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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 550/2024 promossa da:
(Cod Fisc. ) con l'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
BELLINO
e
MARIA (Cod. Fisc. ) con l'avv. Parte_2 C.F._2
FRANCESCA IACOPONI
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castagneto Carducci il 01/12/1990 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Castagneto Carducci al n. 57 Parte 2 Serie A Vol. 1 Uff. 1 anno 1990.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
2) Il Sig. nella Sua qualità di Amministratore di sostegno del figlio Parte_1 Per_1 corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1
l'importo di € 300 per far fronte alle spese necessarie per il figlio.
3) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di piena collaborazione nell'accudimento del figlio Per_1
4) La casa familiare sita in Campiglia Marittima, Via Dei Castagni n. 9/A, in comproprietà dei coniugi, rimane assegnata, nell'esclusivo e preminente interesse del figlio alla Sig.ra che vi abiterà con lo stesso. Per_1 Pt_2
pagina 2 di 3 5) Le parti danno atto di aver regolato ogni questione economica tra le stesse pendenti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni ed ulteriore titolo e/o ragione in relazione al rapporto di coniugio
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Castagneto Carducci per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 550/2024 promossa da:
(Cod Fisc. ) con l'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
BELLINO
e
MARIA (Cod. Fisc. ) con l'avv. Parte_2 C.F._2
FRANCESCA IACOPONI
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castagneto Carducci il 01/12/1990 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Castagneto Carducci al n. 57 Parte 2 Serie A Vol. 1 Uff. 1 anno 1990.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
2) Il Sig. nella Sua qualità di Amministratore di sostegno del figlio Parte_1 Per_1 corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1
l'importo di € 300 per far fronte alle spese necessarie per il figlio.
3) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di piena collaborazione nell'accudimento del figlio Per_1
4) La casa familiare sita in Campiglia Marittima, Via Dei Castagni n. 9/A, in comproprietà dei coniugi, rimane assegnata, nell'esclusivo e preminente interesse del figlio alla Sig.ra che vi abiterà con lo stesso. Per_1 Pt_2
pagina 2 di 3 5) Le parti danno atto di aver regolato ogni questione economica tra le stesse pendenti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni ed ulteriore titolo e/o ragione in relazione al rapporto di coniugio
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Castagneto Carducci per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3