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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/10/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4312/2018 e discussa all'udienza del 09.10.2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Mangiatordi, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avvocato Fabiola Leone e Mariateresa Nasso, Resistente
Oggetto: Opposizione a verbale unico di accertamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2018 parte ricorrente sosteneva che in data
18.10.2017 il funzionario di vigilanza presso la sede di concludeva gli CP_1 CP_1 accertamenti iniziati il 24.07.2017 effettuati nei confronti della medesima società contestando di aver assunto a tempo indeterminato e con i benefici della legge
208/2015 i lavoratori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
senza che gli stessi avessero i requisiti affinché la ditta potesse Parte_2 beneficiare di tale agevolazione. Inoltre l'ispettore rilevava una retribuzione per CP_1 alcuni dipendenti inferiore a quella stabilita dal CCNL di riferimento (Stabilimenti balneari), la mancata o erronea erogazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indicazione sotto la voce “Trasferta Italia, Rimborsi a piè di lista e Somme aggiuntive al netto” di somme che la non avrebbe assoggettato a contribuzione. Pt_1
La differenza di imponibile scaturita dalle infrazioni sopra dette veniva calcolata in €.
96.992,53 sui quali con il verbale oggetto di ricorso l'istituto previdenziale intende recuperare a titolo di contribuzione dovuta la somma di € 35.102,13. In conseguenza delle presunte differenze retributive accertate dall'ispettore la ricorrente vedeva la caducazione delle agevolazioni contributive concesse con conseguente richiesta di rimborso di € 25.281,88. A tali somme venivano applicate sanzioni per € 9.321,88 per un totale di € 69.705,89. Per conseguenza la parte ricorrente chiedeva la sospensione del diritto dell'istituto previdenziale a riscuotere le somme indicate nel verbale di accertamento n. 2017013174/DDL del 18.10.2017, chiedendo l'annullamento del medesimo verbale perché infondato in fatto e diritto e con l'accertamento e dichiarazione che le somme indicate in busta paga come Trasferta Italia non sono assoggettabili a recupero contributivo. In via gradata, la hiedeva la riduzione Parte_1 delle somme e delle sanzioni di cui agli atti dell' con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari del presente procedimento.
Si costitutiva in giudizio l' che, contestati tutti gli assunti di parte ricorrente CP_1 chiedeva il rigetto delle conclusioni formulate e la conferma del verbale di accertamento oggetto di contestazione con condanna al pagamento delle spese di lite.
In corso di giudizio al presente era riunito, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, il successivo giudizio RG n. 1176/2019 avente ad oggetto la notifica di un avviso di addebito 324 2019 00000580 10 000 fondato sul verbale oggetto della contestazione del giudizio precedente.
Istruita la causa con l'escussione del solo testimone di parte resistente, a seguito della rinuncia di parte ricorrente all'escussione dei testi indicati ed ammessi, e con l'ammissione della CTU, all'udienza odierna, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con provvedimento del 30.04.2025, fissata per la discussione, il Per_4 contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso risulta parzialmente fondato, limitatamente alla domanda subordinata formulata, ma con il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate da parte ricorrente poiché infondate in forza dell'attività istruttoria espletata e per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di impugnazione sollevato da parte ricorrente inerisce alla contestazione, da parte dell' , delle agevolazioni previste dalla legge 208/2015 per CP_1
i lavoratori , , e Persona_1 Persona_3 Parte_2 [...]
i quali risultano essersi dimessi da altre società collegate e/o controllate alla Per_2 società ricorrente, quali la e la in applicazione dell'art. 2359 CP_2 CP_3 cc. Tale norma dispone che:“Sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”.
Orbene, sulla base delle visure camerali acquisite, e non oggetto di contestazione, è emerso che è di proprietà al 50% di e al 50% di CP_3 Persona_5
con amministratore;
la è al 5% Persona_6 Persona_7 CP_2
, al 54% e al 41% , mentre la Persona_6 Persona_8 CP_4
è costituita da due soci al 50%, e , con Parte_1 Persona_8 Persona_7 amministratore . Le tre società appaiono, peraltro, svolgere attività Persona_8 diverse e, comunque, la parte resistente ha omesso di provare nel corso del giudizio la sussistenza tra le tre società di un qualche interesse coincidente o predominante di una società rispetto all'altra, tanto da poter ritenere configurabile nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 2359 c.c. Ed infatti, secondo la Suprema Corte (Cass. nn. 2014 e
2015 del 24.01.2022) “L'esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti
l'utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all'altro datore di lavoro, non costituisce elemento di per sé ostativo alla configurazione di un'impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell'esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini”. In applicazione di tale principio di legittimità risulta configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di quattro condizioni: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” e nella fattispecie in esame la parte resistente ha omesso di provare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la sussistenza ed applicabilità dell'art. 2659 c.c.. In particolare, per la Cassazione, è necessario sia rinvenibile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro che si configura quando vi sia un collegamento economico-funzionale tra le imprese tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società.
Pertanto, ogni qualvolta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico– funzionale, è necessario accertare, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, se sussistano i requisiti già richiamati
(unicità, integrazione, coordinamento e utilizzo contemporaneo) (Cass. n. 19023/2017,
Cass. n. 26346/2016 e Cass. n. 3482/2013). L'omesso precipuo esame da parte resistente delle attività di ciascuna delle singole aziende richiamate nel verbale impedisce l'applicabilità della norma alla fattispecie in oggetto.
L'attività istruttoria ammessa ed espletata, per contra, consente l'accertamento delle violazioni perfezionate dalla in ordine alle contestazioni sollevate in sede di Parte_1 verbale con conseguente rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, ad eccezione della domanda subordinata inerente alla rideterminazione degli importi e delle sanzioni, che comunque sussistono.
In effetti, la società ricorrente ha sostenuto, in ordine all'art. 1 della legge 389/89, che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo e che dalla comparazione delle buste paga con il verbale di accertamento e con conteggi operati dai verbalizzanti si evincono degli errori di calcolo che porrebbero la società ricorrente in una posizione debitoria rispetto all'istituto previdenziale in forza di errori di calcolo. In effetti, però, la CTU ammessa, su espressa richiesta della stessa parte ricorrente, ha chiarito i termini della vicenda sul piano contributivo-contabile.
Infatti, il CTU dott. , nel rispondere ai quesiti ammessi, ed in particola al primo Per_9 quesito ammesso che si trascrive:“ Determini il CTU, in relazione alle posizioni lavorative esaminate relativamente alle contestazioni ed al periodo oggetto del verbale ispettivo
n. 2017013174/DDL, la eventuale differenza di imponibile contributivo, tenuto conto 1. di quanto risulta corrisposto dalla società con il metodo della paga mensilizzata e della correttezza di quanto corrisposto, anche in ragione dei permessi o assenze non retribuite;” ha accertato che:“ Dall'esame delle buste paga allegate al ricorso, ho accertato che le retribuzioni dei dipendenti sono state calcolate dalla tutte Parte_1 secondo il metodo della paga mensilizzata oraria. Esse riportano il dettaglio delle ore lavorabili, delle ore retribuite, dei giorni contributivi, della paga base e della contingenza. (…) La paga mensilizzata giornaliera, diversa dalla mensilizzata oraria, prevede che la retribuzione lorda si ottenga dividendo la base mensile, prevista dal C.C.N.L., per le 26 giornate lavorabili e poi moltiplicando tale valore per il numero dei giorni in cui il dipendente ha effettivamente prestato servizio. Il C.C.N.L. degli
Stabilimenti Balneari Minori del 2013 non esprime alcuna preferenza tra i due metodi che sono quindi entrambi utilizzabili e che restituiscono imponibili contributivi pressoché identici con scostamenti occasionali di pochi euro, a volte in favore del dipendente, a volte in favore della società. Tale contratto però specifica che il divisore della quota oraria è sempre e comunque 172. La ha invece utilizzato, come divisore, a volte Pt_1 valori inferiori favorendo i dipendenti ed a volte valori maggiori penalizzandoli. Cosa che non poteva fare. Questo ha determinato la maggior parte delle differenze retributive rilevate dagli ispettori. A ciò va sommato che la s.r.l. ha escluso dalle basi imponibili i rimborsi per le trasferte ed a piè di lista che, in assenza di giustificativi documentali, andavano aggiunti all'imponibile contributivo. (…) La da giugno 2014 ad Parte_1 agosto 2017, nel redigere le buste paga mensili, ha retribuito solo in parte le ore di permesso e le assenze di tutti i propri dipendenti. Le ore non retribuite sono risultate non dovute o perchè eccedenti quelle spettanti o perchè i lavoratori non avevano lavorato sufficienti ore per godere dei conseguenti permessi. Tenendo conto della paga mensilizzata oraria, utilizzata legittimamente dalla società, dei permessi e delle assenze non retribuite, la s.r.l. ha versato meno contributi per euro 60.384,01.”. in ordine al secondo quesito ammesso:”
2. della verifica, sulla scorta dei prospetti paga acquisiti in atti, in ordine alle seguenti posizioni: se per il mese di giugno 2016, il recupero effettuato sulla voce trasferta contestata al dipendente trovi Persona_1 giustificazione nella busta paga dello stesso;
ovvero se, per il mese di luglio 2016, il rimborso forfettario di € 73,64 contestato al dipendente debba essere CP_5 imputato al Bonus RE ed in quanto tale sia o meno soggetto a contribuzione;
ovvero se, in relazione al recupero del rateo di 14° mensilità al dipendente pari Persona_10 ad € 114,00, esso non debba essere piuttosto pari ad € 57,01, trattandosi di lavoratore part time e non full time;” il CTU ha così risposto:” Circa il dipendente Persona_1
(citato dal G.L. nel quesito) specifico che l'importo contestato a titolo di trasferta si riferisce alla busta paga di luglio 2016 e non a quella di giugno 2016 ed ammonta ad euro 527,08. Tale busta indica l'importo corrisposto per la trasferta senza dare alcun ulteriore dettaglio ed escludendolo dalla base imponibile contributiva. L'importo di euro
73,64, contestato sulla busta paga di luglio 2016, del dipendente citato Parte_3 dal G.L. nel quesito) corrisponde al bonus RE di cui al D.L. 66/14. Tale importo è stato commisurato alle ore lavorate nel mese e non rientra nell'imponibile contributivo.
Nella busta paga del dipendente (citato dal G.L. nel quesito), di luglio Persona_10
2016, non vi è il pagamento di alcun rateo di 14ª mensilità. Posto che il era Per_10 lavoratore part time, che prima di Luglio 2016 aveva lavorato solo nel mese di Giugno, che la paga base del periodo, maggiorata della contingenza, era di euro 1.368,37, il rateo di 14ª che spettava al lavoratore era di euro 57,01”. Per poi chiarire, a seguito delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, che:“ Provvedo, qui, a rettificare la mia risposta al punto 2) del quesito peritale, come segue: al dipendente , Persona_10 con la paga del mese di Luglio 2016, non spettava alcun rateo di 14ª perchè egli era stato assunto dalla solo un mese prima.”. In seguito, in ordine al terzo Parte_1 quesito ammesso, che si trascrive:”
3. della verifica in ordine alla correttezza dei ratei di tredicesima e/o quattordicesima mensilità maturati dai lavoratori interessati e corrisposti dalla società ricorrente;
” il dott. ha accertato che:” L'art. 359 del Per_9
C.C.N.L. del 2013 stabilisce che:” Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.” Quindi la 13ª spetta a tutti i lavoratori, in ragione delle sole mensilità in cui abbiano prestato servizio per almeno 15 giorni e va riconosciuta con la paga di dicembre o nel mese di termine del rapporto. La
14ª, invece, spetta solo ai lavoratori che abbiano prestato servizio nei 12 mesi precedenti il 1° luglio di ogni anno (…). Secondo il C.C.N.L. del 2013 avrebbe invece dovuto pagare per 13ª mensilità euro 25.445,35 e per 14ª mensilità euro 2.962,07.” Ed infine, in ordine al quarto quesito che si seguito si trascrive:“ 4. detraendo, con riferimento alla contestazione di cui al n. 4), lettera c), pag. 3 del verbale soprarichiamato, quanto corrisposto a titolo di trasferta per i dipendenti Per_11
, ed cfr. documentazione prodotta
[...] Controparte_6 Controparte_7 dalla società ricorrente al n. 5 ricorso,” il CTU ha così risposto:“ Utilizzando le stesse aliquote applicate dagli ispettori alle somme sottratte all'imponibile contributivo e detraendo i sopra dettagliati importi dalla contestazione di cui al n. 4), lettera c), pag.
3 del verbale di accertamento, io concludo che la minore differenza corretta e documentata, di imponibile contributivo, è di euro 76.415,30 (e non di euro 189.149,24 accertati dall' , pari a minori contributi omessi per euro 19.831,62, al momento CP_1 dell'accertamento. Qualora, invece, il G.L. dovesse ritenere fondata la tesi dell' CP_1 secondo la quale la non aveva diritto agli sgravi di cui alla L. 190/2014 ed Parte_1 alla L. 208/2015, la s.r.l. dovrebbe anche versare ulteriori euro 25.287,64, al momento dell'accertamento.”. E dal momento che, come precisato in precedenza, la violazione degli sgravi non risulta provata, la seconda ipotesi formulata dal CTU non può trovare applicazione con conseguente accertamento di contributi omessi da parte della Pt_1 per €.19.831,62 al momento dell'accertamento.
[...]
A seguito dell'accertamento eseguito dal dott. , pertanto, risulta provato che Per_9 la , in relazione al verbale oggetto di contestazione, ha omesso contributi per Parte_1 la somma di €.60.384,01, che l'importo della busa paga di luglio 2016 del dipendente ammonta ad €.527,08, che la avrebbe invece dovuto pagare Persona_1 Parte_1 per 13ª mensilità €.25.445,35 e per 14ª mensilità €.2.962,07 e che, infine, risultano omessi contributi per €.19.831,62. E tali dati devono ritenersi per non contestati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 secondo comma cpc, in quanto la stessa parte ricorrente, attraverso il suo CTP ha condiviso le risultanze relative alla tredicesima e quattordicesima avendo così scritto: “Alla pagina 4, ai righi dal 10 al 15, delle sue osservazioni, il c.t.p. ha scritto che: ” …sugli importi di 13° e 14° mensilità …si reputano corretti i calcoli del c.t.u. circa l'applicazione del recupero per la 14 mensilità pari ad €
2.962,07 di imponile (non erogata ai soli dipendenti che rispettano il requisito dell'anzianità di servizio dei 12 mesi ) e 2.5445,35€ di imponibile di 13° mensilità”.
Rispondo che prendo atto della condivisione, da parte del c.t.p. della dei Parte_1 miei calcoli.”.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e risultano sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, osservando che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni contabili operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.. L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti idonee ad infirmarne la valenza.
Infine, in ordine all'accertamento inerente alla contestazione da parte della Parte_1 delle somme imputate dall' indicate in busta paga come Trasferta Italia e soggette CP_1 al recupero contributivo, come da verbale in oggetto, il verbale merita di essere confermato in quanto costituiva precipuo onere probatorio della parte ricorrente provare la fondatezza e la natura delle trasferte riportate in busta paga per ogni dipendente. La però, dopo aver chiesto l'ammissione delle prove testimoniali al fine di Parte_1 provare la correttezza del proprio operato, ha rinunciato all'escussione dei testimoni indicati ed ammessi come risulta da dichiarazione rilasciata nel corso del verbale di udienza del 28.03.2023. Tanto determina l'omesso raggiungimento della prova, della parte ricorrente, della fondatezza della contestazione sollevata in ordine alle omissioni contributive per la Trasferta Italia, con conferma dell'accertamento dell'omissione contributiva rilevata dal CTU.
Tanto determina il necessitato rigetto delle domande formulate da parte ricorrente in via principale e la piena legittimità dell'operato dell' in sede di verbale di CP_1 accertamento, con necessitata rideterminazione delle somme omesse a titolo di contributi nella misura e nei termini di cui alla CTU richiamata ed accoglimento della sola domanda subordinata formulata dalla relativa alla rideterminazione delle Parte_1 somme e delle sanzioni indicate dall' . Per conseguenza, la rideterminazione delle CP_1 somme determina l'accoglimento del ricorso iscritto al giudizio RG n. 1176/2019 con l'accertamento della sussistenza della correttezza dell'operato dell' nei termini di CP_1 verifica e contabili già accertati.
Le spese di lite, infine, in ragione del rigetto di tutte le domande formulate da parte ricorrente, ad eccezione della domanda subordinata, meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede;
CP_1
- rigetta la domanda principale formulata da e relativa all'annullamento del Parte_1 verbale di accertamento del 18.10.2017 n. 2017013174/DDL poiché infondata;
- accoglie la domanda subordinata formulata da in ordine alla Parte_1 rideterminazione dele somme e delle sanzioni di cui agli atti dell come accertati CP_1 nella CTU indicata in sentenza e condanna al pagamento delle somme in Parte_1 favore dell' come accertate dalla medesima CTU e con decorrenza dal 18.10.2017 CP_1 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto,
- compensa tra le parti le spese di lite per le ragioni di cui in sentenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 09.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4312/2018 e discussa all'udienza del 09.10.2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Mangiatordi, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avvocato Fabiola Leone e Mariateresa Nasso, Resistente
Oggetto: Opposizione a verbale unico di accertamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2018 parte ricorrente sosteneva che in data
18.10.2017 il funzionario di vigilanza presso la sede di concludeva gli CP_1 CP_1 accertamenti iniziati il 24.07.2017 effettuati nei confronti della medesima società contestando di aver assunto a tempo indeterminato e con i benefici della legge
208/2015 i lavoratori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
senza che gli stessi avessero i requisiti affinché la ditta potesse Parte_2 beneficiare di tale agevolazione. Inoltre l'ispettore rilevava una retribuzione per CP_1 alcuni dipendenti inferiore a quella stabilita dal CCNL di riferimento (Stabilimenti balneari), la mancata o erronea erogazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indicazione sotto la voce “Trasferta Italia, Rimborsi a piè di lista e Somme aggiuntive al netto” di somme che la non avrebbe assoggettato a contribuzione. Pt_1
La differenza di imponibile scaturita dalle infrazioni sopra dette veniva calcolata in €.
96.992,53 sui quali con il verbale oggetto di ricorso l'istituto previdenziale intende recuperare a titolo di contribuzione dovuta la somma di € 35.102,13. In conseguenza delle presunte differenze retributive accertate dall'ispettore la ricorrente vedeva la caducazione delle agevolazioni contributive concesse con conseguente richiesta di rimborso di € 25.281,88. A tali somme venivano applicate sanzioni per € 9.321,88 per un totale di € 69.705,89. Per conseguenza la parte ricorrente chiedeva la sospensione del diritto dell'istituto previdenziale a riscuotere le somme indicate nel verbale di accertamento n. 2017013174/DDL del 18.10.2017, chiedendo l'annullamento del medesimo verbale perché infondato in fatto e diritto e con l'accertamento e dichiarazione che le somme indicate in busta paga come Trasferta Italia non sono assoggettabili a recupero contributivo. In via gradata, la hiedeva la riduzione Parte_1 delle somme e delle sanzioni di cui agli atti dell' con vittoria di spese, diritti ed CP_1 onorari del presente procedimento.
Si costitutiva in giudizio l' che, contestati tutti gli assunti di parte ricorrente CP_1 chiedeva il rigetto delle conclusioni formulate e la conferma del verbale di accertamento oggetto di contestazione con condanna al pagamento delle spese di lite.
In corso di giudizio al presente era riunito, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, il successivo giudizio RG n. 1176/2019 avente ad oggetto la notifica di un avviso di addebito 324 2019 00000580 10 000 fondato sul verbale oggetto della contestazione del giudizio precedente.
Istruita la causa con l'escussione del solo testimone di parte resistente, a seguito della rinuncia di parte ricorrente all'escussione dei testi indicati ed ammessi, e con l'ammissione della CTU, all'udienza odierna, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con provvedimento del 30.04.2025, fissata per la discussione, il Per_4 contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso risulta parzialmente fondato, limitatamente alla domanda subordinata formulata, ma con il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate da parte ricorrente poiché infondate in forza dell'attività istruttoria espletata e per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di impugnazione sollevato da parte ricorrente inerisce alla contestazione, da parte dell' , delle agevolazioni previste dalla legge 208/2015 per CP_1
i lavoratori , , e Persona_1 Persona_3 Parte_2 [...]
i quali risultano essersi dimessi da altre società collegate e/o controllate alla Per_2 società ricorrente, quali la e la in applicazione dell'art. 2359 CP_2 CP_3 cc. Tale norma dispone che:“Sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”.
Orbene, sulla base delle visure camerali acquisite, e non oggetto di contestazione, è emerso che è di proprietà al 50% di e al 50% di CP_3 Persona_5
con amministratore;
la è al 5% Persona_6 Persona_7 CP_2
, al 54% e al 41% , mentre la Persona_6 Persona_8 CP_4
è costituita da due soci al 50%, e , con Parte_1 Persona_8 Persona_7 amministratore . Le tre società appaiono, peraltro, svolgere attività Persona_8 diverse e, comunque, la parte resistente ha omesso di provare nel corso del giudizio la sussistenza tra le tre società di un qualche interesse coincidente o predominante di una società rispetto all'altra, tanto da poter ritenere configurabile nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 2359 c.c. Ed infatti, secondo la Suprema Corte (Cass. nn. 2014 e
2015 del 24.01.2022) “L'esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti
l'utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all'altro datore di lavoro, non costituisce elemento di per sé ostativo alla configurazione di un'impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell'esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini”. In applicazione di tale principio di legittimità risulta configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di quattro condizioni: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” e nella fattispecie in esame la parte resistente ha omesso di provare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la sussistenza ed applicabilità dell'art. 2659 c.c.. In particolare, per la Cassazione, è necessario sia rinvenibile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro che si configura quando vi sia un collegamento economico-funzionale tra le imprese tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società.
Pertanto, ogni qualvolta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico– funzionale, è necessario accertare, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, se sussistano i requisiti già richiamati
(unicità, integrazione, coordinamento e utilizzo contemporaneo) (Cass. n. 19023/2017,
Cass. n. 26346/2016 e Cass. n. 3482/2013). L'omesso precipuo esame da parte resistente delle attività di ciascuna delle singole aziende richiamate nel verbale impedisce l'applicabilità della norma alla fattispecie in oggetto.
L'attività istruttoria ammessa ed espletata, per contra, consente l'accertamento delle violazioni perfezionate dalla in ordine alle contestazioni sollevate in sede di Parte_1 verbale con conseguente rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, ad eccezione della domanda subordinata inerente alla rideterminazione degli importi e delle sanzioni, che comunque sussistono.
In effetti, la società ricorrente ha sostenuto, in ordine all'art. 1 della legge 389/89, che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo e che dalla comparazione delle buste paga con il verbale di accertamento e con conteggi operati dai verbalizzanti si evincono degli errori di calcolo che porrebbero la società ricorrente in una posizione debitoria rispetto all'istituto previdenziale in forza di errori di calcolo. In effetti, però, la CTU ammessa, su espressa richiesta della stessa parte ricorrente, ha chiarito i termini della vicenda sul piano contributivo-contabile.
Infatti, il CTU dott. , nel rispondere ai quesiti ammessi, ed in particola al primo Per_9 quesito ammesso che si trascrive:“ Determini il CTU, in relazione alle posizioni lavorative esaminate relativamente alle contestazioni ed al periodo oggetto del verbale ispettivo
n. 2017013174/DDL, la eventuale differenza di imponibile contributivo, tenuto conto 1. di quanto risulta corrisposto dalla società con il metodo della paga mensilizzata e della correttezza di quanto corrisposto, anche in ragione dei permessi o assenze non retribuite;” ha accertato che:“ Dall'esame delle buste paga allegate al ricorso, ho accertato che le retribuzioni dei dipendenti sono state calcolate dalla tutte Parte_1 secondo il metodo della paga mensilizzata oraria. Esse riportano il dettaglio delle ore lavorabili, delle ore retribuite, dei giorni contributivi, della paga base e della contingenza. (…) La paga mensilizzata giornaliera, diversa dalla mensilizzata oraria, prevede che la retribuzione lorda si ottenga dividendo la base mensile, prevista dal C.C.N.L., per le 26 giornate lavorabili e poi moltiplicando tale valore per il numero dei giorni in cui il dipendente ha effettivamente prestato servizio. Il C.C.N.L. degli
Stabilimenti Balneari Minori del 2013 non esprime alcuna preferenza tra i due metodi che sono quindi entrambi utilizzabili e che restituiscono imponibili contributivi pressoché identici con scostamenti occasionali di pochi euro, a volte in favore del dipendente, a volte in favore della società. Tale contratto però specifica che il divisore della quota oraria è sempre e comunque 172. La ha invece utilizzato, come divisore, a volte Pt_1 valori inferiori favorendo i dipendenti ed a volte valori maggiori penalizzandoli. Cosa che non poteva fare. Questo ha determinato la maggior parte delle differenze retributive rilevate dagli ispettori. A ciò va sommato che la s.r.l. ha escluso dalle basi imponibili i rimborsi per le trasferte ed a piè di lista che, in assenza di giustificativi documentali, andavano aggiunti all'imponibile contributivo. (…) La da giugno 2014 ad Parte_1 agosto 2017, nel redigere le buste paga mensili, ha retribuito solo in parte le ore di permesso e le assenze di tutti i propri dipendenti. Le ore non retribuite sono risultate non dovute o perchè eccedenti quelle spettanti o perchè i lavoratori non avevano lavorato sufficienti ore per godere dei conseguenti permessi. Tenendo conto della paga mensilizzata oraria, utilizzata legittimamente dalla società, dei permessi e delle assenze non retribuite, la s.r.l. ha versato meno contributi per euro 60.384,01.”. in ordine al secondo quesito ammesso:”
2. della verifica, sulla scorta dei prospetti paga acquisiti in atti, in ordine alle seguenti posizioni: se per il mese di giugno 2016, il recupero effettuato sulla voce trasferta contestata al dipendente trovi Persona_1 giustificazione nella busta paga dello stesso;
ovvero se, per il mese di luglio 2016, il rimborso forfettario di € 73,64 contestato al dipendente debba essere CP_5 imputato al Bonus RE ed in quanto tale sia o meno soggetto a contribuzione;
ovvero se, in relazione al recupero del rateo di 14° mensilità al dipendente pari Persona_10 ad € 114,00, esso non debba essere piuttosto pari ad € 57,01, trattandosi di lavoratore part time e non full time;” il CTU ha così risposto:” Circa il dipendente Persona_1
(citato dal G.L. nel quesito) specifico che l'importo contestato a titolo di trasferta si riferisce alla busta paga di luglio 2016 e non a quella di giugno 2016 ed ammonta ad euro 527,08. Tale busta indica l'importo corrisposto per la trasferta senza dare alcun ulteriore dettaglio ed escludendolo dalla base imponibile contributiva. L'importo di euro
73,64, contestato sulla busta paga di luglio 2016, del dipendente citato Parte_3 dal G.L. nel quesito) corrisponde al bonus RE di cui al D.L. 66/14. Tale importo è stato commisurato alle ore lavorate nel mese e non rientra nell'imponibile contributivo.
Nella busta paga del dipendente (citato dal G.L. nel quesito), di luglio Persona_10
2016, non vi è il pagamento di alcun rateo di 14ª mensilità. Posto che il era Per_10 lavoratore part time, che prima di Luglio 2016 aveva lavorato solo nel mese di Giugno, che la paga base del periodo, maggiorata della contingenza, era di euro 1.368,37, il rateo di 14ª che spettava al lavoratore era di euro 57,01”. Per poi chiarire, a seguito delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, che:“ Provvedo, qui, a rettificare la mia risposta al punto 2) del quesito peritale, come segue: al dipendente , Persona_10 con la paga del mese di Luglio 2016, non spettava alcun rateo di 14ª perchè egli era stato assunto dalla solo un mese prima.”. In seguito, in ordine al terzo Parte_1 quesito ammesso, che si trascrive:”
3. della verifica in ordine alla correttezza dei ratei di tredicesima e/o quattordicesima mensilità maturati dai lavoratori interessati e corrisposti dalla società ricorrente;
” il dott. ha accertato che:” L'art. 359 del Per_9
C.C.N.L. del 2013 stabilisce che:” Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.” Quindi la 13ª spetta a tutti i lavoratori, in ragione delle sole mensilità in cui abbiano prestato servizio per almeno 15 giorni e va riconosciuta con la paga di dicembre o nel mese di termine del rapporto. La
14ª, invece, spetta solo ai lavoratori che abbiano prestato servizio nei 12 mesi precedenti il 1° luglio di ogni anno (…). Secondo il C.C.N.L. del 2013 avrebbe invece dovuto pagare per 13ª mensilità euro 25.445,35 e per 14ª mensilità euro 2.962,07.” Ed infine, in ordine al quarto quesito che si seguito si trascrive:“ 4. detraendo, con riferimento alla contestazione di cui al n. 4), lettera c), pag. 3 del verbale soprarichiamato, quanto corrisposto a titolo di trasferta per i dipendenti Per_11
, ed cfr. documentazione prodotta
[...] Controparte_6 Controparte_7 dalla società ricorrente al n. 5 ricorso,” il CTU ha così risposto:“ Utilizzando le stesse aliquote applicate dagli ispettori alle somme sottratte all'imponibile contributivo e detraendo i sopra dettagliati importi dalla contestazione di cui al n. 4), lettera c), pag.
3 del verbale di accertamento, io concludo che la minore differenza corretta e documentata, di imponibile contributivo, è di euro 76.415,30 (e non di euro 189.149,24 accertati dall' , pari a minori contributi omessi per euro 19.831,62, al momento CP_1 dell'accertamento. Qualora, invece, il G.L. dovesse ritenere fondata la tesi dell' CP_1 secondo la quale la non aveva diritto agli sgravi di cui alla L. 190/2014 ed Parte_1 alla L. 208/2015, la s.r.l. dovrebbe anche versare ulteriori euro 25.287,64, al momento dell'accertamento.”. E dal momento che, come precisato in precedenza, la violazione degli sgravi non risulta provata, la seconda ipotesi formulata dal CTU non può trovare applicazione con conseguente accertamento di contributi omessi da parte della Pt_1 per €.19.831,62 al momento dell'accertamento.
[...]
A seguito dell'accertamento eseguito dal dott. , pertanto, risulta provato che Per_9 la , in relazione al verbale oggetto di contestazione, ha omesso contributi per Parte_1 la somma di €.60.384,01, che l'importo della busa paga di luglio 2016 del dipendente ammonta ad €.527,08, che la avrebbe invece dovuto pagare Persona_1 Parte_1 per 13ª mensilità €.25.445,35 e per 14ª mensilità €.2.962,07 e che, infine, risultano omessi contributi per €.19.831,62. E tali dati devono ritenersi per non contestati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 secondo comma cpc, in quanto la stessa parte ricorrente, attraverso il suo CTP ha condiviso le risultanze relative alla tredicesima e quattordicesima avendo così scritto: “Alla pagina 4, ai righi dal 10 al 15, delle sue osservazioni, il c.t.p. ha scritto che: ” …sugli importi di 13° e 14° mensilità …si reputano corretti i calcoli del c.t.u. circa l'applicazione del recupero per la 14 mensilità pari ad €
2.962,07 di imponile (non erogata ai soli dipendenti che rispettano il requisito dell'anzianità di servizio dei 12 mesi ) e 2.5445,35€ di imponibile di 13° mensilità”.
Rispondo che prendo atto della condivisione, da parte del c.t.p. della dei Parte_1 miei calcoli.”.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e risultano sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, osservando che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni contabili operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.. L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti idonee ad infirmarne la valenza.
Infine, in ordine all'accertamento inerente alla contestazione da parte della Parte_1 delle somme imputate dall' indicate in busta paga come Trasferta Italia e soggette CP_1 al recupero contributivo, come da verbale in oggetto, il verbale merita di essere confermato in quanto costituiva precipuo onere probatorio della parte ricorrente provare la fondatezza e la natura delle trasferte riportate in busta paga per ogni dipendente. La però, dopo aver chiesto l'ammissione delle prove testimoniali al fine di Parte_1 provare la correttezza del proprio operato, ha rinunciato all'escussione dei testimoni indicati ed ammessi come risulta da dichiarazione rilasciata nel corso del verbale di udienza del 28.03.2023. Tanto determina l'omesso raggiungimento della prova, della parte ricorrente, della fondatezza della contestazione sollevata in ordine alle omissioni contributive per la Trasferta Italia, con conferma dell'accertamento dell'omissione contributiva rilevata dal CTU.
Tanto determina il necessitato rigetto delle domande formulate da parte ricorrente in via principale e la piena legittimità dell'operato dell' in sede di verbale di CP_1 accertamento, con necessitata rideterminazione delle somme omesse a titolo di contributi nella misura e nei termini di cui alla CTU richiamata ed accoglimento della sola domanda subordinata formulata dalla relativa alla rideterminazione delle Parte_1 somme e delle sanzioni indicate dall' . Per conseguenza, la rideterminazione delle CP_1 somme determina l'accoglimento del ricorso iscritto al giudizio RG n. 1176/2019 con l'accertamento della sussistenza della correttezza dell'operato dell' nei termini di CP_1 verifica e contabili già accertati.
Le spese di lite, infine, in ragione del rigetto di tutte le domande formulate da parte ricorrente, ad eccezione della domanda subordinata, meritano di essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede;
CP_1
- rigetta la domanda principale formulata da e relativa all'annullamento del Parte_1 verbale di accertamento del 18.10.2017 n. 2017013174/DDL poiché infondata;
- accoglie la domanda subordinata formulata da in ordine alla Parte_1 rideterminazione dele somme e delle sanzioni di cui agli atti dell come accertati CP_1 nella CTU indicata in sentenza e condanna al pagamento delle somme in Parte_1 favore dell' come accertate dalla medesima CTU e con decorrenza dal 18.10.2017 CP_1 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto,
- compensa tra le parti le spese di lite per le ragioni di cui in sentenza.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 09.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola