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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1701/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Francesco Giglio, nel cui studio in Fagnano Castello (CS), alla via
Cavalieri di Vittorio Veneto, n.76, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
in persona del procuratore Controparte_1 speciale, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2
Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Giuseppe Berretta, nel cui studio in Catania, Corso Italia n. 46, elegge domicilio,
Resistente
1/8 E
con sede Controparte_3 legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la locale Agenzia , sita in Corso CP_3
Calabria, presso il suo procuratore avv. Mirella Arlotta, che lo rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio Persona_2 in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974/21569.
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420259002784459/000, notificata in data 2.4.2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito recanti crediti di titolarità dell' : CP_3
1) n. 33420160001114463000, notificato in data 12.5.2016, per un importo pari a uro
2.779,24;
2) n. 33420160003919023000, notificato in data 11.11.2016, per un importo pari a euro
2.753,70 notificato;
3) n. 33420170001707828000, notificato in data 27.9.2017, per un importo pari a euro
5.534,02;
4) n. 33420180001731865000, notificato in data 11.7.2018, per un importo pari a euro
4.166,49;
5) n. 33420180005276882000, notificato in data 8.1.2019, per un importo pari a euro
2.790,37.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'avvenuta prescrizione dei crediti, in quanto trascorso più di un quinquennio tra la notifica degli atti impositivi e la notifica dell'intimazione impugnata.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione dei crediti intimati.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
2/8 Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata. Con vittoria di CP_3 spese. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva di porre in capo ad le spese di lite in favore di parte attrice per l'ipotesi in cui il Concessionario abbia CP_1 inteso preannunciare l'azione esecutiva senza avere prima valutato attentamente l'esistenza del credito per i quali ha agito.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità del ricorso perché tardivo;
nel merito, deduceva la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt.
615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr 609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Si rileva inoltre che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, dell'intimazione di CP_3 pagamento oggetto di opposizione sono contestati avvisi di addebito emessi dall' ). CP_3
3/8 Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie, l'opponente contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale unico legittimato passivo è l'ente impositore, deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore ( . CP_1
Orbene, con il presente ricorso, parte attrice chiede che sia accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti che assume maturata nel quinquennio successivo alla notifica del titolo.
Per contrastare l'eccezione di prescrizione, l' ha dedotto la regolare notifica dei CP_1 seguenti atti interruttivi della prescrizione:
A) intimazione di pagamento n. 03420199010114686000, notificata il 12.11.2019;
B) intimazione di pagamento n. 034203420229004127657000, notificata il 11.10.2022;
C) comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202300000132000, notificata il
23.1.2025;
D) intimazione di pagamento n. 03420259002784459000, notificata il 2.4.2025.
4/8 Tanto premesso – rilevato che, per come peraltro comprovato dall' , tutti gli atti CP_3 impositivi in parola sono stati regolarmente notificati (circostanza, comunque, non contestata da parte attrice) –, prima di procedere con la disamina dei singoli avvisi di addebito, occorre richiamare quanto stabilito dalla SC con riferimento al periodo di sospensione dei termini disposto dal legislatore per fronteggiare l'emergenza COVID 19:
“1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la Controparte_4 normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. n. 960/2025), ne discende che i termini di prescrizione degli atti a cui si applicano le citate previsioni normative sono prorogati di ulteriori 542
5/8 giorni.
Passando alla disamina dei singoli avvisi, per quanto di rilevante ai fini della decisione, si osserva quanto segue.
L'intimazione di pagamento n. 03420199010114686000 è stata notificata in data
12.11.2019, per come provato da (v. all. 5), nelle mani di un familiare convivente CP_1 del destinatario (la moglie) ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, a tenore del quale: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: (…) b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
In proposito, viene in rilievo l'ordinanza della SC n. 27446/2022 – richiamata anche da parte attrice nelle note del 3.10.2025 – nella quale si legge: “Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova. Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita”.
6/8 Pertanto, avendo dato prova della regolarità della notifica, con la produzione di CP_1 copia dell'avviso di ricevimento firmata dalla moglie del ricorrente, nonché del successivo invio della raccomandata informativa, deve affermarsi che con l'intimazione di pagamento n. 03420199010114686000 – contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione, notificati tra il 12.5.2016 e l'8.1.2019 – è stato utilmente impedito il maturare della prescrizione dei crediti in data 12.11.2019, dalla quale ha ripreso a decorrere un nuovo termine di prescrizione – considerando i 542 giorni di sospensione – fino all'8.5.2026
(ovvero fino al 19.11.2025, ove si assuma corretto il periodo di 311 giorni di sospensione covid indicato dal ricorrente). Tale rilievo rende superflua la disamina degli ulteriori atti Contr interruttivi indicati da (e la cui notifica è contestata da parte attrice) siccome, in disparte dagli stessi, il termine è stato utilmente interrotto dall'intimazione per cui è causa.
Alla data della notifica dell'intimazione opposta (2.4.2025), dunque, nessuna prescrizione era maturata per i credi portati dagli avvisi di addebito n. 33420160001114463000, n.
33420160003919023000, n. 33420170001707828000, n. 334 20180001731865000, n. 334
20180005276882000, e da tale data ha iniziato a decorrere un ulteriore periodo di prescrizione con termine il 2.4.2030.
A tanto consegue l'infondatezza del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore di ciascun convenuto.
Cosenza, 13-10-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
7/8 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1701/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(cf. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Francesco Giglio, nel cui studio in Fagnano Castello (CS), alla via
Cavalieri di Vittorio Veneto, n.76, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
in persona del procuratore Controparte_1 speciale, in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2
Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Giuseppe Berretta, nel cui studio in Catania, Corso Italia n. 46, elegge domicilio,
Resistente
1/8 E
con sede Controparte_3 legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la locale Agenzia , sita in Corso CP_3
Calabria, presso il suo procuratore avv. Mirella Arlotta, che lo rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del dott. Notaio Persona_2 in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974/21569.
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420259002784459/000, notificata in data 2.4.2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito recanti crediti di titolarità dell' : CP_3
1) n. 33420160001114463000, notificato in data 12.5.2016, per un importo pari a uro
2.779,24;
2) n. 33420160003919023000, notificato in data 11.11.2016, per un importo pari a euro
2.753,70 notificato;
3) n. 33420170001707828000, notificato in data 27.9.2017, per un importo pari a euro
5.534,02;
4) n. 33420180001731865000, notificato in data 11.7.2018, per un importo pari a euro
4.166,49;
5) n. 33420180005276882000, notificato in data 8.1.2019, per un importo pari a euro
2.790,37.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'avvenuta prescrizione dei crediti, in quanto trascorso più di un quinquennio tra la notifica degli atti impositivi e la notifica dell'intimazione impugnata.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione dei crediti intimati.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
2/8 Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata. Con vittoria di CP_3 spese. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva di porre in capo ad le spese di lite in favore di parte attrice per l'ipotesi in cui il Concessionario abbia CP_1 inteso preannunciare l'azione esecutiva senza avere prima valutato attentamente l'esistenza del credito per i quali ha agito.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità del ricorso perché tardivo;
nel merito, deduceva la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt.
615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr 609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Si rileva inoltre che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, dell'intimazione di CP_3 pagamento oggetto di opposizione sono contestati avvisi di addebito emessi dall' ). CP_3
3/8 Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie, l'opponente contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale unico legittimato passivo è l'ente impositore, deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore ( . CP_1
Orbene, con il presente ricorso, parte attrice chiede che sia accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti che assume maturata nel quinquennio successivo alla notifica del titolo.
Per contrastare l'eccezione di prescrizione, l' ha dedotto la regolare notifica dei CP_1 seguenti atti interruttivi della prescrizione:
A) intimazione di pagamento n. 03420199010114686000, notificata il 12.11.2019;
B) intimazione di pagamento n. 034203420229004127657000, notificata il 11.10.2022;
C) comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202300000132000, notificata il
23.1.2025;
D) intimazione di pagamento n. 03420259002784459000, notificata il 2.4.2025.
4/8 Tanto premesso – rilevato che, per come peraltro comprovato dall' , tutti gli atti CP_3 impositivi in parola sono stati regolarmente notificati (circostanza, comunque, non contestata da parte attrice) –, prima di procedere con la disamina dei singoli avvisi di addebito, occorre richiamare quanto stabilito dalla SC con riferimento al periodo di sospensione dei termini disposto dal legislatore per fronteggiare l'emergenza COVID 19:
“1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la Controparte_4 normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. n. 960/2025), ne discende che i termini di prescrizione degli atti a cui si applicano le citate previsioni normative sono prorogati di ulteriori 542
5/8 giorni.
Passando alla disamina dei singoli avvisi, per quanto di rilevante ai fini della decisione, si osserva quanto segue.
L'intimazione di pagamento n. 03420199010114686000 è stata notificata in data
12.11.2019, per come provato da (v. all. 5), nelle mani di un familiare convivente CP_1 del destinatario (la moglie) ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, a tenore del quale: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: (…) b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
In proposito, viene in rilievo l'ordinanza della SC n. 27446/2022 – richiamata anche da parte attrice nelle note del 3.10.2025 – nella quale si legge: “Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova. Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita”.
6/8 Pertanto, avendo dato prova della regolarità della notifica, con la produzione di CP_1 copia dell'avviso di ricevimento firmata dalla moglie del ricorrente, nonché del successivo invio della raccomandata informativa, deve affermarsi che con l'intimazione di pagamento n. 03420199010114686000 – contenente tutti gli avvisi di addebito in contestazione, notificati tra il 12.5.2016 e l'8.1.2019 – è stato utilmente impedito il maturare della prescrizione dei crediti in data 12.11.2019, dalla quale ha ripreso a decorrere un nuovo termine di prescrizione – considerando i 542 giorni di sospensione – fino all'8.5.2026
(ovvero fino al 19.11.2025, ove si assuma corretto il periodo di 311 giorni di sospensione covid indicato dal ricorrente). Tale rilievo rende superflua la disamina degli ulteriori atti Contr interruttivi indicati da (e la cui notifica è contestata da parte attrice) siccome, in disparte dagli stessi, il termine è stato utilmente interrotto dall'intimazione per cui è causa.
Alla data della notifica dell'intimazione opposta (2.4.2025), dunque, nessuna prescrizione era maturata per i credi portati dagli avvisi di addebito n. 33420160001114463000, n.
33420160003919023000, n. 33420170001707828000, n. 334 20180001731865000, n. 334
20180005276882000, e da tale data ha iniziato a decorrere un ulteriore periodo di prescrizione con termine il 2.4.2030.
A tanto consegue l'infondatezza del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore di ciascun convenuto.
Cosenza, 13-10-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
7/8 8/8