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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_1 C.F._1 Parte_1 PROPRIO, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 1, 47121 FORLÌ, presso il proprio studio
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Controparte_1 P.IVA_1 SANTI e dell'avv. CARLO BELLINI, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 162, FORLÌ, presso il difensore avv. CARLO BELLINI
CONVENUTO nonché
(C.F. CP_2 P.IVA_2 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.04.2025 e, in particolare:
- parte attrice / opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 14.06.2025, ovvero: “Tanto premesso, l'Avv. richiama Parte_1 le conclusioni già rassegnate nel libello introduttivo ed in particolare ivi alle pag.ne 58 e 59, che si ritrascrivono, senza abdicazione alcuna rispetto a domande, eccezioni, controeccezioni, istanze istruttorie già e colà formulate. «- PREGIUDIZIALMENTE: – SOSPENDERE il provvedimento del G.Es. Dr. Danilo Maffa di inammissibilità dell'intervento dello scrivente Avv. e Parte_1 contestuale assegnazione somme alla creditrice procedente, resa in data 03.03.2022 nell'ambito del procedimento esecutivo distinto al n. R.G.E. 1524/2021; – SOSPENDERE l'ordinanza di rigetto pagina 1 di 12 dell'opposizione agli atti esecutivi resa in data 07.07.2022 nell'ambito del sub-procedimento di opposizione distinto al n. R.G.E. 1524-1/2021, per tutti i motivi ut supra esposti;
– SOSPENDERE l'ordinanza di rigetto dell'opposizione anche in relazione alla condanna alle spese di lite a carico dello scrivente Avv. – SOSPENDERE la decisione del collegio n. 1567/2022 pronunciata Parte_1 il 25/8/2022 nel giudizio di reclamo distinto al n. 2135/2022; - NEL MERITO: – ACCOGLIERE le domande di merito;
– ACCOGLIERE tutti i motivi nonché le doglianze ut supra prospettate;
conseguentemente: – STATUIRE, a modifica di quanto stabilito sia dal G.Es. con ordinanza del 03.03.2022 resa nell'ambito del procedimento esecutivo distinto al n. R.G.E. 1524/2021, sia del collegio con ordinanza del 25.8.2022, che l'Avv. ha diritto a partecipare alla distribuzione Parte_1 per il soddisfacimento del complessivo credito ut supra determinato con privilegio e prelazione sulla
– AFFERMARE, a modifica di quanto stabilito dal G.Es. con Controparte_1 ordinanza del 03.03.2022 resa nell'ambito del procedimento esecutivo distinto al n. R.G.E. 1524/2021, il privilegio dell'Avv. – Con refusione delle spese del presente giudizio di reclamo, oltre Parte_1 ad accessori come per legge. - DUNQUE E CONSEGUENTEMENTE: – ACCOGLIERE la domanda dell'Avv. contenuta nell'intervento e quindi la partecipazione alla distribuzione per il Parte_1 soddisfacimento del complessivo credito come determinato oltre alle spese di lite della procedura;
– ACCOGLIERE i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
– CORE a rimborsare CP_1 le spese della fase esecutiva;
– CORE a rimborsare le spese della fase di CP_1 opposizione;
– CORE a rimborsare le spese della fase di reclamo;
– CP_1
DICHIARARE irricevibili o RIGETTARE ogni opposizione e/o questione dell' – Controparte_1 CORE a restituire tutte le somme in ipotesi nel frangente pagate e/o CP_1 riconosciute dal G.ES. e dal collegio;
– DICHIARARE a violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte di
– CORE alla refusione dei danni da lite temeraria ex Controparte_1 CP_1 art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. secondo quanto disposto dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
CORE alla refusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed I.V.A. al 22% come per legge)”;
- parte convenuta / opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle CP_1 conclusioni telematicamente depositato in data 19.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate ex adverso, nonché previo rigetto delle domande tardivamente formulate: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione spiegata dall'Avv. in quanto Pt_1 proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. e per l'effetto rigettarla, accertando e dichiarando l'irretrattabilità e definitività dell'ordinanza di assegnazione opposta;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle domande di sospensione ex adverso formulate delle ordinanze del 3 marzo 2022 e del 7 luglio 2022 emesse dal G.E. Dott. Maffa, nonché della decisione del collegio n. 1567/2022 pronunciata il 25/08/2022 nel giudizio di reclamo distinto al n. 2135/2022 e, per l'effetto, rigettarle;
NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, l'opposizione formulata ex adverso ed ogni domanda svolta da parte opponente nei confronti della TT.le (ora in quanto inammissibile e/o comunque Controparte_1 Controparte_4 infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, confermare in toto l'ordinanza di assegnazione delle somme di data 3 marzo 2022 emessa dal G.E. Dott. Maffa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza dell'opposizione svolta e di ritenuta ammissibilità dell'intervento spiegato dall'Avv. accertare e Pt_1 dichiarare in ogni caso l'insussistenza del privilegio invocato dall'interveniente per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare che il credito dell'interveniente potrà essere soddisfatto solo dopo il credito vantato dal creditore pignorante, (ora Controparte_1 CP_4 ; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice
[...]
pagina 2 di 12 ritenesse l'intervento spiegato dall'Avv. ammissibile e sussistente il privilegio generale di cui Pt_1 all'art. 2751 bis n. 2 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza del privilegio solo ed esclusivamente in riferimento alle retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione professionale. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'integrale rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice- opponente, in quanto all'evidenza inammissibili, inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere, per tutte le ragioni esposte in atti ed, in particolare, nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata nell'interesse dell'esponente. INOLTRE, si eccepisce e rileva - anche in questa sede - la palese inammissibilità e/o comunque infondatezza delle avverse richieste di “rimessione alla Corte di Cassazione in via preventiva”, nonché di “rimessione all'Alta Corte di Giustizia” Europea, richiamando in via integrale quanto esposto al punto 6) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse della TT.le e si insiste, pertanto, affinché entrambe le Parte_2 anzidette richieste di controparte vengano integralmente respinte, difettando radicalmente i relativi presupposti. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, sia del presente giudizio di merito, sia della fase sommaria dell'opposizione svoltasi innanzi al G.E., sia del procedimento per reclamo svoltosi innanzi all'Ill.mo Tribunale adito in composizione collegiale, sia della procedura esecutiva R.G.E. n. 1524/2021 innanzi al Tribunale di Forlì”;
- parti convenute e non sono costituite in giudizio. CP_2 Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. in proprio (di seguito anche solo Parte_1 creditore intervenuto) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, Controparte_1 (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo creditore procedente) e
[...] Controparte_3 (in seguito anche solo debitore esecutato), instaurando giudizio di merito, nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, a seguito della proposizione da parte del medesimo avv. Pt_1 di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza del 3.03.2022
[...] con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'inammissibilità dell'intervento proposto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021. Parte attrice / opponente, previa ricostruzione della vicenda processuale e sostanziale nonché richiamando plurima giurisprudenza ritenuta applicabile al caso di specie, per un verso, contestava la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ed in ogni caso la pronuncia di infondatezza del medesimo ricorso da parte del Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 7.07.2022 emessa nella fase camerale;
per altro verso, ribadiva l'ammissibilità dell'intervento dallo stesso creditore proposto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare già pendente, per plurime ragioni e il proprio diritto alla partecipazione alla distribuzione per il soddisfacimento del complessivo credito documentato nel ricorso per intervento, con privilegio e prelazione sul creditore procedente
Controparte_1 In sintesi, parte attrice / opponente domandava quindi la revoca delle pronunce rese dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Danilo Maffa, a conclusione della procedura di pignoramento presso terzi distinta dal R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 e nell'ambito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi recante R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021, con conseguente accoglimento delle proprie domande e vittoria delle spese di lite;
nonché la sospensione dell'ordinanza di rigetto del reclamo al Collegio proposto ex art. 669 terdecies c.p.c., pronunciata nel giudizio di reclamo recante R.G. n. 2135/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2023, si costituiva
[...]
eccependo in via pregiudiziale il vizio del contraddittorio, non avendo parte attrice citato CP_1 nel presente giudizio di merito il terzo pignorato già precedentemente parte della procedura CP_2 esecutiva mobiliare e della correlativa fase dell'opposizione agli atti esecutivi innanzi al Giudice dell'Esecuzione. Sempre in via preliminare, parte convenuta / opposta reiterava l'eccezione, accolta dal Giudice dell'Esecuzione, di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta e la conseguente pagina 3 di 12 inammissibilità della stessa, nonché l'inammissibilità delle domande e delle deduzioni nuove e/o comunque esorbitanti la cognizione del giudice di merito adito. Parte convenuta / opposta, inoltre, prendeva posizione in ordine alla declaratoria d'ufficio di inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore avv. in data 28.02.2022 ed, in particolare, evidenziava come nell'ambito della Parte_1 procedura esecutiva R.G.Es.Mob. n. 1524/2021, in effetti, l'avv. non avesse pacificamente Parte_1 depositato alcun titolo esecutivo legittimante: né attestazione di conformità del titolo cambiario allegato in copia al ricorso di intervento nella procedura esecutiva mobiliare, né attestazione di conformità del riconoscimento di debito a nome del debitore esecutato Controparte_3 In aggiunta, contestando la fondatezza degli avversari ulteriori motivi di opposizione nonché delle deduzioni avversarie in ordine alla sussistenza del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. allegato dal creditore intervenuto, parte convenuta / opposta deduceva la correttezza delle ordinanze emesse dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.Es.Mob. n. 1524/2021, domandandone l'integrale conferma;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 13.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2023, il giudice onorario, dott. Enzo Chiarini, rilevato che la presente causa costituisse fase di merito di opposizione agli atti esecutivi e che il terzo pignorato non era stato chiamato in giudizio CP_2 sebbene fosse stato parte della precedente fase camerale e visto l'art. 102 c.p.c., disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte CP_2 necessario, e fissava la successiva udienza per la comparizione delle parti.
Con decreto del 13.10.2023, rilevato che nella presente causa era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il giudice onorario, dott. Enzo Chiarini, trasmetteva il CP_2 presente fascicolo al Presidente del Tribunale, atteso che lo stesso era stato autorizzato dal predetto istituto, chiamato in causa, allo svolgimento dell'attività di GOP a condizione che si fosse astenuto dal trattare cause in cui fossero coinvolti direttamente o indirettamente interessi dell'istituto e/o in cui rilevassero situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.
In data 20.10.2023, il presente fascicolo veniva riassegnato dal Presidente del Tribunale ad altro giudice istruttore, dott. Emanuele Picci.
Con ordinanza del 22.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2023, il giudice assegnava, su richiesta delle parti costituite, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la decisione sulle istanze istruttorie.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 18.09.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 22.12.2023, il giudice, ritenuto superfluo ed inammissibile istruire la causa e ritenendo la stessa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.09.2025.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 17.04.2025, letta la dichiarazione di astensione formalizzata dal giudice dott. Emanuele Picci, il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente giudice.
All'udienza del 24.06.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.04.2025, le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con ordinanza del 25.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande proposte da parte attrice / opponente avv. ai sensi degli artt. 616 e 617, Parte_1 comma 2, c.p.c., aventi ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi spiegata avverso l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione in data 3.03.2022, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento proposto dallo stesso creditore nell'ambito della proceduta pagina 4 di 12 esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 (debitore esecutato
, sono senza dubbio ammissibili e nella sostanza fondate e devono, quindi, trovare Controparte_3 accoglimento nei limiti e per tutte le ragioni seguito esposte. 1. Preliminarmente e per completezza espositiva, si rende opportuno precisare che il presente giudizio di merito è stato ritualmente introdotto da parte attrice / opponente anche nei confronti del debitore esecutato ed è stato integrato con la notifica dell'atto introduttivo anche nei Controparte_3 confronti dell'ulteriore litisconsorte necessario in qualità di terzo pignorato nell'ambito della CP_2 sottostante procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi. A tal proposito, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo anche nei confronti delle predette parti convenute in giudizio e che non risultano essersi costituite, ovvero mediante servizio postale nei confronti di in data 15.09.2022 e via pec in data 14.03.2023 nei confronti Controparte_3 dell' ne va dichiarata formalmente la contumacia ai sensi degli artt. 291 e ss. c.p.c.. CP_2 Sempre in via preliminare, in considerazione dello specifico thema decidendum del presente giudizio di merito, si rende necessario brevemente ricordare, in via generale, che, come noto, lo strumento processuale dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., costituisce rimedio atto a contestare il modo d'esercizio dell'azione esecutiva ovvero con cui la parte interessata può far rilevare i vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, compresi quelli emessi dal Giudice dell'Esecuzione medesimo (cfr. Cass. n. 20989 del 27.11.2012 e Cass. n. 16262 del 3.08.2005, nonché già Cass. n. 567 del 30.01.1985), in tutti i casi in cui ricorra una irregolarità formale e/o la difformità di un atto della procedura esecutiva rispetto alla fattispecie legale (cfr. ex multis Cass. 3663 del 14.04.1999), fino ad essere ricomprese anche le ipotesi di contestazione di profili attinenti all'opportunità o congruità dell'adozione del provvedimento (cfr. Cass. n. 12120 del 19.08.2003). Per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, ci si limita poi a riportare la condivisibile e consolidata massima giurisprudenziale per cui “Le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., mentre, con riferimento alla doglianza concernente l'illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo. Pertanto, essendo previsti avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'inammissibilità dell'intervento del creditore in una procedura esecutiva immobiliare, nonché l'estinzione della stessa procedura esecutiva, i rimedi sopra detti, è da escludere che essa abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l'esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.” (cfr. Cass. n. 19858 del 28.09.2011, nonché Cass. n. 4609 del 22.05.1990 e Cass. n. 15219 del 19.07.2005, per quanto applicabili in via generale in quanto pronunciate con riferimento alla disciplina ante vigente al 2005). Pertanto ed in estrema sintesi, non vi è dubbio che lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, successivi al pignoramento, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. è rimedio certamente idoneo a contestare, tra l'altro, la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di un creditore nell'espropriazione, come avvenuto nel caso di specie. Ciò, ovviamente, pur sempre in presenza di una quantomeno astratta utilità per la parte opponente ovvero di uno specifico interesse – concreto, effettivo ed attuale - del creditore il cui intervento è stato dichiarato inammissibile, ad evitare che un eventuale atto irregolare comporti la lesione del proprio allegato diritto (cfr. Cass. n. 12326 del 10.06.2005). 2. Tutto ciò doverosamente accertato e ricostruito, passando poi all'analisi delle doglianze sollevate nel presente giudizio di merito dal creditore avv. il cui intervento nell'ambito Parte_1
pagina 5 di 12 della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 è stato dichiarato inammissibile dal Giudice dell'Esecuzione, in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta ex art. 617, comma 2, c.p.c., dovendosi ritenere rispettato il termine di decadenza di giorni venti dal giorno in cui il singolo atto dell'esecuzione impugnato è stato compiuto. Alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione dalle parti processuali e degli orientamenti giurisprudenziali che si ritengono effettivamente applicabili al caso in esame, non risulta condivisibile la valutazione condotta dal G.E. nell'ambito della fase camerale e cristallizzata nell'ordinanza impugnata, emessa ex art. 618 c.p.c. in data 7.07.2022 (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta). 2.1 Innanzitutto, si deve premettere in sintesi che la facoltà, riservata dalla disciplina codicistica a tutti quei soggetti che abbiano un concreto ed attuale interesse a contrastare il compimento di determinati atti esecutivi ritenuti irregolari e/o pregiudizievoli, deve essere compiuta nel termine perentorio di giorni venti dal compimento dell'atto di esecuzione viziato, dovendo essere considerato, come dies a quo, la data di conoscenza legale che l'interessato abbia avuto dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 11646 del 3.08.2002 e Cass. 15222 del 19.07.2005 per quanto attiene allo specifico caso di provvedimenti emessi fuori udienza, nonché Cass. n. 17306 del 31.08.2015 in materia di decorrenza del termine assegnato per introduzione del giudizio di merito) e dovendosi fare riferimento, in linea generale, ai fini della tempestività dell'azione, alla data di deposito del ricorso al Giudice dell'Esecuzione, che rappresenta indubbiamente la forma ordinaria di proposizione dell'opposizione successiva all'esecuzione (cfr. Cass. 24809 del 8.10.2008). Sul punto e per quanto di specifico interesse, si ritiene necessario richiamare, altresì, alcuni dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che appaiono utili in chiave sistematica, ai fini della corretta valutazione delle peculiarità e del puntuale contesto processuale in cui si sono succeduti gli eventi processuali nel caso di specie, con particolare riguardo alle modalità di instaurazione del procedimento di opposizione agli atti esecutivi proposto dall'avv. ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.. Parte_1
Da un lato, con riguardo all'ipotesi di erronea iscrizione al ruolo dell'atto di opposizione, si deve riportare testualmente la recente massima per cui “in caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario” (cfr. Cass. n. 10898 del 24.04.2023). Ne discende, dunque, il principio generale, sotteso anche ad altre recenti pronunce di legittimità, ma relative a diverse fattispecie concrete (cfr. Cass. n. 28319 del 10.10.2023) per cui il provvedimento del giudice assegnatario del fascicolo con cui dispone la trasmissione degli atti ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario e/o al Presidente del Tribunale costituisce un atto meramente interno ed organizzativo, attinente alla distribuzione interna degli affari. Dall'altro lato, certamente applicabile al caso in esame è poi il condivisibile orientamento giurisprudenziale, di natura sostanziale e non già meramente formalistica, in base al quale “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619 c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno pagina 6 di 12 quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo” (cfr. Cass. n. 25170 del 11.10.2018). 2.2 Nel caso di specie, facendo doverosa e congiunta applicazione dei predetti principi giuridici generali, non vi è dubbio che si sia verificata idonea sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., con riferimento alla sì erronea (per quanto attiene alla modalità di proposizione), ma tempestiva instaurazione ad opera del creditore avv. del proprio ricorso Parte_1 di opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.. Il ricorso depositato dall'odierna parte attrice / opponente, sebbene erroneamente iscritto dalla parte al ruolo di contenzioso ordinario del Tribunale di Forlì, in data 16.03.2022, dando vita così all'autonomo procedimento recante R.G. n. 726/2022 (circostanze pacifiche in atti e accertate anche dal Giudice dell'Esecuzione nella precedente fase camerale), è poi giunto correttamente nella sfera di conoscibilità del Giudice dell'Esecuzione competente presso il Tribunale di Forlì, tanto che l'ordinanza ex art. 618 c.p.c., nella presente sede di merito impugnata, è stata ritualmente depositata nell'ambito del subprocedimento, successivamente aperto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e recante R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021. In via dirimente, si deve rilevare come i vari provvedimenti emessi dai giudici, di volta in volta assegnatari del procedimento di opposizione agli atti esecutivi per cui è causa, abbiano ad oggetto unicamente valutazioni e statuizioni in merito al riparto di competenza degli affari iscritti al ruolo interno al Tribunale e tabellarmente previsto, con conseguente ordine alla Cancelleria di trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale (cfr. allegati alla produzione documentale attorea sub V). Si osserva che non è stata, peraltro, mai formalmente disposta la cancellazione della causa recante R.G. n. 726/2022 dal ruolo contenzioso ordinario, nemmeno nell'ambito dei provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale, che di volta in volta si è limitato alla riassegnazione dello specifico affare. In un tale contesto documentato in atti, da un lato, l'opposizione agli atti esecutivi originariamente introdotta dall'avv. è stata trasferita, senza essere mai stata estinta, dal ruolo contenzioso Parte_1 ordinario ed inserita correttamente, ad opera della Cancelleria, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente, con apertura del relativo subprocedimento recante R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021. Dall'altro lato, poi, le concrete modalità e tempistiche di effettiva riassegnazione del fascicolo al Giudice dell'Esecuzione funzionalmente competente attengono alla distribuzione dell'affare nell'ambito dell'Ufficio Giudiziario. Le stesse non possono, dunque, essere in alcun modo imputabili alla parte opponente. Quindi, a fronte della non contestata conoscenza legale dell'ordinanza emessa fuori udienza dal G.E. ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c., con cui ha dichiarato inammissibile l'intervento del creditore avv. avvenuta in data 4.03.2022, l'instaurazione della relativa opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. ad opera del soggetto legittimato è avvenuta tempestivamente in data 16.03.2022, mediante originaria attività di deposito del ricorso in via telematica e di iscrizione al ruolo condotta in termini dalla parte opponente e successivo inserimento del ricorso nel pendente fascicolo esecutivo mobiliare di riferimento, a nulla rilevando sul punto i successivi provvedimenti emessi dai giudici e dal Presidente del Tribunale di Forlì con finalità di mera organizzazione e distribuzione interna degli affari e senza espressa disposizione di cancellazione della causa R.G. n. 726/2022 erroneamente iscritta al ruolo contenzioso civile. Pertanto, sussistono quindi le condizioni minime per dare ingresso alle valutazioni nel merito relative ai motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti dal creditore avv. avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal G.E. in data 3.03.2022 con cui è stato dichiarato inammissibile il proprio intervento nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021. 3. In secondo luogo, è parimenti fondato il motivo di opposizione agli atti esecutivi attinente al merito e relativo all'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore pagina 7 di 12 avv. con ricorso del 28.02.2022 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare di Parte_1 pignoramento presso terzi, instaurata dal creditore procedente nei confronti Controparte_1 del debitore esecutato alla luce delle seguenti precisazioni e considerazioni giuridiche. Controparte_3 3.1 In ragione delle contrapposte e reiterate ricostruzioni proposte dalle parti processuali, si rende innanzitutto indispensabile delineare in sintesi il quadro normativo in cui è sussumibile la presente causa, nonché il diritto vivente sostanzialmente applicabile alla questione controversa. Con riferimento al dato testuale e sistematico, ci si limita a ricordare che l'istituto codicistico dell'intervento del creditore in sede esecutiva è disciplinato - a seguito della riforma che ha interessato la materia intervenuta con d.l. n. 35 del 14.03.2005, convertito in l. n. 80 del 14.05.2005 - dall'art. 499 c.p.c., norma di carattere generale ed inserita nel Libro Terzo, Titolo II, Capo I “dell'espropriazione forzata in generale”. Tale disposizione, in vigore dal 1.03.2006, è applicabile al caso di specie, in quanto l'istituto dell'intervento di altri creditori nell'espropriazione presso terzi di cui all'art. 551 c.p.c. fa integrale rinvio a quanto disposto a norma degli artt. 525 e ss. c.p.c. in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore, con sostanziale rimando alla disciplina generale in tema di legittimazione dei creditori all'intervento nell'espropriazione già avviata da altri, in conseguenza dell'abrogazione del primo comma dello stesso art. 525 c.p.c. compiuta dalla riforma del 2005, sopra già richiamata. In un tale contesto normativo, pertanto, si deve evidenziare che la legge, attualmente, consente l'intervento nella procedura esecutiva già pendente, tanto al creditore munito di titolo esecutivo – nozione ampia, ma tipizzata dal comma 1, dell'art. 499 c.p.c. -, quanto al “creditore privo di tiolo esecutivo” espressamente previsto dalla disposizione contenuta nel successivo terzo comma e secondo le specifiche modalità procedurali poste dai seguenti commi 5 e 6 del medesimo articolo. Si è sostanzialmente passati, quindi, da un originario sistema di intervento fondato su titolo rappresentativo di un diritto certo liquido ed esigibile (ai sensi degli artt. 551 e 525 c.p.c. ante riforma del 2005, nonché Cass. n. 2506 del 03.02.2010 e Cass. n. 23145 del 31.10.2014) ad un vigente sistema codicistico di intervento del creditore nell'espropriazione che rinunciando al requisito della certezza del credito, rimette nella sostanza al debitore la dichiarazione sull'esistenza e sull'estensione del diritto di credito allegato in sede di intervento, stante la previsione di una specifica fase di verifica del credito non titolato di cui all'art. 499, commi 3, 5 e 6, c.p.c.. Certamente vero è che il Giudice dell'Esecuzione deve verificare, anche d'ufficio, i requisiti di ammissibilità dell'intervento proposto - a tutti gli effetti, con il deposito del ricorso - sia ad opera del creditore interveniente titolato, sia del creditore interveniente sine titulo, ma pur sempre facendo ricorso al generale potere / dovere di qualificazione giudica dei fatti allegati e delle domande proposte dalle parti ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Un tale potere officioso del giudice non si arresta, pertanto, alla doverosa verifica dei requisiti dell'intervento del solo creditore titolato, ma deve anche estendersi, nei limiti invalicabili delle allegazioni assertive e probatorie di parte, alla qualificazione complessiva del ricorso anche in termini di ammissibilità dell'intervento svolto dal creditore privo di titolo esecutivo. Anche quest'ultimo, infatti, ha comunque diritto di intervenire nell'espropriazione già pendente sulla base dello specifico meccanismo previsto, avendo la possibilità di partecipare all'udienza di comparizione davanti al G.E. del debitore esecutato e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, nell'ambito della quale il debitore può riconoscere, ai fini dell'esecuzione, il credito oppure disconoscerlo. Anche il creditore intervenuto privo di titolo esecutivo, di conseguenza, ha quindi diritto di partecipare al subprocedimento volto all'accertamento, a fini espressamente endoprocessuali, dell'effettiva esistenza del proprio allegato credito nei confronti del medesimo debitore esecutato – credito, ad esempio, risultante dalla documentazione eventualmente allegata dal creditore intervenuto al proprio ricorso per intervento –, innestandosi nel processo esecutivo una fase di cognizione, seppur sommaria e vincolata, nelle forme di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 499 c.p.c.. Dirimente ai fini dell'ammissibilità dell'intervento e della verifica officiosa circa la legittimazione di ulteriori creditori, rispetto al creditore procedente, è, pertanto, la chiara e specifica pagina 8 di 12 allegazione del proprio credito, meglio se dedotto e dimostrato con prova scritta e/o altri documenti idonei a comprovare la propria qualità di creditore, in quanto in base all'attuale e complessiva formulazione dell'art. 499 c.p.c. al titolo esecutivo, non viene attribuita unicamente una funzione ostativa e decadenziale per la partecipazione alla procedura esecutiva già pendente, bensì la funzione di consentire una più accelerata e semplificata identificazione dei soggetti legittimati ad intervenire nell'espropriazione, nonché a stabilire l'entità del loro credito. 3.2 Nel caso di specie e facendo applicazione dei generali principi giuridici sopra richiamati, non vi è dubbio che sussista il diritto del creditore avv. ad intervenire nella procedura Parte_1 esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021, quantomeno in qualità di creditore privo di titolo esecutivo, avendo lo stesso nel proprio ricorso di intervento depositato in data 28.02.2022 allegato in maniera specifica il proprio preteso credito e fornito prova documentale in ordine all'esistenza di un rapporto contrattuale d'opera intellettuale concluso dall'avvocato con il cliente e dell'espletamento della propria prestazione professionale in favore del debitore Controparte_3 esecutato nell'ambito di diversi giudizi civili innanzi al Tribunale di Bologna, alla Corte di Appello di Bologna e alla Corte di Cassazione, ivi meglio dettagliati, ed infine la sottoscrizione da parte del cliente di scrittura privata di riconoscimento titolato di debito per euro 70.000,00, nonché Controparte_3 cambiale di pari importo rilasciata a garanzia, avente quantomeno anch'essa efficacia probatoria ricognitiva del credito (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione documentale attorea sub V). Di conseguenza, se l'organico ragionamento giuridico svolto dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza con cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento proposto dall'odierna parte attrice
/ opponente e ripreso nella successiva ordinanza ex art. 618 c.p.c. di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta, vale senza dubbio per l'intervento del creditore munito di titolo esecutivo di cui al primo comma dell'art. 499 c.p.c. - in tale specifica ipotesi, infatti, il creditore intervenuto in base ad un titolo esecutivo, acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è onerato di depositare nel termine fissato dal giudice l'originale del titolo medesimo (cfr. Cass. 13163 del 25.05.2017) -, lo stesso non può dirsi valido con riferimento alla distinta ipotesi – integrata nel caso di specie, in base alle specifiche allegazioni assertive e probatorie poste in essere dal creditore intervenuto - di intervento del creditore privo di titolo esecutivo di cui al comma 3 dell'art. 499 c.p.c.. Alla luce della complessiva analisi e valutazione delle allegazioni assertive e probatorie contenute nel ricorso depositato dall'avv. in data 28.02.2022 nell'ambito della procedura esecutiva Parte_1 mobiliare pendente nei confronti del debitore esecutato si deve rilevare che il Giudice Controparte_3 dell'Esecuzione si sia limitato a basare la declaratoria di inammissibilità dell'intervento (ordinanza emessa ex art. 553 c.p.c. in data 3.03.2022 e comunicata alle parti in data 4.03.2022), partendo dal solo presupposto di intervento proposto dal creditore munito di titolo esecutivo, anziché estendere la propria doverosa verifica d'ufficio, nonché la propria conseguente attività giurisdizionale alla concreta ipotesi in esame di creditore intervenuto privo di titolo esecutivo (cfr. doc. n. 2 parte convenuta). In aggiunta, si deve altresì osservare come in considerazione della semplice analisi testuale dell'atto di intervento il creditore deduce come “(…) Il credito è documentato: - dal rilascio di effetto cambiario;
- dal riconoscimento del debito;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 9684/1992 Tribunale di Bologna;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 2453/2002 Corte d'Appello di Bologna;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 10624/2012 Corte di Cassazione;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 297/2016 Corte d'Appello di Bologna;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 26793/2020 Corte di Cassazione. V'è stata rinuncia al mandato per sopravvenuti contrasti soggettivi (…)”, in alcun modo allegando di agire unicamente sulla base di titolo esecutivo costituito dalla cambiale rilasciata per l'importo di euro 70.000,00 dal debitore in proprio favore. Per le stesse ragioni, parimenti non condivisibile è la motivazione analogamente contenuta della successiva ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 7.07.2022 (cfr. doc. n. 5 parte convenuta) nella parte in cui, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617, comma 2, c.p.c., ne afferma anche l'infondatezza, sempre unicamente pagina 9 di 12 basandosi sull'assunto, già espresso nell'ordinanza del G.E. del 3.03.2022, per cui l'intervento del creditore avv. nella procedura esecutiva mobiliare n. 1524/2021 in data 28.02.2022 si è Parte_1 fondato su cambiale depositata in copia semplice, non assolvendo il creditore interveniente allo specifico onere di produzione in giudizio dell'originale del titolo esecutivo azionato ovvero di depositare, quantomeno copia conforme del titolo esecutivo (titolo cambiario), munita di attestazione di conformità all'originale (doc. n. 2 parte convenuta). In aggiunta, a tale specifico proposito, si deve rilevare come l'irregolare declaratoria a monte di inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore privo di titolo esecutivo avv. abbia Parte_1 pregiudicato in radice il diritto di quest'ultimo, quantomeno, a partecipare, prima, alla fase endoesecutiva di eventuale riconoscimento espresso o implicito del proprio allegato credito da parte del debitore esecutato ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 499 c.p.c. e, poi, successivamente alla eventuale distribuzione delle somme in sede esecutiva. Sul punto e pur nella consapevolezza dell'attuale acceso dibattitto dottrinale e giurisprudenziale sull'interpretazione delle singole attività che compongono il complesso meccanismo codicistico di riconoscimento e/o disconoscimento da parte del debitore dei crediti non fondati su titolo esecutivo, si ritiene che tanto l'onere di “notificare al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso” previsto in capo al creditore interveniente privo di titolo esecutivo dal comma 3 (non stabilendone la legge la natura perentoria), quanto il successivo onere che il Giudice dell'Esecuzione deve porre in capo alle parti interessate avente ad oggetto la notifica dell'ordinanza con cui fissa la comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo di cui al successivo comma 5 dell'art. 499 c.p.c., non risultano dirimenti allo specifico profilo in esame relativo alle sole legittime cause di inammissibilità a monte dell'intervento del creditore e non già ad ulteriori aspetti – che dovranno essere debitamente vagliati dal medesimo Giudice dell'Esecuzione – nell'ambito del necessario svolgimento delle varie fasi della procedura esecutiva mobiliare ed in particolare nell'espletamento del meccanismo codicistico di riconoscimento e/o disconoscimento da parte del debitore dei crediti non fondati su titolo esecutivo. In conclusione e alla luce delle precedenti considerazioni, si rileva la sostanziale fondatezza delle doglianze formulate da parte attrice / opponente, sin dal proprio ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., dovendosi rilevare l'esistenza di un valido ed idoneo diritto di credito in capo al creditore avv. limitatamente all'ipotesi di intervento del creditore privo di Parte_1 titolo esecutivo nell'espropriazione e conseguentemente il diritto dello stesso, quantomeno, di partecipare alla procedura esecutiva mobiliare nelle forme previste dall'ordinamento giuridico. Ovviamente fatta salva ogni valutazione in merito all'esistenza del credito e alla estensione del diritto di credito allegato, nonché alla sussistenza del dedotto privilegio ai sensi dell'art. 2725 bis n. 2 c.c. e alla possibilità di partecipare utilmente alla distribuzione, questioni riservate al G.E. nel corso del subprocedimento di accertamento dell'effettiva esistenza del credito, in assenza di titolo esecutivo ed in sede distributiva e di riparto delle somme pignorate. 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia in base al valore della domanda (euro 70.000,00), come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. 4.1 Nel caso di specie, con riferimento al rapporto processuale tra parte attrice / opponente e parte convenuta / opposta non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza Controparte_1 di quest'ultima, in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti dal creditore pagina 10 di 12 intervenuto avv. tanto nell'ambito del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., quanto Parte_1 nell'ambito del procedimento di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c., come meglio chiarito in motivazione. Infatti, pur non avendo il creditore procedente originariamente eccepito innanzi al Giudice dell'Esecuzione l'inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore privo di titolo esecutivo avv.
ha poi proposto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. Parte_1 617, comma 2, c.p.c., nonché svolto difese e contestazioni a sostegno della declaratoria ex officio di inammissibilità dell'intervento nella successiva fase camerale. La liquidazione viene effettuata nei limiti della nota spese depositata dalla parte vittoriosa e, quanto al presente giudizio di merito (R.G. n. 2383/2022), nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali espletate, a d eccezione della sola fase di trattazione / istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi sostanzialmente limitata al deposito di memorie scritte;
quanto invece al procedimento di opposizione agli atti esecutivi innanzi al Giudice dell'Esecuzione (R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021) nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, mentre nei valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, che hanno comportato di fatto il solo deposito degli atti introduttivi nonché il successivo deposito di note scritte difensive in ragione della partecipazione all'udienza trattata con modalità alternativi di cui all'art. 127 ter c.p.c.. 4.2 Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra parte attrice / opponente e le ulteriori parte convenute non costituite, ovvero in qualità di terzo pignorato, e in CP_2 Controparte_3 qualità di debitore esecutato, in ragione del complessivo comportamento processuale e della mancata costituzione in giudizio delle stesse, risulta opportuno procedere all'integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e, più in generale, trattandosi di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il canone da ultimo sancito dalla Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 77 del 19.04.2018. 4.3 Per quanto riguarda, in ultima analisi, la domanda formulata da parte attrice / opponente di condanna di parte convenuta / opposta per responsabilità aggravata ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), tenuto conto della necessità di analizzare e decidere plurime questioni giuridiche, anche preliminari, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca r.g. n. 2383/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia delle parti convenute non costituite e CP_2 Controparte_3
2. ACCOGLIE l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 616 e 617, comma 2, c.p.c. dal creditore intervenuto privo di titolo avv. nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
3. ACCERTA E DICHIARA, per l'effetto, l'ammissibilità dell'intervento nella procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 posto in essere dal creditore privo di titolo esecutivo avv. ai sensi dell'art. 499, comma 3, c.p.c., con ricorso depositato in Parte_1 data 28.02.2022.
4. ACCERTA E DICHIARA, per l'effetto, il diritto del creditore intervenuto privo di titolo esecutivo avv. a partecipare al subprocedimento volto all'accertamento, a fini Parte_1 espressamente endoprocessuali, dell'effettiva esistenza del diritto risultante dalla documentazione allegata dal creditore intervenuto al proprio ricorso nelle forme di cui ai commi
5 e 6 dell'art. 499 c.p.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, alla eventuale distribuzione per il soddisfacimento del proprio allegato credito.
5. COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti convenute non pagina 11 di 12 costituite, e e parte attrice avv. CP_2 Controparte_3 Parte_1
6. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte Controparte_1 attrice avv. delle spese di lite del presente giudizio di merito che si liquidano in euro Parte_1 11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche documentate pari ad euro 15,28 per costi di notifica;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
7. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte Controparte_1 attrice avv. delle spese di lite della fase di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, Parte_1 comma 2, c.p.c. che si liquidano in euro 6.307,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_1 C.F._1 Parte_1 PROPRIO, elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI, N. 1, 47121 FORLÌ, presso il proprio studio
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVIA Controparte_1 P.IVA_1 SANTI e dell'avv. CARLO BELLINI, elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA, N. 162, FORLÌ, presso il difensore avv. CARLO BELLINI
CONVENUTO nonché
(C.F. CP_2 P.IVA_2 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.04.2025 e, in particolare:
- parte attrice / opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 14.06.2025, ovvero: “Tanto premesso, l'Avv. richiama Parte_1 le conclusioni già rassegnate nel libello introduttivo ed in particolare ivi alle pag.ne 58 e 59, che si ritrascrivono, senza abdicazione alcuna rispetto a domande, eccezioni, controeccezioni, istanze istruttorie già e colà formulate. «- PREGIUDIZIALMENTE: – SOSPENDERE il provvedimento del G.Es. Dr. Danilo Maffa di inammissibilità dell'intervento dello scrivente Avv. e Parte_1 contestuale assegnazione somme alla creditrice procedente, resa in data 03.03.2022 nell'ambito del procedimento esecutivo distinto al n. R.G.E. 1524/2021; – SOSPENDERE l'ordinanza di rigetto pagina 1 di 12 dell'opposizione agli atti esecutivi resa in data 07.07.2022 nell'ambito del sub-procedimento di opposizione distinto al n. R.G.E. 1524-1/2021, per tutti i motivi ut supra esposti;
– SOSPENDERE l'ordinanza di rigetto dell'opposizione anche in relazione alla condanna alle spese di lite a carico dello scrivente Avv. – SOSPENDERE la decisione del collegio n. 1567/2022 pronunciata Parte_1 il 25/8/2022 nel giudizio di reclamo distinto al n. 2135/2022; - NEL MERITO: – ACCOGLIERE le domande di merito;
– ACCOGLIERE tutti i motivi nonché le doglianze ut supra prospettate;
conseguentemente: – STATUIRE, a modifica di quanto stabilito sia dal G.Es. con ordinanza del 03.03.2022 resa nell'ambito del procedimento esecutivo distinto al n. R.G.E. 1524/2021, sia del collegio con ordinanza del 25.8.2022, che l'Avv. ha diritto a partecipare alla distribuzione Parte_1 per il soddisfacimento del complessivo credito ut supra determinato con privilegio e prelazione sulla
– AFFERMARE, a modifica di quanto stabilito dal G.Es. con Controparte_1 ordinanza del 03.03.2022 resa nell'ambito del procedimento esecutivo distinto al n. R.G.E. 1524/2021, il privilegio dell'Avv. – Con refusione delle spese del presente giudizio di reclamo, oltre Parte_1 ad accessori come per legge. - DUNQUE E CONSEGUENTEMENTE: – ACCOGLIERE la domanda dell'Avv. contenuta nell'intervento e quindi la partecipazione alla distribuzione per il Parte_1 soddisfacimento del complessivo credito come determinato oltre alle spese di lite della procedura;
– ACCOGLIERE i motivi di opposizione agli atti esecutivi;
– CORE a rimborsare CP_1 le spese della fase esecutiva;
– CORE a rimborsare le spese della fase di CP_1 opposizione;
– CORE a rimborsare le spese della fase di reclamo;
– CP_1
DICHIARARE irricevibili o RIGETTARE ogni opposizione e/o questione dell' – Controparte_1 CORE a restituire tutte le somme in ipotesi nel frangente pagate e/o CP_1 riconosciute dal G.ES. e dal collegio;
– DICHIARARE a violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte di
– CORE alla refusione dei danni da lite temeraria ex Controparte_1 CP_1 art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. secondo quanto disposto dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
CORE alla refusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed I.V.A. al 22% come per legge)”;
- parte convenuta / opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle CP_1 conclusioni telematicamente depositato in data 19.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate ex adverso, nonché previo rigetto delle domande tardivamente formulate: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione spiegata dall'Avv. in quanto Pt_1 proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. e per l'effetto rigettarla, accertando e dichiarando l'irretrattabilità e definitività dell'ordinanza di assegnazione opposta;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle domande di sospensione ex adverso formulate delle ordinanze del 3 marzo 2022 e del 7 luglio 2022 emesse dal G.E. Dott. Maffa, nonché della decisione del collegio n. 1567/2022 pronunciata il 25/08/2022 nel giudizio di reclamo distinto al n. 2135/2022 e, per l'effetto, rigettarle;
NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, l'opposizione formulata ex adverso ed ogni domanda svolta da parte opponente nei confronti della TT.le (ora in quanto inammissibile e/o comunque Controparte_1 Controparte_4 infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, confermare in toto l'ordinanza di assegnazione delle somme di data 3 marzo 2022 emessa dal G.E. Dott. Maffa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza dell'opposizione svolta e di ritenuta ammissibilità dell'intervento spiegato dall'Avv. accertare e Pt_1 dichiarare in ogni caso l'insussistenza del privilegio invocato dall'interveniente per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare che il credito dell'interveniente potrà essere soddisfatto solo dopo il credito vantato dal creditore pignorante, (ora Controparte_1 CP_4 ; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice
[...]
pagina 2 di 12 ritenesse l'intervento spiegato dall'Avv. ammissibile e sussistente il privilegio generale di cui Pt_1 all'art. 2751 bis n. 2 c.c., accertare e dichiarare la sussistenza del privilegio solo ed esclusivamente in riferimento alle retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione professionale. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'integrale rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice- opponente, in quanto all'evidenza inammissibili, inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere, per tutte le ragioni esposte in atti ed, in particolare, nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata nell'interesse dell'esponente. INOLTRE, si eccepisce e rileva - anche in questa sede - la palese inammissibilità e/o comunque infondatezza delle avverse richieste di “rimessione alla Corte di Cassazione in via preventiva”, nonché di “rimessione all'Alta Corte di Giustizia” Europea, richiamando in via integrale quanto esposto al punto 6) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse della TT.le e si insiste, pertanto, affinché entrambe le Parte_2 anzidette richieste di controparte vengano integralmente respinte, difettando radicalmente i relativi presupposti. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, sia del presente giudizio di merito, sia della fase sommaria dell'opposizione svoltasi innanzi al G.E., sia del procedimento per reclamo svoltosi innanzi all'Ill.mo Tribunale adito in composizione collegiale, sia della procedura esecutiva R.G.E. n. 1524/2021 innanzi al Tribunale di Forlì”;
- parti convenute e non sono costituite in giudizio. CP_2 Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. in proprio (di seguito anche solo Parte_1 creditore intervenuto) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, Controparte_1 (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo creditore procedente) e
[...] Controparte_3 (in seguito anche solo debitore esecutato), instaurando giudizio di merito, nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, a seguito della proposizione da parte del medesimo avv. Pt_1 di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza del 3.03.2022
[...] con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'inammissibilità dell'intervento proposto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021. Parte attrice / opponente, previa ricostruzione della vicenda processuale e sostanziale nonché richiamando plurima giurisprudenza ritenuta applicabile al caso di specie, per un verso, contestava la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ed in ogni caso la pronuncia di infondatezza del medesimo ricorso da parte del Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 7.07.2022 emessa nella fase camerale;
per altro verso, ribadiva l'ammissibilità dell'intervento dallo stesso creditore proposto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare già pendente, per plurime ragioni e il proprio diritto alla partecipazione alla distribuzione per il soddisfacimento del complessivo credito documentato nel ricorso per intervento, con privilegio e prelazione sul creditore procedente
Controparte_1 In sintesi, parte attrice / opponente domandava quindi la revoca delle pronunce rese dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Danilo Maffa, a conclusione della procedura di pignoramento presso terzi distinta dal R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 e nell'ambito del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi recante R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021, con conseguente accoglimento delle proprie domande e vittoria delle spese di lite;
nonché la sospensione dell'ordinanza di rigetto del reclamo al Collegio proposto ex art. 669 terdecies c.p.c., pronunciata nel giudizio di reclamo recante R.G. n. 2135/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2023, si costituiva
[...]
eccependo in via pregiudiziale il vizio del contraddittorio, non avendo parte attrice citato CP_1 nel presente giudizio di merito il terzo pignorato già precedentemente parte della procedura CP_2 esecutiva mobiliare e della correlativa fase dell'opposizione agli atti esecutivi innanzi al Giudice dell'Esecuzione. Sempre in via preliminare, parte convenuta / opposta reiterava l'eccezione, accolta dal Giudice dell'Esecuzione, di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta e la conseguente pagina 3 di 12 inammissibilità della stessa, nonché l'inammissibilità delle domande e delle deduzioni nuove e/o comunque esorbitanti la cognizione del giudice di merito adito. Parte convenuta / opposta, inoltre, prendeva posizione in ordine alla declaratoria d'ufficio di inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore avv. in data 28.02.2022 ed, in particolare, evidenziava come nell'ambito della Parte_1 procedura esecutiva R.G.Es.Mob. n. 1524/2021, in effetti, l'avv. non avesse pacificamente Parte_1 depositato alcun titolo esecutivo legittimante: né attestazione di conformità del titolo cambiario allegato in copia al ricorso di intervento nella procedura esecutiva mobiliare, né attestazione di conformità del riconoscimento di debito a nome del debitore esecutato Controparte_3 In aggiunta, contestando la fondatezza degli avversari ulteriori motivi di opposizione nonché delle deduzioni avversarie in ordine alla sussistenza del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. allegato dal creditore intervenuto, parte convenuta / opposta deduceva la correttezza delle ordinanze emesse dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.Es.Mob. n. 1524/2021, domandandone l'integrale conferma;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 13.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2023, il giudice onorario, dott. Enzo Chiarini, rilevato che la presente causa costituisse fase di merito di opposizione agli atti esecutivi e che il terzo pignorato non era stato chiamato in giudizio CP_2 sebbene fosse stato parte della precedente fase camerale e visto l'art. 102 c.p.c., disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato quale litisconsorte CP_2 necessario, e fissava la successiva udienza per la comparizione delle parti.
Con decreto del 13.10.2023, rilevato che nella presente causa era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il giudice onorario, dott. Enzo Chiarini, trasmetteva il CP_2 presente fascicolo al Presidente del Tribunale, atteso che lo stesso era stato autorizzato dal predetto istituto, chiamato in causa, allo svolgimento dell'attività di GOP a condizione che si fosse astenuto dal trattare cause in cui fossero coinvolti direttamente o indirettamente interessi dell'istituto e/o in cui rilevassero situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.
In data 20.10.2023, il presente fascicolo veniva riassegnato dal Presidente del Tribunale ad altro giudice istruttore, dott. Emanuele Picci.
Con ordinanza del 22.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2023, il giudice assegnava, su richiesta delle parti costituite, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la decisione sulle istanze istruttorie.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 18.09.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 22.12.2023, il giudice, ritenuto superfluo ed inammissibile istruire la causa e ritenendo la stessa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.09.2025.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 17.04.2025, letta la dichiarazione di astensione formalizzata dal giudice dott. Emanuele Picci, il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente giudice.
All'udienza del 24.06.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 23.04.2025, le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con ordinanza del 25.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande proposte da parte attrice / opponente avv. ai sensi degli artt. 616 e 617, Parte_1 comma 2, c.p.c., aventi ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi spiegata avverso l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione in data 3.03.2022, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento proposto dallo stesso creditore nell'ambito della proceduta pagina 4 di 12 esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 (debitore esecutato
, sono senza dubbio ammissibili e nella sostanza fondate e devono, quindi, trovare Controparte_3 accoglimento nei limiti e per tutte le ragioni seguito esposte. 1. Preliminarmente e per completezza espositiva, si rende opportuno precisare che il presente giudizio di merito è stato ritualmente introdotto da parte attrice / opponente anche nei confronti del debitore esecutato ed è stato integrato con la notifica dell'atto introduttivo anche nei Controparte_3 confronti dell'ulteriore litisconsorte necessario in qualità di terzo pignorato nell'ambito della CP_2 sottostante procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi. A tal proposito, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo anche nei confronti delle predette parti convenute in giudizio e che non risultano essersi costituite, ovvero mediante servizio postale nei confronti di in data 15.09.2022 e via pec in data 14.03.2023 nei confronti Controparte_3 dell' ne va dichiarata formalmente la contumacia ai sensi degli artt. 291 e ss. c.p.c.. CP_2 Sempre in via preliminare, in considerazione dello specifico thema decidendum del presente giudizio di merito, si rende necessario brevemente ricordare, in via generale, che, come noto, lo strumento processuale dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., costituisce rimedio atto a contestare il modo d'esercizio dell'azione esecutiva ovvero con cui la parte interessata può far rilevare i vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, compresi quelli emessi dal Giudice dell'Esecuzione medesimo (cfr. Cass. n. 20989 del 27.11.2012 e Cass. n. 16262 del 3.08.2005, nonché già Cass. n. 567 del 30.01.1985), in tutti i casi in cui ricorra una irregolarità formale e/o la difformità di un atto della procedura esecutiva rispetto alla fattispecie legale (cfr. ex multis Cass. 3663 del 14.04.1999), fino ad essere ricomprese anche le ipotesi di contestazione di profili attinenti all'opportunità o congruità dell'adozione del provvedimento (cfr. Cass. n. 12120 del 19.08.2003). Per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, ci si limita poi a riportare la condivisibile e consolidata massima giurisprudenziale per cui “Le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., mentre, con riferimento alla doglianza concernente l'illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo. Pertanto, essendo previsti avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'inammissibilità dell'intervento del creditore in una procedura esecutiva immobiliare, nonché l'estinzione della stessa procedura esecutiva, i rimedi sopra detti, è da escludere che essa abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l'esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.” (cfr. Cass. n. 19858 del 28.09.2011, nonché Cass. n. 4609 del 22.05.1990 e Cass. n. 15219 del 19.07.2005, per quanto applicabili in via generale in quanto pronunciate con riferimento alla disciplina ante vigente al 2005). Pertanto ed in estrema sintesi, non vi è dubbio che lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, successivi al pignoramento, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. è rimedio certamente idoneo a contestare, tra l'altro, la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di un creditore nell'espropriazione, come avvenuto nel caso di specie. Ciò, ovviamente, pur sempre in presenza di una quantomeno astratta utilità per la parte opponente ovvero di uno specifico interesse – concreto, effettivo ed attuale - del creditore il cui intervento è stato dichiarato inammissibile, ad evitare che un eventuale atto irregolare comporti la lesione del proprio allegato diritto (cfr. Cass. n. 12326 del 10.06.2005). 2. Tutto ciò doverosamente accertato e ricostruito, passando poi all'analisi delle doglianze sollevate nel presente giudizio di merito dal creditore avv. il cui intervento nell'ambito Parte_1
pagina 5 di 12 della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 è stato dichiarato inammissibile dal Giudice dell'Esecuzione, in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta ex art. 617, comma 2, c.p.c., dovendosi ritenere rispettato il termine di decadenza di giorni venti dal giorno in cui il singolo atto dell'esecuzione impugnato è stato compiuto. Alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione dalle parti processuali e degli orientamenti giurisprudenziali che si ritengono effettivamente applicabili al caso in esame, non risulta condivisibile la valutazione condotta dal G.E. nell'ambito della fase camerale e cristallizzata nell'ordinanza impugnata, emessa ex art. 618 c.p.c. in data 7.07.2022 (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta). 2.1 Innanzitutto, si deve premettere in sintesi che la facoltà, riservata dalla disciplina codicistica a tutti quei soggetti che abbiano un concreto ed attuale interesse a contrastare il compimento di determinati atti esecutivi ritenuti irregolari e/o pregiudizievoli, deve essere compiuta nel termine perentorio di giorni venti dal compimento dell'atto di esecuzione viziato, dovendo essere considerato, come dies a quo, la data di conoscenza legale che l'interessato abbia avuto dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 11646 del 3.08.2002 e Cass. 15222 del 19.07.2005 per quanto attiene allo specifico caso di provvedimenti emessi fuori udienza, nonché Cass. n. 17306 del 31.08.2015 in materia di decorrenza del termine assegnato per introduzione del giudizio di merito) e dovendosi fare riferimento, in linea generale, ai fini della tempestività dell'azione, alla data di deposito del ricorso al Giudice dell'Esecuzione, che rappresenta indubbiamente la forma ordinaria di proposizione dell'opposizione successiva all'esecuzione (cfr. Cass. 24809 del 8.10.2008). Sul punto e per quanto di specifico interesse, si ritiene necessario richiamare, altresì, alcuni dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che appaiono utili in chiave sistematica, ai fini della corretta valutazione delle peculiarità e del puntuale contesto processuale in cui si sono succeduti gli eventi processuali nel caso di specie, con particolare riguardo alle modalità di instaurazione del procedimento di opposizione agli atti esecutivi proposto dall'avv. ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.. Parte_1
Da un lato, con riguardo all'ipotesi di erronea iscrizione al ruolo dell'atto di opposizione, si deve riportare testualmente la recente massima per cui “in caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario” (cfr. Cass. n. 10898 del 24.04.2023). Ne discende, dunque, il principio generale, sotteso anche ad altre recenti pronunce di legittimità, ma relative a diverse fattispecie concrete (cfr. Cass. n. 28319 del 10.10.2023) per cui il provvedimento del giudice assegnatario del fascicolo con cui dispone la trasmissione degli atti ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario e/o al Presidente del Tribunale costituisce un atto meramente interno ed organizzativo, attinente alla distribuzione interna degli affari. Dall'altro lato, certamente applicabile al caso in esame è poi il condivisibile orientamento giurisprudenziale, di natura sostanziale e non già meramente formalistica, in base al quale “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619 c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno pagina 6 di 12 quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo” (cfr. Cass. n. 25170 del 11.10.2018). 2.2 Nel caso di specie, facendo doverosa e congiunta applicazione dei predetti principi giuridici generali, non vi è dubbio che si sia verificata idonea sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., con riferimento alla sì erronea (per quanto attiene alla modalità di proposizione), ma tempestiva instaurazione ad opera del creditore avv. del proprio ricorso Parte_1 di opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.. Il ricorso depositato dall'odierna parte attrice / opponente, sebbene erroneamente iscritto dalla parte al ruolo di contenzioso ordinario del Tribunale di Forlì, in data 16.03.2022, dando vita così all'autonomo procedimento recante R.G. n. 726/2022 (circostanze pacifiche in atti e accertate anche dal Giudice dell'Esecuzione nella precedente fase camerale), è poi giunto correttamente nella sfera di conoscibilità del Giudice dell'Esecuzione competente presso il Tribunale di Forlì, tanto che l'ordinanza ex art. 618 c.p.c., nella presente sede di merito impugnata, è stata ritualmente depositata nell'ambito del subprocedimento, successivamente aperto nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e recante R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021. In via dirimente, si deve rilevare come i vari provvedimenti emessi dai giudici, di volta in volta assegnatari del procedimento di opposizione agli atti esecutivi per cui è causa, abbiano ad oggetto unicamente valutazioni e statuizioni in merito al riparto di competenza degli affari iscritti al ruolo interno al Tribunale e tabellarmente previsto, con conseguente ordine alla Cancelleria di trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale (cfr. allegati alla produzione documentale attorea sub V). Si osserva che non è stata, peraltro, mai formalmente disposta la cancellazione della causa recante R.G. n. 726/2022 dal ruolo contenzioso ordinario, nemmeno nell'ambito dei provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale, che di volta in volta si è limitato alla riassegnazione dello specifico affare. In un tale contesto documentato in atti, da un lato, l'opposizione agli atti esecutivi originariamente introdotta dall'avv. è stata trasferita, senza essere mai stata estinta, dal ruolo contenzioso Parte_1 ordinario ed inserita correttamente, ad opera della Cancelleria, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente, con apertura del relativo subprocedimento recante R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021. Dall'altro lato, poi, le concrete modalità e tempistiche di effettiva riassegnazione del fascicolo al Giudice dell'Esecuzione funzionalmente competente attengono alla distribuzione dell'affare nell'ambito dell'Ufficio Giudiziario. Le stesse non possono, dunque, essere in alcun modo imputabili alla parte opponente. Quindi, a fronte della non contestata conoscenza legale dell'ordinanza emessa fuori udienza dal G.E. ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c., con cui ha dichiarato inammissibile l'intervento del creditore avv. avvenuta in data 4.03.2022, l'instaurazione della relativa opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. ad opera del soggetto legittimato è avvenuta tempestivamente in data 16.03.2022, mediante originaria attività di deposito del ricorso in via telematica e di iscrizione al ruolo condotta in termini dalla parte opponente e successivo inserimento del ricorso nel pendente fascicolo esecutivo mobiliare di riferimento, a nulla rilevando sul punto i successivi provvedimenti emessi dai giudici e dal Presidente del Tribunale di Forlì con finalità di mera organizzazione e distribuzione interna degli affari e senza espressa disposizione di cancellazione della causa R.G. n. 726/2022 erroneamente iscritta al ruolo contenzioso civile. Pertanto, sussistono quindi le condizioni minime per dare ingresso alle valutazioni nel merito relative ai motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti dal creditore avv. avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal G.E. in data 3.03.2022 con cui è stato dichiarato inammissibile il proprio intervento nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021. 3. In secondo luogo, è parimenti fondato il motivo di opposizione agli atti esecutivi attinente al merito e relativo all'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore pagina 7 di 12 avv. con ricorso del 28.02.2022 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare di Parte_1 pignoramento presso terzi, instaurata dal creditore procedente nei confronti Controparte_1 del debitore esecutato alla luce delle seguenti precisazioni e considerazioni giuridiche. Controparte_3 3.1 In ragione delle contrapposte e reiterate ricostruzioni proposte dalle parti processuali, si rende innanzitutto indispensabile delineare in sintesi il quadro normativo in cui è sussumibile la presente causa, nonché il diritto vivente sostanzialmente applicabile alla questione controversa. Con riferimento al dato testuale e sistematico, ci si limita a ricordare che l'istituto codicistico dell'intervento del creditore in sede esecutiva è disciplinato - a seguito della riforma che ha interessato la materia intervenuta con d.l. n. 35 del 14.03.2005, convertito in l. n. 80 del 14.05.2005 - dall'art. 499 c.p.c., norma di carattere generale ed inserita nel Libro Terzo, Titolo II, Capo I “dell'espropriazione forzata in generale”. Tale disposizione, in vigore dal 1.03.2006, è applicabile al caso di specie, in quanto l'istituto dell'intervento di altri creditori nell'espropriazione presso terzi di cui all'art. 551 c.p.c. fa integrale rinvio a quanto disposto a norma degli artt. 525 e ss. c.p.c. in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore, con sostanziale rimando alla disciplina generale in tema di legittimazione dei creditori all'intervento nell'espropriazione già avviata da altri, in conseguenza dell'abrogazione del primo comma dello stesso art. 525 c.p.c. compiuta dalla riforma del 2005, sopra già richiamata. In un tale contesto normativo, pertanto, si deve evidenziare che la legge, attualmente, consente l'intervento nella procedura esecutiva già pendente, tanto al creditore munito di titolo esecutivo – nozione ampia, ma tipizzata dal comma 1, dell'art. 499 c.p.c. -, quanto al “creditore privo di tiolo esecutivo” espressamente previsto dalla disposizione contenuta nel successivo terzo comma e secondo le specifiche modalità procedurali poste dai seguenti commi 5 e 6 del medesimo articolo. Si è sostanzialmente passati, quindi, da un originario sistema di intervento fondato su titolo rappresentativo di un diritto certo liquido ed esigibile (ai sensi degli artt. 551 e 525 c.p.c. ante riforma del 2005, nonché Cass. n. 2506 del 03.02.2010 e Cass. n. 23145 del 31.10.2014) ad un vigente sistema codicistico di intervento del creditore nell'espropriazione che rinunciando al requisito della certezza del credito, rimette nella sostanza al debitore la dichiarazione sull'esistenza e sull'estensione del diritto di credito allegato in sede di intervento, stante la previsione di una specifica fase di verifica del credito non titolato di cui all'art. 499, commi 3, 5 e 6, c.p.c.. Certamente vero è che il Giudice dell'Esecuzione deve verificare, anche d'ufficio, i requisiti di ammissibilità dell'intervento proposto - a tutti gli effetti, con il deposito del ricorso - sia ad opera del creditore interveniente titolato, sia del creditore interveniente sine titulo, ma pur sempre facendo ricorso al generale potere / dovere di qualificazione giudica dei fatti allegati e delle domande proposte dalle parti ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Un tale potere officioso del giudice non si arresta, pertanto, alla doverosa verifica dei requisiti dell'intervento del solo creditore titolato, ma deve anche estendersi, nei limiti invalicabili delle allegazioni assertive e probatorie di parte, alla qualificazione complessiva del ricorso anche in termini di ammissibilità dell'intervento svolto dal creditore privo di titolo esecutivo. Anche quest'ultimo, infatti, ha comunque diritto di intervenire nell'espropriazione già pendente sulla base dello specifico meccanismo previsto, avendo la possibilità di partecipare all'udienza di comparizione davanti al G.E. del debitore esecutato e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, nell'ambito della quale il debitore può riconoscere, ai fini dell'esecuzione, il credito oppure disconoscerlo. Anche il creditore intervenuto privo di titolo esecutivo, di conseguenza, ha quindi diritto di partecipare al subprocedimento volto all'accertamento, a fini espressamente endoprocessuali, dell'effettiva esistenza del proprio allegato credito nei confronti del medesimo debitore esecutato – credito, ad esempio, risultante dalla documentazione eventualmente allegata dal creditore intervenuto al proprio ricorso per intervento –, innestandosi nel processo esecutivo una fase di cognizione, seppur sommaria e vincolata, nelle forme di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 499 c.p.c.. Dirimente ai fini dell'ammissibilità dell'intervento e della verifica officiosa circa la legittimazione di ulteriori creditori, rispetto al creditore procedente, è, pertanto, la chiara e specifica pagina 8 di 12 allegazione del proprio credito, meglio se dedotto e dimostrato con prova scritta e/o altri documenti idonei a comprovare la propria qualità di creditore, in quanto in base all'attuale e complessiva formulazione dell'art. 499 c.p.c. al titolo esecutivo, non viene attribuita unicamente una funzione ostativa e decadenziale per la partecipazione alla procedura esecutiva già pendente, bensì la funzione di consentire una più accelerata e semplificata identificazione dei soggetti legittimati ad intervenire nell'espropriazione, nonché a stabilire l'entità del loro credito. 3.2 Nel caso di specie e facendo applicazione dei generali principi giuridici sopra richiamati, non vi è dubbio che sussista il diritto del creditore avv. ad intervenire nella procedura Parte_1 esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021, quantomeno in qualità di creditore privo di titolo esecutivo, avendo lo stesso nel proprio ricorso di intervento depositato in data 28.02.2022 allegato in maniera specifica il proprio preteso credito e fornito prova documentale in ordine all'esistenza di un rapporto contrattuale d'opera intellettuale concluso dall'avvocato con il cliente e dell'espletamento della propria prestazione professionale in favore del debitore Controparte_3 esecutato nell'ambito di diversi giudizi civili innanzi al Tribunale di Bologna, alla Corte di Appello di Bologna e alla Corte di Cassazione, ivi meglio dettagliati, ed infine la sottoscrizione da parte del cliente di scrittura privata di riconoscimento titolato di debito per euro 70.000,00, nonché Controparte_3 cambiale di pari importo rilasciata a garanzia, avente quantomeno anch'essa efficacia probatoria ricognitiva del credito (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione documentale attorea sub V). Di conseguenza, se l'organico ragionamento giuridico svolto dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza con cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento proposto dall'odierna parte attrice
/ opponente e ripreso nella successiva ordinanza ex art. 618 c.p.c. di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta, vale senza dubbio per l'intervento del creditore munito di titolo esecutivo di cui al primo comma dell'art. 499 c.p.c. - in tale specifica ipotesi, infatti, il creditore intervenuto in base ad un titolo esecutivo, acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è onerato di depositare nel termine fissato dal giudice l'originale del titolo medesimo (cfr. Cass. 13163 del 25.05.2017) -, lo stesso non può dirsi valido con riferimento alla distinta ipotesi – integrata nel caso di specie, in base alle specifiche allegazioni assertive e probatorie poste in essere dal creditore intervenuto - di intervento del creditore privo di titolo esecutivo di cui al comma 3 dell'art. 499 c.p.c.. Alla luce della complessiva analisi e valutazione delle allegazioni assertive e probatorie contenute nel ricorso depositato dall'avv. in data 28.02.2022 nell'ambito della procedura esecutiva Parte_1 mobiliare pendente nei confronti del debitore esecutato si deve rilevare che il Giudice Controparte_3 dell'Esecuzione si sia limitato a basare la declaratoria di inammissibilità dell'intervento (ordinanza emessa ex art. 553 c.p.c. in data 3.03.2022 e comunicata alle parti in data 4.03.2022), partendo dal solo presupposto di intervento proposto dal creditore munito di titolo esecutivo, anziché estendere la propria doverosa verifica d'ufficio, nonché la propria conseguente attività giurisdizionale alla concreta ipotesi in esame di creditore intervenuto privo di titolo esecutivo (cfr. doc. n. 2 parte convenuta). In aggiunta, si deve altresì osservare come in considerazione della semplice analisi testuale dell'atto di intervento il creditore deduce come “(…) Il credito è documentato: - dal rilascio di effetto cambiario;
- dal riconoscimento del debito;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 9684/1992 Tribunale di Bologna;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 2453/2002 Corte d'Appello di Bologna;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 10624/2012 Corte di Cassazione;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 297/2016 Corte d'Appello di Bologna;
- dall'espletamento di attività nella causa NRG. 26793/2020 Corte di Cassazione. V'è stata rinuncia al mandato per sopravvenuti contrasti soggettivi (…)”, in alcun modo allegando di agire unicamente sulla base di titolo esecutivo costituito dalla cambiale rilasciata per l'importo di euro 70.000,00 dal debitore in proprio favore. Per le stesse ragioni, parimenti non condivisibile è la motivazione analogamente contenuta della successiva ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 7.07.2022 (cfr. doc. n. 5 parte convenuta) nella parte in cui, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617, comma 2, c.p.c., ne afferma anche l'infondatezza, sempre unicamente pagina 9 di 12 basandosi sull'assunto, già espresso nell'ordinanza del G.E. del 3.03.2022, per cui l'intervento del creditore avv. nella procedura esecutiva mobiliare n. 1524/2021 in data 28.02.2022 si è Parte_1 fondato su cambiale depositata in copia semplice, non assolvendo il creditore interveniente allo specifico onere di produzione in giudizio dell'originale del titolo esecutivo azionato ovvero di depositare, quantomeno copia conforme del titolo esecutivo (titolo cambiario), munita di attestazione di conformità all'originale (doc. n. 2 parte convenuta). In aggiunta, a tale specifico proposito, si deve rilevare come l'irregolare declaratoria a monte di inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore privo di titolo esecutivo avv. abbia Parte_1 pregiudicato in radice il diritto di quest'ultimo, quantomeno, a partecipare, prima, alla fase endoesecutiva di eventuale riconoscimento espresso o implicito del proprio allegato credito da parte del debitore esecutato ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 499 c.p.c. e, poi, successivamente alla eventuale distribuzione delle somme in sede esecutiva. Sul punto e pur nella consapevolezza dell'attuale acceso dibattitto dottrinale e giurisprudenziale sull'interpretazione delle singole attività che compongono il complesso meccanismo codicistico di riconoscimento e/o disconoscimento da parte del debitore dei crediti non fondati su titolo esecutivo, si ritiene che tanto l'onere di “notificare al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso” previsto in capo al creditore interveniente privo di titolo esecutivo dal comma 3 (non stabilendone la legge la natura perentoria), quanto il successivo onere che il Giudice dell'Esecuzione deve porre in capo alle parti interessate avente ad oggetto la notifica dell'ordinanza con cui fissa la comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo di cui al successivo comma 5 dell'art. 499 c.p.c., non risultano dirimenti allo specifico profilo in esame relativo alle sole legittime cause di inammissibilità a monte dell'intervento del creditore e non già ad ulteriori aspetti – che dovranno essere debitamente vagliati dal medesimo Giudice dell'Esecuzione – nell'ambito del necessario svolgimento delle varie fasi della procedura esecutiva mobiliare ed in particolare nell'espletamento del meccanismo codicistico di riconoscimento e/o disconoscimento da parte del debitore dei crediti non fondati su titolo esecutivo. In conclusione e alla luce delle precedenti considerazioni, si rileva la sostanziale fondatezza delle doglianze formulate da parte attrice / opponente, sin dal proprio ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., dovendosi rilevare l'esistenza di un valido ed idoneo diritto di credito in capo al creditore avv. limitatamente all'ipotesi di intervento del creditore privo di Parte_1 titolo esecutivo nell'espropriazione e conseguentemente il diritto dello stesso, quantomeno, di partecipare alla procedura esecutiva mobiliare nelle forme previste dall'ordinamento giuridico. Ovviamente fatta salva ogni valutazione in merito all'esistenza del credito e alla estensione del diritto di credito allegato, nonché alla sussistenza del dedotto privilegio ai sensi dell'art. 2725 bis n. 2 c.c. e alla possibilità di partecipare utilmente alla distribuzione, questioni riservate al G.E. nel corso del subprocedimento di accertamento dell'effettiva esistenza del credito, in assenza di titolo esecutivo ed in sede distributiva e di riparto delle somme pignorate. 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia in base al valore della domanda (euro 70.000,00), come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. 4.1 Nel caso di specie, con riferimento al rapporto processuale tra parte attrice / opponente e parte convenuta / opposta non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza Controparte_1 di quest'ultima, in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti dal creditore pagina 10 di 12 intervenuto avv. tanto nell'ambito del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., quanto Parte_1 nell'ambito del procedimento di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c., come meglio chiarito in motivazione. Infatti, pur non avendo il creditore procedente originariamente eccepito innanzi al Giudice dell'Esecuzione l'inammissibilità dell'intervento proposto dal creditore privo di titolo esecutivo avv.
ha poi proposto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. Parte_1 617, comma 2, c.p.c., nonché svolto difese e contestazioni a sostegno della declaratoria ex officio di inammissibilità dell'intervento nella successiva fase camerale. La liquidazione viene effettuata nei limiti della nota spese depositata dalla parte vittoriosa e, quanto al presente giudizio di merito (R.G. n. 2383/2022), nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali espletate, a d eccezione della sola fase di trattazione / istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi sostanzialmente limitata al deposito di memorie scritte;
quanto invece al procedimento di opposizione agli atti esecutivi innanzi al Giudice dell'Esecuzione (R.G.Es.Mob. n. 1524-1/2021) nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, mentre nei valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, che hanno comportato di fatto il solo deposito degli atti introduttivi nonché il successivo deposito di note scritte difensive in ragione della partecipazione all'udienza trattata con modalità alternativi di cui all'art. 127 ter c.p.c.. 4.2 Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra parte attrice / opponente e le ulteriori parte convenute non costituite, ovvero in qualità di terzo pignorato, e in CP_2 Controparte_3 qualità di debitore esecutato, in ragione del complessivo comportamento processuale e della mancata costituzione in giudizio delle stesse, risulta opportuno procedere all'integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e, più in generale, trattandosi di situazione eccezionale, che sicuramente può essere ricompresa entro il canone da ultimo sancito dalla Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 77 del 19.04.2018. 4.3 Per quanto riguarda, in ultima analisi, la domanda formulata da parte attrice / opponente di condanna di parte convenuta / opposta per responsabilità aggravata ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), tenuto conto della necessità di analizzare e decidere plurime questioni giuridiche, anche preliminari, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca r.g. n. 2383/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia delle parti convenute non costituite e CP_2 Controparte_3
2. ACCOGLIE l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 616 e 617, comma 2, c.p.c. dal creditore intervenuto privo di titolo avv. nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
3. ACCERTA E DICHIARA, per l'effetto, l'ammissibilità dell'intervento nella procedura esecutiva mobiliare recante R.G.Es.Mob. n. 1524/2021 posto in essere dal creditore privo di titolo esecutivo avv. ai sensi dell'art. 499, comma 3, c.p.c., con ricorso depositato in Parte_1 data 28.02.2022.
4. ACCERTA E DICHIARA, per l'effetto, il diritto del creditore intervenuto privo di titolo esecutivo avv. a partecipare al subprocedimento volto all'accertamento, a fini Parte_1 espressamente endoprocessuali, dell'effettiva esistenza del diritto risultante dalla documentazione allegata dal creditore intervenuto al proprio ricorso nelle forme di cui ai commi
5 e 6 dell'art. 499 c.p.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, alla eventuale distribuzione per il soddisfacimento del proprio allegato credito.
5. COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti convenute non pagina 11 di 12 costituite, e e parte attrice avv. CP_2 Controparte_3 Parte_1
6. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte Controparte_1 attrice avv. delle spese di lite del presente giudizio di merito che si liquidano in euro Parte_1 11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche documentate pari ad euro 15,28 per costi di notifica;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
7. CO parte convenuta al pagamento a favore di parte Controparte_1 attrice avv. delle spese di lite della fase di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, Parte_1 comma 2, c.p.c. che si liquidano in euro 6.307,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Forlì, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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