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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8208/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 756 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 616 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4456/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.09.2024, le ricorrenti impugnano gli avvisi di presa in carico nn. 342676/2024
e 343055/2024 per IMU 2015 del Comune di Belpasso.
A sostegno del ricorso, deducono la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, l'erroneità della pretesa per violazione del principio di ripartizione pro-quota dei debiti ereditari e la decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73.
Si è costituita in giudizio SO.G.E.T. S.p.A., concessionario della riscossione del Comune di Belpasso, eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/92 - trattandosi di atti privi di autonoma impugnabilità - e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, infatti, risulta che in data 4.12.2020 ai ricorrenti vennero ritualmente notificati gli avvisi di accertamento nn. 616 e 756 il 4.12.2020, relativi al tributo oggetto della controversia.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
E' infondato anche il motivo di ricorso concernente la dedotta decadenza dell'azione di riscossione. In effetti l'amministrazione ha proceduto all'avvio dell'azione di riscossione attraverso lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'art. 1, comma 792 L. 160/2019, che costituisce appunto titolo esecutivo, senza dunque essere incorsa in decadenza alcuna.
Per finire, con riferimento alla dedotta violazione del principio di ripartizione pro-quota dei debiti ereditari, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 600/1972 e dell'art. 1292 c.c., gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del de cuius.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza tributaria più consolidata "il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione " pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza". (Cass. civ. n. 17122/2020). La pretesa dei ricorrenti di limitare la responsabilità alla quota ereditaria è dunque priva di fondamento, non avendo essi provato né indicato le rispettive quote di rispettiva spettanza.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8208/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 756 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 616 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4456/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.09.2024, le ricorrenti impugnano gli avvisi di presa in carico nn. 342676/2024
e 343055/2024 per IMU 2015 del Comune di Belpasso.
A sostegno del ricorso, deducono la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, l'erroneità della pretesa per violazione del principio di ripartizione pro-quota dei debiti ereditari e la decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73.
Si è costituita in giudizio SO.G.E.T. S.p.A., concessionario della riscossione del Comune di Belpasso, eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/92 - trattandosi di atti privi di autonoma impugnabilità - e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, infatti, risulta che in data 4.12.2020 ai ricorrenti vennero ritualmente notificati gli avvisi di accertamento nn. 616 e 756 il 4.12.2020, relativi al tributo oggetto della controversia.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
E' infondato anche il motivo di ricorso concernente la dedotta decadenza dell'azione di riscossione. In effetti l'amministrazione ha proceduto all'avvio dell'azione di riscossione attraverso lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'art. 1, comma 792 L. 160/2019, che costituisce appunto titolo esecutivo, senza dunque essere incorsa in decadenza alcuna.
Per finire, con riferimento alla dedotta violazione del principio di ripartizione pro-quota dei debiti ereditari, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 600/1972 e dell'art. 1292 c.c., gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del de cuius.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza tributaria più consolidata "il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione " pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza". (Cass. civ. n. 17122/2020). La pretesa dei ricorrenti di limitare la responsabilità alla quota ereditaria è dunque priva di fondamento, non avendo essi provato né indicato le rispettive quote di rispettiva spettanza.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.