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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11047/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LOPORCARO Parte_1
DONATO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del reddito di cittadinanza per i mesi residui ex art. 1 e segg. D.L. n.
4/2019.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza avendone diritto per sussistenza di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla legge e che il beneficio economico era stato erogato dall' esclusivamente da febbraio a novembre 2022, prima CP_1 nella misura di € 650,00 mensili e poi di € 246,67 mensili a seguito della variazione occupazionale comunicata all' deducendo di aver CP_1 appreso per le vie brevi (contatti telefonici), in assenza di qualsivoglia provvedimento formale dell' della sospensione dell'erogazione CP_1 del reddito di cittadinanza a causa del suo stato civile, risultando ancora coniugata, e di aver inviato all' a mezzo pec in data CP_1
27.01.2023 l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da cui si evince che con sentenza del Tribunale di Bari del 2019 è stato dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
allegando di aver sollecitato in data 03.05.2023 il rispristino della prestazione perdurando la sospensione illegittima;
affermando il diritto al beneficio sospeso per le residue n. 8 mensilità spettanti da dicembre
2022 a luglio 2023 nella misura mensile di € 246,67 determinata dall' per la complessiva somma di € 1.973,36 secondo i calcoli CP_1 operati, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto a percepire i ratei residui di reddito di cittadinanza spettante fino al luglio 2023 e per la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di € CP_1
1.973,36 oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costitutiva l'istituto resistente per rappresentare che il benefico sospeso per verifiche sullo stato della parte ricorrente era stato rispristinato in data 05.12.2023 dopo che era stato trasmesso l'estratto di matrimonio e per domandare la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, attesa l'improcedibilità dell'azione giudiziale per omessa presentazione di ricorso in via amministrativa ex art. 443 c.p.c.
Produceva documentazione.
Con le note conclusionali la parte ricorrente rappresentava che il pagamento della prestazione contesa era stato solo parziale, da dicembre 2022 a maggio 2023, per quest'ultima mensilità era stato versato solo un acconto di € 92,66, e, pertanto, si associava alla richiesta dell' di declaratoria di cessata materia del contendere CP_1 nei limiti di quanto erogato dall' ed insisteva per la condanna CP_2
Pag. 2 di 12 della parte resistente al pagamento della residua somma di € 611,36
a titolo di saldo del rateo del mese di maggio 2023, ratei di giugno e luglio 2023, con il favore delle spese processuali, avendo comunicato all' con pec del 27.01.2023 l'estratto di matrimonio da cui inferire CP_1 lo scioglimento degli effetti civili dello stesso già dal 2019.
L' depositava telematicamente in data 09.02.2025 nota con la CP_1 quale offriva un criterio di calcolo delle mensilità spettanti alla parte ricorrente non supportato da alcuna documentazione a corredo.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' per mancata presentazione di CP_1 gravame amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c., dovendo dare atto, nel caso di specie, della insussistenza di un provvedimento formale di sospensione adottato dall' e della sua comunicazione CP_1 alla parte ricorrente.
Ed infatti, come chiarito in ricorso dalla parte ricorrente e non specificamente contestato dall' nella memoria costitutiva, la CP_1 prestazione per cui è causa è stata sospesa senza l'adozione di un provvedimento formale.
Ebbene, in questa ipotesi, non potrebbe configurarsi un onere di presentazione di gravame amministrativo, non essendovi alcun provvedimento formale da impugnare.
Volendo, infatti, anche solo astrattamente, ricondurre la fattispecie al vaglio del decidente nella competenza del comitato provinciale a decidere in via definitiva i ricorsi amministrativi avverso i
Pag. 3 di 12 provvedimenti dell' , dal tenore letterale dell'art. 46, commi 11 CP_2
e 52 della L. n. 88/1989 si ricava come imprescindibile l'adozione, prima, e la comunicazione, poi, di un provvedimento formale dell' CP_1 per l'eventuale proposizione di gravame amministrativo.
Né potrebbe, nel caso di specie, operare la disciplina generale sul silenzio-rifiuto di cui all'art. 7 L. n. 533/1973 al decorso inutile dei
120 giorni3.
Questo per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, perché alla domanda presentata dalla parte ricorrente è seguita l'erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza da febbraio 2022 a novembre dello stesso anno.
Dunque, nel caso di specie, non sussiste alcun silenzio-rigetto della prestazione contesa.
Ma, soprattutto, perché nella materia in esame vige una disciplina speciale.
Ed infatti, l'art. 5, commi 3 e segg. del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, operante ratione temporis, disciplina espressamente le procedure di verifica, sia preliminare che contestuale, dei requisiti economici, anagrafici, di residenza e di soggiorno necessari per la costituzione del diritto al beneficio del reddito di cittadinanza in esame, la procedura di erogazione, quella di sospensione e l'eventuale revoca.
Pag. 4 di 12 In particolare, l' è onerato della verifica preliminare dei dati CP_1 anagrafici, di residenza e di soggiorno, ed a tal fine comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.
I comuni, a loro volta, hanno a disposizione 120 giorni per comunicare all' gli esiti delle verifiche. CP_1
Durante il decorso di questo termine assegnato ai comuni, il pagamento della prestazione è sospeso, mentre al decorso inutile dei
120 giorni, in caso di omessa comunicazione all' da parte dei CP_1 comuni degli esiti delle verifiche richieste, l'erogazione delle somme deve comunque essere disposta ai sensi dei commi 4-bis, 4-ter e 4- quater dell'art. 5 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.
Pertanto, per il reddito di cittadinanza vi è una norma espressa che impone all' l'erogazione degli importi spettanti decorsi CP_1 inutilmente i termini fissati per le verifiche necessarie.
Questo l'art. 5, comma 4-quater D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019:
<L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' CP_1 attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' . Durante il decorso di tale termine il CP_1 pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all , il pagamento delle somme è comunque CP_1 disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.>>.
Pag. 5 di 12 Non solo, il comma 5 dell'art. 5 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, disciplina espressamente le ipotesi di interruzione e di revoca del beneficio in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti necessari:
< I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all' , la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai CP_1 sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.>>.
Nel caso in esame alcuna adozione di provvedimento formale di sospensione o di interruzione del beneficio conteso vi è stata né alcuna comunicazione è stata fatta alla parte ricorrente.
Pertanto, da rigettare è l'eccezione di improcedibilità dell'inoltrata azione giudiziale tenuto conto di tutte le ragioni appena sopra riportate.
Tanto premesso, occorre dare atto dell'intervenuto rispristino della prestazione contesa nelle more del giudizio, a partire dal 5 dicembre
Pag. 6 di 12 2023, secondo quanto rappresentato dall' nella memoria CP_1 costitutiva.
Tanto conforta la fondatezza della domanda di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed a resistente delle parti processuali quanto meno nei limiti delle prestazioni effettivamente erogate.
A bene vedere, infatti, la domanda originale era diretta al riconoscimento dei ratei maturati dalla parte ricorrente dal dicembre
2022 al luglio del 2023 in virtù della disciplina applicabile ratione temporis.
Ebbene, la parte ricorrente con le note depositate telematicamente ha allegato di aver ricevuto un pagamento parziale dei ratei maturati, da dicembre 2022 a maggio 2023, per quest'ultima mensilità solo un acconto di € 92,66, e, pertanto, pur associandosi alla richiesta dell' di declaratoria di cessata materia del contendere nei limiti di CP_1 quanto effettivamente erogato, insisteva per la condanna della parte resistente al pagamento della residua somma di € 611,36 a titolo di saldo del rateo del mese di maggio 2023 e ratei dei mesi di giugno e luglio 2023.
Ebbene, la restante parte delle domande avanzate in ricorso sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Ed infatti, l' con la memoria costitutiva, ha documentato CP_1 esclusivamente il pagamento dei ratei maturati dalla parte ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza fino al mese di febbraio 20234.
La parte ricorrente, invece, ha rappresentato che il pagamento è stato disposto fino alla mensilità di maggio 2023, quest'ultima solo in parte, ed ha preteso la condanna dell' al pagamento delle residue CP_1 mensilità fino a luglio 2023.
Pag. 7 di 12 Ebbene, il reddito di cittadinanza è erogato in via continuativa al massimo per n. 18 mesi ai sensi del comma 6 dell'art. 3 D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 operante ratione temporis, che si riporta:
< Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della
Pensione di cittadinanza.>>.
Non solo, come correttamente messo in evidenza in ricorso, per il
2023 la misura del reddito di cittadinanza è stata ridotta ad un massimo di sette mensilità in virtù dell'art. 1, comma 313 della L. n.
197/2022 che si riporta:
< Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre
Pag. 8 di 12 2023, comunicano all' tramite la piattaforma GePI CP_1
l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.>>.
Ciò posto, incontestata l'erogazione del beneficio in esame fino al maggio del 2023, solo parzialmente per quest'ultimo rateo, permanendo il diritto della parte ricorrente alla prestazione contesa fino a luglio del 2023, ovvero nei limiti della misura di sette mensilità spettanti per il 2023, e documentato l'importo mensile percepito di €
246,67 determinato dall' deve essere accolta la residua CP_1 domanda della parte ricorrente ed affermato il diritto a percepire i residui ratei di reddito di cittadinanza fino a luglio 2023 nell'importo
Pag. 9 di 12 complessivo spettante di € 611,36, secondo il calcolo operato dalla parte ricorrente.
Va condannato, pertanto, l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente del reddito di cittadinanza per ulteriori ratei spettanti fino luglio 2023 pari alla complessiva somma di € 611,36, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Per quel che riguarda la regolazione delle spese processuali occorre chiarire che dalle allegazioni e produzioni delle parti è emerso che l'unico dato controverso che ha determinato la sospensione di fatto dell'erogazione del reddito di cittadinanza per cui è causa è stata la necessità di effettuare verifiche sullo stato civile della parte ricorrente, secondo quanto chiaramente affermato anche dall' CP_1 nella memoria costitutiva.
Ebbene, provato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio già
a decorrere dal 2019, alcun dato ostativo poteva sussistere per la costituzione del diritto conteso.
Non solo, la parte ricorrente ha allegato e provato di aver inviato all' l'estratto di matrimonio da cui inferire lo scioglimento dei suoi CP_1 effettivi civili dal 2019 con pec del 27.01.2023, dunque ben prima dell'introduzione del presente giudizio avutosi con deposito del ricorso in data 04.10.2023 ed anche molto tempo prima del rispristino della prestazione contesa avvenuto in data 05.12.2023, secondo quanto rappresentato dall' nella memoria costitutiva. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento del promosso ricorso, anche ai fini della regolazione delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello
Pag. 10 di 12 scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza anche virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti dei pagamenti effettuati dall' a titolo di reddito di CP_1 cittadinanza in favore della parte ricorrente;
- condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1 degli ulteriori ratei spettanti a titolo di reddito di cittadinanza pari alla complessiva somma di € 611,36 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 11 di 12 Salvatore Franco Santoro
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il comma 1 dell'art. 46 L. n. 88/1989: < Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell concernenti: CP_2
… (omissis)…>>. 2 Questo, invece, il comma 5 dell'art. 46 L. n. 88/1989: < Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.>>. 3 Questo l'art. 7 L. n. 533/1973: < In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.>>. 4 Cfr. in all.ti parte resistente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11047/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LOPORCARO Parte_1
DONATO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del reddito di cittadinanza per i mesi residui ex art. 1 e segg. D.L. n.
4/2019.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza avendone diritto per sussistenza di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla legge e che il beneficio economico era stato erogato dall' esclusivamente da febbraio a novembre 2022, prima CP_1 nella misura di € 650,00 mensili e poi di € 246,67 mensili a seguito della variazione occupazionale comunicata all' deducendo di aver CP_1 appreso per le vie brevi (contatti telefonici), in assenza di qualsivoglia provvedimento formale dell' della sospensione dell'erogazione CP_1 del reddito di cittadinanza a causa del suo stato civile, risultando ancora coniugata, e di aver inviato all' a mezzo pec in data CP_1
27.01.2023 l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da cui si evince che con sentenza del Tribunale di Bari del 2019 è stato dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
allegando di aver sollecitato in data 03.05.2023 il rispristino della prestazione perdurando la sospensione illegittima;
affermando il diritto al beneficio sospeso per le residue n. 8 mensilità spettanti da dicembre
2022 a luglio 2023 nella misura mensile di € 246,67 determinata dall' per la complessiva somma di € 1.973,36 secondo i calcoli CP_1 operati, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto a percepire i ratei residui di reddito di cittadinanza spettante fino al luglio 2023 e per la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di € CP_1
1.973,36 oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costitutiva l'istituto resistente per rappresentare che il benefico sospeso per verifiche sullo stato della parte ricorrente era stato rispristinato in data 05.12.2023 dopo che era stato trasmesso l'estratto di matrimonio e per domandare la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, attesa l'improcedibilità dell'azione giudiziale per omessa presentazione di ricorso in via amministrativa ex art. 443 c.p.c.
Produceva documentazione.
Con le note conclusionali la parte ricorrente rappresentava che il pagamento della prestazione contesa era stato solo parziale, da dicembre 2022 a maggio 2023, per quest'ultima mensilità era stato versato solo un acconto di € 92,66, e, pertanto, si associava alla richiesta dell' di declaratoria di cessata materia del contendere CP_1 nei limiti di quanto erogato dall' ed insisteva per la condanna CP_2
Pag. 2 di 12 della parte resistente al pagamento della residua somma di € 611,36
a titolo di saldo del rateo del mese di maggio 2023, ratei di giugno e luglio 2023, con il favore delle spese processuali, avendo comunicato all' con pec del 27.01.2023 l'estratto di matrimonio da cui inferire CP_1 lo scioglimento degli effetti civili dello stesso già dal 2019.
L' depositava telematicamente in data 09.02.2025 nota con la CP_1 quale offriva un criterio di calcolo delle mensilità spettanti alla parte ricorrente non supportato da alcuna documentazione a corredo.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' per mancata presentazione di CP_1 gravame amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c., dovendo dare atto, nel caso di specie, della insussistenza di un provvedimento formale di sospensione adottato dall' e della sua comunicazione CP_1 alla parte ricorrente.
Ed infatti, come chiarito in ricorso dalla parte ricorrente e non specificamente contestato dall' nella memoria costitutiva, la CP_1 prestazione per cui è causa è stata sospesa senza l'adozione di un provvedimento formale.
Ebbene, in questa ipotesi, non potrebbe configurarsi un onere di presentazione di gravame amministrativo, non essendovi alcun provvedimento formale da impugnare.
Volendo, infatti, anche solo astrattamente, ricondurre la fattispecie al vaglio del decidente nella competenza del comitato provinciale a decidere in via definitiva i ricorsi amministrativi avverso i
Pag. 3 di 12 provvedimenti dell' , dal tenore letterale dell'art. 46, commi 11 CP_2
e 52 della L. n. 88/1989 si ricava come imprescindibile l'adozione, prima, e la comunicazione, poi, di un provvedimento formale dell' CP_1 per l'eventuale proposizione di gravame amministrativo.
Né potrebbe, nel caso di specie, operare la disciplina generale sul silenzio-rifiuto di cui all'art. 7 L. n. 533/1973 al decorso inutile dei
120 giorni3.
Questo per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, perché alla domanda presentata dalla parte ricorrente è seguita l'erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza da febbraio 2022 a novembre dello stesso anno.
Dunque, nel caso di specie, non sussiste alcun silenzio-rigetto della prestazione contesa.
Ma, soprattutto, perché nella materia in esame vige una disciplina speciale.
Ed infatti, l'art. 5, commi 3 e segg. del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, operante ratione temporis, disciplina espressamente le procedure di verifica, sia preliminare che contestuale, dei requisiti economici, anagrafici, di residenza e di soggiorno necessari per la costituzione del diritto al beneficio del reddito di cittadinanza in esame, la procedura di erogazione, quella di sospensione e l'eventuale revoca.
Pag. 4 di 12 In particolare, l' è onerato della verifica preliminare dei dati CP_1 anagrafici, di residenza e di soggiorno, ed a tal fine comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.
I comuni, a loro volta, hanno a disposizione 120 giorni per comunicare all' gli esiti delle verifiche. CP_1
Durante il decorso di questo termine assegnato ai comuni, il pagamento della prestazione è sospeso, mentre al decorso inutile dei
120 giorni, in caso di omessa comunicazione all' da parte dei CP_1 comuni degli esiti delle verifiche richieste, l'erogazione delle somme deve comunque essere disposta ai sensi dei commi 4-bis, 4-ter e 4- quater dell'art. 5 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.
Pertanto, per il reddito di cittadinanza vi è una norma espressa che impone all' l'erogazione degli importi spettanti decorsi CP_1 inutilmente i termini fissati per le verifiche necessarie.
Questo l'art. 5, comma 4-quater D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019:
<L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' CP_1 attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' . Durante il decorso di tale termine il CP_1 pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all , il pagamento delle somme è comunque CP_1 disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.>>.
Pag. 5 di 12 Non solo, il comma 5 dell'art. 5 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, disciplina espressamente le ipotesi di interruzione e di revoca del beneficio in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti necessari:
< I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all' , la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai CP_1 sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.>>.
Nel caso in esame alcuna adozione di provvedimento formale di sospensione o di interruzione del beneficio conteso vi è stata né alcuna comunicazione è stata fatta alla parte ricorrente.
Pertanto, da rigettare è l'eccezione di improcedibilità dell'inoltrata azione giudiziale tenuto conto di tutte le ragioni appena sopra riportate.
Tanto premesso, occorre dare atto dell'intervenuto rispristino della prestazione contesa nelle more del giudizio, a partire dal 5 dicembre
Pag. 6 di 12 2023, secondo quanto rappresentato dall' nella memoria CP_1 costitutiva.
Tanto conforta la fondatezza della domanda di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed a resistente delle parti processuali quanto meno nei limiti delle prestazioni effettivamente erogate.
A bene vedere, infatti, la domanda originale era diretta al riconoscimento dei ratei maturati dalla parte ricorrente dal dicembre
2022 al luglio del 2023 in virtù della disciplina applicabile ratione temporis.
Ebbene, la parte ricorrente con le note depositate telematicamente ha allegato di aver ricevuto un pagamento parziale dei ratei maturati, da dicembre 2022 a maggio 2023, per quest'ultima mensilità solo un acconto di € 92,66, e, pertanto, pur associandosi alla richiesta dell' di declaratoria di cessata materia del contendere nei limiti di CP_1 quanto effettivamente erogato, insisteva per la condanna della parte resistente al pagamento della residua somma di € 611,36 a titolo di saldo del rateo del mese di maggio 2023 e ratei dei mesi di giugno e luglio 2023.
Ebbene, la restante parte delle domande avanzate in ricorso sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Ed infatti, l' con la memoria costitutiva, ha documentato CP_1 esclusivamente il pagamento dei ratei maturati dalla parte ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza fino al mese di febbraio 20234.
La parte ricorrente, invece, ha rappresentato che il pagamento è stato disposto fino alla mensilità di maggio 2023, quest'ultima solo in parte, ed ha preteso la condanna dell' al pagamento delle residue CP_1 mensilità fino a luglio 2023.
Pag. 7 di 12 Ebbene, il reddito di cittadinanza è erogato in via continuativa al massimo per n. 18 mesi ai sensi del comma 6 dell'art. 3 D.L. n.
4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 operante ratione temporis, che si riporta:
< Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della
Pensione di cittadinanza.>>.
Non solo, come correttamente messo in evidenza in ricorso, per il
2023 la misura del reddito di cittadinanza è stata ridotta ad un massimo di sette mensilità in virtù dell'art. 1, comma 313 della L. n.
197/2022 che si riporta:
< Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre
Pag. 8 di 12 2023, comunicano all' tramite la piattaforma GePI CP_1
l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.>>.
Ciò posto, incontestata l'erogazione del beneficio in esame fino al maggio del 2023, solo parzialmente per quest'ultimo rateo, permanendo il diritto della parte ricorrente alla prestazione contesa fino a luglio del 2023, ovvero nei limiti della misura di sette mensilità spettanti per il 2023, e documentato l'importo mensile percepito di €
246,67 determinato dall' deve essere accolta la residua CP_1 domanda della parte ricorrente ed affermato il diritto a percepire i residui ratei di reddito di cittadinanza fino a luglio 2023 nell'importo
Pag. 9 di 12 complessivo spettante di € 611,36, secondo il calcolo operato dalla parte ricorrente.
Va condannato, pertanto, l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente del reddito di cittadinanza per ulteriori ratei spettanti fino luglio 2023 pari alla complessiva somma di € 611,36, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Per quel che riguarda la regolazione delle spese processuali occorre chiarire che dalle allegazioni e produzioni delle parti è emerso che l'unico dato controverso che ha determinato la sospensione di fatto dell'erogazione del reddito di cittadinanza per cui è causa è stata la necessità di effettuare verifiche sullo stato civile della parte ricorrente, secondo quanto chiaramente affermato anche dall' CP_1 nella memoria costitutiva.
Ebbene, provato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio già
a decorrere dal 2019, alcun dato ostativo poteva sussistere per la costituzione del diritto conteso.
Non solo, la parte ricorrente ha allegato e provato di aver inviato all' l'estratto di matrimonio da cui inferire lo scioglimento dei suoi CP_1 effettivi civili dal 2019 con pec del 27.01.2023, dunque ben prima dell'introduzione del presente giudizio avutosi con deposito del ricorso in data 04.10.2023 ed anche molto tempo prima del rispristino della prestazione contesa avvenuto in data 05.12.2023, secondo quanto rappresentato dall' nella memoria costitutiva. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento del promosso ricorso, anche ai fini della regolazione delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello
Pag. 10 di 12 scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza anche virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere nei limiti dei pagamenti effettuati dall' a titolo di reddito di CP_1 cittadinanza in favore della parte ricorrente;
- condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1 degli ulteriori ratei spettanti a titolo di reddito di cittadinanza pari alla complessiva somma di € 611,36 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 11 di 12 Salvatore Franco Santoro
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il comma 1 dell'art. 46 L. n. 88/1989: < Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell concernenti: CP_2
… (omissis)…>>. 2 Questo, invece, il comma 5 dell'art. 46 L. n. 88/1989: < Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.>>. 3 Questo l'art. 7 L. n. 533/1973: < In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.>>. 4 Cfr. in all.ti parte resistente.