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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5017/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5017/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANNINO Parte_1 C.F._1
CONCETTA del foro di Milano
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MOSSALI MARIO del foro di Bergamo
Resistente
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale all'udienza del
13.3.25.
Il resistente ha accettato tale rinuncia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve premettersi che è già intervenuta nel corso del presente giudizio la sentenza n. 173/2025 che ha dichiarato la separazione giudiziale tra le parti con tutte le domande accessorie di affido, mantenimento e visita per la figlia minore delle parti.
La causa era stata rimessa in istruttoria per la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale svolta dalla ricorrente in ricorso e ribadita in seno alla precisazione delle conclusioni.
All'udienza prefissata al 13.3.25 la ricorrente ha tuttavia rinunciato alla domanda stessa, con rinuncia accettata dalla controparte ed estinzione della stessa pronunciata dall'istruttore. La odierna decisione è dunque solo correlata alla richiesta condanna di spese che le parti svolgono reciprocamente tra loro. In base alla normativa processuale le spese sono riconosciute a capo della parte soccombente.
Le principali disposizioni che si occupano della condanna alle spese sono gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza. Prevede subito dopo l'eccezione al principio generale, per il caso in cui il giudice ha formulato in corso di causa una proposta conciliativa, e una parte l'ha rifiutata senza giustificato motivo. In questo caso il principio di soccombenza trova una deroga parziale, e le spese legali dell'attività successiva alla proposta conciliativa sono poste a carico della parte che l'ha rifiutata, anche se fosse la parte vittoriosa. L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo. I commi 2 e 3 dello stesso articolo, si occupa della compensazione delle spese, ovvero del caso in cui ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Il giudice può dunque decidere di compensare le spese tra le parti quando vi è soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure infine nel caso di conciliazione della causa. L'art. 96 c.p.c. si occupa dei casi di responsabilità aggravata, in cui oltre alla condanna alle spese il giudice può disporre a carico del soccombente anche il risarcimento del danno per aver agito o resistito in giudizio in mala fede o in caso di colpa grave.
Tutto ciò premesso si ha quanto segue.
Prima ancora di fissare la prima udienza di comparizione parti presidenziale la ricorrente ha svolto, in ricorso, istanza per l'ottenimento di un ordine di protezione. Ella l'ha ottenuto anticipatamente rispetto all'udienza fissata per il giudizio vero e proprio. Attraverso, tuttavia il contraddittorio instauratosi con la controparte tale ordine di protezione è stato revocato da parte del giudice stesso perché di fatto, nella difesa, si sono resi noti comportamenti altrettanto contestabili alla stessa ricorrente.
Relativamente alle domande svolte dalla ricorrente si ha : - la domanda di decadenza, mai realmente coltivata, è stata da ultimo rinunciata, anzi per essa la causa ha avuto un ulteriore seguito;
- la domanda di affido super-esclusivo non è stata accolta, così come la domanda di un assegno di € 500,00 mensile per la minore, la sua domanda di assegno per il mantenimento, poi rinunciata in corso di causa.
Relativamente alle domande svolte dal resistente: - non è stata accolta la domanda principale di affido esclusivo a suo favore e quella subordinata di affido condiviso ad entrambi i genitori;
non è stata accolta la domanda di svolgere in modo libero il proprio diritto di visita.
Di fatto le uniche domande accolte sono state il mantenimento della visita protetta e programmata
(domanda della resistente) e la misura dell'assegno di mantenimento quantificato dal resistente (€
300,00)
Da tutto quanto allora adesso ricordato le spese di lite non possono che essere compensate tra le parti alla luce delle rispettive soccombenze rispetto a tutto ciò che è stato richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la già intervenuta sentenza n. 173/25 , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 13.3.25
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5017/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANNINO Parte_1 C.F._1
CONCETTA del foro di Milano
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MOSSALI MARIO del foro di Bergamo
Resistente
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale all'udienza del
13.3.25.
Il resistente ha accettato tale rinuncia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve premettersi che è già intervenuta nel corso del presente giudizio la sentenza n. 173/2025 che ha dichiarato la separazione giudiziale tra le parti con tutte le domande accessorie di affido, mantenimento e visita per la figlia minore delle parti.
La causa era stata rimessa in istruttoria per la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale svolta dalla ricorrente in ricorso e ribadita in seno alla precisazione delle conclusioni.
All'udienza prefissata al 13.3.25 la ricorrente ha tuttavia rinunciato alla domanda stessa, con rinuncia accettata dalla controparte ed estinzione della stessa pronunciata dall'istruttore. La odierna decisione è dunque solo correlata alla richiesta condanna di spese che le parti svolgono reciprocamente tra loro. In base alla normativa processuale le spese sono riconosciute a capo della parte soccombente.
Le principali disposizioni che si occupano della condanna alle spese sono gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza. Prevede subito dopo l'eccezione al principio generale, per il caso in cui il giudice ha formulato in corso di causa una proposta conciliativa, e una parte l'ha rifiutata senza giustificato motivo. In questo caso il principio di soccombenza trova una deroga parziale, e le spese legali dell'attività successiva alla proposta conciliativa sono poste a carico della parte che l'ha rifiutata, anche se fosse la parte vittoriosa. L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo. I commi 2 e 3 dello stesso articolo, si occupa della compensazione delle spese, ovvero del caso in cui ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Il giudice può dunque decidere di compensare le spese tra le parti quando vi è soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure infine nel caso di conciliazione della causa. L'art. 96 c.p.c. si occupa dei casi di responsabilità aggravata, in cui oltre alla condanna alle spese il giudice può disporre a carico del soccombente anche il risarcimento del danno per aver agito o resistito in giudizio in mala fede o in caso di colpa grave.
Tutto ciò premesso si ha quanto segue.
Prima ancora di fissare la prima udienza di comparizione parti presidenziale la ricorrente ha svolto, in ricorso, istanza per l'ottenimento di un ordine di protezione. Ella l'ha ottenuto anticipatamente rispetto all'udienza fissata per il giudizio vero e proprio. Attraverso, tuttavia il contraddittorio instauratosi con la controparte tale ordine di protezione è stato revocato da parte del giudice stesso perché di fatto, nella difesa, si sono resi noti comportamenti altrettanto contestabili alla stessa ricorrente.
Relativamente alle domande svolte dalla ricorrente si ha : - la domanda di decadenza, mai realmente coltivata, è stata da ultimo rinunciata, anzi per essa la causa ha avuto un ulteriore seguito;
- la domanda di affido super-esclusivo non è stata accolta, così come la domanda di un assegno di € 500,00 mensile per la minore, la sua domanda di assegno per il mantenimento, poi rinunciata in corso di causa.
Relativamente alle domande svolte dal resistente: - non è stata accolta la domanda principale di affido esclusivo a suo favore e quella subordinata di affido condiviso ad entrambi i genitori;
non è stata accolta la domanda di svolgere in modo libero il proprio diritto di visita.
Di fatto le uniche domande accolte sono state il mantenimento della visita protetta e programmata
(domanda della resistente) e la misura dell'assegno di mantenimento quantificato dal resistente (€
300,00)
Da tutto quanto allora adesso ricordato le spese di lite non possono che essere compensate tra le parti alla luce delle rispettive soccombenze rispetto a tutto ciò che è stato richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la già intervenuta sentenza n. 173/25 , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 13.3.25
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino