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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1017/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
24.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18.04.2025 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. IANNIELLO GIOVANNI, tendente ad
[...] ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MADDALONI (CE) in data 30.01.2006 dal Per_ quale è nata la figlia (l'8.02.2009); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Maddaloni alla via S. Eustachio 93, è assegnata alla ricorrente
, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa Parte_1 possa viverci insieme alla figlia minore;
3. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, pari opportunità di frequentazione e residenza anagrafica e collocamento della stessa presso l'abitazione materna, sita in Maddaloni alla via S. Eustacchio 93;
4. La frequentazione del genitore, non collocatario prevalente, salvo diverse pacifiche intese che potranno essere raggiunte nel quotidiano, avverrà secondo il seguente prospetto, 1 sviluppato tenendo conto del best interest della minore nonché delle esigenze dei ricorrenti:
A- il sig. terrà la figlia con sé per 2 fine settimana al mese, alternati, Parte_2 prelevandola il venerdì dalle 16 e riaccompagnandola la domenica alle 20.00; durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 20:00, sempre compatibilmente con quelli che saranno gli impegni scolastici e le esigenze dalla figlia;
B- quanto alle festività nazionali quali: S. Stefano, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25
Aprile, 1 maggio ecc, la minore trascorrerà, con pernottamento, con il papà o con la mamma, secondo quanto le parti concorderanno, di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività. Quanto alle festività Natalizie la figlia minore trascorrerà con la mamma il giorno 24 e 31 dicembre con pernottamento mentre il 25 dicembre e
01 Gennaio, con pernottamento, lo trascorrerà con il papà; durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere con il padre un periodo di 15 giorni continuativi, da concordare con la sig. ra entro il 30 Giugno;
C- la minore, inoltre, trascorrerà Pt_1 con la madre e con il padre rispettivamente la festa della mamma e del papà nonché i compleanni di ciascuno dei due, anche se cadranno in giorni di competenza dell'altro genitore;
5. il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario della figlia, Parte_2 la somma di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi in favore della sig.ra alla quale verrà versato anche un mantenimento di € Pt_1
100,00 mensili. L'importo complessivo di € 400,00, quindi, dovrà essere versato entro il giorno 12 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo le specifiche modalità, ai seguenti oneri:
- spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN se non vi sia accordo per assistenza privata;
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni per scuola secondaria di II grado;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
2 autonomamente senza i genitori;
spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività; spese medico-sanitarie: odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, esami diagnostici, visite specialistiche.
6. I ricorrenti concordano, inoltre, che la figlia minore sarà fiscalmente a carico della madre, a cui spetterà integralmente quanto erogato a titolo di assegno unico ed altri bonus e forme di sostegno alla prole. Al fine di agevolare l'erogazione di detti assegni e/o bonus, con il presente atto, il genitore non percettore presta espressamente il proprio consenso. I ricorrenti concordano, altresì, che i bonus percepiti dalla madre, a copertura di una spesa straordinaria, saranno imputati alla spesa per i quali sono stati erogati;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.2, parte I, serie, anno 2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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