Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522 , recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 427 .