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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2022
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1499/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Parte_2
RESISTENTE/I
Successivamente oggi, all'udienza del 18/01/2024, ore 12,20, sono presenti: per l'avv. DE FALCO PASCALE e la ricorrente personalmente Parte_1 per ontumace Parte_2
Viene introdotto il teste di parte ricorrente, che presta il giuramento di rito.
Interrogato sui capitoli del ricorso, dichiara: mi chiamo nata il [...] a [...], residente a [...], non parente Tes_1
indifferente.
1) Vero. Ho lavorato presso la convenuta dal 2017 al maggio 2020 con mansioni di cuoca. Ho conosciuto la ricorrente, lei lavorava fuori al bar, era responsabile del bar e delle portate che uscivano. Non c'erano altri addetti.
2) Lavoravamo in nero.
3) Il titolare ci pagava a settimana in ugual misura per euro 280,00 o 300,00.
4) Lavoravamo in nero anche se chiedevamo al titolare di regolarizzarci.
5) Lavoravo a turni dalle 7,00 alle 13,00 e quando lavoravo di pomeriggio iniziavo alle 13,00 alle
18,30-19,00. Capitava anche id lavorate sia alla mattina che al pomeriggio. La ricorrente di solito faceva gli stessi orari che facevo io, quando io me ne andavo, lei rimaneva sempre a lavorare altrimenti era scoperto.
6) Un giorno il titolare ci disse che non c'era più possibilità di continuare il rapporto di lavoro.
pagina 1 di 6 7) Nel mio caso non sono stati pagati gli emolumenti di fine rapporto, sono stati pagati dopo un anno e un po' alla volta. So che alla ricorrente non sono stati pagati detti emolumenti, in quanto siamo rimaste in rapporti essendo state colleghe di lavoro.
8) Non eravamo inquadrate quindi non potevamo percepire la CIG.
LCS
Terminata l'escussione il procuratore discute la causa, insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese con richiesta di distrazione.
Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il Giudice del lavoro
Dott. Maurizio Pascali
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 1499/2022 R.G., promossa da
(avv. DE FALCO PASCALE) Parte_1
ricorrente contro
(contumace) Controparte_1
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 2.5.2016 al 2.03.2020 in nero alle dipendenze del convenuto con sede in Vigonza (PD) , quale capo barista servizi banco bar sotto le direttive del titolare con orario di lavoro dal lunedi alla domenica dalle12 alle 21.00 oltre allo strordinario in base alle esigenze richieste. Con il ricorso in epigrafe ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre alla corresponsione delle retribuzioni pagina 3 di 6 spettantigli ed altre differenze retributive in base al livello quadro B 2 livello del CCNL di settore pubblici esercizi ristorazione collettiva commercio e turismo ,non essendo asseritamente stata pagata a norma di legge.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia .
la causa, all'odierna udienza è stata discussa.
Osserva il GL che le mansioni e gli orari di lavoro dedotti in ricorso dalla ricorrente sono non contestati attesa la contumacia del convenuto nonché le restanti circostanze,compreso il mancato corretto pagamento delle retribuzioni e dei compensi si assumono provate dall'esito dell'escussione del teste odierno( che ha confermato i capp.di prova attorei (v.verbale) Tes_1
indicanti modalità ed orario di lavoro di fatto della ricorrente . Puo' quindi affermarsi e dirsi provato che tra le parti è intercorso,per il periodo di causa ,un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro . Il credito lavorativo della ricorrente emerge dall'ascrivibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al quadro B livello 2° CCNL di settore e dal conteggio allegato in ricorso sempre sulla base del CCNL applicabile –CCNL di settore allegato in atti(all. da 2 a 10 - ric conteggi) .
In virtù del dettagliato conteggio allegato al ricorso secondo il CCNL applicabile al rapporto in questione , spettano pertanto alla ricorrente tutte le differenze retributive e contributive come meglio specificate in ricorso e tfr ferie permessi ROL indennità sostitutiva del preavviso per il periodo lavorato pari ad euro 92.692,92 già dedotto quanto percepito , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, contrariis reiectis, pagina 4 di 6 -accerta e dichiara che tra le parti in causa dal 2.5.16 al 2.3.20 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ascrivibile al quadro B livello 2° CCNL pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale e condanna il convenuto titolare dell'esercizio Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive per i titoli di cui Organizzazione_1
in premessa quantificate in euro 92692,92 come da allegato conteggio oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 8.000,00 di compensi , oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
Padova,18/01/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.Maurizio Pascali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
pagina 5 di 6 Condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
, di cui euro per esborsi e il resto per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Padova, 18/01/2024
il Giudice
Dott. Maurizio Pascali
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di PADOVA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1499/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Parte_2
RESISTENTE/I
Successivamente oggi, all'udienza del 18/01/2024, ore 12,20, sono presenti: per l'avv. DE FALCO PASCALE e la ricorrente personalmente Parte_1 per ontumace Parte_2
Viene introdotto il teste di parte ricorrente, che presta il giuramento di rito.
Interrogato sui capitoli del ricorso, dichiara: mi chiamo nata il [...] a [...], residente a [...], non parente Tes_1
indifferente.
1) Vero. Ho lavorato presso la convenuta dal 2017 al maggio 2020 con mansioni di cuoca. Ho conosciuto la ricorrente, lei lavorava fuori al bar, era responsabile del bar e delle portate che uscivano. Non c'erano altri addetti.
2) Lavoravamo in nero.
3) Il titolare ci pagava a settimana in ugual misura per euro 280,00 o 300,00.
4) Lavoravamo in nero anche se chiedevamo al titolare di regolarizzarci.
5) Lavoravo a turni dalle 7,00 alle 13,00 e quando lavoravo di pomeriggio iniziavo alle 13,00 alle
18,30-19,00. Capitava anche id lavorate sia alla mattina che al pomeriggio. La ricorrente di solito faceva gli stessi orari che facevo io, quando io me ne andavo, lei rimaneva sempre a lavorare altrimenti era scoperto.
6) Un giorno il titolare ci disse che non c'era più possibilità di continuare il rapporto di lavoro.
pagina 1 di 6 7) Nel mio caso non sono stati pagati gli emolumenti di fine rapporto, sono stati pagati dopo un anno e un po' alla volta. So che alla ricorrente non sono stati pagati detti emolumenti, in quanto siamo rimaste in rapporti essendo state colleghe di lavoro.
8) Non eravamo inquadrate quindi non potevamo percepire la CIG.
LCS
Terminata l'escussione il procuratore discute la causa, insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese con richiesta di distrazione.
Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale.
Il Giudice del lavoro
Dott. Maurizio Pascali
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente
SENTENZA A VERBALE
nella causa iscritta al ruolo al n. 1499/2022 R.G., promossa da
(avv. DE FALCO PASCALE) Parte_1
ricorrente contro
(contumace) Controparte_1
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 2.5.2016 al 2.03.2020 in nero alle dipendenze del convenuto con sede in Vigonza (PD) , quale capo barista servizi banco bar sotto le direttive del titolare con orario di lavoro dal lunedi alla domenica dalle12 alle 21.00 oltre allo strordinario in base alle esigenze richieste. Con il ricorso in epigrafe ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre alla corresponsione delle retribuzioni pagina 3 di 6 spettantigli ed altre differenze retributive in base al livello quadro B 2 livello del CCNL di settore pubblici esercizi ristorazione collettiva commercio e turismo ,non essendo asseritamente stata pagata a norma di legge.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia .
la causa, all'odierna udienza è stata discussa.
Osserva il GL che le mansioni e gli orari di lavoro dedotti in ricorso dalla ricorrente sono non contestati attesa la contumacia del convenuto nonché le restanti circostanze,compreso il mancato corretto pagamento delle retribuzioni e dei compensi si assumono provate dall'esito dell'escussione del teste odierno( che ha confermato i capp.di prova attorei (v.verbale) Tes_1
indicanti modalità ed orario di lavoro di fatto della ricorrente . Puo' quindi affermarsi e dirsi provato che tra le parti è intercorso,per il periodo di causa ,un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro . Il credito lavorativo della ricorrente emerge dall'ascrivibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al quadro B livello 2° CCNL di settore e dal conteggio allegato in ricorso sempre sulla base del CCNL applicabile –CCNL di settore allegato in atti(all. da 2 a 10 - ric conteggi) .
In virtù del dettagliato conteggio allegato al ricorso secondo il CCNL applicabile al rapporto in questione , spettano pertanto alla ricorrente tutte le differenze retributive e contributive come meglio specificate in ricorso e tfr ferie permessi ROL indennità sostitutiva del preavviso per il periodo lavorato pari ad euro 92.692,92 già dedotto quanto percepito , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, contrariis reiectis, pagina 4 di 6 -accerta e dichiara che tra le parti in causa dal 2.5.16 al 2.3.20 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ascrivibile al quadro B livello 2° CCNL pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale e condanna il convenuto titolare dell'esercizio Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive per i titoli di cui Organizzazione_1
in premessa quantificate in euro 92692,92 come da allegato conteggio oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 8.000,00 di compensi , oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
Padova,18/01/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.Maurizio Pascali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
pagina 5 di 6 Condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
, di cui euro per esborsi e il resto per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Padova, 18/01/2024
il Giudice
Dott. Maurizio Pascali
pagina 6 di 6