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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1770/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Samarate presso lo studio dell'avv. Parte_1
Alba Pizzolato, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Francesca Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV. CRISTINA
MASERA
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Parte ricorrente rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) disporre l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocamento delle stesse presso l'abitazione materna e con eventuale prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare;
2) diritto del padre di vedere le figlie in Spazio Neutro, e comunque secondo le modalità che verranno ritenute congrue da Codesto Giudice nell'interesse primario delle minori, con l'ausilio ed il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti;
3) il padre signor verserà un contributo al mantenimento delle figlie minori CP_1 pari ad € 250,00 ciascuna, per un totale di € 750,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, mediante bonifico bancario in favore di entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese;
4) il padre inoltre sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie per le figlie, come da
Protocollo della Corte d'appello di Milano;
5) l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla signora in qualità di Pt_1 genitore collocatario delle minori.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Disporre il regime di affidamento più confacente agli interessi delle figlie minori, il loro collocamento, l'esercizio, le modalità e le tempistiche del diritto di visita da parte del genitore non collocatario anche a seguito del percorso con gli assistenti sociali già incaricati;
2) Assumere ogni altro provvedimento come meglio visto e ritenuto nell'interesse delle minori;
3) Mantenere a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la CP_1 somma di euro 150,00 a figlia da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, prevedendo l'applicazione del protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 per la determinazione delle spese extra assegno di mantenimento;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI: Chiede che venga proseguito l'affidamento delle minori al Comune di _1 Per_2 Persona_3
Cavaria con per l'assunzione delle decisioni che attengono l'ambito scolastico, CP_2 sanitario, ludico-sportivo, religioso e il collocamento presso la madre;
-che proseguano gli incontri tra il padre e le figlie in spazio neutro con le modalità attualmente in essere (una volta al mese), tenendo conto dell'eventuale volontà delle minori di non voler incontrare il padre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/05/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé Parte_1 delle minori e (nate, rispettivamente, nel 2013, 2015 e 2018 dalla relazione Per_3 Per_2 _1 con ) e la determinazione a carico del convenuto di un contributo al Controparte_1 mantenimento delle tre figlie di € 250 mensili per ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie e il
100% dell'assegno unico, lamentando di essere vittima della condotta aggressiva e financo persecutoria dell'ex compagno, a causa della quale ella aveva lasciato la casa familiare per trasferirsi in un immobile in locazione in Cavaria con vicino all'abitazione della di lei madre. CP_2
Si costituiva in giudizio il convenuto, rimettendosi al Tribunale per le decisioni più opportune sull'affidamento e collocamento delle minori (tenuto conto che aveva espresso la volontà di _1 vivere con lui) e dichiarando di essere disponibile a versare un minor contributo di € 150 a testa per e facendo presente che la controparte non conduceva più una casa in locazione, Per_3 Per_2 risiedendo ora in un'abitazione del compagno della madre e che ella percepiva somme in contanti per prestazioni lavorative fuori orario.
All'udienza del 18/09/2024 il Giudice delegato, previa interlocuzione con i Servizi Sociali, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
-affidamento delle minori al Comune di Cavaria con Premezzo per ogni decisione di natura scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, nonché relativa al rilascio del passaporto ed al collocamento della prole, disponendosene il collocamento materno in via provvisoria;
i Servizi Sociali metteranno in atto i dovuti interventi di sostegno per accompagnare al passaggio al collocamento materno;
_1
-visite paterne in Spazio Neutro ed intervento educativo domiciliare presso la madre;
-il padre verserà un contributo al mantenimento delle minori di euro 600 complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-valutazione psicodiagnostica delle minori e dei genitori;
-assegno unico al 100% alla madre. pagina 3 di 6 Veniva, altresì, disposta la nomina dell'avv. Cristina Masera quale curatore speciale delle tre minori, la quale, nel costituirsi, suggeriva di estendere l'ambito decisionale dell'Ente anche alla sfera religiosa.
Veniva, altresì, disposta l'acquisizione delle valutazioni psicodiagnostiche delle parti, all'esito della quale la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve confermarsi l'affidamento all'Ente delle tre minori con il loro collocamento presso la madre.
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione nella fragilità dei due genitori, su cui hanno riferito i Servizi Sociali del Comune di OR SE (con riferimento alla figura paterna) nei seguenti termini: “Nel corso del colloquio, per altro, il signore ha lasciato poco spazio di intervento alle operatrici scriventi in quanto l'uomo, piuttosto che dialogare attivamente, ha provveduto, calendario alla mano, ad effettuare la cronistoria della situazione lamentando di essere interrotto e non avere spazio di parola nel momento in cui gli veniva posto un qualsiasi quesito.
Dall'eloquio dell'uomo è emerso che, ad ottobre del 2023, a seguito di un'ennesima discussione avvenuta durante un periodo di grande fatica per la coppia, la signora sia andata via di casa Pt_1 portando con sé le tre figlie. Il signor racconta di non aver sentito le sue figlie per quasi due CP_1 settimane e di aver trascorso un periodo molto difficile, tale da portarlo a tentare il suicidio;
nell'approfondire la questione, il padre delle minori ha raccontato di aver ingerito “alcune pillole” e che ad allertare le forze dell'ordine sia stata sua madre che, non ricevendo risposta alle numerose telefonate che gli stava facendo, avrebbe deciso di chiamare i soccorsi e la ex compagna dell'uomo che, essendo ancora in possesso delle chiavi dell'abitazione, avrebbe aperto la porta per far sì che gli agenti potessero intervenire. Durante il colloquio, il signor ha più volte fatto presente che in quel CP_1 periodo vedesse e sentisse poco le figlie, riferendo “le vedevo solo quando la madre aveva bisogno e mi chiamava solamente quando aveva bisogno di soldi”; in una successiva relazione, i Servizi Sociali del
Comune di OR SE hanno riferito che “Il sig. , tuttavia, si è mostrato poco in grado di CP_1 comprendere i vissuti emotivi delle minori, in particolare nel periodo di separazione tra i due genitori nel quale, dai racconti, sembra che le bambine abbiano dovuto schierarsi con uno dei due genitori. In riferimento a ciò, infatti, il sig. ha continuato a minimizzare la complessità della situazione CP_1 riferendo che le bambine “chiedevano di stare con me”.
Invece, per quanto riguarda la i Servizi Sociali del Comune di Cavaria con hanno Pt_1 CP_2 rilevato che se, da un lato, la sua scelta di lasciare la casa familiare costituisce un significativo tentativo di tutelare sé e le figlie dagli agiti violenti del convenuto (su cui hanno riferito le tre figlie), dall'altro lato ella ha contribuito ad esporre le minori per lungo tempo ad una situazione altamente pregiudizievole. pagina 4 di 6 Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano alla regolamentazione delle visite paterne in Spazio
Neutro, con facoltà di introdurre una progressiva liberalizzazione solo in caso di positivo andamento della relazione tra il padre e le figlie.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve riformularsi il contributo al mantenimento delle tre minori nel minor importo complessivo di € 525 mensili (€ 175 per ciascuna), oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo al raffronto tra le rispettive condizioni reddituali (€
27.304 lordi per il come da CU 2025 contro € 21.608 lordi per la ed al peso del canone CP_1 Pt_1 locativo gravante sul convenuto nell'importo di € 650 mensili.
A tale importo si aggiungono l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e l'attribuzione alla ricorrente del 100% dell'assegno unico, stante la sua qualità di genitore collocatario.
In considerazione della soccombenza del convenuto e della sua condotta di scarsa collaborazione con gli operatori, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, mentre deve porsi a carico di entrambi i genitori, in via tra loro solidale, il pagamento del compenso del
Curatore Speciale delle minori nella quantificazione operata in dispositivo alla stregua delle (seppure diverse) criticità riscontate in capo agli stessi.
Le medesime considerazioni rendono opportuna l'apertura di una procedura di vigilanza sulle tre minori.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida le tre minori al Comune di residenza per ogni decisione di natura scolastica, sanitaria, ludico- sportiva, religiosa, nonché relativa al rilascio del passaporto con il loro collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarle in spazio neutro con le tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, cui si attribuisce la facoltà di introdurre una progressiva liberalizzazione in caso di andamento positivo;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle tre minori dell'importo mensile complessivo di € 525, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 6.000, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
5) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 2.500, oltre gli accessori di legge;
6) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sulle tre minori e (nate, Per_3 Per_2 _1
pagina 5 di 6 rispettivamente, nel 2013, 2015 e 2018), invitando i Servizi Sociali del Comune di Cavaria con
Premezzo a relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 31/03/2026).
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1770/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Samarate presso lo studio dell'avv. Parte_1
Alba Pizzolato, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Francesca Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV. CRISTINA
MASERA
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Parte ricorrente rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) disporre l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocamento delle stesse presso l'abitazione materna e con eventuale prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare;
2) diritto del padre di vedere le figlie in Spazio Neutro, e comunque secondo le modalità che verranno ritenute congrue da Codesto Giudice nell'interesse primario delle minori, con l'ausilio ed il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti;
3) il padre signor verserà un contributo al mantenimento delle figlie minori CP_1 pari ad € 250,00 ciascuna, per un totale di € 750,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, mediante bonifico bancario in favore di entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese;
4) il padre inoltre sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie per le figlie, come da
Protocollo della Corte d'appello di Milano;
5) l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla signora in qualità di Pt_1 genitore collocatario delle minori.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Disporre il regime di affidamento più confacente agli interessi delle figlie minori, il loro collocamento, l'esercizio, le modalità e le tempistiche del diritto di visita da parte del genitore non collocatario anche a seguito del percorso con gli assistenti sociali già incaricati;
2) Assumere ogni altro provvedimento come meglio visto e ritenuto nell'interesse delle minori;
3) Mantenere a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la CP_1 somma di euro 150,00 a figlia da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, prevedendo l'applicazione del protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 per la determinazione delle spese extra assegno di mantenimento;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI: Chiede che venga proseguito l'affidamento delle minori al Comune di _1 Per_2 Persona_3
Cavaria con per l'assunzione delle decisioni che attengono l'ambito scolastico, CP_2 sanitario, ludico-sportivo, religioso e il collocamento presso la madre;
-che proseguano gli incontri tra il padre e le figlie in spazio neutro con le modalità attualmente in essere (una volta al mese), tenendo conto dell'eventuale volontà delle minori di non voler incontrare il padre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/05/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé Parte_1 delle minori e (nate, rispettivamente, nel 2013, 2015 e 2018 dalla relazione Per_3 Per_2 _1 con ) e la determinazione a carico del convenuto di un contributo al Controparte_1 mantenimento delle tre figlie di € 250 mensili per ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie e il
100% dell'assegno unico, lamentando di essere vittima della condotta aggressiva e financo persecutoria dell'ex compagno, a causa della quale ella aveva lasciato la casa familiare per trasferirsi in un immobile in locazione in Cavaria con vicino all'abitazione della di lei madre. CP_2
Si costituiva in giudizio il convenuto, rimettendosi al Tribunale per le decisioni più opportune sull'affidamento e collocamento delle minori (tenuto conto che aveva espresso la volontà di _1 vivere con lui) e dichiarando di essere disponibile a versare un minor contributo di € 150 a testa per e facendo presente che la controparte non conduceva più una casa in locazione, Per_3 Per_2 risiedendo ora in un'abitazione del compagno della madre e che ella percepiva somme in contanti per prestazioni lavorative fuori orario.
All'udienza del 18/09/2024 il Giudice delegato, previa interlocuzione con i Servizi Sociali, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
-affidamento delle minori al Comune di Cavaria con Premezzo per ogni decisione di natura scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, nonché relativa al rilascio del passaporto ed al collocamento della prole, disponendosene il collocamento materno in via provvisoria;
i Servizi Sociali metteranno in atto i dovuti interventi di sostegno per accompagnare al passaggio al collocamento materno;
_1
-visite paterne in Spazio Neutro ed intervento educativo domiciliare presso la madre;
-il padre verserà un contributo al mantenimento delle minori di euro 600 complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-valutazione psicodiagnostica delle minori e dei genitori;
-assegno unico al 100% alla madre. pagina 3 di 6 Veniva, altresì, disposta la nomina dell'avv. Cristina Masera quale curatore speciale delle tre minori, la quale, nel costituirsi, suggeriva di estendere l'ambito decisionale dell'Ente anche alla sfera religiosa.
Veniva, altresì, disposta l'acquisizione delle valutazioni psicodiagnostiche delle parti, all'esito della quale la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve confermarsi l'affidamento all'Ente delle tre minori con il loro collocamento presso la madre.
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione nella fragilità dei due genitori, su cui hanno riferito i Servizi Sociali del Comune di OR SE (con riferimento alla figura paterna) nei seguenti termini: “Nel corso del colloquio, per altro, il signore ha lasciato poco spazio di intervento alle operatrici scriventi in quanto l'uomo, piuttosto che dialogare attivamente, ha provveduto, calendario alla mano, ad effettuare la cronistoria della situazione lamentando di essere interrotto e non avere spazio di parola nel momento in cui gli veniva posto un qualsiasi quesito.
Dall'eloquio dell'uomo è emerso che, ad ottobre del 2023, a seguito di un'ennesima discussione avvenuta durante un periodo di grande fatica per la coppia, la signora sia andata via di casa Pt_1 portando con sé le tre figlie. Il signor racconta di non aver sentito le sue figlie per quasi due CP_1 settimane e di aver trascorso un periodo molto difficile, tale da portarlo a tentare il suicidio;
nell'approfondire la questione, il padre delle minori ha raccontato di aver ingerito “alcune pillole” e che ad allertare le forze dell'ordine sia stata sua madre che, non ricevendo risposta alle numerose telefonate che gli stava facendo, avrebbe deciso di chiamare i soccorsi e la ex compagna dell'uomo che, essendo ancora in possesso delle chiavi dell'abitazione, avrebbe aperto la porta per far sì che gli agenti potessero intervenire. Durante il colloquio, il signor ha più volte fatto presente che in quel CP_1 periodo vedesse e sentisse poco le figlie, riferendo “le vedevo solo quando la madre aveva bisogno e mi chiamava solamente quando aveva bisogno di soldi”; in una successiva relazione, i Servizi Sociali del
Comune di OR SE hanno riferito che “Il sig. , tuttavia, si è mostrato poco in grado di CP_1 comprendere i vissuti emotivi delle minori, in particolare nel periodo di separazione tra i due genitori nel quale, dai racconti, sembra che le bambine abbiano dovuto schierarsi con uno dei due genitori. In riferimento a ciò, infatti, il sig. ha continuato a minimizzare la complessità della situazione CP_1 riferendo che le bambine “chiedevano di stare con me”.
Invece, per quanto riguarda la i Servizi Sociali del Comune di Cavaria con hanno Pt_1 CP_2 rilevato che se, da un lato, la sua scelta di lasciare la casa familiare costituisce un significativo tentativo di tutelare sé e le figlie dagli agiti violenti del convenuto (su cui hanno riferito le tre figlie), dall'altro lato ella ha contribuito ad esporre le minori per lungo tempo ad una situazione altamente pregiudizievole. pagina 4 di 6 Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano alla regolamentazione delle visite paterne in Spazio
Neutro, con facoltà di introdurre una progressiva liberalizzazione solo in caso di positivo andamento della relazione tra il padre e le figlie.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve riformularsi il contributo al mantenimento delle tre minori nel minor importo complessivo di € 525 mensili (€ 175 per ciascuna), oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo al raffronto tra le rispettive condizioni reddituali (€
27.304 lordi per il come da CU 2025 contro € 21.608 lordi per la ed al peso del canone CP_1 Pt_1 locativo gravante sul convenuto nell'importo di € 650 mensili.
A tale importo si aggiungono l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e l'attribuzione alla ricorrente del 100% dell'assegno unico, stante la sua qualità di genitore collocatario.
In considerazione della soccombenza del convenuto e della sua condotta di scarsa collaborazione con gli operatori, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, mentre deve porsi a carico di entrambi i genitori, in via tra loro solidale, il pagamento del compenso del
Curatore Speciale delle minori nella quantificazione operata in dispositivo alla stregua delle (seppure diverse) criticità riscontate in capo agli stessi.
Le medesime considerazioni rendono opportuna l'apertura di una procedura di vigilanza sulle tre minori.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida le tre minori al Comune di residenza per ogni decisione di natura scolastica, sanitaria, ludico- sportiva, religiosa, nonché relativa al rilascio del passaporto con il loro collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarle in spazio neutro con le tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, cui si attribuisce la facoltà di introdurre una progressiva liberalizzazione in caso di andamento positivo;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle tre minori dell'importo mensile complessivo di € 525, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 6.000, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
5) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 2.500, oltre gli accessori di legge;
6) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sulle tre minori e (nate, Per_3 Per_2 _1
pagina 5 di 6 rispettivamente, nel 2013, 2015 e 2018), invitando i Servizi Sociali del Comune di Cavaria con
Premezzo a relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 31/03/2026).
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Estensore
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