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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 385/2023 promossa con ricorso depositato in data 27.02.2023 da
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 30.08.1968 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Cardola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] – interno 12, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
Nazzareno Ciarrocchi e Francesco Giuseppe Ciarrocchi, entrambi del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04.03.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e rigettate tutte le contrarie ed avverse richieste, deduzioni ed eccezioni, Voglia: • dichiarare inammissibile, in quanto non suscettibile di essere trattata nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per difetto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 comma 3 cpc., la domanda avanzata in via gradata dalla sig.ra di "previa materiale divisione fisica Controparte_1 dell'immobile in due quote paritetiche, ove consentibile ed a spese comuni, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra e all'uopo nominare CTU affinché provveda a quanto richiesto" e comunque rigettare la domanda di "previa materiale divisione fisica dell'immobile in due quote paritetiche, ove consentibile ed a spese comuni, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra e all'uopo nominare CTU affinché provveda a quanto richiesto", altresì perché non praticabile e comunque per tutte le motivazioni dedotte in atti;
• rigettare o comunque dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla sig.ra Controparte_1 per tutte le motivazioni dedotte in atti;
• rigettare la richiesta di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne avanzata dalla sig.ra Persona_1
nei confronti del sig. • pronunciare, ai sensi del Controparte_1 Parte_1 combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.04.1994 da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di San Benedetto del ON (AP), registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 8 Parte 2 Serie A deleg. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del ON (AP) di procedere all'annotazione della emananda sentenza di divorzio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n.1238 e successive modificazioni. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Con richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in riferimento alla domanda da ella avanzata in ordine alla divisione dell'immobile adibito a casa coniugale, per le ragioni descritte in atti, da liquidarsi in via equitativa, avendo ella agito per colpa grave, vista l'inammissibilità della domanda stessa, già proposta in sede di separazione (proc. R.G. 523/2020 Tribunale di Ascoli Piceno) e sulla quale si era già espresso l'intestato Tribunale con sentenza n. 425/2023 del 04/07/2023 - depositata telematicamente dal ricorrente nel presente giudizio per l'udienza presidenziale del 13/09/2023 - dichiarandone, appunto l'inammissibilità”
PER LA RESISTENTE: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 9.4.1994 e trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di San Benedetto del ON (AP), atto n. 8 Parte 2 serie A deleg.1 tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di San Benedetto del ON, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Voler disporre le seguenti condizioni: dato atto, così come da provvedimento presidenziale, della raggiunta autonomia della figlia maggiorenne, e quindi escluso ogni onere di mantenimento, e dato atto della comune proprietà della casa coniugale, disporre una
c.t.u. al fine di dividerla fisicamente in due quote paritetiche, ove consentibile ed a spese comuni, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 sulla premessa che: Parte_1
- in data 9.4.1994, in San Benedetto del ON (AP), aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la sig.ra nata a [...] il Controparte_1
15.06.1967, residente in [...], int. 12, - matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di San Benedetto del ON (AP), registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 8 Parte 2 Serie A deleg. 1 – optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nata in [...], il [...], la figlia
C.F. ; Persona_1 C.F._3
- in ragione di sopravvenute incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tali da pregiudicare l'unione coniugale, il sig. Giudici Erminio in data 09.04.2020 depositava dinanzi a questo Tribunale ricorso per separazione giudiziale, iscritto al n. 523/2020
R.G.;
- nell'ambito di tale giudizio venivano dapprima adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e, successivamente, su richiesta del ricorrente e senza opposizione della resistente, in data 14.12.2020 veniva emessa sentenza parziale di separazione n. 758/2020, non impugnata e, alla data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già passata in giudicato;
- in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, il ricorrente dichiarava che nulla era cambiato rispetto alla separazione, per cui entrambi i coniugi erano autonomi ed autosufficienti e, conseguentemente, non vi era alcuna statuizione da richiedere su un eventuale assegno divorzile;
- i coniugi vivevano separati, senza soluzione di continuità, da oltre due anni, sicché ogni forma di comunione materiale e spirituale era da tempo irrimediabilmente cessata e pertanto non vi era dubbio che non vi fosse alcuna possibilità concreta e materiale che gli stessi potessero riconsiderare la loro separazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte;
in particolare, chiedeva che le fosse assegnata la casa coniugale per viverci con la figlia maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente o, in subordine, di disporre la divisione dell'immobile in due unità abitative, previa nomina di un CTU;
chiedeva altresì che fosse posto a carico dell'ex marito un contributo per il mantenimento della prole pari ad euro 250,00 mensili.
Le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del tribunale all'udienza del
25.05.2023; fallito il tentativo di conciliazione e dopo alcuni rinvii concessi su istanza dei coniugi al fine di cercare di trovare un accordo per la trasformazione del procedimento di divorzio da giudiziale a congiunto, con ordinanza del 15.09.2023 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui il Presidente del
Tribunale, rilevato che la figlia era divenuta indipendente economicamente Per_1
come dichiarato, sostanzialmente in modo concorde, dalle parti in udienza, disponeva non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della ex casa coniugale e revocava l'assegno di mantenimento per la prole posto a carico della madre in sede di separazione.
Nella successiva fase dinanzi al G.I., all'udienza del 21.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2024, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.02.2024 il G.I., letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Nel merito, va rilevato come le parti siano sostanzialmente concordi sull'indipendenza economica della figlia e sull'impossibilità, per tale ragione, di provvedere all'assegnazione della casa coniugale, come già stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Vanno dunque confermate, sul punto, le statuizioni contenute nei provvedimenti temporanei e urgenti.
L'unica questione verte, pertanto, sulla domanda proposta dalla parte resistente di divisione, previa nomina di un CTU, della casa coniugale in due quote paritetiche, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile ratione temporis alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 27.2.2023 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304), non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di separazione ma soggetta a rito diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della resistente e a favore del ricorrente. Non vi sono, infatti, i presupposti per una loro compensazione, anche solo parziale, atteso il comportamento processuale tenuto dalla la quale CP_1
dapprima ha avanzato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, domanda nei confronti dell'ex marito di mantenimento della prole, salvo poi dichiarare, neanche quindici giorni dopo, all'udienza presidenziale, che la figlia era indipendente economicamente;
ella ha inoltre rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale solo dopo che il Presidente del Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sul punto, in virtù dell'autosufficienza economica di Persona_1
da ultimo, si consideri che, alla luce delle conclusioni rassegnate dalla resistente in sede di p.c., appare probabile che i coniugi non abbiano trovato un accordo per la trasformazione del rito, soltanto perché la sig.ra ha reiterato, anche nelle note CP_1
di precisazione delle conclusioni, depositate in data 18.02.2024, la domanda di divisione dell'immobile, malgrado la stessa fosse stata dichiarata inammissibile da questo Tribunale con sentenza emessa nel giudizio di separazione oltre sette mesi prima.
Ciò posto, le spese sono liquidate tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, della rinuncia, seppure in sede di p.c., da parte della resistente alle domande di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento della figlia maggiorenne da parte del sig. nonché dell'attività in concreto svolta Parte_1
dalle parti.
Sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente, osserva il Collegio come questa non possa essere accolta in mancanza della prova del danno sofferto, non avendo la domanda della resistente, dichiarata inammissibile, comportato ritardi nella definizione della controversia.
Nondimeno, ricorrono i presupposti per disporre la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, tale previsione normativa, nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Lodi 4.4.2013 e Monza
9.1.2013).
In ogni caso, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12).
Va ribadito, in particolare, che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass. civ.,
Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016).
Nel caso di specie, risulta che la medesima domanda di divisione della casa coniugale era già stata proposta nel procedimento di separazione ove questa era stata dichiarata inammissibile con sentenza di codesto Tribunale emessa in data 3.7.2023 e, dunque molto tempo prima del deposito, da parte della resistente, delle note scritte di precisazione delle conclusioni, avvenuto il 18.2.2024. Va aggiunto che nel giudizio di separazione la sig.ra era rappresentata e difesa dagli stessi avvocati che la CP_1
patrocinano nel presente procedimento.
Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che nella specie l'avere reiterato una domanda che la resistente sapeva essere già stata dichiarata inammissibile da questo Collegio, integra i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare viene determinata equitativamente, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
ON (AP) il 30.08.1968 e , C.F.: , Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data 9.4.1994, in San Benedetto del ON (AP);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Benedetto del ON
(AP), per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune dell'anno 1994, atto n. 8 Parte 2 Serie A deleg. 1;
3) nulla dispone, per le ragioni evidenziate in parte motiva, in merito all'assegnazione della ex casa coniugale sita in San Benedetto del ON (AP), Via U. Bassi n. 55;
4) conferma la revoca dell'obbligo, per , di corrispondere alla figlia Controparte_1
un assegno mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della Per_1
stessa, in quanto la ragazza è indipendente economicamente;
5) dichiara inammissibile la domanda di divisione della casa coniugale proposta dalla parte resistente;
6) condanna parte resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 98 per esborsi e in complessivi € 3.240,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) condanna la sig.ra ex art. 96, terzo comma, cpc, al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della complessiva somma di € 1.000,00 Parte_1 Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 385/2023 promossa con ricorso depositato in data 27.02.2023 da
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 30.08.1968 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Cardola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] – interno 12, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
Nazzareno Ciarrocchi e Francesco Giuseppe Ciarrocchi, entrambi del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04.03.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e rigettate tutte le contrarie ed avverse richieste, deduzioni ed eccezioni, Voglia: • dichiarare inammissibile, in quanto non suscettibile di essere trattata nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per difetto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 40 comma 3 cpc., la domanda avanzata in via gradata dalla sig.ra di "previa materiale divisione fisica Controparte_1 dell'immobile in due quote paritetiche, ove consentibile ed a spese comuni, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra e all'uopo nominare CTU affinché provveda a quanto richiesto" e comunque rigettare la domanda di "previa materiale divisione fisica dell'immobile in due quote paritetiche, ove consentibile ed a spese comuni, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra e all'uopo nominare CTU affinché provveda a quanto richiesto", altresì perché non praticabile e comunque per tutte le motivazioni dedotte in atti;
• rigettare o comunque dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla sig.ra Controparte_1 per tutte le motivazioni dedotte in atti;
• rigettare la richiesta di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne avanzata dalla sig.ra Persona_1
nei confronti del sig. • pronunciare, ai sensi del Controparte_1 Parte_1 combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.04.1994 da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di San Benedetto del ON (AP), registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 8 Parte 2 Serie A deleg. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del ON (AP) di procedere all'annotazione della emananda sentenza di divorzio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n.1238 e successive modificazioni. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Con richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in riferimento alla domanda da ella avanzata in ordine alla divisione dell'immobile adibito a casa coniugale, per le ragioni descritte in atti, da liquidarsi in via equitativa, avendo ella agito per colpa grave, vista l'inammissibilità della domanda stessa, già proposta in sede di separazione (proc. R.G. 523/2020 Tribunale di Ascoli Piceno) e sulla quale si era già espresso l'intestato Tribunale con sentenza n. 425/2023 del 04/07/2023 - depositata telematicamente dal ricorrente nel presente giudizio per l'udienza presidenziale del 13/09/2023 - dichiarandone, appunto l'inammissibilità”
PER LA RESISTENTE: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 9.4.1994 e trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di San Benedetto del ON (AP), atto n. 8 Parte 2 serie A deleg.1 tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di San Benedetto del ON, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Voler disporre le seguenti condizioni: dato atto, così come da provvedimento presidenziale, della raggiunta autonomia della figlia maggiorenne, e quindi escluso ogni onere di mantenimento, e dato atto della comune proprietà della casa coniugale, disporre una
c.t.u. al fine di dividerla fisicamente in due quote paritetiche, ove consentibile ed a spese comuni, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 sulla premessa che: Parte_1
- in data 9.4.1994, in San Benedetto del ON (AP), aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la sig.ra nata a [...] il Controparte_1
15.06.1967, residente in [...], int. 12, - matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di San Benedetto del ON (AP), registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 8 Parte 2 Serie A deleg. 1 – optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nata in [...], il [...], la figlia
C.F. ; Persona_1 C.F._3
- in ragione di sopravvenute incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tali da pregiudicare l'unione coniugale, il sig. Giudici Erminio in data 09.04.2020 depositava dinanzi a questo Tribunale ricorso per separazione giudiziale, iscritto al n. 523/2020
R.G.;
- nell'ambito di tale giudizio venivano dapprima adottati i provvedimenti temporanei e urgenti e, successivamente, su richiesta del ricorrente e senza opposizione della resistente, in data 14.12.2020 veniva emessa sentenza parziale di separazione n. 758/2020, non impugnata e, alla data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già passata in giudicato;
- in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, il ricorrente dichiarava che nulla era cambiato rispetto alla separazione, per cui entrambi i coniugi erano autonomi ed autosufficienti e, conseguentemente, non vi era alcuna statuizione da richiedere su un eventuale assegno divorzile;
- i coniugi vivevano separati, senza soluzione di continuità, da oltre due anni, sicché ogni forma di comunione materiale e spirituale era da tempo irrimediabilmente cessata e pertanto non vi era dubbio che non vi fosse alcuna possibilità concreta e materiale che gli stessi potessero riconsiderare la loro separazione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte;
in particolare, chiedeva che le fosse assegnata la casa coniugale per viverci con la figlia maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente o, in subordine, di disporre la divisione dell'immobile in due unità abitative, previa nomina di un CTU;
chiedeva altresì che fosse posto a carico dell'ex marito un contributo per il mantenimento della prole pari ad euro 250,00 mensili.
Le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del tribunale all'udienza del
25.05.2023; fallito il tentativo di conciliazione e dopo alcuni rinvii concessi su istanza dei coniugi al fine di cercare di trovare un accordo per la trasformazione del procedimento di divorzio da giudiziale a congiunto, con ordinanza del 15.09.2023 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui il Presidente del
Tribunale, rilevato che la figlia era divenuta indipendente economicamente Per_1
come dichiarato, sostanzialmente in modo concorde, dalle parti in udienza, disponeva non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della ex casa coniugale e revocava l'assegno di mantenimento per la prole posto a carico della madre in sede di separazione.
Nella successiva fase dinanzi al G.I., all'udienza del 21.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2024, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.02.2024 il G.I., letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Nel merito, va rilevato come le parti siano sostanzialmente concordi sull'indipendenza economica della figlia e sull'impossibilità, per tale ragione, di provvedere all'assegnazione della casa coniugale, come già stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Vanno dunque confermate, sul punto, le statuizioni contenute nei provvedimenti temporanei e urgenti.
L'unica questione verte, pertanto, sulla domanda proposta dalla parte resistente di divisione, previa nomina di un CTU, della casa coniugale in due quote paritetiche, ricavando due distinte unità abitative nelle quali entrambi i coniugi possano vivere autonomamente l'uno dall'altra.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile ratione temporis alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 27.2.2023 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304), non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra deve essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connessa a quella di separazione ma soggetta a rito diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della resistente e a favore del ricorrente. Non vi sono, infatti, i presupposti per una loro compensazione, anche solo parziale, atteso il comportamento processuale tenuto dalla la quale CP_1
dapprima ha avanzato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, domanda nei confronti dell'ex marito di mantenimento della prole, salvo poi dichiarare, neanche quindici giorni dopo, all'udienza presidenziale, che la figlia era indipendente economicamente;
ella ha inoltre rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale solo dopo che il Presidente del Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sul punto, in virtù dell'autosufficienza economica di Persona_1
da ultimo, si consideri che, alla luce delle conclusioni rassegnate dalla resistente in sede di p.c., appare probabile che i coniugi non abbiano trovato un accordo per la trasformazione del rito, soltanto perché la sig.ra ha reiterato, anche nelle note CP_1
di precisazione delle conclusioni, depositate in data 18.02.2024, la domanda di divisione dell'immobile, malgrado la stessa fosse stata dichiarata inammissibile da questo Tribunale con sentenza emessa nel giudizio di separazione oltre sette mesi prima.
Ciò posto, le spese sono liquidate tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, della rinuncia, seppure in sede di p.c., da parte della resistente alle domande di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento della figlia maggiorenne da parte del sig. nonché dell'attività in concreto svolta Parte_1
dalle parti.
Sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente, osserva il Collegio come questa non possa essere accolta in mancanza della prova del danno sofferto, non avendo la domanda della resistente, dichiarata inammissibile, comportato ritardi nella definizione della controversia.
Nondimeno, ricorrono i presupposti per disporre la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, tale previsione normativa, nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Lodi 4.4.2013 e Monza
9.1.2013).
In ogni caso, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12).
Va ribadito, in particolare, che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass. civ.,
Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016).
Nel caso di specie, risulta che la medesima domanda di divisione della casa coniugale era già stata proposta nel procedimento di separazione ove questa era stata dichiarata inammissibile con sentenza di codesto Tribunale emessa in data 3.7.2023 e, dunque molto tempo prima del deposito, da parte della resistente, delle note scritte di precisazione delle conclusioni, avvenuto il 18.2.2024. Va aggiunto che nel giudizio di separazione la sig.ra era rappresentata e difesa dagli stessi avvocati che la CP_1
patrocinano nel presente procedimento.
Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che nella specie l'avere reiterato una domanda che la resistente sapeva essere già stata dichiarata inammissibile da questo Collegio, integra i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare viene determinata equitativamente, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
ON (AP) il 30.08.1968 e , C.F.: , Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in data 9.4.1994, in San Benedetto del ON (AP);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Benedetto del ON
(AP), per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune dell'anno 1994, atto n. 8 Parte 2 Serie A deleg. 1;
3) nulla dispone, per le ragioni evidenziate in parte motiva, in merito all'assegnazione della ex casa coniugale sita in San Benedetto del ON (AP), Via U. Bassi n. 55;
4) conferma la revoca dell'obbligo, per , di corrispondere alla figlia Controparte_1
un assegno mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della Per_1
stessa, in quanto la ragazza è indipendente economicamente;
5) dichiara inammissibile la domanda di divisione della casa coniugale proposta dalla parte resistente;
6) condanna parte resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 98 per esborsi e in complessivi € 3.240,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) condanna la sig.ra ex art. 96, terzo comma, cpc, al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della complessiva somma di € 1.000,00 Parte_1 Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo