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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2507/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
29.11.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. TORRESE LUIGI, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Torre del Greco alla via Sedivola, 85
con tro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei
[...]
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_3
, , e , con
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
domicilio eletto in Via Forte Marghera 191 Venezia - Mestre
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
1 CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento del servizio espletato dalla ricorrente quale servizio civile attribuendole in graduatoria 3,57 punti o il punteggio che risulterà di ragione per tutti i suesposti motivi;
2) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento del servizio espletato dalla ricorrente presso la scuola paritaria Istituto Santa Croce di Gragnano
attribuendole in graduatoria 5,5 punti o il punteggio che risulterà di ragione per tutti i suesposti motivi;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere inserita nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dal capofila in Jesolo, Controparte_7
valida per il triennio 2024-2027, nel profilo di A.A., in quanto munita di validi titoli di servizio,
con il riconoscimento del punteggio di complessivi 22,02 punti (di cui 3,57 per il servizio civile,
5,5 per il servizio reso presso scuola paritaria da aggiungersi ai 12,95 già attribuiti in graduatoria)
o il punteggio che risulterà di ragione per tutti i suesposti motivi;
4) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a rettificare il punteggio in graduatoria della ricorrente nella III fascia ATA per il profilo A.A. e le risultanze di “istanze on line” attribuendole il corretto punteggio di 22,02 o quello che risulterà di
Giustizia;
5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% per spese generali oltre maggiorazione del 30% per aver utilizzato link navigabili per facilitare la lettura al G.d.L e alle parti, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per parte resistente:
Rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, per tutto quanto dedotto ed eccepito;
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. La ricorrente lamentava che, nell'ambito della graduatoria di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2024-2027 ai sensi del D.M. 89 del 21.5.2024 in relazione al profilo di Assistente Amministrativo – presentata presso la scuola capofila CP_7 [...]
” di Jesolo (VE) -, non le fosse stato assegnato l'intero punteggio richiesto, con CP_2
decurtazione di 22 punti, esponendo che il reclamo presentato in via amministrativa non aveva sortito alcun esito. Agiva in giudizio nei confronti degli enti convenuti sostenendo l'illegittimità del mancato computo a suo favore dei servizi in quesitone, concludendo affinché il punteggio in graduatoria fosse rettificato di conseguenza, come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio l'Amministrazione scolastica negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso per non essere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo richiesto.
3. Il ricorso come da istanza di parte ricorrente veniva altresì notificato nei confronti dei potenziali controinteressati, ovvero gli iscritti nella graduatoria cui si riferiva la pretesa della ricorrente, nessuno dei quali peraltro di costituiva in giudizio.
4. Ammessa in prima udienza la produzione documentale offerta da parte ricorrente, la causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna,
autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
5. La ricorrente lamenta con il ricorso la mancata attribuzione nella graduatoria di circolo e d'istituto per il triennio 2024/2027 di punteggi aggiuntivi riferiti: a) al sevizio civile asseritamente prestato dal 16.5.2015 al 23.3.2021 (per complessivi 2.139 giorni) presso l'Associazione Protezione Ambiente Natura Animali (APANA), per 3,57 punti e b) al servizio prestato quale Assistente Amministrativo presso l'Istituto Paritario Santa Croce
di Gragnano (NA) dal 14.9.2022 al 31.8.2023 e dall'1.9.2023 al 28.6.2024 (per 654
giorni), per 5,5 punti.
3 6. Quanto al servizio sub a): in ricorso si deduce che questo avrebbe dovuto essere valutato alla stregua di “sevizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti
Locali e patronati scolastici” ai sensi dell'all. A del DM 89/24, che vi parifica il “servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (cfr. doc. 13 ric., pag. 18).
A questo proposito peraltro la ricorrente ha documentato in sede amministrativa solo un
“attestato di servizio” (doc. 5 ric.) nel quale viene certificata la sua partecipazione ad attività della associazione, di cui è anche socia dal giugno 2015, di coordinamento tecnico-scientifico e di sensibilizzazione, animazione ed informazione. In sede giudiziale ha documentato l'iscrizione dell'ente in questione nel registro regionale del volontariato nonché nel registro nazionale del terzo settore. Ciò dimostra l'impegno della ricorrente nell'ambito di attività di volontariato, a favore di ente riconosciuto, ma non implica che la stessa abbia prestato attività di servizio civile, come disciplinata dapprima dalla L.
64/01 e D.Lgs. 77/02 e poi dalla L. 106/16 e dal D.Lgs. 40/17.
Il servizio civile nazionale come disciplinato dalla L. 64/01 ne prevedeva la possibilità di svolgimento, oltre che in alternativa al servizio di leva obbligatorio, per le cittadine di età
compresa tra i 18 ed i 26 anni di età (art. 5), laddove la ricorrente nel 2015 aveva 30 anni;
la L. 106/16, istituiva il servizio civile universale prevedendo la possibilità di parteciparvi ai giovani fino a 28 anni (art. 8); sono inoltre assenti gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina specifica. Ne consegue che l'attività di volontariato svolta dalla ricorrente, per quanto meritoria, non é tale da consentirle l'attribuzione del punteggio rivendicato.
7. In relazione al servizio sub b): l'Amministrazione scolastica non ha attribuito il punteggio rivendicato in giudizio poiché la ricorrente risulta aver svolto attività di assistente amministrativo presso l'istituto Paritario Santa Croce di Gragnano (BA) dal 14.9.2022 al
31.8.2023 e dall'1.9.2023 al 28.6.2024 (per 654 giorni) sulla base di due “incarichi di collaborazione” e non dunque sulla base di rapporto di lavoro subordinato. I rapporti lavorativi in questione - riferiti alle annualità scolastiche 2022/23 e 2023/24, per attività
di assistente amministrativo da prestarsi per 24/30 ore settimanali - è documentato dagli
4 incarichi conferiti, dalle buste paga e dall'estratto contributivo, dalle dichiarazioni unilav e dal certificato di servizio (docc. 6 e da 25 a 35 ric.). Si rileva che il CCNL prevede esplicitamente la possibilità di ricorrere a detta tipologia contrattuale anche per gli istituti paritari (doc. 36 ric.., pag. 22, punto 15.7.1), in deroga alle previsioni di cui all'art. 2
D.Lgs. 81/15 (in forza di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, lett. a).
Peraltro il DM 89/24, nel riconoscere il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo presso scuole non statali parificate non limita il riconoscimento del punteggio (comunque ridotto della metà rispetto a quello restato presso scuole statali) alla circostanza che il servizio sia prestato in forza di rapporto di lavoro subordinato, né
esplicitamente né implicitamente, posto che i richiami a contratti a tempo determinato ed indeterminato evidenziati dalla difesa dell'Amministrazione sono collocati in altri contesti del DM.
Si conviene dunque con i precedenti citati e dimessi da parte ricorrente nel senso che il punteggio in questione spetti anche a fronte di servizio prestato come assistente amministrativo presso istituti paritari sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sicché non vi era valida ragione per non computare a favore della ricorrente il relativo punteggio.
8. In conclusione, accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 5,5 punti, le amministrazioni resistenti vanno condannate a rettificare la graduatoria in cui è inserita la ricorrente riconoscendole il punteggio aggiuntivo di punti
5,5.
9. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà attesa la solo parziale fondatezza del ricorso, e per il residuo sono poste come da dispositivo in capo alle amministrazioni resistenti e con attribuzione al procuratore della ricorrente che si è
dichiarato antistatario.
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 5,5 punti, condanna le amministrazioni resistenti a rettificare la graduatoria in cui è inserita la ricorrente riconoscendole il punteggio aggiuntivo di punti 5,5.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna altresì gli enti resistenti a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le residue spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 259,00.
Venezia, 11/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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