,90 (importo annuo diviso dodici mesi).
Inoltre, sono state versate in atti le dichiarazioni reddituali tradotte del 2023 in cui risulta un reddito complessivo di euro 99952,00 ( con imposte sul salario pari ad euro 39.818,00) e per l'anno 2024
un reddito complessivo di euro 81.655,00 (con imposta sul reddito di euro 29.268).
Parte ricorrente ha allegato di essere gravato dalla rata del mutuo di importo pari ad euro 739.00,
inoltre ha depositato contratto di locazione da cui risulta che la stesso è onerato dal pagamneto del canone di euro 576,56. Il ricorrente ha, altresì, allegato di essersi messo in aspettativa non retribuita nel 2021 per ragioni di salute, ma non sono state certificate inabilità lavorative. Nel 2021 risulta aver percepito un reddito medio mensile di euro 4.000,00 netti.
Sulla scorta di quanto emerso con la Ctu, ritiene dunque il Collegio che debba essere considerato provato il ricorrente abbia percepito redditi ulteriori e svolto attività lavorativa anche per altre compagnie.
Del resto, è noto come, nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio,
le dichiarazioni dei redditi - siccome assolvono a una funzione tipicamente fiscale
- in una controversia relativa rapporti estranei al sistema tributario, non rivestano valore vincolante;
permane, quindi, in capo al giudice la facoltà di disattenderle nella sua valutazione discrezionale,
fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie: convincimento che non presuppone di necessità, ma che semmai implica, anche rilievo dell'addebitabile occultamento dell'effettiva consistenza della situazione economica oggetto della verifica (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5379/06).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto, da un lato, della disparità economica tra le parti, dall'altro lato, dei tempi di permanenza dei figli pressoché totali presso la madre, dei conseguenti maggiori oneri di spesa e di cura, si stima equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annua maturata e maturanda secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Quanto alla domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile sia fondata e debba essere accolta, nei limiti di seguito indicati.
Ai fini della valutazione della sussistenza del diritto della moglie all'erogazione di un assegno divorzile, bisogna prendere le mosse dalla più recente giurisprudenza in materia, ossia dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 18287/2018, sentenza che ha fornito una rilettura e reinterpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno al coniuge economicamente svantaggiato, innovativa rispetto agli orientamenti precedenti.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, secondo la sentenza richiamata, il
Tribunale deve accertare, innanzitutto, l'esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-
reddituale delle parti e in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale) come in caso di sperequazione nella condizione economico-
patrimoniale delle parti (criterio comparativo). “Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza". Pertanto, "l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-
compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico (..) del principio di pari dignità (...), dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è
frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio" (così S.U.
18287/2018).
Nell'applicazione di un criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-
compensativo). Il giudice deve valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. “Il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Fatta questa necessaria premessa sul nuovo orientamento della Cassazione, al quale questo
Tribunale aderisce, passando al caso concreto, si rileva nella specie una evidente, una netta disparità reddituale tra le parti. La CP 1 di anni 50 è priva di redditi da lavoro. I redditi dichiarati al fisco negli ultimi anni sono esclusivamente costituiti dagli importi ricevuti a titolo di assegno familiare dal governo olandese per i figli (euro 5.209,41).
Il ricorrente svolge dal 2001 attività lavorativa in qualità di "Comandante di navi mercantili” e la condizione reddituale è quella sopradescritta.
La disparità reddituale tra le parti persiste, anche depurando il reddito netto del ricorrente dai costi fissi a suo carico ( mutuo e canone di locazione). CP 1 di anni 51 versa in condizioniCiò posto, auto riguardo al mero profilo assistenziale, la economicamente svantaggiate e sussiste una disparità evidente tra i redditi delle parti e tra le condizioni economiche complessivamente intese.
Sotto il profilo composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), deve ritenersi pacifico che le attuali condizioni reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza dei ruoli endo-
familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal ricorrente o comunque accettati e della stessa vicenda matrimoniale. La CP 1 ha
infatti smesso di lavorare dopo il matrimonio e si è occupata della numerosa prole in via esclusiva favorendo il marito nella sua carriera di comandante di navi mercantili che lo teneva impegnato per lunghi periodi fuori casa .
E' evidente che il costituito nuovo nucleo familiare contava di vivere grazie al decoroso reddito del marito.
Non avendo lavorato nel corso della convivenza coniugale, la convenuta finisce oggi per trovarsi in una posizione economica svantaggiata, non percependo redditi da lavoro di importo significativo
(al di là dei lavori occasionali svolti) o comunque tali da renderla autonoma e non potendo aspirare ad una posizione pensionistica in futuro.
Premesso il divario tra le posizioni reddituali delle parti, questo Tribunale deve chiedersi se la
CP 1 è oggi o era al momento della separazione - in grado di colmare il predetto divario,
reimmettendosi nel mondo del lavoro.
In tema di capacità lavorativa, non sono emerse patologie invalidanti che abbiano determinato una qualche inabilità al lavoro.
A prescindere da tale aspetto, ritiene comunque questo Collegio che, in considerazione dell'età
(quasi 51 anni) e della mancanza di esperienze lavorative specifiche e di risorse economiche che le consentano di investire anche per l'acquisto di un'autovettura, la convenuta difficilmente sia in grado oggi di reperire un'occupazione che le garantisca un reddito stabile ed adeguato, tenuto anche conto del contesto sociale ed economico attuale.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto un assegno divorzile alla
CP_1
Nella determinazione del quantum, questo Collegio deve tenere conto innanzitutto dell'importo riconosciuto alla in sede di separazione (posto che anche all'epoca era priva di redditi da lavoro,
della durata del matrimonio (9 anni dalla, le condizioni attuali delle parti, della la disparità
reddituale, ma anche 1 gli oneri di spesa che gravano sul marito. Alla luce di questi elementi, considerato che la convenuta ha ammesso di svolgere qualche attività
lavorativa pur precaria e occasionale, considerato che il reddito netto del ricorrente e i costi da cui risulta gravato, appare equo quantificare l'assegno divorzile in favore della CP 1 in euro 800,00
mensili.
Tale somma dovrà essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1919/2021 del
10-06.2021 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi,
definitivamente pronunciando così provvede:
con collocazione Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_5
anche ai fini anagrafici presso il padre;
il genitore non collocatario, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore nei periodi in cui sarà in Italia dando un preavviso congruo alla CP 1 e
previo accordo con i figli compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e sociali tutti i weekend, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché per tutti i pomeriggi della settimana;
per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di maggio;
per le vacanze natalizie alternativamente in ragione di anno nella giornata del 24 e 25 dicembre, del 31 dicembre e 1
gennaio, del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in ogni caso il padre avrà diritto di sentire i figli telefonicamente per i periodi in cui sarà domiciliato fuori Italia, anche quotidianamente in un orario compreso tra le 18 e le 19, procedendo ad effettuare la chiamata direttamente ai figli ovvero alla CP 1 che dovrà rispondere e consentire l'interlocuzione;
assegna la casa coniugale alla sig.ra CP_1 per ivi convivere con i figli;
Determina in euro 500,00 mensili l'importo dovuto dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per_3 e della figlia CP_2, maggiorenne non economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'importo predetto da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Determina in euro 800,00 l'assegno divorzile che dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP 1 somma da rivalutare annualmente in misura agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio Per_3 a far data dal il padre dice dal 15.11.2022
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 5460,00 oltre accessori di legge e delle spese di CTU per la parte anticipata dallo Stato ponendo le rimanenti a suo carico.
Così deciso in Cagliari in data 16.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti