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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 216/2025 All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 11:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. D'ANTONIO MAURO PASQUALE
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
EV NC
Avv.
*** Nessuno compare per l'appellante alle ore 12:01, in seconda chiamata. La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc, trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 25.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 216 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
D'ANTONIO MAURO PASQUALE (c.f. ), che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E
EV NC (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10829/2024 resa in data 25/06/2024 dal Tribunale di Roma
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 7.01.2025 ha proposto appello Parte_1
2 contro la sentenza n.10829/2024 pubblicata in data 25/06/2024 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.69319/2019 vertente in materia di danni cagionati dalla circolazione di veicoli, promosso dall'odierna appellante nei confronti di TO
CA e Controparte_1
§ 2. - Alla prima udienza del 18.06.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 25.06.2025.
§ 3. - Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite, ossia alla sola Parte_1
§ 4. - All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente l'appello è stato posto in decisione ex art.281 sexies c.p.c. dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c..
Si versa infatti nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. - Nulla per le spese.
§ 6. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.10829/2024 pubblicata in data 25/06/2024 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Nulla per le spese.
3) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione.
Roma, 25.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
3
Sezione VI civile
R.G. 216/2025 All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 11:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. D'ANTONIO MAURO PASQUALE
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
EV NC
Avv.
*** Nessuno compare per l'appellante alle ore 12:01, in seconda chiamata. La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc, trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 25.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 216 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
D'ANTONIO MAURO PASQUALE (c.f. ), che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E
EV NC (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10829/2024 resa in data 25/06/2024 dal Tribunale di Roma
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 7.01.2025 ha proposto appello Parte_1
2 contro la sentenza n.10829/2024 pubblicata in data 25/06/2024 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.69319/2019 vertente in materia di danni cagionati dalla circolazione di veicoli, promosso dall'odierna appellante nei confronti di TO
CA e Controparte_1
§ 2. - Alla prima udienza del 18.06.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 25.06.2025.
§ 3. - Il rinvio è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite, ossia alla sola Parte_1
§ 4. - All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente l'appello è stato posto in decisione ex art.281 sexies c.p.c. dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c..
Si versa infatti nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. - Nulla per le spese.
§ 6. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.10829/2024 pubblicata in data 25/06/2024 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Nulla per le spese.
3) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione.
Roma, 25.06.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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