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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10875 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 11723/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. AN CR, nella causa in epigrafe proposta da
, C.N.: , con sede in Hong Parte_1 P.IVA_1
Kong, Sheung Wan, 50 Bonham Strand, Strand 50, n. 5,17/F, e
, C.N.: , con sede in Londra Parte_1 P.IVA_2
(Regno Unito), 2 Queens Court, Queensway, W2 4QN,
rapp. e dif. dall'avv. D'ABROSCA MICHELE
parte attrice
contro
, rapp. e dif. dall'avv. GENTILE GIANCARLO Controparte_1
parte convenuta
sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 09/06/2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le due omonime società (d'ora in poi, per Parte_1 brevità, congiuntamente indicate come hanno promosso azione risarcitoria nei Parte_1 confronti della deducendo il carattere diffamatorio del Controparte_1 comunicato stampa – agevolmente consultabile on-line e ripreso da numerose testate giornalistiche, in particolare sportive e siciliane – da quest'ultima diffuso per dare notizia della mancata ammissione del al campionato di serie C per la stagione 2021-2022, e (per Parte_2 quanto qui interessa) del seguente tenore: «[Premesse: omissis]; esaminata la comunicazione in data Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
26 luglio 2021, con la quale la all'esito della istruttoria ha rilevato per la società Parte_3 [...]
il mancato rispetto dei criteri legali ed economico - finanziari previsti dal Parte_2
Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C 2021/2022, e precisamente ha riscontrato che la suddetta società: “ha depositato una garanzia fideiussoria di euro 350.000 (beneficiario Lega Pro) rilasciata da “Credit Glorious
Property Holdings Limited London”; tale garanzia, peraltro trasmessa via Pec in copia (pdf) e priva di sottoscrizione digitale, risulterebbe rilasciata da società finanziaria del gruppo “
[...]
”- non iscritta all'Albo Unico ex 106 TUB presso la Banca D'Italia”; Parte_1
[…]».
Deduce parte attrice che il comunicato avrebbe generato «nell'immaginario collettivo l'idea
e la convinzione che la mancata ammissione del al campionato di Serie C fosse dipesa Pt_2 dalla e dall'utilizzo dei suoi prodotti finanziari, come conferma anche il tenore Parte_1 delle diverse pubblicazioni che, rifacendosi alle informazioni diffuse dalla trattarono della CP_2 vicenda» (citate nell'atto introduttivo e prodotte in atti). Soggiunge, a conferma del disdoro che il
“dispaccio” della avrebbe gettato sulla società finanziaria, che la notizia fu anche CP_1 utilizzata come argomento difensivo contro essa attrice in alcune cause di recupero crediti, e lamenta, per effetto della pubblicità negativa scaturita dalla pubblicazione, perdita di clientela e difficoltà nel reperirne di nuova. Sostiene poi, in buona sostanza, la parte attrice che la menzione della propria ragione sociale sarebbe stata «un fuor d'opera, perché ultronea e decisamente non pertinente, trattandosi di terzo estraneo al rapporto negoziale tra la squadra di calcio e l'associazione di categoria, e la cui esplicita menzione non corrispondeva ad alcun interesse pubblico, né possedeva alcuna utilità al fine di comprendere le ragioni a base della decisione di rigetto». Nega l'attrice, in definitiva, l'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca, non essendo rispettato il requisito della verità dei fatti riportati, quanto meno in parte (con riferimento alla trasmissione della fideiussione in copia e in formato .pdf senza firma).
Conclude chiedendo accertarsi l'illecito, ordinarsi la rimozione del comunicato e la pubblicazione dell'emananda sentenza e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 50.000,00, oltre spese di lite.
Si è costituita la negando in radice la sussistenza di qualsiasi profilo di CP_1 diffamazione e chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
La domanda è manifestamente infondata.
Sentenza n° 11723/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Il “dispaccio”, o comunicato, diffuso dalla FEDERAZIONE altro non è che l'asettica e oggettiva informativa, rivolta al pubblico – degli “addetti ai lavori” come dei tifosi ed appassionati – circa le ragioni che hanno determinato l'esclusione di una società calcistica siciliana dal campionato di serie
C. Fatto, questo, che riveste indubbiamente un interesse pubblico, particolarmente sentito in àmbito regionale e, naturalmente, presso tutti coloro che si interessano in modo particolare di calcio.
Erra parte attrice quando sostiene che la menzione della propria ragione sociale sarebbe un dettaglio superfluo che avrebbe potuto – ed anzi dovuto – essere omesso, in quanto non necessario a far comprendere le ragioni dell'esclusione del . Invero, come ogni provvedimento che Parte_2 incide sulla posizione soggettiva di una persona fisica o giuridica, la delibera del Consiglio federale era e doveva essere compiutamente motivata: doveva, perciò, dar conto delle ragioni dell'esclusione della società sportiva dal campionato in termini tali da consentire un controllo sul fondamento della motivazione posta a base della decisione. E non sarebbe quindi bastato affermare, invero apoditticamente, che la fideiussione era stata emessa da un soggetto non meglio identificato, privo dei requisiti richiesti.
Peraltro, né il comunicato, né le notizie stampa che lo hanno ripreso (alcune senza neppure menzionare la addebitano alcunché alla società finanziaria: si limitano a dar conto Parte_1 del fatto – vero, pacifico e non contestato – che essa non era iscritta all'Albo unico presso a Banca
d'Italia ex art. 106 T.U.B. E se questo è vero – come è vero – la responsabilità di essersi rivolta ad una società priva del necessario requisito e di aver cercato di accedere al campionato con una fideiussione inidonea ricade tutta, con ogni evidenza (lampante agli occhi di chiunque), sulla società calcistica.
Salvo, naturalmente, voler ipotizzare che la fosse ben edotta dello scopo della Parte_1 fideiussione e si sia scientemente astenuta dal segnalare alla la propria inidoneità Parte_2
a prestare tale servizio per mancanza del requisito dell'iscrizione all'Albo: ma di questa mera ipotesi, cui qui si fa cenno soltanto per mostrare come non vi sia alcun elemento diffamatorio nel comunicato della non si rinviene traccia né nel comunicato stesso, né in alcuno degli scritti di cui CP_1 si duole parte attrice.
Ribadito che la non iscrizione della società attrice all'Albo è un fatto pacificamente ammesso, neppure può ritenersi inveritiero quanto riportato nella delibera (e quindi nel comunicato) a proposito della firma: prova di quanto ivi affermato si ha nel doc. 4 di parte convenuta, e cioè nella P.E.C. che la società calcistica, e non certo la finanziaria, inviò all'indirizzo Del Email_1 resto, è del tutto ovvio che l'onere di fornire agli organi federali la documentazione a sostegno della
Sentenza n° 11723/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile domanda di ammissione al campionato gravava sul soggetto che tale ammissione aveva domandato,
e non certo su un soggetto diverso, come nella specie la Ben può darsi, infatti, che Parte_1
l'attrice abbia mandato alla sua cliente la polizza perfetta in ogni sua parte, compresa la firma digitale,
e questo non viene in alcun modo, neppure implicitamente, messo in dubbio, nel comunicato, dalla
(che di ciò nulla poteva evidentemente sapere ed alla quale la circostanza era, peraltro CP_1 del tutto indifferente, poiché quel che contava era la documentazione che essa riceveva, e non quella scambiata tra il e la . Pt_2 Parte_1
In definitiva – quantunque l'infondatezza della domanda emerga ictu oculi dalla semplice lettura del comunicato contestato, sicché non metterebbe neppure conto di dilungarsi sui criteri scriminanti del diritto di cronaca – si può brevemente osservare, riassuntivamente, che i fatti esposti sono pacificamente veri, che l'interesse pubblico è incontestabile e che non si rinviene traccia, nel comunicato, di alcun attacco ad personam o altro elemento che consenta di ritenere superati i confini della continenza espressiva.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda, sulla base degli importi medi dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 1.701,00
fase introduttiva: € 1.204,00
fase di trattazione ed istruttoria € 1.806,00
fase decisoria € 2.905,00 spese generali di studio al 15% € 1.142,40 totale € 8.758,40
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- pone a carico solidale delle attrici le spese di lite, liquidate in € 8.758,40, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 18/07/2025. Il giudice
AN CR
Sentenza n° 11723/2024 r.g. p. 4 di 4
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 11723/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. AN CR, nella causa in epigrafe proposta da
, C.N.: , con sede in Hong Parte_1 P.IVA_1
Kong, Sheung Wan, 50 Bonham Strand, Strand 50, n. 5,17/F, e
, C.N.: , con sede in Londra Parte_1 P.IVA_2
(Regno Unito), 2 Queens Court, Queensway, W2 4QN,
rapp. e dif. dall'avv. D'ABROSCA MICHELE
parte attrice
contro
, rapp. e dif. dall'avv. GENTILE GIANCARLO Controparte_1
parte convenuta
sulle conclusioni come precisate a verbale del giorno 09/06/2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le due omonime società (d'ora in poi, per Parte_1 brevità, congiuntamente indicate come hanno promosso azione risarcitoria nei Parte_1 confronti della deducendo il carattere diffamatorio del Controparte_1 comunicato stampa – agevolmente consultabile on-line e ripreso da numerose testate giornalistiche, in particolare sportive e siciliane – da quest'ultima diffuso per dare notizia della mancata ammissione del al campionato di serie C per la stagione 2021-2022, e (per Parte_2 quanto qui interessa) del seguente tenore: «[Premesse: omissis]; esaminata la comunicazione in data Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
26 luglio 2021, con la quale la all'esito della istruttoria ha rilevato per la società Parte_3 [...]
il mancato rispetto dei criteri legali ed economico - finanziari previsti dal Parte_2
Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C 2021/2022, e precisamente ha riscontrato che la suddetta società: “ha depositato una garanzia fideiussoria di euro 350.000 (beneficiario Lega Pro) rilasciata da “Credit Glorious
Property Holdings Limited London”; tale garanzia, peraltro trasmessa via Pec in copia (pdf) e priva di sottoscrizione digitale, risulterebbe rilasciata da società finanziaria del gruppo “
[...]
”- non iscritta all'Albo Unico ex 106 TUB presso la Banca D'Italia”; Parte_1
[…]».
Deduce parte attrice che il comunicato avrebbe generato «nell'immaginario collettivo l'idea
e la convinzione che la mancata ammissione del al campionato di Serie C fosse dipesa Pt_2 dalla e dall'utilizzo dei suoi prodotti finanziari, come conferma anche il tenore Parte_1 delle diverse pubblicazioni che, rifacendosi alle informazioni diffuse dalla trattarono della CP_2 vicenda» (citate nell'atto introduttivo e prodotte in atti). Soggiunge, a conferma del disdoro che il
“dispaccio” della avrebbe gettato sulla società finanziaria, che la notizia fu anche CP_1 utilizzata come argomento difensivo contro essa attrice in alcune cause di recupero crediti, e lamenta, per effetto della pubblicità negativa scaturita dalla pubblicazione, perdita di clientela e difficoltà nel reperirne di nuova. Sostiene poi, in buona sostanza, la parte attrice che la menzione della propria ragione sociale sarebbe stata «un fuor d'opera, perché ultronea e decisamente non pertinente, trattandosi di terzo estraneo al rapporto negoziale tra la squadra di calcio e l'associazione di categoria, e la cui esplicita menzione non corrispondeva ad alcun interesse pubblico, né possedeva alcuna utilità al fine di comprendere le ragioni a base della decisione di rigetto». Nega l'attrice, in definitiva, l'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca, non essendo rispettato il requisito della verità dei fatti riportati, quanto meno in parte (con riferimento alla trasmissione della fideiussione in copia e in formato .pdf senza firma).
Conclude chiedendo accertarsi l'illecito, ordinarsi la rimozione del comunicato e la pubblicazione dell'emananda sentenza e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 50.000,00, oltre spese di lite.
Si è costituita la negando in radice la sussistenza di qualsiasi profilo di CP_1 diffamazione e chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
La domanda è manifestamente infondata.
Sentenza n° 11723/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Il “dispaccio”, o comunicato, diffuso dalla FEDERAZIONE altro non è che l'asettica e oggettiva informativa, rivolta al pubblico – degli “addetti ai lavori” come dei tifosi ed appassionati – circa le ragioni che hanno determinato l'esclusione di una società calcistica siciliana dal campionato di serie
C. Fatto, questo, che riveste indubbiamente un interesse pubblico, particolarmente sentito in àmbito regionale e, naturalmente, presso tutti coloro che si interessano in modo particolare di calcio.
Erra parte attrice quando sostiene che la menzione della propria ragione sociale sarebbe un dettaglio superfluo che avrebbe potuto – ed anzi dovuto – essere omesso, in quanto non necessario a far comprendere le ragioni dell'esclusione del . Invero, come ogni provvedimento che Parte_2 incide sulla posizione soggettiva di una persona fisica o giuridica, la delibera del Consiglio federale era e doveva essere compiutamente motivata: doveva, perciò, dar conto delle ragioni dell'esclusione della società sportiva dal campionato in termini tali da consentire un controllo sul fondamento della motivazione posta a base della decisione. E non sarebbe quindi bastato affermare, invero apoditticamente, che la fideiussione era stata emessa da un soggetto non meglio identificato, privo dei requisiti richiesti.
Peraltro, né il comunicato, né le notizie stampa che lo hanno ripreso (alcune senza neppure menzionare la addebitano alcunché alla società finanziaria: si limitano a dar conto Parte_1 del fatto – vero, pacifico e non contestato – che essa non era iscritta all'Albo unico presso a Banca
d'Italia ex art. 106 T.U.B. E se questo è vero – come è vero – la responsabilità di essersi rivolta ad una società priva del necessario requisito e di aver cercato di accedere al campionato con una fideiussione inidonea ricade tutta, con ogni evidenza (lampante agli occhi di chiunque), sulla società calcistica.
Salvo, naturalmente, voler ipotizzare che la fosse ben edotta dello scopo della Parte_1 fideiussione e si sia scientemente astenuta dal segnalare alla la propria inidoneità Parte_2
a prestare tale servizio per mancanza del requisito dell'iscrizione all'Albo: ma di questa mera ipotesi, cui qui si fa cenno soltanto per mostrare come non vi sia alcun elemento diffamatorio nel comunicato della non si rinviene traccia né nel comunicato stesso, né in alcuno degli scritti di cui CP_1 si duole parte attrice.
Ribadito che la non iscrizione della società attrice all'Albo è un fatto pacificamente ammesso, neppure può ritenersi inveritiero quanto riportato nella delibera (e quindi nel comunicato) a proposito della firma: prova di quanto ivi affermato si ha nel doc. 4 di parte convenuta, e cioè nella P.E.C. che la società calcistica, e non certo la finanziaria, inviò all'indirizzo Del Email_1 resto, è del tutto ovvio che l'onere di fornire agli organi federali la documentazione a sostegno della
Sentenza n° 11723/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile domanda di ammissione al campionato gravava sul soggetto che tale ammissione aveva domandato,
e non certo su un soggetto diverso, come nella specie la Ben può darsi, infatti, che Parte_1
l'attrice abbia mandato alla sua cliente la polizza perfetta in ogni sua parte, compresa la firma digitale,
e questo non viene in alcun modo, neppure implicitamente, messo in dubbio, nel comunicato, dalla
(che di ciò nulla poteva evidentemente sapere ed alla quale la circostanza era, peraltro CP_1 del tutto indifferente, poiché quel che contava era la documentazione che essa riceveva, e non quella scambiata tra il e la . Pt_2 Parte_1
In definitiva – quantunque l'infondatezza della domanda emerga ictu oculi dalla semplice lettura del comunicato contestato, sicché non metterebbe neppure conto di dilungarsi sui criteri scriminanti del diritto di cronaca – si può brevemente osservare, riassuntivamente, che i fatti esposti sono pacificamente veri, che l'interesse pubblico è incontestabile e che non si rinviene traccia, nel comunicato, di alcun attacco ad personam o altro elemento che consenta di ritenere superati i confini della continenza espressiva.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda, sulla base degli importi medi dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 1.701,00
fase introduttiva: € 1.204,00
fase di trattazione ed istruttoria € 1.806,00
fase decisoria € 2.905,00 spese generali di studio al 15% € 1.142,40 totale € 8.758,40
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- pone a carico solidale delle attrici le spese di lite, liquidate in € 8.758,40, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 18/07/2025. Il giudice
AN CR
Sentenza n° 11723/2024 r.g. p. 4 di 4